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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 20 gennaio 2000 - Giudice estensore Dott. M. Bernardi.
Socio di società di capitali – Rapporto di lavoro
subordinato – Compatibilità.
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso
notificato in data 26-8-1996 Mario Rossi proponeva tempestiva opposizione ex
art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento
Alfa s.r.l. avevano escluso il suo credito dal passivo: l’opponente sosteneva
che le ragioni addotte a fondamento del provvedimento di non ammissione
(inidoneità della documentazione allegata e mancanza del vincolo di
subordinazione) dovevano ritenersi ingiustificate alla luce della reale
natura dei rapporti intercorsi con la società poi fallita.
In particolare il Rossi faceva rilevare di essere stato
assunto come lavoratore subordinato sin dal 22-2-1984 ed inquadrato al 6°
livello del c.c.n.l. vigente per il settore industria metalmeccanica e di
avere sempre percepito una retribuzione mensile sostenendo che esistevano
tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato vale a dire orario di
lavoro, rischio, nomen iuris, inserimento nell’organizzazione dell’impresa,
soggezione al potere gerarchico.
Infine il
medesimo adduceva che la fondatezza della propria tesi trovava ulteriore
conforto nella circostanza che il Curatore gli aveva inviato lettera di
licenziamento ovviamente non necessaria se egli non fosse stato un lavoratore
ed insisteva quindi per l’ammissione del proprio credito per t.f.r. (£ 22.770.792),
retribuzioni arretrate da dicembre 1995 a marzo 1996 ed indennità sostitutiva
del preavviso per licenziamento senza giustificato motivo oggettivo (£
18.124.582 corrispondenti a quattro mensilità secondo le previsioni
contrattuali) quantificando le proprie pretese in complessive £ 47.387.197
oltre ad interessi e rivalutazione.
Si costituiva la curatela contestando la fondatezza
della domanda e ribadendo la correttezza della decisione adottata in sede di
formazione dello stato passivo non potendosi riconoscere all’attività svolta
dal Rossi nell’ambito della società natura di lavoro subordinato e ciò in
virtù del fatto che egli era socio per una parte rilevante del capitale, che
l’altro socio era la moglie e che, infine, dalla documentazione rinvenuta
risultava anzi come egli fosse l’amministratore di fatto della Alfa..
Effettuate produzioni documentali ed assunte prove
testimoniali la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
In ordine alla fattispecie in esame va rilevato che la
qualità di socio di società di capitali non è di per sé di ostacolo alla
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società, quando sia
ravvisabile in concreto, almeno in via potenziale, un rapporto di
subordinazione fra tale socio e l’organo societario preposto
all’amministrazione (in tal senso vedasi Cass. 19-5-1987 n. 4586; Cass.
28-10-1983 n. 6413; Cass. 8-6-1977 n. 2360).
A tal fine assume decisiva rilevanza l’accertamento circa
la sussistenza di una dipendenza gerarchica dall’organo amministrativo atteso
che se la funzione tipica del dirigente (figura in cui, secondo la difesa
dell’opponente, sarebbe da inquadrare il Rossi) è quella di collaborazione
diretta con l’imprenditore atta ad imprimere discrezionali facoltà di
determinazione per l’intero organismo imprenditoriale, essa è nondimeno
legata e delimitata dalle direttive generali del collegio amministrativo
soprattutto in relazione alla misura e alle modalità delle scelte operative
attinenti al rischio economico e all’indirizzo della produzione (così Cass.
21-1-1993 n. 706).
Orbene dagli atti prodotti e dalla documentazione
dimessa non risulta provata la posizione di soggezione gerarchica del Rossi.
In primo luogo viene in considerazione la circostanza
che egli deteneva il 37.50% delle quote sociali mentre le rimanenti erano
intestate per il 37,50% alla moglie convivente Verdi Teresa (la quale
rivestiva la carica di amministratore della Alfa) e per l’ulteriore 25% alla sorella della moglie, Verdi Giordana.
Dall’istruttoria esperita è emerso che il Rossi è
ingegnere civile con particolare esperienza acquisita in materia di
funzionalità delle attrezzature di equipaggiamento di mietitrebbia (si tratta
del tipo di macchinari prodotti e venduti dalla fallita) e che per un certo
periodo egli stesso aveva dato indicazioni per la progettazione ad uno studio
esterno e al tecnico interno (v.
dichiarazioni a verbale 12-6-1998).
