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Tribunale di Mantova, – Sez. II
- Sentenza 19 marzo 1999.
Insinuazione al passivo –
Credito fondato su titolo stragiudiziale la cui esistenza sia stata negata da
sentenza di primo grado appellata – Inammissibilità.
omissis
Oggetto: Opposizione
allo stato passivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 17-3-1997 Paolo Bianchi
proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con
cui gli organi fallimentari avevano ammesso il suo credito al passivo in
misura considerevolmente ridotta ri-spetto a quanto richiesto.
La domanda dell’istante era infatti rivolta ad ottenere
l’insinuazione al passivo a) in via
privilegiata ipotecaria per £ 100.000.000 oltre a £
1.049.000 per spese di in-giunzione, interessi e spese successive; b)
in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. per la somma di £
81.801.025 oltre a £ 1.469.600 per spese di ingiunzione,
interessi e spese successive e c) in via chirografaria per IVA e
contributo previdenziale relativamente a tale ultima voce di credito, laddove
per contro il credito veniva ammesso per £ 52.273.100 in
privilegio ex art . 2751 bis n. 1 c.c. e
per £ 29.527.925 in via chirografaria oltre agli
interessi di legge, con esclusione dell’importo di cui alla lettera a) in quanto non titolare del credito, di
quello di £ 1.469.600 di cui alla voce
b) perché non spettante ed
infine con il riconoscimento della somma di
£ 15.542.194 per IVA sulle spettanze professionali di cui alla
voce b).
L’opponente lamentava l’ingiustizia della decisione
adottata sostenendo che il credi-to di
£ 100.000.000 era fondato su
due assegni bancari rimasti impagati in relazio-ne ai quali era stato emesso
decreto ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Mantova ed era poi stata
iscritta ipoteca giudiziale, mentre nessun rilievo poteva attribuirsi al
fatto che il Tribunale di Mantova con sentenza 158/95 avesse dichiarato
l’inesistenza di tale credito atteso che egli aveva interposto appello sicché
sul punto non si era formato il giudicato. Il Bianchi affermava inoltre che
la ammissione al passivo per il credito professionale di cui alla voce sub b)
doveva comportare anche il riconoscimento delle spese affrontate per ottenere
l’ingiunzione pari a £
1.469.600 e, per contro, illegittimamente escluse mentre nessuna altra
doglianza esprimeva con riguardo alle ulteriori statuizioni assunte.
La curatela, rimasta contumace, si opponeva
all’accoglimento della opposizione e la causa, senza l’espletamento di
attività istruttoria, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Premesso che gli assegni su cui l’opponente fonda il
proprio credito non sono stati
prodotti nel presente giudizio essendosi egli limitato a produrre
copia della sentenza che, in parte qua, ha escluso la sussistenza del suo
credito, va osservato che alla fattispecie in esame trova analogica
applicazione la norma di cui all’art. 95 l.f. con la conseguenza che il
credito in questione potrà essere ammesso al passivo del fallimento solo a
seguito dell’esito favorevole del giudizio pendente avanti il giudice
naturale della impugnazione (in tal
senso vedasi Cass. 9-3-1990 n. 1937; Cass. 16-2-1989 n. 928; Cass. 28-4-1988
n. 3217) sicché la statuizione adottata in sede di formazione dello stato
passivo non appare meritevole di censura non disponendo in ogni caso il
Collegio di alcun elemento per poter disattendere la decisione assunta con la
sentenza impugnata. Né, infine, può essere condiviso l’assunto difensivo
secondo cui avrebbe dovuto trovare collocazione al passivo l’importo
corrispondente alle spese di ingiunzione posto che, come si desume dagli atti
prodotti, il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del preteso
credito fondato sugli assegni bancari (e non su quel- lo riguardante i
compensi professionali), decreto in ogni caso revocato con la sentenza n.
158/95 emessa il 26-1/16-2/1995 dal Tribunale di Mantova.
L’opposizione deve pertanto essere rigettata mentre
nessuna statuizione sulle spese va adottata stante la contumacia della
curatela.
ptm
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:
dichiara la contumacia del fallimento Garden s.r.l. e
respinge l’opposizione allo stato
passivo promossa da Paolo Bianchi.
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