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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 22 febbraio 1996 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.
Interessi
prefallimentari e postfallimentari - Privilegio - Insussistenza.
omissis
Opposizione allo Stato passivo.
Conclusioni:
il procuratore dell'opponente:
ammettere allo stato passivo del su nominato fallimento
in via privilegiata anche il credito di lire 7.900.000 per interessi
prefallimentari erroneamente ammesso in via chirografaria, confermando
l'ammissione del credito di lire 87.521.000 in via privilegiata e di lire
2.626.000 oltre i maturandi in via chirografaria, con vittoria di spese e
compensi di difesa.
Svolgimento
del processo
con ricorso ex art. 98 l.f. notificato in data 12.6.1995
il Ministero delle Finanze sosteneva di avere presentato domanda di
ammissione passivo del fallimento Perteghella Mauro (dichiarato con sentenza
del 18.1.1995) in via privilegiata, per il credito relativo all'omesso
versamento dell'Iva per l'anno di imposta 1992 e pare lire 59.659.000 oltre a
£.6.264.000 di interessi maturati al 5/9/94, e per quello relativo all'omesso
versamento Iva per l'anno di imposta 1993 pari a lire 27.862.000 oltre lire
836.000 di interessi maturati al 5.9.94 a cui dovevano aggiungersi ulteriori
lire 2.626.000 per interessi dal 5.9.94 al 5.3.95.
L'opponente lamentava che l'intero credito concernente
gli interessi pari complessivamente a lire 9.726.000, era stato ammesso in
via chirografaria laddove gli interessi prefallimentari dovevano ammettersi
via privilegiata e, per tale ragione, aveva proposto ricorso in opposizione.
La curatela non si costituiva in giudizio e la causa
veniva spedita in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Motivi
della decisione
Ritiene il Collegio, ribadendo ancora una volta il proprio
orientamento, che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, maturati
prima della dichiarazione di fallimento, non possono trovare collocazione
privilegiata, poiché la prelazione loro riconosciuta, sul piano sostanziale
ex art. 2749 c.c., non può farsi valere nell'ambito della procedura
concorsuale atteso, che, in questa, la estensione del diritto di prelazione
agli interessi risulta regolata solo ed esclusivamente dal richiamo agli
artt. 2788 e 2855 c.c. che riguardano però gli interessi sui crediti
pignoratizi ed ipotecari e non invece quelli sui crediti privilegiati (in tal
senso vedasi C. Cost. 28/7/93 n. 350 e C.Cost. 19/5/94 n. 195; Cass. 8/5/95
n. 5020).
D'altro canto quando la Suprema Corte afferma che il
primo comma dell'articolo 54 l.f. va interpretato nel senso dei creditori
prelatizi possono far valere il diritto di prelazione sugli interessi solo se
ed in quanto la prelazione spetti in forza delle norme di diritto sostanziale
richiamate dal successivo terzo comma, la stessa esprime un principio che
vale necessariamente anche per gli interessi prefallimentari atteso che,
appunto, gli interessi anteriori sono contemplati dall'articolo 54 3 l.f.. Né
può andare sottaciuto che il Giudice di legittimità costantemente afferma che
bisogna rifiutare, come criterio ermeneutico, il principio accessorium
sequitur principale che è espressamente limitato, nella materia in questione,
dal legislatore e in virtù delle norme di cui agli artt. 2749 c.c., e 54 e 55
l.f. senonchè anche tale principio non trova una giustificazione limitata
agli interessi post-fallimentari ma costituisce un più generale principio
valevole anche per quelli pre-fallimentari.
Da tali considerazioni si deve concludere il senso che
nella procedura fallimentare, per effetto del mancato richiamo dell'articolo
2749 c.c. da parte degli artt. 54 e 55 legge fallimentare e della
inapplicabilità del principio accessorium sequitur principale, gli interessi
maturati sui crediti privilegiati non godono di prelazione neppure per il
periodo antecedente alla procedura concorsuale e perciò vanno ammessi in via
chirografaria.
Nessun dubbio sussiste invece per la collocazione in via
chirografaria degli interessi post fallimentari maturati sui crediti
privilegiati (così da ultimo Cass. 14/7/1993 n. 7772). La opposizione
proposta va quindi rigettata mentre nessuna statuizione va adottata in ordine
alle spese.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda reietta
così provvede:
rigetta l'opposizione proposta ex art. 98 l.f. e del
Ministero delle Finanze nei confronti del fallimento Perteghella Mauro
S.n.c.-
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