IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 833/1999

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 19 marzo 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.

 

Prededuzione – Spese sostenute dal creditore prima del fallimento per promuovere giudizio di revocatoria ordinaria poi proseguito dal curatore – Prededuzione – Insussistenza.

 

 

Oggetto: Opposizione allo stato passivo.

Causa discussa e spedita a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Il Procuratore dell’Opponente: Ammettersi allo stato passivo del fallimento in oggetto la somma di Lire 9.642.326 in prededuzione ex art. 111 L.F..

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17/3/1997 Luigi Verdi proponeva tempestiva opposizione ex art.98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano ammesso il suo credito al passivo del fallimento Garden S.r.l. in via chirografaria anziché in prededuzione a norma dell’art. 111 l.f.-

L’opponente assumeva di avere posto in essere atti conservativi sul patrimonio del fallito avendo proposto azione revocatoria ordinaria per la declaratoria di inefficacia della compravendita di cui all’atto 16/10/1990 n. 38364/10892 notaio Cavandoli con il quale veniva trasferito, dalla Garden S.r.l. alla società Zeta S.r.l., un immobile di ingente valore, causa cui poteva ora subentrare la curatela a vantaggio di tutti i creditori.

Il curatore, rimasto contumace, si opponeva all’accoglimento della domanda affermando che non sussistevano i presupposti di legge per il riconoscimento della prededuzione  e la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Premesso che l’istante chiede il rimborso delle spese affrontate per radicare il giudizio ex art. 2901 c.c. nei confronti della società poi fallita (peraltro non definito al momento dell’esame dello stato passivo ma solo recentemente a seguito della successione nel processo da parte della curatela) invocando il riconoscimento della prededuzione, osserva il Collegio che il disposto di cui all’art. 111 l.f. non consente di ricomprendere la fattispecie in esame nella sfera di operatività della predetta norma.

Invero l’art. 111 l.f. (norma con carattere di forte specialità perché reca deroga al principio della par condicio che impronta la procedura concorsuale onde deve ritenersi insuscettibile di interpretazione analogica cfr. Cass.6852/1995) dispone che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano in primo luogo destinate al pagamento delle spese e dei debiti contratti per la amministrazione del fallimento e ciò significa che la prededuzione può essere riconosciuta solamente in relazione alle spese contratte dagli organi fallimentari, durante la procedura, e per le finalità della stessa stante l’esigenza di una stretta correlazione fra pendenza della procedura e momento genetico del credito prededucibile, per cui di regola rimangono estranei ai debiti di massa quelli sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (in tal senso vedasi Cass. 2-2-1995 n. 1227): non possono quindi esservi ricomprese, salve le singole ipotesi tassativamente previste dalla legge (cfr. artt. 74 II co. e 82 II co. l.f.), quelle spese non assunte dagli organi concorsuali e maturate prima della apertura della procedura come nel caso di specie, in relazione alle quali l’unica alternativa che si pone è quella fra ammissione al passivo in via privilegiata ovvero in via chirografaria sicchè, avendo l’opponente richiesto unicamente il riconoscimento della prededuzione, appare corretta la decisione assunta in sede di formazione dello stato passivo.

L’opposizione va pertanto respinta mentre, stante la contumacia della curatela, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Garden  s.r.l. e rigetta l’opposizione allo stato passivo promossa da Luigi Verdi














 

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