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Tribunale di Mantova, Sez. II -
Sentenza 16 aprile 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.
Fallimento –
Privilegio speciale per prestito agrario – Vendita dei beni oggetto di
privilegio in sede di concordato preventivo non omologato – Mancanza dei beni
stessi nell’attivo fallimentare – Onere della prova – Insussistenza del
privilegio.
omissis
Opposizione allo stato passivo
Coclusioni:
Il Procuratore dell’opponente:
“Ammettersi il credito
dell’istante B.A.M. al passivo del fallimento in oggetto come richiesto: per
lit. 39.107.679 in via chirografaria e per lit. 400.000.000 in privilegio.
Con rifusione delle spese di
causa”.
Il Procuratore dell’opposto:
“Respingersi l’opposizione e la
domanda perché infondate in fatto e in diritto.
Vittoria delle spese del
giudizio”.
Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato in data
28.7.1993 la B.A.M. s.c. a r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98
l.f. avverso il provvedimento con il quale il Giudice Delegato, nel rendere
esecutivo lo stato passivo, ammetteva il credito dell’istituto bancario
interamente in via chirografaria anziché in via privilegiata come invece da
esso richiesto in relazione all’importo di £. 400.000.000, affermando che,
con riguardo a tale somma, era stato concesso un prestito agrario di
esercizio garantito quindi da privilegio legale ai sensi del R.D.L. 29.7.1927
n. 1509 convertito nella l. 5.7.1928 n. 1760 del quale quindi chiedeva il
riconoscimento.
Si costituiva la Curatela la
quale chiedeva il rigetto dell’opposizione non sussistendo i presupposti per
il riconoscimento del privilegio agrario.
La causa, istruita con
produzioni documentali, veniva discussa all’udienza collegiale del 14.4.1998
sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Motivi
della decisione
L’opposizione è infondata e deve
essere rigettata, atteso che il decreto del giudice delegato, sia pure con
più puntuale motivazione, va confermato.
Innanzitutto deve essere
rilevato che la società fallita era stata ammessa alla procedura di
concordato preventivo e che il concordato non venne omologato avendo ritenuto
il Tribunale non sussistente il requisito della meritevolezza.
Va poi evidenziato che, nel
corso del procedimento concorsuale minore, erano stati inventariati dal
Commissario Giudiziale n. 1462 vitelli, rinvenuti in varie stalle presso i
soccidari essendo la società fallita la soccidante, animali i quali vennero
poi alienati nel corso di tale procedura laddove invece il Curatore
fallimentare non ha acquisito all’attivo alcun capo di bestiame.
Va ancora osservato che
l’istituto bancario aveva concesso alla fallita un prestito, garantito con
l’emissione di cambiali agrarie, per l’acquisto di bestiame e che lo stesso
insiste per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2766 c.c. in
relazione alla disciplina sul credito agrario, affermando che sussistono
tutti i presupposti prescritti dalla citata disciplina e che l’avvenuta
vendita del bestiame nel corso del procedimento di concordato preventivo non
può ridondare a carico dell’opponente dovendosi ritenere che quel bestiame
sia stato comunque appreso dagli organi concorsuali, prospettando infine che
il privilegio in questione vada esercitato sulla somma ricavata dalla
cessione.
Deve ulteriormente essere
precisato che il tribunale può porre a fondamento della decisione documenti
contenuti nel fascicolo del fallimento sopperendo all’inerzia sia del
curatore che dell’opponente (così Cass. 72/1666; Cass. 11.3.1995 n. 2823), e
che l’opposizione allo stato passivo costituisce un giudizio di cognizione di
natura contenziosa sull’esistenza e sull’efficacia nei confronti del
fallimento del credito insinuato (così Cass. 74/2133 e Cass. 71/393) sicchè
l’indagine del Collegio non è limitata alla legittimità del provvedimento del
giudice delegato ma è estesa al riesame dell’intero rapporto da cui trae
origine il credito insinuato dovendo accertare tutte le condizioni atte a
giustificare l’esclusione o l’ammissione del credito allo stato passivo (così
Cass. 19.7.1978 n. 3596; App. Bologna 19.12.1972 in Dir. Fall. 73, II, 173;
Trib. Milano 28.11.1985 in II Fall., 1986, 384; Trib. Venezia 27.6.1986 in II
Fall., 1987, 106; App. Torino 26.3.1986 in II Fall., 1986, 1154; Trib. Milano
4.5.1987 ivi, 1987, 997).
