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Amministrazione controllata – Requisiti
per l’ammissione - Possibilità di risanamento – Temporanea difficoltà. Tribunale di Mantova, – Sentenza
16 novembre 1995 - Presidente Dott. Lery Campi, Giudice relatore A.
Dell’Aringa, Giudice Dott. Stefano Valenti. nelle procedure riunite n.n.: 94/95 Amm. Contr. promossa dalla Belleli S.p.A. con
ricorso per la propria ammissione alla amministrazione controllata datato
2/11/95 257/95 Fall. promossa dalla Alohatour s.r.l. con ricorso
per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A. 258/95 Fall. promossa dalla Alohatour s.r.l. con ricorso
per la dichiarazione di fallimento della Interklim Sistemi s.r.l. 259/95 Fall. promossa dalla Procon Elettronica s.r.l.
con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A. 264/95 Fall. promossa dalla Coemi S.p.A. con ricorso per
la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A. 266/95 Fall. promossa dalla Seffer di Sereni s.n.c. con
ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A. 268/95 Fall. promossa dalla Procond Elettronica S.p.A.
con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli Holding
Industriale S.p.A. 273/95 Fall. promossa dalla Clama Trade s.r.l. con
ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A. ha pronunciato il seguente decreto letti: nella
procedura n. 94/95 Amm. Contr. -il ricorso 2.11.95 -il verbale dell’assemblea straordinaria della Belleli
S.p.A. in data 23/10/95 con cui è stata autorizzata la presentazione
dell’istanza di ammissione alla amministrazione controllata -le scritture contabili tenute nell’ultimo biennio, che
appaiono regolari -le
certificazioni della C.C.I.A.A. di Mantova, della Cancelleria Commerciale e
del Casellario del Tribunale di Mantova, attestanti la mancata sottoposizione
della Belleli S.p.A. a fallimento o concordato preventivo nel precedente
quinquennio nonché l’assenza di condanne penali definitive e di carichi
pendenti nei confronti del suo legale rappresentante sig. Rodolfo Belleli -lo stato analitico ed estimativo delle attività e
l’elenco nominativo dei creditori -il parere positivo espresso dal P.M. il 7/11/95 -le dichiarazioni rese a verbale in data 6/11/95 dal
legale rappresentante della Belleli S.p.A. nelle
procedure n.n. 257/95 Fall., 258/95 Fall., 59/95 Fall., 266/95 Fall., 268/95
fall. 273/95 Fall. -i ricorsi per le dichiarazioni di fallimento -le certificazioni della C.C.I.A.A., della Cancelleria
Commerciale, della Polizia Giudiziaria -le dichiarazioni rese a verbale delle parti comparse a seguito
del decreto di convocazione premesso L’attuale situazione patrimoniale della Belleli S.p.A.
può essere così sintetizzata sulla base delle allegazioni al ricorso 2/11/95: …omissis… Il piano di risanamento, non
fondato su di un’analisi rigorosa (e in larga parte ancora da definire nei
contorni e dettagli) presenta lacune indubbie ed evidenti quali: a)la mancata previsione, secondo
realistiche valutazioni della solvibilità dei debitori della Belleli S.p.A.,
dei flussi monetari attivi per pagamenti di capitale e interessi sui crediti
per complessivi 743 miliardi, che dovrebbero ridurre l’indebitamento entro
limiti fisiologici ed equilibrare la lievitazione degli interessi passivi
sulle esposizioni verso le banche e i fornitori b)la carenza di una seria verifica
dell’attuale competitività della Belleli, che dovendo sottostare ai prezzi
fissati dal libero mercato potrebbe non essere in grado di reggere il
confronto con una concorrenza non gravata da un carico altrettanto oneroso di
interessi passivi, specie bancari, così da accumulare perdite ulteriori nel
seguito della sua attività c)la soluzione prospettata per
ovviare a quanto sub b) operando attraverso la Cimimontubi S.p.A.
inizialmente e quindi attraverso due nuove società, conferitarie dei rami
aziendali della Belleli, palesa margini consistenti di aleatorietà, attesa
l’ipoteticità di un effettivo “decollo” delle dette società (pur se
tecnicamente supportate dalla riconosciuta esperienza della società
conferente) con la conseguente incertezza circa la reale convenienza per il
ceto creditorio della conversione dei rami aziendali nella partecipazione
azionaria, che rende non prefigurabili allo stato i futuri orientamenti del
giudice richiesto di autorizzare tale conversione d)sulla fattibilità del piano pesa
l’incognita in ordine all’accettazione da parte delle banche di una revisione
dei tassi di interesse praticati e non è totalmente scontata la loro
disponibilità a “consorziarsi” per eliminare le potenziali conflittualità
interne ed assicurare così il proprio necessario e costante appoggio alle
iniziative volte al riassesto economico e finanziario dell’impresa in
difficoltà e)la ristrutturazione
programmata tende al risanamento del gruppo di società nel suo complesso, più
che a quello della Belleli in particolare Il giudizio finale
sull’accoglibilità o meno del ricorso per l’ammissione alla A.C. non può
tuttavia esaurirsi nell’analisi tecnica del progetto finalizzato al ritorno
della istante alla normalità aziendale, poiché in difetto di contrarie
indicazioni del legislatore per “comprovate possibilità di risanamento” (nel
senso postulato dall’art. 187 l. fall. come novellato dall’art. 1 legge
24.7.78 n. 391) devono intendersi non soltanto quelle ricollegabili alla
capacità dell’impresa di superare lo stato di crisi con le sue sole risorse,
ma anche quelle propiziate dall’atteggiamento favorevole delle banche
sovventrici e degli altri creditori, che è influenzato a sua volta dal
