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Fallimento
- Spese del creditore istante per
atti conservativi e dichiarazione di fallimento. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 28 marzo 1996. Oggetto: opposizione allo stato passivo. Conclusioni: il procuratore dell'opponente: 1) in accoglimento alla domanda della ricorrente, dichiararsi
illegittimo il provvedimento depositato in data 21.2.1995 con il quale è
stato dichiarato esecutivo lo Stato passivo del fallimento in epigrafe
indicato, nella parte in cui ammette la S.I.M.A. in chirografo per l'importo
di lire 2.531.794 e per l'effetto disporsi affinché la stessa sia ammessa al
passivo per il medesimo importo, così come da domanda già depositata presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Mantova in data 6.2.1995, con
prededuzione ex art. 111 l.f. ovvero con privilegio ex art. 2755 c.c. in
quanto costituito da spese legali occorse nella fase pre-fallimentare della
procedura e già anticipate dalle istante quale necessario preludio della
procedura e (pertanto rientrante nelle spese di amministrazione della stessa)
e comunque nell'interesse della massa fallimentare per la conservazione e
l'espropriazione dei beni del debitore. Spese di causa rifuse. Svolgimento
del processo Con ricorso ai sensi dell'art. 98 l.f. notificato il 28
marzo 1995 la società S.I.M.A. affermava di aver sostenuto le spese legali
(pare lire 2.531.794) occorrenti per la redazione ed il deposito dell'istanza
di fallimento nonché per il procedimento di reclamo ex art. 22 l.f.,
conclusosi favorevolmente, contro la pronuncia di rigetto dell'istanza stessa,
lamentando che tale importo era stato ammesso al passivo fallimentare in via
chirografaria anziché in prededuzione ovvero in via privilegiata come da essa
pretesa. Il curatore non si costituiva in giudizio ribadendo
peraltro i motivi che, a suo giudizio, ostavano alla ammissione passivo così
come richiesta dall'opponente. La causa veniva istruita con produzione
documentali e trattenute in decisione all'udienza collegiale del 26.3.1996
sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Motivi
della decisione L'opposizione e fondata e pertanto deve essere accolta.
Ritiene infatti il collegio di dover aderire alla tesi secondo cui le spese
affrontate dal creditore per provocare la dichiarazione di fallimento
(rectius del primo istante) devono considerarsi come spese di giustizia
sostenute per il compimento di atti conservativi dovendosi equiparare la
dichiarazione di fallimento provocata dalla istanza ex art. 6 l.f. o dal
reclamo vittorioso ex art. 22 l.f. ad un pignoramento generale sui beni del
debitore a vantaggio dell'intera massa dei creditori: ad esse va pertanto riconosciuto il privilegio di cui
articolo 2755 c.c.. Non pare invece potersi accogliere la tesi della natura
prededucibile di tali spese in quanto l’art. 111 l.f. riguarda solo quelle
sorte della gestione della procedura fallimentare e nel corso della stessa
laddove le prime precedono la dichiarazione di fallimento. In ordine alle spese del presente giudizio va detto che
la soluzione accolta è tutt'ora controversa in dottrina ed in giurisprudenza
sicchè sussistono giusti motivi per compensarle nella misura della metà. pqm definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed
eccezione reietta così provvede: -accoglie l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa dalla
S.I.M.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante avverso il fallimento
Perteam S.r.l. in persona del curatore e per l'effetto dispone che, a
modifica dello stato passivo, importo di £.2.531.794 sia collocato in via
privilegiata ex articolo 2755 c.c. anziché in via chirografaria; -condanna il fallimento Perteam S.r.l. a rifondere le
spese di lite, compensate per metà, e liquidate in complessive lire 1.266.225
di cui £.218.625 per spese, £.288.500 per diritti e £.627.500 per onorari
oltre I:V.A. e C.P.A. ed oltre a £. 91.600 per spese generali. |