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Sezione I - Giurisprudenza

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Art. 80 L.F. - Giusto compenso al locatore - Prededucibilità - Esclusione - Natura privilegiata.

 

Tribunale di Mantova – 21 gennaio 1998 - Provvedimento del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi.

 

Il giudice delegato,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

- esaminate le difese delle parti;

- rilevato che la società ricorrente chiede, ex art.80 l.f., che il G.D. determini il giusto compenso in relazione al recesso dal contratto di locazione stipulato fra l'istante e la società fallita in bonis il 1.6.1994 con riconoscimento al relativo credito della natura prededucibile;

- ritenuto che, in relazione alla effettiva esecuzione del contratto tenuto conto della sua originaria durata e della convergente valutazione offerta dalle parti appare equo liquidare il compenso nella misura di L.33.804.000 pari a sei mensilità del canone convenuto;

- ritenuto che tale compenso non abbia natura prededucibile e ciò sia perché esso si ricollega ad un rapporto preesistente e quindi non assunto direttamente dagli organi fallimentari sia per il preciso riferimento normativo fatto dall'art.80 l.f. all'art.2764 c.c. (e non invece all'art.111 l.f. contenuto nello stesso corpo normativo);

- ritenuto inoltre che l'eccezione di compensazione sollevata dal Curatore con riferimento al credito vantato dalla società fallita a titolo di cauzione ex lege 392/78 nei confronti della istante non possa essere allo stato presa in considerazione atteso che tale credito è contestato sulla base di elementi che non appaiono prima facie pretestuosi sicché non sussiste il requisito della liquidità richiesto dall'art.1243 c.c. (in tal senso vedasi Cass. 21.12.1971 n.3736; Cass. S.U. 5.6.1975 n.2234; Cass.15.7.1982 n.4161; Cass. 96/6237);

P.T.M.

- determina in L.33.804.000 il giusto compenso spettante alla società Maga s.r.l. da collocarsi in privilegio ex art.2764 c.c. ;

- dispone la conseguente rettificazione dello stato passivo.

Si comunichi.