IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

pagina 864

 

 

 

 

 

Fallimento - Credito d’imposta – Accertamento dell’Ufficio impositore – Pendenza della controversia in sede tributaria – Ammissione con riserva.

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 28 aprile 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.

…omissisi…

in punto: insinuazione tardiva.

Causa discussa e spedita a sentenza all’udienza collegiale del 21.04.98 sulle seguenti

conclusioni

Il Procuratore del ricorrente:

Ammettersi al passivo fallimentare il credito I.V.A. salvo l’esito del giudizio tributario, nonché gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento in via privilegiata e quelli maturati successivamente in via chirografaria.

Spese rifuse.

Ammissione con riserva del credito di £. 11.567.152.000 in via privilegiata e £. 156.495.000 in via chirografaria.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 22.09.1993 l’Ufficio I.V.A. di Mantova chiedeva, ex art. 101 l.f., di essere ammesso al passivo del fallimento O.N.I. Spa per l’importo di £. 11.567.152.000 in via privilegiata e per £. 156.495.000 in via chirografaria e ciò in forza di atti di rettifica n. 81794/93, 817942/93, 817944/93, 817943/93 di cui ai fogli di prenotazione rispettivamente n. 261/93, 262/93, 263/93 e 264/93.

Il Curatore, rimasto contumace, si opponeva alla ammissione di tale credito facendo presente che con decisione n. 67/96 la Commissione Tributaria di primo grado di Mantova aveva integralmente accolto il proprio ricorso avverso gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari da cui erano scaturiti i crediti in questione, rilevando inoltre che gli interessi pre-fallimentari non potevano avere collocazione privilegiata. La causa, istruita con produzioni documentali, veniva quindi discussa alla udienza del 21.04.1998 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

Dagli atti di causa e dal fascicolo fallimentare risulta che, per i crediti tributari de quo, è intervenuta sentenza da parte della commissione tributaria di primo grado che ha integralmente accolto il ricorso proposto dal Curatore e che, peraltro, avverso tale decisione l’ufficio finanziario ha interposto appello sul quale il giudice della impugnazione non ha a tutt’oggi provveduto.

Rilevato che il credito in questione riguarda l’imposta sul valore aggiunto nonché le relative pene pecuniarie irrogate e gli interessi pre e post fallimentari, ritiene il Collegio di adeguarsi all’orientamento ormai consolidatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità secondo cui i crediti relativi a tributi, per i quali sono insorte contestazioni pendenti innanzi alle commissioni tributarie, debbono essere ammessi al passivo della procedura fallimentare con riserva da sciogliersi dopo la decisione della controversia tributaria, senza la necessaria sospensione del giudizio innanzi al tribunale fallimentare, principio questo che trova applicazione anche per i crediti su imposte indirette (I.V.A.) atteso che l’art. 45 co. 2 d.p.r. 29.09.1973 n. 602, che riguarda solo l’ipotesi di crediti tributari per imposte sui redditi (quelli per i quali c’è stata una iscrizione a ruolo) trova applicazione in via analogica anche per i crediti per imposta indiretta come l’I.V.A., per cui, ancorchè non si preveda l’iscrizione a ruolo, il relativo accertamento costituisce, pur se contestato, titolo per la riscossione provvisoria di parte del tributo (cfr art. 600 d.p.r. 633/72), restando irrilevante in ogni caso la circostanza che la domanda d’insinuazione al passivo sia stata formulata tardivamente data la generica formulazione del citato art. 45 (in tal senso vedasi Cass. 24.08.1994 n. 7485; Cass. 16.08.1996 n. 7579): la locuzione ivi contenuta, per la sua ampiezza, non consente inoltre di limitare la operatività del precetto all’ipotesi in cui non sia ancora intervenuta una pronuncia da parte del giudice tributario. D’altro canto una volta affermato che l’accertamento effettuato dall’ufficio costituisce idoneo titolo per l’ammissione al passivo non è possibile pervenire ad una diversa soluzione posto che nessun controllo di merito sul titolo su cui si fonda la pretesa tributaria è consentito all’A.G.O. essendo riservato alla giurisdizione speciale tributaria l’accertamento sia dei vizi relativi alla ritualità degli atti sia dei presupposti materiali e giuridici della obbligazione tributaria assunti dalla amministrazione a fondamento del provvedimento (sui limiti del potere dell’A.G.O. vedasi Trib. Milano, 16.07.1987 in Fall., 1987, 1201).

Va peraltro rilevato che l’ufficio ricorrente ha richiesto l’ammissione al passivo anche degli interessi pre e post fallimentari chiedendo in particolare la collocazione in via privilegiata per i primi (pari a £. 439.594.000) ed in via chirografaria per i secondi (pari a £. 156.495.000).

Al riguardo va osservato che anche gli interessi che maturano sui crediti privilegiati sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento vanno collocati in via chirografaria atteso che la prelazione agli stessi riconosciuta, sul piano sostanziale, ex art. 2749 c.c., non può farsi valere nell’ambito della procedura concorsuale poiché, in questa, la estensione del diritto di prelazione agli interessi, risulta regolata solo ed esclusivamente dal richiamo agli artt. 2788 e 2855 c.c. che riguardano però gli interessi sui crediti pignoratizi ed ipotecari e non invece quelli sui crediti privilegiati (così Cass. 9.6.1997 n. 5096; Cass. 9.5.1995 n. 5020; C. Cost. 28.7.1993 n. 350; C. Cost. 19.5.1994 n. 195).

Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui alla motivazione ed il credito va ammesso al passivo, con riserva all’esito della definizione dell’instaurato provvedimento tributario, per £. 11.127.558.000 in via privilegiata e per £. 596.089.000 in via chirografaria (importo questo corrispondente agli interessi).

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

-dichiara la contumacia del fallimento O.N.I. Spa;

-ammette con riserva l’Amministrazione Finanziaria dello Stato – Ufficio I.V.A. di Mantova – al passivo del fallimento O.N.I. Spa per £. 11.127.558.000 in via privilegiata e per £. 596.089.000 in via chirografaria;

-compensa fra le parti le spese di lite.