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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 19 marzo 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.
Prededuzione – Spese sostenute dal
creditore prima del fallimento per promuovere giudizio di revocatoria
ordinaria poi proseguito dal curatore – Prededuzione – Insussistenza.
Oggetto: Opposizione allo
stato passivo.
Causa discussa e spedita a
sentenza sulle seguenti conclusioni:
Il Procuratore dell’Opponente:
Ammettersi allo stato passivo del
fallimento in oggetto la somma di Lire 9.642.326 in prededuzione ex art. 111
L.F..
Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato il
17/3/1997 Luigi Verdi proponeva tempestiva opposizione ex art.98 l.f. avverso
il provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano ammesso il suo
credito al passivo del fallimento Garden S.r.l. in via chirografaria anziché
in prededuzione a norma dell’art. 111 l.f.-
L’opponente assumeva di avere
posto in essere atti conservativi sul patrimonio del fallito avendo proposto
azione revocatoria ordinaria per la declaratoria di inefficacia della
compravendita di cui all’atto 16/10/1990 n. 38364/10892 notaio Cavandoli con
il quale veniva trasferito, dalla Garden S.r.l. alla società Zeta S.r.l., un
immobile di ingente valore, causa cui poteva ora subentrare la curatela a
vantaggio di tutti i creditori.
Il curatore, rimasto contumace,
si opponeva all’accoglimento della domanda affermando che non sussistevano i
presupposti di legge per il riconoscimento della prededuzione e la causa, senza l’espletamento di
attività istruttoria, veniva rimessa alla decisione del collegio sulle
conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi
della decisione
L’opposizione è infondata e deve
essere rigettata.
Premesso che l’istante chiede il
rimborso delle spese affrontate per radicare il giudizio ex art. 2901 c.c.
nei confronti della società poi fallita (peraltro non definito al momento
dell’esame dello stato passivo ma solo recentemente a seguito della
successione nel processo da parte della curatela) invocando il riconoscimento
della prededuzione, osserva il Collegio che il disposto di cui all’art. 111
l.f. non consente di ricomprendere la fattispecie in esame nella sfera di
operatività della predetta norma.
Invero l’art. 111 l.f. (norma
con carattere di forte specialità perché reca deroga al principio della par
condicio che impronta la procedura concorsuale onde deve ritenersi
insuscettibile di interpretazione analogica cfr. Cass.6852/1995) dispone che
le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano in primo luogo
destinate al pagamento delle spese e dei debiti contratti per la
amministrazione del fallimento e ciò significa che la prededuzione può essere
riconosciuta solamente in relazione alle spese contratte dagli organi
fallimentari, durante la procedura, e per le finalità della stessa stante
l’esigenza di una stretta correlazione fra pendenza della procedura e momento
genetico del credito prededucibile, per cui di regola rimangono estranei ai
debiti di massa quelli sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento
(in tal senso vedasi Cass. 2-2-1995 n. 1227): non possono quindi esservi
ricomprese, salve le singole ipotesi tassativamente previste dalla legge
(cfr. artt. 74 II co. e 82 II co. l.f.), quelle spese non assunte dagli organi
concorsuali e maturate prima della apertura della procedura come nel caso di
specie, in relazione alle quali l’unica alternativa che si pone è quella fra
ammissione al passivo in via privilegiata ovvero in via chirografaria sicchè,
avendo l’opponente richiesto unicamente il riconoscimento della prededuzione,
appare corretta la decisione assunta in sede di formazione dello stato
passivo.
L’opposizione va pertanto
respinta mentre, stante la contumacia della curatela, nessuna statuizione va
adottata in ordine alle spese.
pqm
Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così
provvede:
dichiara la contumacia del
fallimento Garden s.r.l. e rigetta
l’opposizione allo stato passivo promossa da Luigi Verdi
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