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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 24 febbraio 2000 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice
estensore Dott. M. Bernardi.
Credito degli agenti – Indennità di scioglimento del rapporto.
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 10-3-1994 la
società Alfa s.n.c. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso
il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Deni Cler s.r.l.
con il quale era stata rigettata la domanda di insinuazione.
L’opponente spiegava di avere svolto l’attività di
agente per conto della società fallita con contratto efficace sin dal 1
luglio 1981 e di avere conseguentemente maturato i seguenti crediti: £
98.642.000 oltre ad IVA per provvigioni, £ 2.959.260 per indennità di
risoluzione del rapporto, £ 32.880.666 per indennità sostitutiva di mancato
preavviso e £ 3.452.470 per indennità suppletiva di clientela.
Il credito insinuato non era stato ammesso quanto alle
indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso giacché la
dichiarazione di fallimento determina lo scioglimento ex lege e non per
volontà della preponente del contratto, quanto a £ 49.220.962 oltre ad IVA
perché si trattava di provvigioni su ordini rimasti inevasi, mentre la somma
di £ 2.045.050 per indennità di risoluzione del rapporto trovava
compensazione nel maggior credito vantato dalla procedura fondato su fatture
per £ 8.242.080 relative ad una vendita e su £ 51.483.165 per addebito di
capi di campionario non restituiti.
La società Alfa insisteva per l’ammissione del proprio
credito così come quantificato nella domanda proposta ex art. 93 l.f.
assumendo che l’addebito dei capi del campionario era quantomeno pari ai
prezzi di listino e quindi eccessivo perché si trattava di vestiario relativo
a stagioni passate ed inoltre usato, che spettavano le indennità richieste
così come le provvigioni per gli ordini rimasti inevasi atteso che si
trattava di contratti conclusi.
La curatela si costituiva in giudizio chiedendo la
conferma dell’impugnato provvedimento sostenendo che in realtà era il
fallimento ad essere creditore di cospicue somme nei confronti dell’opponente
per le ragioni già poste a fondamento del provvedimento di reiezione della
domanda.
La causa veniva istruita con copiose produzioni documentali,
l’espletamento di c.t.u. e l’assunzione di prova testimoniale e quindi
discussa all’udienza collegiale del 15-2-2000 sulle conclusioni delle parti
in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
In primo luogo va detto che non è contestato l’importo spettante
all’opponente a titolo di provvigioni maturate (£ 51.926.397) atteso che la
quantificazione operata dal c.t.u., sulla base della documentazione prodotta,
appare adeguatamente motivata ed è stata espressamente accettata dalle parti.
Per quanto concerne le provvigioni relative agli ordini
rimasti inevasi, premesso che l’importo accertato dal c.t.u. pari a £
41.088.704 non è oggetto di contestazione fra le parti, va in primo luogo
precisato che esse riguardano contratti perfezionatisi in data antecedente
alla dichiarazione di fallimento atteso che gli ordini d’acquisto contenuti
su moduli predisposti dalla società Deni Cler contenevano la clausola secondo cui l’ordine “s’intende
senz’altro accettato dalla Deni Cler s.p.a. ove dalla stessa non venga declinato
entro 45 giorni da oggi”, che gli ordini de quo erano stati raccolti nel
primo trimestre del 1993 e che non risulta che la società poi dichiarata
fallita non abbia accettato tali proposte d’acquisto. Inoltre è la stessa curatela a parlare con
riferimento a tale voce di credito di ordini inevasi, osservandosi da ultimo
che in base all’art. 4 dell’A.E.C. del 1988, ai fini del diritto alle
provvigioni, le proposte d’ordine non confermate dal preponente entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse debbono intendersi
accettate.
