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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 18 febbraio 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.
Credito
professionale – Prestazioni eseguite da società – Privilegio – Insussistenza.
In punto: Opposizione allo
stato passivo.
Conclusioni:
Il Procuratore dell’Opponente:
-Piaccia al Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
-ammettere il privilegio per i
crediti della ricorrente relativi alla prestazione d’opera svolta dalla stessa
in favore della Zeta nonché per il credito da rivalsa I.V.A. quantificati,
come da domanda di ammissione allo stato passivo, in L. 65.107.644.
Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato in data
2/10/1997 la società ZETA S.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98
l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi concorsuali avevano ammesso
il credito al passivo del fallimento in via chirografaria anziché in via
privilegiata come richiesto. L’opponente sosteneva di aver curato, nell’interesse
della fallita, il deposito di domande di brevetto per invenzione e di avere
pertanto effettuato una prestazione d’opera di natura intellettuale sicchè
doveva esserle riconosciuto il privilegio di cui all’art.2751 bis n. 2 c.c.
ritenendo ingiustificata la motivazione addotta per la mancata attribuzione
della causa di prelazione, fondata sulla considerazione che le prestazioni in
questione erano state svolte da società di capitali.
La società istante asseriva
inoltre che doveva essere riconosciuto il privilegio al credito per rivalsa
IVA sia in quanto accessorio di un credito privilegiato sia in base al
combinato disposto di cui agli artt. 2778 n. 7 e 2758 c.c. atteso che tale
ultima norma prevede un privilegio speciale sui beni ai quali si è riferito
il servizio e trovandosi tuttora tali beni (i brevetti) nella massa
fallimentare.
Il curatore rimaneva contumace e
la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa alla
decisione del Collegio sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Motivi
della decisione
L’opposizione merita
accoglimento solo parziale.
Invero le motivazioni addotte a
sostegno della tesi circa la spettanza del privilegio di cui all’art. 2751
bis n. 2 c.c. non appaiono convincenti. Ritiene infatti il Collegio di
condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 2751 bis n.2
c.c. fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (e del
prestatore d’opera anche non intellettuale in virtù della pronuncia n.1/98
della Corte Costituzionale) individuale laddove una interpretazione estensiva
di tale norma, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente
identiche a quelle delle professioni intellettuali protette, non può aver
luogo in considerazione della confusione, nell’ambito societario, tra la
remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro (in tal senso vedasi
per le società di revisione contabile Cass. 14/4/1992 n. 4549 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino
19/7/1996 in Giur. It. 1997, I,2,2; Trib. Milano 12/2/1996 ibidem 1997,
I,2,3; Trib. Perugia 19/11/1994 in Gius, 1995, 2064). Va poi ricordato che le
norme che prevedono i privilegi, derogando al principio della par condicio
creditorum, hanno carattere eccezionale e, come tali, non sono suscettibili
di interpretazione analogica (vedi in tal senso Cass. 27/2/1990 n. 1510),
sicchè non è consentita l’estensione della causa di prelazione in questione
ai compensi spettanti alle società: è quindi irrilevante che la vigente
normativa (D.M. 30/5/1995 n. 342 che ha sostituito il previgente D.M.
3/4/1981) consenta l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di
proprietà industriale anche alle società poiché la causa del credito in virtù
della quale il legislatore riconosce il privilegio al prestatore d'opera
intellettuale deve essere individuata nel lavoro intellettuale personalmente
svolto in forma autonoma e nel suo aspetto retributivo laddove il riferimento
alla retribuzione non esprime solo la corrispettività di una prestazione
latamente lavorativa ma carica il “corrispettivo” di un significato non solo
economico ma altresì personale quale remunerazione di una delle fondamentali
espressioni della vita e quale mezzo essenziale alle possibilità di
esplicazione dell’autonoma attività intellettuale (in tali termini vedasi Cass.
1992/4549).
Infine, per concludere sul
punto, va osservato che il credito insinuato concerne, in parte, anche le
spese vive sostenute per il deposito delle domande di brevetto le quali non
possono essere qualificate come retribuzione ai sensi della norma in esame e
quindi in ogni caso non potrebbero ottenere la collocazione in privilegio.
Per quanto attiene invece
all’I.V.A. di rivalsa, la richiesta di riconoscimento del privilegio merita
senz’altro accoglimento posto che fra i cespiti fallimentari, come si desume
in particolare dalla relazione di stima, vi sono taluni dei brevetti in
relazione ai quali la società istante ha prestato la propria opera e
prevedendo la norma di cui all’art. 2758 c.c. un’ipotesi di privilegio
speciale: viene peraltro demandata alla fase del riparto la specifica
indicazione dei beni gravati dal privilegio de quo.
Sussistono giustificati motivi
per la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite
pqm
Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così
provvede:
dichiara la contumacia del
fallimento Galatron s.r.l.;
in parziale accoglimento della
proposta opposizione ammette la società ZETA s.r.l. al passivo del fallimento
Galatron s.r.l. in via privilegiata ex art. 2758 c.c. per L. 7.352.417
confermandosi la collocazione in chirografo per l’importo di L.ire 63.800.617
ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;
compensa integralmente fra le
parti le spese di lite.
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