Dalla copiosa documentazione prodotta dalla curatela risulta
poi che il Rossi negoziava, a nome della società, titoli bancari su almeno
due istituti bancari (Banca di Credito Cooperativo di Casalmoro e Bozzolo e
Banca Popolare di Verona) come emerge dalla firma di girata sui cinque
assegni di cui ai documenti 7 , 30 e 19
di importo pari complessivamente a £ 35.000.000, che egli rilasciava
quietanze di pagamento (v. docc. 1,2,3,4,5,6 ed altri), riceveva gli ordini
di acquisto contrattando le condizioni di pagamento e lo sconto, consentiva
la permuta di parte dei macchinari
(v. doc. 3,6,9,11,12,17), determinava di volta in volta esistenza e durata
della garanzia della macchina venduta (v. copie commissione), riconosceva il risarcimento dei danni
provocati da inadempienze della Alfa (v. docc. 17- proposta di commissione- e
29), transigeva vertenze per rilevanti importi (v. scrittura datata 12-8-1995
prodotta sub 31 nonché la convenzione datata 2-10-1993), determinava i lavori
che dovevano essere fatti in garanzia in caso di sostituzione di pezzi per
conto della società occupandosi in generale della parte commerciale,
soprattutto quando la situazione finanziaria era divenuta più pesante, e
dell’assistenza (v. dichiarazioni rese dal medesimo all’udienza del
12-6-1998).
La moglie inoltre ha
dichiarato che il marito predisponeva il budget di vendite sulla base
dell’analisi di mercato dal medesimo effettuata e che la sera con lui
discuteva su tutti gli aspetti inerenti la vendita dei beni informandolo
delle eventuali difficoltà nell’attività di produzione e di consegna, che il
coniuge si tratteneva oltre l’orario di lavoro e predisponeva quanto
necessario per la partecipazione alle fiere (a cui egli personalmente
partecipava).
Appare inoltre significativo che nei confronti dei terzi
il Rossi apparisse come l’amministratore della società (v. docc. 5,
31-denuncia datata 7/12/1994-, convenzione 2/10/1993).
Infine
degna di rilievo è la circostanza secondo cui il Rossi, pur non percependo più negli ultimi mesi
alcun compenso, abbia nondimeno continuato a lavorare per la società
affrontando anche spese per le trasferte.
Siffatte emergenze, soprattutto se unitariamente considerate, dimostrano come
il Rossi operasse sia all’interno che all’esterno della società senza essere
soggetto ad alcuna direttiva della propria moglie (che peraltro non è stata
in grado di riferire a quali indicazioni dalla stessa impartite il marito
dovesse attenersi) né per quanto concerne l’attività di produzione né per
quella di vendita: in conclusione nell’ambito della società a stretto ambito
familiare e di cui il Rossi con la moglie aveva il pieno controllo
proprietario, i compiti fra i coniugi erano divisi nel senso che la moglie si
occupava dell'amministrazione mentre il marito degli indirizzi produttivi e
commerciali e pertanto risulta
provato che l’opponente non era assoggettato ad un potere di supremazia
gerarchica dell’organo amministrativo - che si estrinseca non nel semplice
controllo ma in sistematiche direttive da parte dell’imprenditore (in tal
senso vedasi Cass. 7-4-1987 n. 3402; Cass. 15-2-1985 n. 1316) - e che anzi
egli cogestiva l’impresa.
In tale contesto è quindi irrilevante la veste formale
attribuita dalle parti al rapporto effettuata per poter beneficiare dei vantaggi
soprattutto previdenziali derivanti da tale configurazione e la circostanza
che il Curatore abbia licenziato il Rossi, oltre ad essere di per sé inidonea ad incidere sulla reale
natura dei rapporti esistenti prima del fallimento, trova agevole spiegazione
nel fatto che il dott. Bianchi,
nell’immediatezza della assunzione delle funzioni, aveva proceduto ai primi
necessari adempimenti sulla base della situazione quale, formalmente e
all’apparenza, gli si era presentata.
L’opposizione deve quindi essere respinta e le spese,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pqm
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa da Mario
Rossi;
condanna l’opponente a rifondere al Fallimento Alfa
s.r.l. in persona del Curatore le spese di lite liquidate in complessive £
4.742.000 di cui £ 320.000 per spese, £ 1.715.000 per diritti, £ 2.305.000
per onorari, £ 402.000 per spese generali oltre ad IVA e CPA come per legge.
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