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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 20 novembre 2003.
Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Sanatoria con efficacia
retroattiva - Ammissibilità - Opposizione
ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/81 - Eccezione di incompetenza del
tribunale fallimentare - Indondatezza - Nullità del ricorso - Sanatoria ex
art. 156 c.p.c. - Sanzione dovuta dal contravventore fallito - Insinuazione
al passivo del credito - Necessità. Ordinanza ingiunzione - Inefficacia nei
confronti della massa.
omissis
CONCLUSIONI
Il procuratore
dell'opponente chiede e conclude:
in via
preliminare: sospendersi l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione n. 88/02
oggi gravata, sussistendo gravi motivi, desumibili dalla documentazione che
si dimette e da quella già acquisita agli atti, disponendosi altresì la
riunione del presente giudizio con quello contraddistinto al n. 1193/01,
pendente avanti al Giudice Delegato al fallimento Alfa Costruzioni s.r.l. e
concernente la presunta occupazione di Kare Modou, dal marzo 1998;
nel
merito: previa delibazione dell’allegata documentazione ed escussione dei
testi indicati, revocarsi l’addebito del quale risulta gravata la procedura
fallimentare. Spese di causa rifuse.
Il
procuratore dell’opposto chiede e conclude:
in via
preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia ex art. 22 bis l.
689/81;
nel
merito: a) rigettare l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 87/2002 per
la sua infondatezza in fatto e diritto;
b)
condannare altresì il ricorrente al pagamento integrale delle somme previste nell’ordinanza-ingiunzione
n. 87/2002, oltre agli interessi legali, come per legge;
c)
condannare, infine, il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio.
Svolgimento
del processo
Con
ricorso notificato in data 13-1-2003 il Fallimento della società Alfa
Costruzioni proponeva, avanti alla sezione fallimentare, opposizione ex
art. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 avverso l’ordinanza ingiunzione n. 88 del
4-11-2002 notificata il 27-11-2002 con la quale era stato intimato alla
società fallita il pagamento di euro 2.553,00.
L’opponente,
premettendo che in relazione alla medesima vicenda erano pendenti un giudizio
ex art. 98 l.f. avanti al Tribunale di Mantova ed un altro avanti al
Tribunale di Brescia, sosteneva che l’ingiunzione si fondava su un accertamento
eseguito dagli ispettori dell’I.N.P.S. i quali avevano contestato alla
società le seguenti violazioni: a) mancata registrazione del nominativo del
lavoratore Kare Modu sui libri paga e matricola aziendali; b-c) mancata
comunicazione della data di assunzione del predetto all’ufficio del lavoro ed
omessa consegna all’interessato della dichiarazione contenente i dati della
registrazione; d) omessa annotazione sul libretto di lavoro del periodo di
occupazione; e) mancata consegna al lavoratore dei prospetti paga in
occasione della corresponsione della retribuzione; f) omessa denuncia, nei
termini prescritti, di un infortunio sul lavoro subito dal Kare Modu.
La
sussistenza di tali violazioni veniva contestata dalla curatela la quale
evidenziava che gli ispettori si erano limitati a recepire le dichiarazioni
rese dal lavoratore senza effettuare alcun tipo di riscontro laddove
l’infondatezza degli addebiti sarebbe risultata alla stregua dei documenti
prodotti e dell’esito delle prove orali dedotte.
Con decreto
in data 31-12-2002 il Presidente, qualificato il ricorso come opposizione ex
art. 22 l. 689/81, fissava la comparizione delle parti avanti al Giudice
designato per la trattazione del ricorso in conformità delle disposizioni
contenute nella citata norma.
A seguito
della notifica del ricorso e del predetto decreto, la Direzione Provinciale
del Lavoro di Mantova si costituiva eccependo preliminarmente sia
l’incompetenza del giudice fallimentare adito sia l’irritualità del ricorso
fondato sul disposto di cui agli artt. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 (che
riguarda solamente le violazioni in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie punite con la sola ammenda mentre l’oggetto dell’ingiunzione
riguardava la materia della tutela del lavoro e della prevenzione degli
infortuni). Nel merito l’ente opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione
assumendo che gli accertamenti eseguiti erano sufficienti a fondare
l’irrogazione delle sanzioni.
