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Sezione I - Giurisprudenza

documento 901/1996

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 22 febbraio 1996 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.

 

Interessi prefallimentari e postfallimentari - Privilegio - Insussistenza.

 

 

omissis

Opposizione allo Stato passivo.

Conclusioni:

il procuratore dell'opponente:

ammettere allo stato passivo del su nominato fallimento in via privilegiata anche il credito di lire 7.900.000 per interessi prefallimentari erroneamente ammesso in via chirografaria, confermando l'ammissione del credito di lire 87.521.000 in via privilegiata e di lire 2.626.000 oltre i maturandi in via chirografaria, con vittoria di spese e compensi di difesa.

Svolgimento del processo

con ricorso ex art. 98 l.f. notificato in data 12.6.1995 il Ministero delle Finanze sosteneva di avere presentato domanda di ammissione passivo del fallimento Perteghella Mauro (dichiarato con sentenza del 18.1.1995) in via privilegiata, per il credito relativo all'omesso versamento dell'Iva per l'anno di imposta 1992 e pare lire 59.659.000 oltre a £.6.264.000 di interessi maturati al 5/9/94, e per quello relativo all'omesso versamento Iva per l'anno di imposta 1993 pari a lire 27.862.000 oltre lire 836.000 di interessi maturati al 5.9.94 a cui dovevano aggiungersi ulteriori lire 2.626.000 per interessi dal 5.9.94 al 5.3.95.

L'opponente lamentava che l'intero credito concernente gli interessi pari complessivamente a lire 9.726.000, era stato ammesso in via chirografaria laddove gli interessi prefallimentari dovevano ammettersi via privilegiata e, per tale ragione, aveva proposto ricorso in opposizione.

La curatela non si costituiva in giudizio e la causa veniva spedita in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio, ribadendo ancora una volta il proprio orientamento, che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, maturati prima della dichiarazione di fallimento, non possono trovare collocazione privilegiata, poiché la prelazione loro riconosciuta, sul piano sostanziale ex art. 2749 c.c., non può farsi valere nell'ambito della procedura concorsuale atteso, che, in questa, la estensione del diritto di prelazione agli interessi risulta regolata solo ed esclusivamente dal richiamo agli artt. 2788 e 2855 c.c. che riguardano però gli interessi sui crediti pignoratizi ed ipotecari e non invece quelli sui crediti privilegiati (in tal senso vedasi C. Cost. 28/7/93 n. 350 e C.Cost. 19/5/94 n. 195; Cass. 8/5/95 n. 5020).

D'altro canto quando la Suprema Corte afferma che il primo comma dell'articolo 54 l.f. va interpretato nel senso dei creditori prelatizi possono far valere il diritto di prelazione sugli interessi solo se ed in quanto la prelazione spetti in forza delle norme di diritto sostanziale richiamate dal successivo terzo comma, la stessa esprime un principio che vale necessariamente anche per gli interessi prefallimentari atteso che, appunto, gli interessi anteriori sono contemplati dall'articolo 54 3 l.f.. Né può andare sottaciuto che il Giudice di legittimità costantemente afferma che bisogna rifiutare, come criterio ermeneutico, il principio accessorium sequitur principale che è espressamente limitato, nella materia in questione, dal legislatore e in virtù delle norme di cui agli artt. 2749 c.c., e 54 e 55 l.f. senonchè anche tale principio non trova una giustificazione limitata agli interessi post-fallimentari ma costituisce un più generale principio valevole anche per quelli pre-fallimentari.

Da tali considerazioni si deve concludere il senso che nella procedura fallimentare, per effetto del mancato richiamo dell'articolo 2749 c.c. da parte degli artt. 54 e 55 legge fallimentare e della inapplicabilità del principio accessorium sequitur principale, gli interessi maturati sui crediti privilegiati non godono di prelazione neppure per il periodo antecedente alla procedura concorsuale e perciò vanno ammessi in via chirografaria.

Nessun dubbio sussiste invece per la collocazione in via chirografaria degli interessi post fallimentari maturati sui crediti privilegiati (così da ultimo Cass. 14/7/1993 n. 7772). La opposizione proposta va quindi rigettata mentre nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.

pqm

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda reietta così provvede:

rigetta l'opposizione proposta ex art. 98 l.f. e del Ministero delle Finanze nei confronti del fallimento Perteghella Mauro S.n.c.-














 

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