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Fallimento - Credito d’imposta –
Accertamento dell’Ufficio impositore – Pendenza della controversia in sede
tributaria – Ammissione con riserva. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 28 aprile 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino. …omissisi… in
punto: insinuazione tardiva. Causa discussa e spedita a sentenza all’udienza
collegiale del 21.04.98 sulle seguenti conclusioni Il Procuratore del ricorrente: Ammettersi al passivo
fallimentare il credito I.V.A. salvo l’esito del giudizio tributario, nonché
gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento in via
privilegiata e quelli maturati successivamente in via chirografaria. Spese rifuse. Ammissione con riserva del
credito di £. 11.567.152.000 in via privilegiata e £. 156.495.000 in via
chirografaria. Svolgimento
del processo Con ricorso notificato in data
22.09.1993 l’Ufficio I.V.A. di Mantova chiedeva, ex art. 101 l.f., di essere
ammesso al passivo del fallimento O.N.I. Spa per l’importo di £.
11.567.152.000 in via privilegiata e per £. 156.495.000 in via chirografaria
e ciò in forza di atti di rettifica n. 81794/93, 817942/93, 817944/93,
817943/93 di cui ai fogli di prenotazione rispettivamente n. 261/93, 262/93,
263/93 e 264/93. Il Curatore, rimasto contumace,
si opponeva alla ammissione di tale credito facendo presente che con
decisione n. 67/96 la Commissione Tributaria di primo grado di Mantova aveva
integralmente accolto il proprio ricorso avverso gli accertamenti svolti
dagli uffici finanziari da cui erano scaturiti i crediti in questione,
rilevando inoltre che gli interessi pre-fallimentari non potevano avere
collocazione privilegiata. La causa, istruita con produzioni documentali,
veniva quindi discussa alla udienza del 21.04.1998 sulle conclusioni in epigrafe
trascritte. Motivi
della decisione Dagli atti di causa e dal
fascicolo fallimentare risulta che, per i crediti tributari de quo, è
intervenuta sentenza da parte della commissione tributaria di primo grado che
ha integralmente accolto il ricorso proposto dal Curatore e che, peraltro,
avverso tale decisione l’ufficio finanziario ha interposto appello sul quale
il giudice della impugnazione non ha a tutt’oggi provveduto. Rilevato che il credito in
questione riguarda l’imposta sul valore aggiunto nonché le relative pene
pecuniarie irrogate e gli interessi pre e post fallimentari, ritiene il
Collegio di adeguarsi all’orientamento ormai consolidatosi nell’ambito della
giurisprudenza di legittimità secondo cui i crediti relativi a tributi, per i
quali sono insorte contestazioni pendenti innanzi alle commissioni
tributarie, debbono essere ammessi al passivo della procedura fallimentare
con riserva da sciogliersi dopo la decisione della controversia tributaria,
senza la necessaria sospensione del giudizio innanzi al tribunale
fallimentare, principio questo che trova applicazione anche per i crediti su
imposte indirette (I.V.A.) atteso che l’art. 45 co. 2 d.p.r. 29.09.1973 n.
602, che riguarda solo l’ipotesi di crediti tributari per imposte sui redditi
(quelli per i quali c’è stata una iscrizione a ruolo) trova applicazione in
via analogica anche per i crediti per imposta indiretta come l’I.V.A., per
cui, ancorchè non si preveda l’iscrizione a ruolo, il relativo accertamento
costituisce, pur se contestato, titolo per la riscossione provvisoria di
parte del tributo (cfr art. 600 d.p.r. 633/72), restando irrilevante in ogni
caso la circostanza che la domanda d’insinuazione al passivo sia stata
formulata tardivamente data la generica formulazione del citato art. 45 (in
tal senso vedasi Cass. 24.08.1994 n. 7485; Cass. 16.08.1996 n. 7579): la
locuzione ivi contenuta, per la sua ampiezza, non consente inoltre di
limitare la operatività del precetto all’ipotesi in cui non sia ancora
intervenuta una pronuncia da parte del giudice tributario. D’altro canto una
volta affermato che l’accertamento effettuato dall’ufficio costituisce idoneo
titolo per l’ammissione al passivo non è possibile pervenire ad una diversa
soluzione posto che nessun controllo di merito sul titolo su cui si fonda la
pretesa tributaria è consentito all’A.G.O. essendo riservato alla
giurisdizione speciale tributaria l’accertamento sia dei vizi relativi alla
ritualità degli atti sia dei presupposti materiali e giuridici della
obbligazione tributaria assunti dalla amministrazione a fondamento del
provvedimento (sui limiti del potere dell’A.G.O. vedasi Trib. Milano,
16.07.1987 in Fall., 1987, 1201). Va peraltro rilevato che
l’ufficio ricorrente ha richiesto l’ammissione al passivo anche degli
interessi pre e post fallimentari chiedendo in particolare la collocazione in
via privilegiata per i primi (pari a £. 439.594.000) ed in via chirografaria
per i secondi (pari a £. 156.495.000). Al riguardo va osservato che
anche gli interessi che maturano sui crediti privilegiati sorti anteriormente
alla dichiarazione di fallimento vanno collocati in via chirografaria atteso
che la prelazione agli stessi riconosciuta, sul piano sostanziale, ex art.
2749 c.c., non può farsi valere nell’ambito della procedura concorsuale
poiché, in questa, la estensione del diritto di prelazione agli interessi,
risulta regolata solo ed esclusivamente dal richiamo agli artt. 2788 e 2855
c.c. che riguardano però gli interessi sui crediti pignoratizi ed ipotecari e
non invece quelli sui crediti privilegiati (così Cass. 9.6.1997 n. 5096;
Cass. 9.5.1995 n. 5020; C. Cost. 28.7.1993 n. 350; C. Cost. 19.5.1994 n.
195). Il ricorso va quindi accolto nei
limiti di cui alla motivazione ed il credito va ammesso al passivo, con
riserva all’esito della definizione dell’instaurato provvedimento tributario,
per £. 11.127.558.000 in via privilegiata e per £. 596.089.000 in via
chirografaria (importo questo corrispondente agli interessi). Sussistono giusti motivi per la integrale
compensazione fra le parti delle spese di giudizio. pqm Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così
provvede: -dichiara la contumacia del
fallimento O.N.I. Spa; -ammette con riserva l’Amministrazione
Finanziaria dello Stato – Ufficio I.V.A. di Mantova – al passivo del
fallimento O.N.I. Spa per £. 11.127.558.000 in via privilegiata e per £.
596.089.000 in via chirografaria; -compensa fra le parti le spese
di lite. |