|
Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 18 febbraio 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.
Contributo
Previdenza Avvocati – Privilegio – Insussistenza.
omissis
Oggetto: opposizione allo stato
passivo.
-Piaccia al Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
-ammettere il privilegio per i
crediti della ricorrente aventi ad
oggetto rivalsa I.V.A. e contributo Cassa
Previdenza Avvocati relativamente alle attività professionali prestate
in favore della società Galatron e quantificati, come da domanda di
ammissione allo stato passivo in L. 12.697.921.
Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato in data
2/10/1997 lo Studio Legale Rossi e Verdi Avvocati Associazione Professionale proponeva
tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli
organi concorsuali avevano negato il privilegio agli importi corrispondenti
all’I.V.A. ed al contributo previdenziale relativi al compenso per
prestazioni professionali effettuate a favore della Galatron e pari
complessivamente a L.12.697.981. Sosteneva lo Studio opponente che la
giurisprudenza aveva riconosciuto anche al credito IVA di rivalsa dei
professionisti di cui all’art. 2758 c.c. (sussitendo poi, nel caso di specie,
tra i beni acquisiti alla massa fallimentare quelli cui il servizio si
riferiva) e che, comunque, la prelazione doveva ritenersi dovuta in quanto si
trattava di accessori rispetto al credito privilegiato per retribuzione. Il
curatore rimaneva contumace e la causa, senza l’espletamento di attività
istruttoria, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in
epigrafe riportate.
Motivi
della decisione
In primo luogo deve essere dato
atto che l’opponente, in comparsa conclusionale, dichiarava di soprassedere
alla richiesta di ammissione dell’importo concernente l’I.V.A. dallo stato
passivo, avendo effettuato lo storno dell’imposta con nota di accredito del
1/12/1997: pur esprimendo ogni riserva in ordine a siffatta operazione non
resta che prendere atto nel presente procedimento della volontà espressa dal
creditore e dichiarare pertanto cessata, limitatamente a tale capo della
domanda, la materia del contendere. Deve poi essere rilevato che solamente in
comparsa conclusionale l’opponente chiedeva l’ammissione in via privilegiata
dell’importo di L.3.502.600 pari alle spese sostenute per l’ottenimento della
liquidazione della parcella da parte del competente Consiglio dell’Ordine
laddove nessuna censura, sotto tale profilo, era stata sollevata con ricorso
ex art. 98 l.f.: al riguardo deve ritenersi che l’istante sia incorso nella
decadenza di cui all’art. 183 u.c. c.p.c. con la conseguente inammissibilità
della domanda. In ogni caso il predetto importo non rientra nella
retribuzione e pertanto allo stesso non può attribuirsi natura privilegiata.
Per quanto concerne poi la somma
corrispondente al contributo previdenziale di cui alla legge 20 settembre
1980 n. 576 va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente
affermato che tale credito non costituisce un semplice accessorio del credito
per le corrispettive prestazioni professionali ma conserva una sua distinta
individualità che ne comporta una diversa collocazione (in tal senso vedasi
Cass. 15 settembre 1995 n. 9763; Cass. 26 marzo 1992 n. 3715): si tratta
infatti di obbligazioni diverse per la fonte, l’ammontare, le date di
insorgenza e di estinzione nonché per i soggetti (per la collocazione in
chirografo del contributo per C.P.A. vedasi Trib. Genova 2/2/1995 in
Gius.,1995,1421).
L’opposizione deve quindi essere
integralmente respinta mentre, stante la contumacia della curatela, nessuna
statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
pqm
Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così
provvede:
dichiara la contumacia del
fallimento Galatron s.r.l.;
respinge l’opposizione promossa
ex art. 98 l.f.-
|