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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 17 dicembre 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.
Opposizione
allo stato passivo – Termine per la sua proposizione – Termine lungo per
l’impugazione ex art. 327 c.p.c. – Applicabilità.
omissis
In punto: opposizione allo stato
passivo.
Conclusioni:
Il Procuratore dell’opponente:
Ammettersi il credito al passivo
per £.4.300.000 oltre ad I:V:A: e C:P:A: in via privilegiata: Con rimborso
delle spese da liquidarsi secondo equità
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il
17.3.1998 l’avv. Mario Bianchi assumeva di avere proposto domanda ex art. 93
l.f. al fine di ottenere l’ammissione al passivo del proprio credito per
l’attività professionale svolta in favore della fallita, pari a £:4.300.000
oltre ad accessori di legge. Il professionista sosteneva che solo in
occasione del ricevimento della lettera raccomandata 03.02.1999 con la quale
il Curatore gli comunicava l’avvenuto deposito in Cancelleria del progetto di
riparto finale, egli era venuto a conoscenza di essere stato ammesso a suo
tempo al passivo con riserva di produzione della nota liquidata dall’Ordine
degli Avvocati e di essere stato escluso dal riparto finale non avendo
presentato rituale opposizione ex art.98 L.F..
L’opponente affermava infine
che, avendo proposto ricorso ex art. 98 L.F. nei quindici giorni dal
ricevimento della ricordata comunicazione da parte del Curatore, la
opposizione doveva considerarsi tempestiva e che il suo credito doveva essere
ammesso in via definitiva avendo prodotto la nota liquidata dal competente
ordine professionale.
Il Curatore, rimasto contumace,
con annotazione apposta a margine della copia per l’ufficio del ricorso
introduttivo, non si opponeva all’accoglimento dell’istanza e la causa veniva
quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe
riportate.
Motivi della decisione
In primo luogo deve essere
osservato che l’ammissione al passivo fallimentare del credito di un avvocato
per onorari professionali, con riserva di produzione della nota liquidata dal
competente ordine professionale, implica una “riserva” in senso proprio
essendo carente l’allegazione del documento attestante la congruità degli
importi creditoriali pretesi, con la conseguenza che l’opposizione allo stato
passivo costituisce l’unico mezzo idoneo a conseguirne lo scioglimento e la
conservazione degli effetti favorevoli al provvedimento di ammissione (in tal
senso vedasi Cass. 21/12/1990 n. 12147), rimedio questo il cui esperimento la
giurisprudenza ritiene indispensabile anche nel caso in cui si deduca che le
prove già offerte rendevano superflua l’acquisizione della documentazione
oggetto della riserva (in tal senso vedasi Cass. 05.10.1992 n. 10936).
Ciò premesso va rilevato in
punto di fatto che il decreto di esecutività dello stato passivo del
fallimento Alfa Beta è stato emesso il 12.06.1990, che l’istanza di
insinuazione al passivo del professionista è stata ammessa con riserva e,
tuttavia, mai comunicata ai sensi dell’art. 97 l.f. dal precedente Curatore
al ricorrente il quale, ricevuto l’avviso di avvenuto deposito del progetto
finale con annessa copia dello stato passivo aggiornato proponeva opposizione
ex art. 98 l.f. chiedendo l’ammissione in via definitiva del proprio credito.
Reputa peraltro il Collegio che l’opposizione non possa trovare accoglimento
in quanto tardivamente proposta. Invero l’art. 327 c.p.c., il quale prevede
la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione
della sentenza o, comunque, del provvedimento impugnabile, indipendentemente
dalla loro notificazione, costituendo espressione di un principio di ordine
generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici,
trova applicazione anche in casi diversi da quelli espressamente menzionati,
ed in particolare in materia fallimentare nei confronti dei provvedimenti a
contenuto decisorio emessi dal giudice delegato (così Cass. 15.03.1994 N.2466
in relazione all’istituto del reclamo di cui all’art. 26 l. f.).
Più in particolare la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 102 del 1986 che ha dichiarato l’illegittimità
dell’art.98 co. 1° l. fall. con
riguardo al decorso del termine di 15 giorni, per l’opposizione allo stato
passivo, dalla data del deposito in cancelleria, il predetto termine decorre
dal giorno delle ricezione della lettera raccomandata con cui il Curatore
deve dare comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo, con la
conseguenza che, in mancanza di essa, deve ritenersi tempestiva entro l’anno
del riferito deposito (in tal senso vedasi Cass. 27.08.1990 n. 8763; v. anche
Cass. S:U: 09.04.1984 n. 2275)
In conclusione la proposta
opposizione non può trovare accoglimento perché proposta oltre il termine di
cui all’art. 327 c.p.c. norma avente valenza generale nel nostro ordinamento
(cfr. S.U. 08.11.1985 n. 613; S.U. 29.10.1981 n. 5689).
Nessuna statuizione va poi
adottata in ordine alle spese stante la contumacia della Curatela.
pqm
Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così
provvede:
-dichiara la contumacia Alfa
Beta di Maria Rossi;
-respinge l’opposizione ex art.
98 l. f. promossa dall’ Avv. Maria Bianchi.
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