Ne consegue che non ha pregio la tesi difensiva secondo
cui la fattispecie sarebbe regolata dall’art. 72 l.f. che attribuisce al
Curatore la facoltà di non dare esecuzione ai contratti conclusi poiché i
contratti si erano perfezionati prima della dichiarazione di fallimento e
sempre in data antecedente alla stessa la Deni Cler, peraltro solo in data
1-6-1993, aveva comunicato al proprio agente l’impossibilità di procedere
alla regolare consegna degli ordini per l’autunno-inverno 1993/1994. Occorre
pertanto verificare se sussistano i presupposti per l’applicazione della
norma di cui all’art. 1749 c.c. che riconosce all’agente il diritto alle
provvigioni in relazione agli affari che non hanno avuto esecuzione per causa
imputabile al preponente tenendo conto del fatto che l’onere della prova
della imputabilità della mancata
esecuzione, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
grava sull’agente ( cfr. Cass. 1992 n. 3967; Cass. 1991 n. 9697; Cass. 1991
n. 422; Cass. 1990 n. 925; Cass. 1987 n. 2345). Ritiene il Collegio che il
termine imputabilità vada inteso nel senso di comportamento diretto a non
dare esecuzione agli affari conclusi dovuto a scelta consapevole del
preponente e, sotto tale profilo, la comunicazione inviata integra la prova
richiesta dalla norma in esame mentre in base all’art. 2697 c.c. deve
ritenersi che ricada sul preponente l’onere di provare che tale comportamento
fosse giustificato atteso che la dedotta situazione di esonero costituisce
una eccezione in senso stretto: sul punto però manca ogni prova non apparendo
a tal fine sufficiente che la Deni Cler abbia affermato, nella comunicazione
più sopra richiamata, che l’attività aziendale non aveva possibilità di
continuazione atteso che nel momento in cui i contratti dovevano ritenersi
perfezionati non si ha la prova che la preponente fosse effettivamente impossibilitata ad
eseguirli.
Per quanto attiene poi allo storno delle provvigioni ed
all’addebito dello star del credere (quantificati dal c.t.u. rispettivamente
in £ 36.158.636 ed in £ 64.289.955) l’opponente ne ha contestato
l’applicazione asserendo sia che la curatela non si è attivata per il
recupero dei crediti sia che comunque non è stata fornita la prova
dell’insolvenza dei clienti da intendersi nel senso fatto proprio dalla legge
fallimentare o comunque risultante dalla elevazione di protesti ovvero dalla
pendenza di procedure esecutive.
Premesso
che incombe all’agente l’onere di provare che l’affare ha avuto regolare esecuzione
e che tale onere non è stato assolto sicché debbono ritenersi corretti gli
importi indicati dal c.t.u. sulla base della documentazione postagli a
disposizione quanto a storno provvigioni e addebito dello star del credere
(rilevandosi inoltre che il mero rilascio di titoli cambiari non integra la
prova della regolare esecuzione dell’affare in quanto il diritto alla
provvigione sorge in conseguenza del pagamento effettivo), deve essere
osservato che il preponente non è tenuto alla preventiva escussione del
cliente moroso (salvo patto contrario, nel caso di specie tuttavia neppure
dedotto: in tal senso vedasi Cass. 7-5-1969 n. 1562; Cass. 22-7-1976 n.
2943), e che, in ogni caso, il termine “insolvenza totale o parziale”
contenuto nella contrattazione collettiva equivale semplicemente a quello di
inadempimento totale o parziale in quanto il diritto alla provvigione viene
ricollegato alla esecuzione del singolo affare senza che possa venire in considerazione la complessiva
situazione patrimoniale del cliente che viene per contro necessariamente
implicata dalla nozione di insolvenza, rilevandosi per di più che il termine
insolvenza parziale (di cui inoltre la normativa collettiva prevede varie
graduazioni con conseguenze sulla determinazione della misura dello star del
credere) è logicamente incompatibile con lo stato di insolvenza cui fa
riferimento l’art. 5 l.f. (in tal senso vedasi Cass. 10-3-1994 n. 2356):
stante l’inadempimento dei clienti sono quindi fondati gli addebiti operati
agli indicati titoli dalla curatela.
