IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 775/2002

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – Sezione seconda - Giudice Unico Dott. Laura De Simone - Sentenza del giorno 15 ottobre 2002.

 

Revocatoria fallimentare art. 67, II co. l.f. - Computo a ritroso del termine annuale in caso di consecuzione di procedure - Conoscenza dello stato di insolvenza - Indicatori soggettivi ed oggettivi - Mancato pagamento degli stipendi - Rilevanza - Decorrenza degli interessi.

 

 

omissis

 CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: “revocarsi ai sensi dell’art.67 l.f. II co. il pagamento effettuato dalla società fallita alla convenuta in data 27.9.1995; condannarsi conseguentemente la ditta Alfa SAS in persona del legale rappresentante pro tempore a versamento della somma di £.78.906.979 oltre agli interessi legali dal 27.9.1995 al giorno dell’effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude: “affinché il Tribunale voglia respingere la domanda attrice, non sussistendo alcuno dei presupposti di applicabilità dell’art.67L.F..Con vittoria di spese”. 

Ritenuto in fatto e in diritto

che il Fallimento Omega S.p.A. in liquidazione ha convenuto in giudizio la Alfa S.a.s. al fine di sentire dichiarare l’inefficacia del pagamento effettuato dalla società fallita in favore della convenuta per la complessiva somma di £.78.906.979, ai sensi dell’art.67 II co. L.F., con conseguente condanna della medesima alla restituzione della somma percetta, oltre interessi e spese;

che la Alfa S.a.s. si è costituita in giudizio eccependo unicamente l’insussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta, non essendo la medesima a conoscenza della situazione finanziaria in cui gravava la debitrice all’epoca del pagamento, e non risultando agli atti elementi probatori dai quali dedurre quantomeno la conoscibilità per la creditrice dello stato di insolvenza in cui versava la Omega S.p.A.;

che dalla stessa prospettazione delle parti risulta incontestato il presupposto oggettivo dell’azione promossa, peraltro provato documentalmente, mediante la produzione della disposizione di un bonifico effettuato (doc.5 di parte attrice), con valuta beneficiario 27.9.1995, in favore della Alfa S.a.s., per l’importo di £.78.906.979 (ora € 40.752,05), pagamento da porsi in relazione a forniture eseguite dalla società convenuta in favore della Omega S.p.A. precedentemente all’ammissione alla procedura di amministrazione controllata (v.lettera 22.05.1995 della Alfa S.a.s.- doc.15 dell’attore);

che il pagamento indicato è stato eseguito nel termine annuale di cui all’art.67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Omega S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass.2.9.1996 n.7994, Cass.6.6.1997 n.5071);

che con riguardo infine al requisito soggettivo dell’azione proposta, deve osservarsi che parte attrice ha in primo luogo documentato che la società Alfa S.a.s., la quale aveva in corso un rapporto continuativo di fornitura con la società fallita, per riscuotere il suo credito, scaduto da diversi mesi, ha dovuto minacciare il ricorso ad azioni legali e sospendere la spedizione delle merci relative ad ulteriori ordinativi in attesa dei pagamenti delle fatture pregresse, rimasti ineseguiti (v. lettera del 22.5.1995), dimostrando in tal modo di percepire la precaria situazione economica del proprio contraente; secondariamente il Fallimento attore ha evidenziato alcuni indicatori oggettivi dai quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza della società fallita era non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Omega S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico dominio, all’epoca del pagamento, come evidenziato dalla pluralità delle ipoteche iscritte sui beni della fallita e dalle notizie di stampa - anche a livello nazionale - frequenti ed allarmanti – quali ad esempio quelle relative al mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori da diversi mesi (si vedano in particolare gli articoli in atti del Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Milano e Finanza di poco precedenti al pagamento per cui è causa) (per la rilevanza presuntiva delle circostanze indicate Cass.23.1.1997 n.699, Cass.14.4.1983 n.2607, Trib.Roma 31.1.1987, Trib.Cagliari 26.2.1998);

che la pluralità delle circostanze evidenziate costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, ed importano l’accoglimento della domanda proposta e quindi la revoca del pagamento di € 40.752,05 (£.78.906.979) eseguito dalla Omega S.p.A. alla Alfa S.a.s. e la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che in particolare gli interessi competono dalla data della domanda e non già dal pagamento effettuato, come richiesto in citazione, atteso che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa lecita e la sua inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha natura costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro, il relativo debito restitutorio ha natura di debito di valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla domanda giudiziale, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa sede;

che le spese debbono seguire la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica: 

1.Revoca del pagamento di € 40.752,05 eseguito dalla Omega S.p.A. alla Alfa S.a.s.;

2.Condanna la Alfa S.a.s. a corrispondere al Fallimento Omega S.p.A. in liquidazione, in persona del Curatore, la somma di €40.752,05, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;

3.Condanna la Alfa S.a.s. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in €3.284,68 di cui € 252,02 per spese, € 2756,96 per diritti e onorari, € 275,70 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. 














 

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