Tanto premesso va rilevato che
gli artt. 2 n. 1 1509/27 e 2766 c.c. si riferiscono a prestiti per la
conduzione di aziende agrarie delimitando così tale ambito di operazioni
appunto a siffatte aziende con esclusione di quelle commerciali o industriali
qual era l’impresa fallita atteso che la sentenza di fallimento (nel caso di
specie non opposta) presuppone necessariamente la natura non agricola
dell’impresa assoggettata alla procedura concorsuale: d’altro canto era la
stessa società fallita a qualificare come commerciale la propria attività
(vedi ricorso per ammissione di concordato preventivo a pg. 1).
Peraltro nella locuzione di
azienda agricola non sono ricomprese tutte le aziende destinate
all’allevamento del bestiame, ma solo quelle in cui l’industria zootecnica
rappresenti un razionale completamento dell’azienda agraria organizzata per
la coltivazione del fondo, oppure quelle nelle quali il terreno non può
essere utilizzato che per il pascolo (cfr. art. 9 D.M. 23.1.1928); nel caso
di specie la società fallita non era proprietaria di alcun terreno sicchè viene
a mancare uno dei presupposti per la validità del privilegio.
Dall’esame delle domande di
ammissione al passivo risulta inoltre che la banca opponente non fu la sola a
concedere alla fallita un prestito “agrario” per l’acquisto di bestiame
avendo effettuato anche altri istituti bancari operazioni analoghe e per
importi rilevanti (vedasi domande nn. 10-13-14) con la conseguenza che, anche
a voler considerare superabili le osservazioni sopra svolte, manca del tutto
la prova che il bestiame inventariato dal Commissario Giudiziale fosse stato
acquistato proprio con le somme mutuate dalla B.A.M. sicchè il creditore non
ha assolto all’onere probatorio su di lui gravante di indicare i beni colpiti
dal privilegio (cfr. Cass. 25.7.1975 n. 2901).
Infine va ribadito che nessun
capo di bestiame è stato acquisito alla massa fallimentare poichè quelli
inventariati dal Commissario Giudiziale furono venduti in corso della
procedura di concordato preventivo.
Al riguardo deve ritenersi che
causa di prelazione speciale su un bene (qual è il privilegio invocato) è
concetto connaturato a quello di garanzia patrimoniale e perciò di
espropriazione dei beni del debitore sicchè il privilegio speciale nasce non
soltanto in funzione del credito ma anche in dipendenza dell’esistenza
attuale del bene su cui deve essere esercitato e, a tal fine, il momento in
cui si attua il concorso dei creditori e quindi sorge l’interesse a far
valere il privilegio da cui il credito è assistito, è quello della
dichiarazione di fallimento atteso che in esso si verifica lo spossessamento
del patrimonio del debitore e pertanto in tale momento deve esistere il bene
su cui grava il privilegio laddove lo stesso non può essere esercitato nei
confronti del debitore e sul patrimonio quando i beni che ne sono gravati non
esistono più nel patrimonio quale che sia la causa della loro mancanza (cfr.
cass. 25.7.1975 n. 2901). Nella fattispecie in questione deve ulteriormente
rilevarsi che il bestiame era stato venduto nel corso della procedura di
concordato preventivo (non però nella fase di esecuzione dello stesso stante
la mancata omologazione) nell’ambito della quale peraltro il debitore non
viene spossessato del suo patrimonio (come invece nel fallimento) sicchè
l’eseguita vendita effettuata da un debitore capace, sia pure con il
controllo del Commissario Giudiziale, non può equipararsi ad una liquidazione
coattiva, con l’ulteriore conseguenza che, in ogni caso, non potrebbe
ritenersi esteso alla somma percepita dalla alienazione il privilegio
speciale in ipotesi sussistente.
Le conclusioni raggiunte
comportano il rigetto dell’opposizione e rendono del tutto superflua
l’ammissione delle prove orali richiesta dalla B.A.M.-
Le spese di lite seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pqm
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:
Respinge l’opposizione ex art.
98 l.f. promossa dalla B.A.M. s.c. a r.l. avverso lo stato passivo del
fallimento ARGIVIT s.r.l.;
Condanna l’opponente a pagare al
fallimento ARGIVIT s.r.l., in persona del Curatore, la complessiva somma di
£. 9.169.000=, di cui £. 145.000= per spese, £. 2.524.000= per diritti e £.
6.500.000= per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
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