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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 15 aprile 1999 - Giudice relatore estensore Dott. M. Bernardi.
Opposizione allo stato passivo – Ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c. alla curatela – Ammissibilità – Conseguenze.
…omissis…
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 10.03.1994 la società
Alfa s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art.98 l.f. avverso il
provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano escluso il suo credito
dal passivo, esclusione motivata dal fatto che la pretesa azionata non
sarebbe fondata su atto scritto avente data certa anteriore al fallimento.
Spiegava l’opponente di avere promosso la vendita in via
esclusiva di capi di abbigliamento ed accessori delle linee disegnate,
prodotte e distribuite dalla Beta e di avere in vario modo pubblicizzato il
marchio Beta nel proprio punto vendita sito in Milano, via Montenapoleone
ricevendo dalla società poi fallita adeguata controprestazione atteso che un
negozio monomarca come quello in questione non era in grado di produrre
redditività sufficiente a compensare gli alti costi che comportava lo
svolgimento dell’attività commerciale in una delle zone più famose d’Italia.
L’istante chiedeva quindi l’ammissione del proprio
credito residuo pari a £.137.517.214 al passivo del fallimento ribadendo che le
prestazioni erano state effettivamente svolte e che ciò avrebbe dovuto
trovare conferma anche nelle scritture contabili della fallita.
La curatela si costituiva chiedendo il rigetto
dell’opposizione affermando che i contratti prodotti a sostegno della pretesa
erano privi di data certa, che comunque non era stato prodotto quello su cui
si sarebbe fondata la pretesa azionata
ed infine che mancava ogni prova della reale effettuazione delle
prestazioni di carattere pubblicitario.
Nel corso della istruzione venivano assunti alcuni testi
ed ordinato alla curatela di esibire la documentazione contabile in suo
possesso relativa al rapporto in questione cui peraltro essa provvedeva in
modo parziale: la causa veniva quindi discussa alla udienza collegiale del 13.4.1999
sulle conclusioni in epigrafe trascritte
Motivi della decisione
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo deve essere osservato che il credito
azionato riguarderebbe le prestazioni svolte dalla società opponente nel
corso dell’anno 1993 e che, peraltro, non è stato prodotto il contratto che
sarebbe intervenuto tra le parti laddove per contro negli anni precedenti
erano stati stipulati, annualmente, specifici accordi come risulta dalla
documentazione in atti.
Orbene se è pur vero che il contratto in questione non
richiede la forma scritta, nondimeno va detto che le mere registrazioni
contabili del credito effettuate dalla società istante non ne costituiscono
idonea prova in quanto provenienti dalla parte che se ne avvale stante poi la
contestazione circa la sussistenza stessa della obbligazione da parte della curatela (cfr. Cass.
79/3090; Cass 79/3261).
Né le dichiarazioni testimoniali assunte hanno in alcun
modo chiarito come si fossero svolti i rapporti fra le società nel corso del
1993, potendosi dalle medesime unicamente desumere che, anche nel corso di
tale anno, la società Alfa aveva esercitato nel negozio di Milano il commercio in via esclusiva dei prodotti
della società Beta.
Per quanto concerne poi la parziale esibizione da parte
della curatela della documentazione contabile riguardante il rapporto
intercorso fra le società in bonis a seguito di ordine impartito ex art.210
c.p.c., deve essere osservato che la mancata ottemperanza non pare potersi
considerare ingiustificata alla stregua delle affermazioni fatte dal curatore
il quale ha precisato di non avere ricevuto altri atti rilevanti ai fini del
giudizio all’infuori di quelli prodotti: considerato che il curatore riveste
la posizione di organo ausiliare dell’amministrazione della giustizia appare
infatti del tutto inverosimile da parte sua un atteggiamento non improntato
alla leale collaborazione con gli organi giudiziari. In ogni caso va detto
che l’ordine di esibizione non è suscettibile di esecuzione coattiva e che dall’ingiustificato
rifiuto di esibire il documento discende unicamente la possibilità per il
giudice di trarre argomenti di prova in danno della parte inadempiente ex
art.116 II co. c.p.c.: senonché la particolare posizione che, come sopra
accennato, assume il curatore unitamente alla circostanza che egli è da
considerare terzo nei rapporti diretti alla ricostruzione del patrimonio del
fallito, impedisce di ritenere provati gli assunti dell’opponente non potendo
equipararsi la figura del curatore a quella della parte privata che può avere
un proprio diretto interesse ad ostacolare l’accertamento in sede
giudiziaria.
A tal fine deve anche essere aggiunto che, nel corso
degli anni, il corrispettivo per le prestazioni effettuate dalla società Alfa
è stato diversamente determinato come si desume dalle scritture prodotte
sicché appare del tutto possibile stabilire, in difetto di documentazione di
formazione bilaterale, la reale entità dei compensi e quindi la sussistenza
di un credito in capo alla società opponente: anche siffatta considerazione
rende ragione della impossibilità di desumere argomenti di prova dalla
ottemperanza parziale dell’ordine di esibizione. Né infine a diversa
conclusione può pervenirsi esaminando unitariamente gli elementi probatori
offerti attesa la complessiva lacunosità degli stessi che non consentono in
alcun modo di pervenire anche in via indiziaria alla concreta individuazione
degli accordi che sarebbero intervenuti fra le società in bonis. Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pqm
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda reietta, così provvede:
respinge l’opposizione ex art.98 l.f. promossa da Alfa
s.r.l.;condanna l’opponente a rifondere al fallimento Beta s.p.a. le spese del
giudizio liquidate in complessive £.7.427.000 di cui £.211.000 per spese,
£.2.216.000 per diritti e £.5.000.000 per onorari oltre al rimborso
forfetario delle spese ex art.15 T.P., IVA e CPA come per legge.
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