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Tribunale
di Mantova – Sezione seconda - Giudice Unico Dott. Laura De Simone - Sentenza
del giorno 15 ottobre 2002.
Revocatoria fallimentare art. 67,
II co. l.f. - Computo a ritroso del termine annuale in caso di consecuzione
di procedure - Conoscenza dello stato di insolvenza - Indicatori soggettivi
ed oggettivi - Mancato pagamento degli stipendi - Rilevanza - Decorrenza
degli interessi.
omissis
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore chiede e conclude: “revocarsi ai sensi dell’art.67
l.f. II co. il pagamento effettuato dalla società fallita alla convenuta in
data 27.9.1995; condannarsi conseguentemente la ditta Alfa SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore a versamento della somma di £.78.906.979
oltre agli interessi legali dal 27.9.1995 al giorno dell’effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
Il procuratore del convenuto chiede e conclude: “affinché il Tribunale voglia
respingere la domanda attrice, non sussistendo alcuno dei presupposti di
applicabilità dell’art.67L.F..Con vittoria di spese”.
Ritenuto in fatto e in diritto
che il Fallimento Omega S.p.A. in liquidazione ha
convenuto in giudizio la Alfa S.a.s. al fine di sentire dichiarare
l’inefficacia del pagamento effettuato dalla società fallita in favore della convenuta
per la complessiva somma di £.78.906.979, ai sensi dell’art.67 II co. L.F.,
con conseguente condanna della medesima alla restituzione della somma
percetta, oltre interessi e spese;
che la Alfa S.a.s. si è costituita in giudizio eccependo
unicamente l’insussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta,
non essendo la medesima a conoscenza della situazione finanziaria in cui
gravava la debitrice all’epoca del pagamento, e non risultando agli atti
elementi probatori dai quali dedurre quantomeno la conoscibilità per la
creditrice dello stato di insolvenza in cui versava la Omega S.p.A.;
che dalla stessa prospettazione delle parti risulta
incontestato il presupposto oggettivo dell’azione promossa, peraltro provato
documentalmente, mediante la produzione della disposizione di un bonifico
effettuato (doc.5 di parte attrice), con valuta beneficiario 27.9.1995, in
favore della Alfa S.a.s., per l’importo di £.78.906.979 (ora € 40.752,05),
pagamento da porsi in relazione a forniture eseguite dalla società convenuta
in favore della Omega S.p.A. precedentemente all’ammissione alla procedura di
amministrazione controllata (v.lettera 22.05.1995 della Alfa S.a.s.- doc.15
dell’attore);
che il pagamento indicato è stato eseguito nel termine annuale di cui
all’art.67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure
concorsuali, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti
dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla
prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la
Omega S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass.2.9.1996
n.7994, Cass.6.6.1997 n.5071);
che con riguardo infine al requisito soggettivo dell’azione proposta,
deve osservarsi che parte attrice ha in primo luogo documentato che la
società Alfa S.a.s., la quale aveva in corso un rapporto continuativo di
fornitura con la società fallita, per riscuotere il suo credito, scaduto da
diversi mesi, ha dovuto minacciare il ricorso ad azioni legali e sospendere
la spedizione delle merci relative ad ulteriori ordinativi in attesa dei
pagamenti delle fatture pregresse, rimasti ineseguiti (v. lettera del
22.5.1995), dimostrando in tal modo di percepire la precaria situazione
economica del proprio contraente; secondariamente il Fallimento attore ha
evidenziato alcuni indicatori oggettivi dai quali è possibile desumere che la
situazione di insolvenza della società fallita era non solo conosciuta da chi
aveva rapporti diretti con la Omega S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura
di pubblico dominio, all’epoca del pagamento, come evidenziato dalla
pluralità delle ipoteche iscritte sui beni della fallita e dalle notizie di
stampa - anche a livello nazionale - frequenti ed allarmanti – quali ad
esempio quelle relative al mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori da
diversi mesi (si vedano in particolare gli articoli in atti del Sole 24 Ore,
Corriere della Sera, Milano e Finanza di poco precedenti al pagamento per cui
è causa) (per la rilevanza presuntiva delle circostanze indicate
Cass.23.1.1997 n.699, Cass.14.4.1983 n.2607, Trib.Roma 31.1.1987,
Trib.Cagliari 26.2.1998);
che la pluralità delle circostanze evidenziate
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis
in capo alla società convenuta, ed importano l’accoglimento della domanda
proposta e quindi la revoca del pagamento di € 40.752,05 (£.78.906.979)
eseguito dalla Omega S.p.A. alla Alfa S.a.s. e la condanna della convenuta
alla restituzione dell’importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda
al saldo;
che in
particolare gli interessi competono dalla data della domanda e non già dal
pagamento effettuato, come richiesto in citazione, atteso che il pagamento
oggetto di azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa lecita e la sua
inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha
natura costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma
liquida di denaro, il relativo debito restitutorio ha natura di debito di
valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla
domanda giudiziale, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224
c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in
questa sede;
che le spese debbono seguire la soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De
Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così giudica:
1.Revoca del pagamento di € 40.752,05 eseguito dalla
Omega S.p.A. alla Alfa S.a.s.;
2.Condanna la Alfa S.a.s. a corrispondere al Fallimento
Omega S.p.A. in liquidazione, in persona del Curatore, la somma di
€40.752,05, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al
saldo;
3.Condanna la Alfa S.a.s. alla rifusione delle spese di
lite sostenute da parte attrice e liquidate in €3.284,68 di cui € 252,02 per
spese, € 2756,96 per diritti e onorari, € 275,70 per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge.
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