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Tribunale di Mantova, – Sentenza
28 marzo 1996 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore est. Dott.
M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.
Fallimento del socio di S.n.c. –
Conseguenza del fallimento della società – Qualifica di imprenditore compete
alla sola società e non al socio.
Letto il ricorso (n. 17/96 r.f.) con cui la Banca Bovio
S.p.A. chiede che venga dichiarato il fallimento della società ALFA s.r.l.,
nonché di Mario Rossi in qualità di socio della società BETA di Mario Rossi e
C. s.n.c.-
Vista la documentazione allegata, assunte informazioni
per mezzo della Polizia Giudiziaria;
-rilevato che l’istante ha chiesto la dichiarazione di
fallimento di Mario Rossi quale socio della società BETA s.n.c.;
-rilevato che la predetta s.n.c. si è trasformata in
s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 17/10/1991 dal Tribunale di
Mantova fallimento tuttavia non esteso alla s.n.c.;
-ritenuto che il socio illimitatamente responsabile non
ha la qualità di imprenditore commerciale perché anche nelle società di
persone la titolarietà dell’impresa spetta non ai singoli soci ma alla
società essendo questa il centro unitario di imputazione degli atti e delle
attività compiuti dagli amministratori (così Cass. 5.3.1987 n.2311; Cass.
28.3.1987 n. 3037);
-ritenuto che l’art. 147 l. fall. costituisce una
eccezionale deroga al disposto di cui all’art. 1 l. fall. e che il socio
illimitatamente responsabile fallisce per il solo fatto di aver assunto tale
veste giuridica anche se egli non ha operato per la società e prescindendosi
del tutto dall’accertamento della sua personale insolvenza;
-considerato che, nel sistema vigente, il socio
illimitatamente responsabile non è imprenditore commerciale;
-ritenuto peraltro che sussistono i presupposti e
le condizioni per la pronunzia del fallimento della società ALFA s.r.l. in
conformità di quanto richiesto attesa la rilevante esposizione debitoria,
l’avvenuta cessazione dell’attività e la alienazione dei beni sociali in
seguito a procedure esecutive immobiliari;
-ritenuto in particolare che questo Tribunale è
competente a sensi dell’art. 9 R.D. 16.3.1942 n. 267, poiché la sede
principale dell’impresa della società debitrice trovasi in Mantova;
-che la società è soggetta, alle disposizioni sui
procedimenti concorsuali a sensi dell’art. 1 R.D. citato, in quanto è
imprenditore esercente attività di fissaggio, tintura, confezione di calze da
donna, nonché produzione e vendita delle stesse ed altro;
pqm
-rigetta l’istanza di fallimento
proposta nei confronti di Mario Rossi;
-visti e applicati gli art. 5 e
segg. R.D. 16/3/1942 n. 267, dichiara il fallimento della società Alfa s.r.l.
in persona del legale rappresentante.
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