Lamenta
infine l’opponente (peraltro, con specifico riferimento alle norme
asseritamente violate, solamente in comparsa conclusionale) che i predetti
importi sarebbero stati computati in misura ampiamente superiore a quella
prevista dalla contrattazione collettiva (cfr. artt. 4 e 7 dell’A.E.C.
settore commercio del 9-6-1988). Al riguardo va detto che mentre non risponde
al vero che gli storni provvigionali siano stati computati in misura pari ai
crediti non riscossi come si desume dai tabulati dimessi, con riguardo allo
star del credere l’art. 7 dell’A.E.C. dispone che ove l’ammontare a tale
titolo, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate
nell’anno a suo favore, l’eccedenza non sarà a carico dell’agente: poiché
però a seguito dell’esperita istruttoria si conoscono solo le provvigioni
maturate negli ultimi tre trimestri dell’anno contrattuale 1992/1993 non è
possibile verificare se l’importo dello star del credere abbia superato la
metà dell’ammontare delle provvigioni e di tale prova era onerato l’agente
sicchè anche tale rilievo risulta infondato.
Per quanto concerne poi le pretese dell’agente
concernenti l’indennità sostitutiva del preavviso e quella suppletiva di
clientela il Collegio ritiene di ribadire il proprio orientamento contrario
al riconoscimento di tali crediti atteso che la normativa collettiva prevede
la spettanza di tali indennità ove il rapporto si sciolga ad iniziativa della
casa mandante mentre nel caso di specie il contratto viene a cessare ex art.
78 l.f. automaticamente per effetto de fallimento che non può considerarsi un
fatto volontario né comunque un fatto illecito (in tal senso vedasi Trib.
Torino 21-7-1984 in Fall.,1985,1164; Trib. Milano 31-10-1985 in
Fall.,1986,1109; Trib. Torino 26-7-1986 in Fall.,1987,768; Trib. Udine
20-9-1996 in Gius.,1996,3534).
E’ invece fondata la domanda dell’opponente con riguardo
alla indennità di risoluzione del rapporto atteso che essa ha natura di
corrispettivo differito (cfr. Cass. 30-5-1997 n. 4798) e si ritiene spettare
indipendentemente dal fatto che ha determinato lo scioglimento (cfr. Cass.
27-1-1988 n. 716; Cass. 16-8-1988 n. 4955; Cass. 4-4-1989 n. 1637): essendosi
attribuiti alla opponente anche le provvigioni sui crediti rimasti inevasi
l’importo spettante a tale titolo assomma a £ 2.045.050.
In ordine agli ulteriori crediti vantati dalla curatela
va osservato che era legittima la pretesa di compensare l’importo pari a £
8.242.000 relativo alle vendite di cui alle fatture n. 4987/93, 5827/93 e 4136/93
in quanto, alla luce della produzione in giudizio dei documenti
giustificativi, l’opponente non ha più contestato l’esistenza del proprio
debito.
Quanto
poi all’addebito del valore del campionario, premesso che tale voce era espressamente
prevista nel contratto di agenzia, l’ammissione contenuta in sede di
opposizione allo stato passivo sia pure accompagnata dalla contestazione
della congruità dell’ammontare unitamente alle dichiarazioni testimoniali
rese da un teste sentito su di un capitolo
specificamente articolato dall’agente, fanno ritenere che il
campionario fosse stato consegnato alla Alfa, che l’importo addebitato sia
quello indicato dalla curatela e che peraltro i capi compresi fossero
relativi anche a stagioni passate ed usati dalle indossatrici sicché appare
equo ridurre la somma dovuta ad una percentuale pari al 20% del prezzo
pieno.
La domanda va quindi rigettata essendo di maggiore
importo rispetto alle somme pretese dalla Alfa, (£ 95.060.151 oltre ad I.V.A.
sulle provvigioni di £ 93.015.101) i crediti vantati dalla curatela (pari a £
118.987.304) ed opposti in compensazione di cui sussistono i presupposti di
legge per l’applicazione peraltro non oggetto di contestazione fra le parti.
La complessità e l’obiettiva incertezza della lite
giustificano la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite
liquidate come da dispositivo.
pqm
il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
respinge l’opposizione promossa ex art. 98 l.f. dalla
società Alfa s.n.c.;
condanna l’opponente a rifondere al fallimento Deni Cler
le spese del giudizio compensandole nella misura della metà e per l’effetto
liquidandole in complessive £ 6.849.200 di cui £ 249.200 per spese, £
1.850.000 per diritti e £ 4.750.000 per onorari, oltre al rimborso forfetario
delle spese ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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