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Sezione I - Giurisprudenza

documento 936/1999

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, – Sentenza 15 aprile 1999 – Giudice est. Dott. M. Bernardi.

 

Crediti delle cooperative di produzione e lavoro – Privilegio – Requisiti.

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data  31-3-1998 la società Sigma s.c.a r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi concorsuali avevano respinto la domanda di insinuazione al passivo perché il credito non era stato provato , assumendo che in realtà la documentazione si trovava allegata al ricorso per la dichiarazione di fallimento ed insisteva per l’accoglimento della domanda specificando in tale misura la propria pretesa : £ 2.875.040 per capitale oltre a £  648.656 per interessi in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. essendo l’istante una cooperativa di produzione e lavoro, £  1.508.995 per competenze del procedimento di ingiunzione in via chirografaria ed infine  £  1.123.761 in via privilegiata ex art. 2755 c.c. avendo compiuto atti conservativi.

Il curatore, rimasto contumace, rilevava che non poteva essere riconosciuto il privilegio invocato ex art. 2755 c.c. atteso che i pignoramenti eseguiti non avevano avuto esito positivo sicché non era stato acquisito alla massa alcun bene e che mancava la prova della sussistenza dei requisiti per ottenere l’ammissione del credito al passivo con il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c. .

La causa veniva istruita con produzioni documentali alla stregua delle quali Curatore dichiarava di non opporsi all’ammissione del credito dell’istante così come precisato nella nota autorizzata datata 14-19/5/1998 e rimessa quindi al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Premesso che non vi è contestazione fra le parti circa la sussistenza del credito e le entità delle somme da ammettere al passivo il che peraltro risulta dalla documentazione  prodotta nel corso del presente giudizio ( decreto ingiuntivo divenuto definitivo ), va rilevato che  l’opponente ha limitato la propria richiesta di ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. relativamente alla somma capitale ingiunta ed agli interessi maturati avendo riconosciuto come fondati i rilievi mossi dal Curatore.

Al riguardo deve essere osservato che la struttura formale dell’ente istante e la iscrizione all’albo prefettizio non sono sufficienti per il riconoscimento del privilegio in questione atteso che l’iscrizione nella sezione istituita dall’art. 13 del d. lgs. C.p.S. 14-12-1947 n. 1577 è diretta unicamente ad individuare gli aventi diritto ad “agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura” e non rientrando il privilegio nell’ambito di siffatte agevolazioni (in tal senso vedasi Trib. Reggio Emilia 1-3-1988 in Fall., 1988 , 1220 nonché Trib. Bologna 1-2-1993 in Dir. Fall. 1995 , II , 116) laddove per contro i requisiti richiesti dalla norma invocata sono la effettività e pertinenza professionale del lavoro dei soci e la prevalenza di quest’ultimo su quello dei non soci desumendosi ciò dall’art. 23 del d. lg. C. p. S. n. 1577 del 1947 nonché dalla natura dei crediti tutelati dall’art. 2751 bis c.c. che pone una stretta correlazione fra vendita di manufatti e prestazione di servizi e lavoro personale e diretto dei soci, mentre non è necessario fare riferimento a parametri dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro e capitale investito (in tal senso vedasi Cass. 7-4-1997 n. 2984).

Nel caso di specie risulta dagli atti che i soci partecipano direttamente allo svolgimento dell’attività lavorativa della cooperativa e che il loro numero è ampiamente superiore rispetto a quello dei lavoratori non soci pur presenti e parimenti l’ammontare complessivo della  retribuzione dei primi supera considerevolmente quello dei secondi.

Rilevato infine che il credito attiene all’attività di macellazione del bestiame svolto dalla cooperativa per la società poi fallita e che il privilegio spetta per il corrispettivo del servizio prestato (cfr. Cass. 27-3-1995 n. 3592) ne deriva che l’importo richiesto a titolo di capitale va ammesso al passivo con il privilegio richiesto.

La medesima graduazione non può invece essere riconosciuta agli interessi maturati su tale somma sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento atteso che l’art. 54 co. III l.f. richiama per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi e ipotecari e non anche l’art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati  (in tal senso vedasi Cass. 4-4-1995 n. 3960 ; Cass. 22-1-1997 n. 670 ; Cass. 9-6-1997 n. 5096 ; Cass. 23-12-1997 n. 13007).

L’opponente va quindi ammessa al passivo per  £  2.875.040 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e per gli ulteriori importi pretesi in via chirografaria oltre agli interessi sul corrispettivo della prestazione sino alla vendita dei beni mobili sempre in via chirografaria.

Sussistono giustificati motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

dichiara la contumacia del Fallimento Zeta s.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili in proprio;

ammette la società Sigma s.c.a r.l. al passivo del fallimento Zeta s.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili per  £. 2.875.040 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. , per  £  3.281.412  in via chirografaria, oltre agli interessi sulla somma di £ 2.875.040 dalla data di dichiarazione di fallimento sino a quella di vendita dei beni mobili al tasso legale parimenti in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite. 














 

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