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Sezione I - Giurisprudenza

documento 937/1998

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 17 dicembre 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.

 

Opposizione allo stato passivo – Termine per la sua proposizione – Termine lungo per l’impugazione ex art. 327 c.p.c. – Applicabilità.

 

 

omissis

In punto: opposizione allo stato passivo.

Conclusioni:

Il Procuratore dell’opponente:

Ammettersi il credito al passivo per £.4.300.000 oltre ad I:V:A: e C:P:A: in via privilegiata: Con rimborso delle spese da liquidarsi secondo equità

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17.3.1998 l’avv. Mario Bianchi assumeva di avere proposto domanda ex art. 93 l.f. al fine di ottenere l’ammissione al passivo del proprio credito per l’attività professionale svolta in favore della fallita, pari a £:4.300.000 oltre ad accessori di legge. Il professionista sosteneva che solo in occasione del ricevimento della lettera raccomandata 03.02.1999 con la quale il Curatore gli comunicava l’avvenuto deposito in Cancelleria del progetto di riparto finale, egli era venuto a conoscenza di essere stato ammesso a suo tempo al passivo con riserva di produzione della nota liquidata dall’Ordine degli Avvocati e di essere stato escluso dal riparto finale non avendo presentato rituale opposizione ex art.98 L.F..

L’opponente affermava infine che, avendo proposto ricorso ex art. 98 L.F. nei quindici giorni dal ricevimento della ricordata comunicazione da parte del Curatore, la opposizione doveva considerarsi tempestiva e che il suo credito doveva essere ammesso in via definitiva avendo prodotto la nota liquidata dal competente ordine professionale.

Il Curatore, rimasto contumace, con annotazione apposta a margine della copia per l’ufficio del ricorso introduttivo, non si opponeva all’accoglimento dell’istanza e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

In primo luogo deve essere osservato che l’ammissione al passivo fallimentare del credito di un avvocato per onorari professionali, con riserva di produzione della nota liquidata dal competente ordine professionale, implica una “riserva” in senso proprio essendo carente l’allegazione del documento attestante la congruità degli importi creditoriali pretesi, con la conseguenza che l’opposizione allo stato passivo costituisce l’unico mezzo idoneo a conseguirne lo scioglimento e la conservazione degli effetti favorevoli al provvedimento di ammissione (in tal senso vedasi Cass. 21/12/1990 n. 12147), rimedio questo il cui esperimento la giurisprudenza ritiene indispensabile anche nel caso in cui si deduca che le prove già offerte rendevano superflua l’acquisizione della documentazione oggetto della riserva (in tal senso vedasi Cass. 05.10.1992 n. 10936).

Ciò premesso va rilevato in punto di fatto che il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Alfa Beta è stato emesso il 12.06.1990, che l’istanza di insinuazione al passivo del professionista è stata ammessa con riserva e, tuttavia, mai comunicata ai sensi dell’art. 97 l.f. dal precedente Curatore al ricorrente il quale, ricevuto l’avviso di avvenuto deposito del progetto finale con annessa copia dello stato passivo aggiornato proponeva opposizione ex art. 98 l.f. chiedendo l’ammissione in via definitiva del proprio credito. Reputa peraltro il Collegio che l’opposizione non possa trovare accoglimento in quanto tardivamente proposta. Invero l’art. 327 c.p.c., il quale prevede la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza o, comunque, del provvedimento impugnabile, indipendentemente dalla loro notificazione, costituendo espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, trova applicazione anche in casi diversi da quelli espressamente menzionati, ed in particolare in materia fallimentare nei confronti dei provvedimenti a contenuto decisorio emessi dal giudice delegato (così Cass. 15.03.1994 N.2466 in relazione all’istituto del reclamo di cui all’art. 26 l. f.).

Più in particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1986 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.98  co. 1° l. fall. con riguardo al decorso del termine di 15 giorni, per l’opposizione allo stato passivo, dalla data del deposito in cancelleria, il predetto termine decorre dal giorno delle ricezione della lettera raccomandata con cui il Curatore deve dare comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo, con la conseguenza che, in mancanza di essa, deve ritenersi tempestiva entro l’anno del riferito deposito (in tal senso vedasi Cass. 27.08.1990 n. 8763; v. anche Cass. S:U: 09.04.1984 n. 2275)

In conclusione la proposta opposizione non può trovare accoglimento perché proposta oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. norma avente valenza generale nel nostro ordinamento (cfr. S.U. 08.11.1985 n. 613; S.U. 29.10.1981 n. 5689).

Nessuna statuizione va poi adottata in ordine alle spese stante la contumacia della Curatela.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

-dichiara la contumacia Alfa Beta di Maria Rossi;

-respinge l’opposizione ex art. 98 l. f. promossa dall’ Avv. Maria Bianchi.

 














 

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