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Tribunale di Mantova, – Sentenza
15 aprile 1999 – Giudice est. Dott. M. Bernardi.
Crediti delle cooperative di produzione e lavoro – Privilegio –
Requisiti.
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 31-3-1998 la società Sigma s.c.a r.l. proponeva tempestiva opposizione
ex art 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi concorsuali
avevano respinto la domanda di insinuazione al passivo perché il credito non
era stato provato , assumendo che in realtà la documentazione si trovava
allegata al ricorso per la dichiarazione di fallimento ed insisteva per
l’accoglimento della domanda specificando in tale misura la propria pretesa :
£ 2.875.040 per capitale oltre a £
648.656 per interessi in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
essendo l’istante una cooperativa di produzione e lavoro, £ 1.508.995 per competenze del procedimento
di ingiunzione in via chirografaria ed infine £ 1.123.761 in via
privilegiata ex art. 2755 c.c. avendo compiuto atti conservativi.
Il
curatore, rimasto contumace, rilevava che non poteva essere riconosciuto il
privilegio invocato ex art. 2755 c.c. atteso che i pignoramenti eseguiti non
avevano avuto esito positivo sicché non era stato acquisito alla massa alcun
bene e che mancava la prova della sussistenza dei requisiti per ottenere
l’ammissione del credito al passivo con il privilegio di cui all’art. 2751
bis n. 5 c.c. .
La causa
veniva istruita con produzioni documentali alla stregua delle quali Curatore
dichiarava di non opporsi all’ammissione del credito dell’istante così come
precisato nella nota autorizzata datata 14-19/5/1998 e rimessa quindi al
Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Premesso
che non vi è contestazione fra le parti circa la sussistenza del credito e le
entità delle somme da ammettere al passivo il che peraltro risulta dalla
documentazione prodotta nel corso del
presente giudizio ( decreto ingiuntivo divenuto definitivo ), va rilevato che l’opponente ha limitato la propria
richiesta di ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
relativamente alla somma capitale ingiunta ed agli interessi maturati avendo
riconosciuto come fondati i rilievi mossi dal Curatore.
Al
riguardo deve essere osservato che la struttura formale dell’ente istante e
la iscrizione all’albo prefettizio non sono sufficienti per il riconoscimento
del privilegio in questione atteso che l’iscrizione nella sezione istituita
dall’art. 13 del d. lgs. C.p.S. 14-12-1947 n. 1577 è diretta unicamente ad
individuare gli aventi diritto ad “agevolazioni tributarie o di qualsiasi
altra natura” e non rientrando il privilegio nell’ambito di siffatte
agevolazioni (in tal senso vedasi Trib. Reggio Emilia 1-3-1988 in Fall., 1988
, 1220 nonché Trib. Bologna 1-2-1993 in Dir. Fall. 1995 , II , 116) laddove
per contro i requisiti richiesti dalla norma invocata sono la effettività e
pertinenza professionale del lavoro dei soci e la prevalenza di quest’ultimo
su quello dei non soci desumendosi ciò dall’art. 23 del d. lg. C. p. S. n.
1577 del 1947 nonché dalla natura dei crediti tutelati dall’art. 2751 bis
c.c. che pone una stretta correlazione fra vendita di manufatti e prestazione
di servizi e lavoro personale e diretto dei soci, mentre non è necessario
fare riferimento a parametri dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro e
capitale investito (in tal senso vedasi Cass. 7-4-1997 n. 2984).
Nel caso
di specie risulta dagli atti che i soci partecipano direttamente allo
svolgimento dell’attività lavorativa della cooperativa e che il loro numero è
ampiamente superiore rispetto a quello dei lavoratori non soci pur presenti e
parimenti l’ammontare complessivo della
retribuzione dei primi supera considerevolmente quello dei secondi.
Rilevato
infine che il credito attiene all’attività di macellazione del bestiame
svolto dalla cooperativa per la società poi fallita e che il privilegio
spetta per il corrispettivo del servizio prestato (cfr. Cass. 27-3-1995 n.
3592) ne deriva che l’importo richiesto a titolo di capitale va ammesso al
passivo con il privilegio richiesto.
La
medesima graduazione non può invece essere riconosciuta agli interessi
maturati su tale somma sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento
atteso che l’art. 54 co. III l.f. richiama per l’estensione del diritto di
prelazione agli interessi solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti
pignoratizi e ipotecari e non anche l’art. 2749 c.c. in tema di crediti
privilegiati (in tal senso vedasi
Cass. 4-4-1995 n. 3960 ; Cass. 22-1-1997 n. 670 ; Cass. 9-6-1997 n. 5096 ;
Cass. 23-12-1997 n. 13007).
L’opponente
va quindi ammessa al passivo per
£ 2.875.040 in via
privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e per gli ulteriori importi pretesi
in via chirografaria oltre agli interessi sul corrispettivo della prestazione
sino alla vendita dei beni mobili sempre in via chirografaria.
Sussistono
giustificati motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese
di lite.
pqm
Il
Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed
eccezione reietta così provvede:
dichiara
la contumacia del Fallimento Zeta s.n.c. nonché dei soci illimitatamente
responsabili in proprio;
ammette
la società Sigma s.c.a r.l. al passivo del fallimento Zeta s.n.c. nonché dei
soci illimitatamente responsabili per
£. 2.875.040 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. , per £
3.281.412 in via
chirografaria, oltre agli interessi sulla somma di £ 2.875.040 dalla data di
dichiarazione di fallimento sino a quella di vendita dei beni mobili al tasso
legale parimenti in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione
dello stato passivo;
compensa
integralmente fra le parti le spese di lite.
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