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Sezione I - Giurisprudenza

documento 859/1998

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 17 dicembre 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.

 

Ammissibilità al passivo del fallimento del credito tributario dell’amministrazione finanziaria – Mancata iscrizione a ruolo – Ammissibilità.

 

 

omissis

In punto: opposizione allo stato passivo.

Conclusioni

Il Procuratore dell’attore:

Ammettersi il credito al passivo per £ 63.268.000 in via privilegiata e per £.977.000 in via chirografaria.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28.07.1997 il Ministero delle Finanze proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi concorsuali avevano rigettato la domanda di insinuazione ex art. 93 l.f. concernente versamenti dell’I.V.A. relativamente agli anni 1994 – 1995 per complessive £.64.245.000, rigetto motivato dal fatto che i relativi importi non erano ancora stati iscritti a ruolo e, pertanto, il credito non poteva considerarsi né liquido né esigibile.

L’Amministrazione Finanziaria lamentava l’ingiustizia della decisione affermando che, nell’attuazione della pretesa tributaria, debbono distinguersi le fasi dell’accertamento (volta a verificare la sussistenza del presupposto di imposta) e quella della riscossione (diretta all’acquisizione del dovuto e della quale fase il ruolo – consegnato all’agente della riscossione – tende ad assicurare la regolarità e tempestività) e che, poiché nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’imposta sia stata dichiarata, l’iscrizione a ruolo è una forma meramente eventuale della riscossione giacchè essa avviene solo e nel caso di mancato pagamento dell’imposta, l’iscrizione stessa costituisce attività meramente riproduttiva del contenuto della dichiarazione.

Aggiungeva l’Amministrazione che l’iscrizione, in tal caso, non serviva a rendere il credito liquido ed esigibile ma semplicemente a munire l’agente della riscossione di un titolo esecutivo non necessario nel caso di specie atteso che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento, era preclusa ex art. 51 l.f. la possibilità di azioni esecutive individuali. La difesa dell’opponente richiamava inoltre il contenuto di cui all’art. 19 D.M- 28 dicembre 1989 (in G:U: 25.01.1990 n. 20) ai sensi del quale per la riscossione delle somme dovute da soggetti sottoposti a procedura concorsuale, il ruolo viene formato dopo la definitiva ammissione al passivo delle suddette somme da parte dell’organo delegato per la procedura.

Nel corso del giudizio venivano prodotti ulteriori documenti, l’istante rettificava parzialmente la propria domanda ed il Curatore, rimasto contumace, non si opponeva all’accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

L’opposizione è fondata e merita accoglimento. Al riguardo deve essere rammentato che, in ordine alla individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, si sono fronteggiati due orientamenti: l’uno “dichiarativista” secondo cui l’obbligazione tributaria nascerebbe ex lege con il verificarsi del solo presupposto di fatto da cui sorgono correlate posizioni di debito e di credito sicchè l’atto di accertamento avrebbe natura di mero adempimento formale, l’altro “costitutivista” secondo cui l’atto di accertamento rivestirebbe per contro natura costitutiva (poiché l’A.F. non solo determinerebbe l’imponibile ma esprimerebbe la volontà di attivare la pretesa tributaria) e sarebbe quindi indispensabile al fine di far ritenere sorta l’obbligazione.

Il contrasto mantenutosi per molto tempo anche nella giurisprudenza di legittimità deve attualmente considerarsi risolto in favore della teoria “dichiarativista”(in tal senso vedasi Cass. 12.03.1994 n. 2423; Cass. S.U. 6.9.1990 n. 9201; Cass. S.U. 28.5.1987 n. 4779 e 4780; Cass. 20.6.1986 n. 4104; per la teoria “costitutivista” si erano invece espresse Cass. 29.7.1971 n. 2535 e Cass. 18.8.1963 n. 2293).

Ritiene il Collegio che, nell’ambito di un ordinamento come quello attualmente vigente fondato sull’accertamento e l’autotassazione, il successivo accertamento da parte dell’amministrazione abbia la funzione di mera verifica della regolarità formale e sostanziale degli adempimenti cui il contribuente è tenuto e, nel caso di inadempimento di costui, di dichiarazione degli effetti ricollegati ex lege alla fattispecie prevista come presupposto dell’imposta, sicchè al semplice verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposta sorge e diviene attuale la posizione debitoria del contribuente cui segue il potere dell’amministrazione (peraltro solo eventuale) di determinare, con effetto ex tunc, la sussistenza e l’ammontare del tributo tramite una attività vincolata ed assolutamente scevra da ogni discrezionalità.

Alla luce di tali osservazioni il credito erariale deve essere ammesso al passivo per £.63.260.000 in via privilegiata ex artt. 2752 e 2778 c.c. ed in via chirografaria per £.977.000 (a titolo di interessi).

Una certa opinabilità della questione sottoposta al giudizio giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

-In parziale accoglimento della opposizione proposta ammette il Ministero delle Finanze al passivo del fallimento Delta di Luigi Verdi & C. s.a.s. per £.63.268.000 in via privilegiata ex artt. 2752 e 2778 c.c. e per £. 997.000 in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

-Condanna il Fallimento Delta Luigi Verdi & C: s.a.s. in persona del curatore a rifondere all'opponente le spese di lite, compensandole per la metà e per l’effetto liquidandole in complessive £.1.401.000 di cui £.351.000 per diritti e £.1.050.000 per onorari.














 

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