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Fallimento
– Azione di responsabilità ex artt. 146 l.f. e 2449 c.c. – Provvedimenti
cautelari – Sequestro conservativo - Competenza del G.D. – Reclamabilità ex
art. 669 terdecies c.p.c. Tribunale di Mantova – 28
settembre - Decreto del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi. Il Giudice Delegato,
-letto il ricorso ex art.146 l.f. promosso dal Curatore del
fallimento Alfa s.r.l. nei confronti dell’amministratore della società
fallita Gamma;
-rilevato che, con decreto emesso inaudita altera parte in data 9.9.1999,
il predetto Curatore veniva autorizzato a proporre azione di responsabilità
nei confronti del sig. Gamma nonché a sottoporre a sequestro conservativo i
beni di quest’ultimo sino alla concorrenza di £ 2.500.000.000;
-visto il verbale di udienza del 23.9.1999, fissata ex art. 669
sexies II co. c.p.c., nel corso della quale l’amministratore della Alfa
s.r.l. si è ritualmente costituito chiedendo la revoca della disposta misura
cautelare sollevando eccezioni di rito e di merito;
-ritenuto che, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina
cautelare di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c., la speciale competenza
prevista dall’art. 146 l.f. sia rimasta al Giudice Delegato in considerazione
della natura speciale di tale norma che si giustifica per la approfondita
conoscenza da parte del predetto organo delle situazioni di fatto concernenti
il dissesto che costituisce il presupposto per la tempestiva adozione della
misura cautelare de quo (in tal senso vedasi Trib. Genova, 18.11.1996 in
Gius, 1997, 340; Trib. Roma 1.10.1996 in Giur. Merito, 1997, 530; C. Cost. 8.5.1996
n.148; Trib. Firenze 7.9.1995 in Giur. Comm., 1996, II, 562; Cass.
17.2.1995 n.1726; Trib. Monza 5.4.1994 in Gius., 1995,
76; Trib. Bologna 11.10.1994 in Giur. It., 1995, I, 2, 731; trib. Vicenza
15.5.1993 in Foro It., 1994, I, 1918);
-osservato, quanto al merito, che all’amministratore appaiono
addebitabili sia la mancata tenuta delle scritture contabili sia la
prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza di una causa di scioglimento
della società (cfr. art. 2449 c.c.);
-ritenuto in particolare che non risulta provato che l’amministratore
abbia effettivamente tenuto la contabilità e che, in ogni caso, l’avere
affidato ad un vettore l’intera contabilità della società (poi andata
perduta) senza averne conservato copia, o comunque non adottando opportune
cautele per potere ricostruire il movimento degli affari in caso di perdita,
avuto riguardo alla importanza della predetta documentazione non solo interna
ma anche in relazione agli interessi dei creditori, appare condotta informata
a grave negligenza;
-ritenuto quanto all’ulteriore profilo sollevato che, con delibera
del 30.12.1993, la società aveva ricostituito il capitale sociale, sicchè
deve pensarsi che le perdite (e più precisamente la irrecuperabilità dei
crediti verso terzi) si siano avverate nel corso dell’esercizio 1994 (ove
invece la ricapitalizzazione non fosse in concreto avvenuta perché le perdite
erano già definitive si sarebbe in presenza di un illecito per falso in
bilancio) e, pertanto, quantomeno dall’esercizio sociale del 1994
l’amministratore ha operato in violazione del disposto di cui all’art.2449
c.c.;
-ritenuto che la sollevata eccezione di prescrizione dell’azione di
responsabilità (in quanto, come sostenuto dalla difesa del resistente,
l’insufficienza del patrimonio sociale si sarebbe prodotta sin dal 1990)
appare infondata sotto molteplici profili sia perché il corso della
prescrizione è sospeso quantomeno sino alla data di dichiarazione di
fallimento ex art. 2941 n. 7 c.c. (vedi Trib. Milano 22.12.1988 in Giur.
Comm., 1989, II, 930; Cass. 19.5.1972 n.1530 nonché per riferimenti C. Cost.
14-24/7/1998 n.322), sia perchè la prescrizione dell’azione decorre dal
momento in cui il ceto creditorio ha avuto la consapevolezza della incapienza
del patrimonio sociale (vedi espressamente in tal senso Cass. 7.11.1997
n.10937 in motivazione ed analogamente Cass. 25.7.1979 n.4415 ove si precisa
che la prescrizione decorre da un momento precedente la dichiarazione di
fallimento se tutti i creditori avevano anteriormente escusso
infruttuosamente il capitale sociale) laddove il Gamma non ha fornito al
riguardo alcuna prova in tal senso, sia perché, come più sopra rilevato,
avvenuta la copertura delle perdite con delibera del 30.12.1993 deve
desumersi, secondo l’ipotesi più favorevole, che l’insufficienza del
patrimonio si sia determinata nell’esercizio sociale dell’anno 1994 e cioè
alla data di chiusura del medesimo (31.12.1994), sicchè anche sotto tale
profilo l’azione promossa dal Curatore deve considerarsi tempestiva (ove poi
la ricapitalizzazione fosse stata operata in modo inadeguato e cioè senza
tener conto della natura pressochè inesigibile dei crediti opererebbe il più
lungo termine prescrizionale di cui all’art.2947 III co. c.c.);
-ritenuto che, allo stato, non appare quantificabile il danno subito
dai creditori sociali per effetto della violazione da parte
dell’amministratore del disposto di cui all’art.2449 c.c., mentre, per
contro, rispetto ai creditori vantati dalla società nei confronti di terzi
(pari a £. 2.544.308.872 sulla base dell’ultimo bilancio prodotto), il Gamma
solo all’udienza di comparizione avanti al G.D. ha fornito indicazioni in
ordine ad essi e però in relazione ad un importo considerevolmente ridotto (£
1.489.340.662 come da conteggio di cui al documento n.11 ed esclusa la voce
sub. d) perché generica) sicchè il danno derivante dal negligente
comportamento dell’amministratore con riguardo alla tenuta della contabilità
appare provato nei limiti della differenza fra tali somme non essendo in
grado il curatore di individuare gli ulteriori crediti;
-ritenuto che la circostanza che il Gamma non abbia ricevuto compensi
dall’attività di amministratore, in assenza della contabilità, non può dirsi
provata;
-ritenuto, in ordine al periculum, che esso appare sussistere sia in
considerazione del fatto che il Gamma, qualche mese dopo la dichiarazione di
fallimento, si è spogliato di cospicua parte del proprio patrimonio
immobiliare come risulta dalla visura prodotta in atti in udienza (assumendo
sotto tale profilo particolare rilievo la donazione effettuata in favore del
figlio), sia dell’entità del presumibile danno avuto riguardo al patrimonio
del resistente, che, in fine, del comportamento elusivo del medesimo nei
confronti del curatore al quale non ha fornito adeguati ragguagli sui
rapporti intrattenuti con le banche e, in generale, sugli affari della
società impedendo il recupero dell’attivo;
-ritenuto che la probabile fondatezza dell’azione di responsabilità
rende inutilmente gravatoria la imposizione di una cauzione alla curatela
istante;
-considerato che va pertanto parzialmente modificata la concessa
misura cautelare nel senso che l’importo per cui è concesso il sequestro va
ridotto, tenuto conto delle circostanze del caso, a £ 1.100.000.000;
ptm a parziale modifica del decreto emesso il 9.9.1999
autorizza il Curatore del fallimento Alfa a sottoporre a sequestro
conservativo i beni mobili e immobili i crediti ed ogni altro valore anche
presso terzi appartenente a Gamma sino alla concorrenza di £1.100.000.000. Si comunichi. |