riscontro comparativo dei vantaggi e svantaggi dell’amministrazione
controllata, rispetto alle procedure concorsuali liquidatorie. La valenza dei rilievi critici
sub c), d), e) appare inoltre sminuita se il quadro normativo di riferimento
(all’interno del quale devono essere vagliati) viene – come dev’essere –
interpretato in sintonia con gli indirizzi della dottrina e della
giurisprudenza che sensibili all’esigenza di un rilancio dell’istituto
dell’amministrazione controllata e di un suo evolutivo adattamento alla
moderna realtà imprenditoriale hanno attribuito alla legge 24.7.78 n. 371 una
portata radicalmente innovativa, ripudiando, siccome obsoleta, la nozione di
“temporanea difficoltà” identificata nella situazione di mero squilibrio
finanziario determinato da cause transitorie e contingenti, riconducendo
sotto la previsione legislativa anche l’ipotesi di squilibrio strutturale
emendabile in ragionevole arco di tempo (al limite anche attuando un
ridimensionamento aziendale) e riferendo il risanamento all’impresa
prioritariamente configurata come entità economica costituita dalla specifica
combinazione dei fattori produttivi e considerata indipendentemente dai
mutamenti della sua titolarità (onde a questo riguardo non ha soverchia
importanza che la Belleli cesserà di essere una società operativa con il
trasferimento della sua azienda alle nuove società). Ed in tale ottica si delinea una
prevalenza, sugli elementi negativi, dei dati che avvalorano un giudizio
prognostico favorevole sulle sorti della ricorrente e che si compendiano nei
seguenti: sono fuori discussione le
capacità professionali della dirigenza tecnica della Belleli nonché
l’acquisizione, da parte sua, di un patrimoni di tecnologie anche
d’avanguardia nel settore dell’impiantistica relativa all’off shore,
all’energia termoelettrica e termonucleare, sulla petrolchimica, alla
dissalazione il recupero almeno parziale dei
crediti può essere meglio assicurato dall’amministrazione controllata, che
conserva integro il patrimonio aziendale, anche sotto il profilo
dell’avviamento e della redditività dell’impresa, laddove la liquidazione e
disgregazione dell’azienda si tradurrebbe verosimilmente in uno svilimento
dell’attivo a tutto discapito dei creditori la minima percentuale dei debiti
per i quali è stato chiesto il fallimento rispetto al debito complessivo (4
miliardi a fronte di 1221 miliardi) rappresenta indubitabilmente un segnale
di fiducia nei confronti dell’amministrazione controllata (ancorchè con le
prevedibili cautele e riserve) e legittima l’aspettativa del raggiungimento
delle maggioranze nonché della propensione delle banche ad accollarsi i
sacrifici necessari per contribuire al piano di risanamento, nella quale va
individuata la condizione primaria e potenzialmente decisiva del suo esito
positivo. La meritevolezza, che per la
società di capitali si sostanzia principalmente nella correttezza della loro
gestione, è desumibile dalla generale estimazione che per lungo periodo ha
circondato la Belleli ed è un valido indice di affidabilità, solo
parzialmente offuscato dalle recenti disavventure, di cui non è provata la
dipendenza da operazioni manifestamente imprudenti, eventualmente imputabili
ad altre società del gruppo. Pertanto si ravvisa, in luogo
dell’irreversibile stato di decozione, la temporanea difficoltà di adempiere,
come sopra estensivamente intesa, e si rigettano le istanza di fallimento
della Belleli S.p.A., accogliendo la domanda di ammissione alla
amministrazione controllata. La prededucibilità in sede
fallimentare dei crediti per le somme erogate dalle banche in costanza di amministrazione
controllata rimane subordinata al rapporto di consecuzione con l’eventuale
successivo fallimento e compete limitatamente alle obbligazioni contratte in
conformità alle regole ed agli scopi di quest’ultima procedura (ex plurimis
Cass. 5.2.79 n. 746), né occorre in proposito una declaratoria esplicita, che
non sarebbe comunque vincolante per gli organi fallimentari. Le istanza di fallimento contro
la Belleli S.p.A. vengono separate da quelle contro la Belleli Holding S.p.A.
e contro la Interklim Sistemi s.r.l., sulle quali interverranno distinte
pronunce. pqm separando le istanze di
fallimento della Belleli S.p.A. da quelle di fallimento della Belleli Holding
S.p.A. e della Interklim Sistemi s.r.l. respinge i ricorsi per la
dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A. ammette la Belleli S.p.A. con
sede in Mantova, via Taliercio 3, in persona del legale rappresentante sig.
Belleli Rodolfo alla procedura di amministrazione controllata nomina giudice delegato il dott.
Attilio Dell’Aringa ordina la convocazione dei
creditori fissando per l’adunanza davanti al giudice delegato l’udienza del
21 dicembre 1995 assegnando termine sino al 9.12.1995 per la comunicazione ai
creditori del provvedimento che li convoca nomina Commissario Giudiziale il
dott. Lucio Mercanti con studio in Mantova stabilisce in giorni otto dalla
comunicazione alla Belleli del presente decreto il termine entro il quale la
stessa dovrà depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova la
somma di £. 3.000.000.000, ritenuta necessaria per l’intera procedura Manda alla Cancelleria per la
pubblicazione a norma dell’art. 166 l. fall. Mantova 16.11.95 Il
Collegio rilevato che all’ultima pagina del decreto che precede, alla terza
riga sono state omesse le seguenti parole “per anni due” integra l’anzidetto
provvedimento alla predetta riga 3 nel senso che deve leggersi “alla
procedura di amministrazione controllata per anni due”. |