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Art. 80 L.F. - Giusto compenso
al locatore - Prededucibilità - Esclusione - Natura privilegiata. Tribunale di Mantova – 21
gennaio 1998 - Provvedimento del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi. Il giudice delegato, - sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; - esaminate le difese delle parti; - rilevato che la società ricorrente chiede, ex art.80
l.f., che il G.D. determini il giusto compenso in relazione al recesso dal
contratto di locazione stipulato fra l'istante e la società fallita in bonis
il 1.6.1994 con riconoscimento al relativo credito della natura
prededucibile; - ritenuto che, in relazione alla effettiva esecuzione
del contratto tenuto conto della sua originaria durata e della convergente
valutazione offerta dalle parti appare equo liquidare il compenso nella
misura di L.33.804.000 pari a sei mensilità del canone convenuto; - ritenuto che tale compenso non abbia natura
prededucibile e ciò sia perché esso si ricollega ad un rapporto preesistente
e quindi non assunto direttamente dagli organi fallimentari sia per il
preciso riferimento normativo fatto dall'art.80 l.f. all'art.2764 c.c. (e non
invece all'art.111 l.f. contenuto nello stesso corpo normativo); - ritenuto inoltre che l'eccezione di compensazione
sollevata dal Curatore con riferimento al credito vantato dalla società
fallita a titolo di cauzione ex lege 392/78 nei confronti della istante non
possa essere allo stato presa in considerazione atteso che tale credito è
contestato sulla base di elementi che non appaiono prima facie pretestuosi
sicché non sussiste il requisito della liquidità richiesto dall'art.1243 c.c.
(in tal senso vedasi Cass. 21.12.1971 n.3736; Cass. S.U. 5.6.1975 n.2234;
Cass.15.7.1982 n.4161; Cass. 96/6237); P.T.M. - determina in L.33.804.000 il giusto compenso spettante
alla società Maga s.r.l. da collocarsi in privilegio ex art.2764 c.c. ; - dispone la conseguente rettificazione dello stato
passivo. Si comunichi. |