Rigettate
le istanze istruttorie ed invitato l’opponente, ex art. 182 c.p.c., a
regolarizzare la costituzione, mancando l’autorizzazione del G.D. ai sensi
dell’art. 25 n. 6 l.f., il Giudice designato invitava le parti alla
discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni
in epigrafe riportate.
Motivi
Preliminarmente
occorre rilevare che l’opponente, all’udienza del 20-11-2003, ha dimesso
copia dell’autorizzazione del G.D. (datata 14-10-2003) a costituirsi nel
presente giudizio con la nomina quale difensore dell’avv. X Y.
In proposito
va rilevato che la mancanza dell’autorizzazione del G.D. prescritta dall’art.
25 l.f. comporta soltanto che l’efficacia della procura resta subordinata
alla duplice condizione del sopravvenire dell’autorizzazione a stare in
giudizio e della coincidenza, nello stesso soggetto, del legale designato dal
G.D. e di quello prescelto dal curatore ritenendosi che il difetto di
capacità processuale del curatore possa essere sanato dal rilascio
dell’autorizzazione, con efficacia retroattiva, anche nel corso del giudizio
(cfr. Cass. 20-9-2002 n. 13764; Cas. 9-8-2002 n. 12101) sicché deve ritenersi
che il presente procedimento sia stato ritualmente introdotto.
Ciò
premesso va disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opposto
atteso che la sezione fallimentare costituisce espressione
dell’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario e non è un ufficio
autonomo dotato di propria competenza (cfr. Cass. 25-7-2002 n. 10912; Cass.
15-3-1990 n. 2117).
Rilevato
poi che l’opposizione è stata proposta, con ricorso, nei termini di legge,
quanto al rito occorre osservare che esso, sin dall’inizio, si è
integralmente svolto, a seguito del decreto presidenziale del 31-12-2002, non
con le forme di quello fallimentare bensì con quelle previste dalle
disposizioni di cui agli artt. 22 e segg. l. 689/81 (e cioè con quelle
applicabili al tipo di controversia in esame) senza pertanto che le parti
abbiano patito alcun pregiudizio né in ordine al rispetto del contraddittorio
né in ordine all’esplicazione della libertà di difesa: ne deriva che nessuna
nullità può dirsi verificata avendo gli atti processuali pienamente raggiunto
il loro scopo (v. art. 156 c.p.c.; per l’affermazione in generale del
principio della conversione degli atti nulli cfr. Cass. 12-7-2002 n. 10143; Cass.
5-7-1994 n. 6346).
Né
l’erroneo richiamo effettuato dal ricorrente alla disciplina di cui agli art.
442 c.p.c. e 35 l. 689/81 vale a inficiare la conclusione sopra raggiunta
posto che il ricorso introduttivo presentava comunque tutti i requisiti di quello
prescritto ex art. 22 l. 689/81.
Va poi
osservato che, in materia di sanzioni amministrative, fermo il potere
dell’ente impositore di determinare l’entità della sanzione pecuniaria dovuta
dal contravventore fallito, il relativo credito, dovendo essere insinuato al
passivo del fallimento, non può essere fatto valere mediante
ordinanza-ingiunzione ex art. 18 l. 689/81, la quale, se emessa, è priva di
effetto ai fini del concorso collettivo e, ove il Curatore abbia promosso il
giudizio di opposizione, il giudice adito, edotto della pendenza del
procedimento fallimentare, deve limitarsi a dichiarare, anche d’ufficio,
l’inefficacia dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della massa,
senza potere esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall’opponente,
essendo le stesse riservate al giudice del fallimento (cfr. Cass. 16-3-2001
n. 3838; Cass. 18-5-2000 n. 6459; Cass. 19-1-2000 n. 561; Cass. 12-2-1998 n.
1481; Cass. 21-8-1997 n. 7815; Cass. 28-2-1992 n. 2471; Cass. 26-10-1991 n.
11421; Cass. 2-10-1991 n. 10269; Cass. 24-9-1991 n.9944).
L’ordinanza-ingiunzione
n. 88/2002 oggetto dell’opposizione va quindi dichiarata inefficace nei
confronti del fallimento della Alfa Costruzioni.
Le
ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione fra le parti
delle spese di lite.
P.Q.M.
il
Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara inefficace
nei confronti della fallita Alfa Costruzioni s.r.l. l’ordinanza ingiunzione
n. 88 emessa il 4-11-2002 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova;
dichiara
integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Mantova, lì 20-11-2003.
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