|
Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 29 febbraio 2000 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice estensore
Dott. M. Bernardi.
Credito dell’agente per provvigioni – Presupposti – Natura –
Indennità suppletiva di clientela – Indennità sostitutiva del preavviso.
omissis
Svolgimento del processo
Con
ricorso notificato in data 3-3-1994 Bianchi G. proponeva tempestiva
opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi
del fallimento Deni Cler s.p.a., sulla sua domanda di insinuazione al
passivo, avevano così statuito: “si riserva per la classe di privilegio
crediti di cui all’art. 2751 bis n.2
e n. 3 c.c. . Credito ammesso per le provvigioni calcolate sulla base delle vendite
effettuate con riserva di accertamento del buon fine dei pagamenti anche per
l’eventuale applicazione della clausola dello star del credere; non ammesso
per £ 1.550.474 in quanto tale importo si riferisce ad ordini rimasti
inevasi. Ammesso nella classe chirografari per l’importo di £ 11.292.262,
escluso il privilegio di cui all’art. 2758 co. 2° c.c. per il credito di
rivalsa dell’i.v.a. perché non rinvenuti e non identificabili i beni oggetto
della prestazione sui quali graverebbe il privilegio speciale di cui alla
predetta norma”.
L’opponente chiedeva la riforma della statuizione
contenuta nel decreto di esecutività dello stato passivo assumendo che le
provvigioni richieste erano maturate entro l’anno dalla dichiarazione di
fallimento, che rango privilegiato doveva essere riconosciuto all’importo
corrispondente all’i.v.a. atteso che esso era un accessorio delle
provvigioni, che il totale delle provvigioni ammontava complessivamente a £
60.735.829 (di cui £ 33.379.629 relative alle vendite della stagione
autunno/inverno 1992/1993 e £ 27.356.200 concernenti quelle della stagione
estate 1993) cui andavano aggiunti gli interessi e l’i.v.a..
La curatela si costituiva rilevando, quanto al
riconoscimento del privilegio, che mancava una prova precisa di quando gli
affari fossero andati a buon fine, che non poteva essere riconosciuto
l’invocato privilegio all’i.v.a. ed infine che l’istante non aveva comunque
provato il buon fine degli affari ovvero la loro mancata esecuzione per causa
imputabile al preponente e chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione.
Nelle more del giudizio la sig. Bianchi proponeva
ricorso ex art. 101 l.f. chiedendo il riconoscimento dell’indennità di
risoluzione del rapporto, di quella sostitutiva del preavviso ed infine di
quella suppletiva di clientela quantificate rispettivamente in £ 4.163.214, £
22.011.640 ed in £ 2.604.491.
Con riferimento a tali pretese il Curatore, comparso
davanti al G.D., si opponeva all’accoglimento del ricorso e successivamente
tale causa veniva riunita al giudizio già pendente ex art. 98 l.f..
Disposta l’audizione del Curatore nonché consulenza
tecnica, la causa istruita anche con copiose produzioni documentali veniva
discussa all’udienza collegiale del 22-2-2000 sulle conclusioni delle parti
in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
In primo
luogo va evidenziato che, alla stregua degli accertamenti svolti dal nominato
c.t.u. e delle ammissioni delle parti, l’importo delle provvigioni spettante
all’agente ammonta a £ 59.432.900 dovendosi detrarre dalla complessiva somma
di £ 60.735.829 (richiesta con la domanda di insinuazione) quella di £
1.302.929 concernente provvigioni relative a contratti che non hanno avuto
esecuzione (vedasi in particolare relazione datata 16-6-1998 e successive
note di chiarimento del c.t.u.). Ciò premesso va detto che la controversia in
ordine alla entità del credito provvigionale riguarda l’ammontare delle
detrazioni da effettuare per storno provvigioni e star del credere ed a tale
riguardo ritiene il Collegio di dover disattendere le conclusioni cui è
pervenuto il consulente tecnico posto che è onere dell’agente fornire la
prova dei fatti costitutivi del proprio diritto alla provvigione (cfr. Cass.
9-2-1990 n. 925) e d’altro canto è sufficiente l’inadempimento del cliente
per far venire meno il diritto al compenso non essendo necessario che il
preponente escuta preventivamente la controparte morosa (cfr. Cass. 7-5-1969
n. 1562; Cass. 22-7-1976 n. 2943): posto che siffatta prova da parte
dell’agente onerato è mancata e che d’altro canto la curatela ha documentato
il non avvenuto pagamento di varie forniture, dal totale riconosciuto vanno
detratte le somme relative allo storno provvigioni ed allo star del credere
(i cui criteri di calcolo appaiono corretti alla luce delle pattuizioni
intervenute e della vigente normativa collettiva) secondo il prospetto
prodotto in giudizio dal Curatore e datato 16-4-1997 da cui si desumono, come
ulteriori clienti morosi non considerati dal c.t.u., le seguenti posizioni:
Studio s.n.c.; Romantica Donna; Avenue Foch s.r.l.; Amoroso Carmela; Moncada
Caterina; Naftalina e La Mirage di Alì. Pertanto dal totale di £ 59.432.900
vanno detratte £ 18.786.922 per storno provvigioni ed ulteriori £ 26.051.050
per lo star del credere ottenendosi così l’importo di £ 14.594.928 che va
maggiorato dell’IVA pari a £ 2.773.036.
Trattandosi
poi di affari in relazione ai quali la data di fatturazione da parte della
Deni Cler è ricompresa nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
e, per stessa ammissione della curatela andati a buon fine, è ragionevole
presumere che il diritto alla provvigione sia maturato in data successiva a
quella della fatturazione e pertanto può essere riconosciuto il privilegio di
cui all’art. 2751 bis n. 3 c.c. mentre l’Iva va collocata in chirografo non
essendo stati rinvenuti o comunque individuati i beni gravati dal privilegio
speciale (cfr. art. 2758 c.c.).
Per quanto concerne gli interessi essendo stati
richiesti solo con l’opposizione ed in difetto di ogni contestazione sul
punto (cfr. Cass. 26-1-1982 n. 496) essi vanno ammessi in misura pari al
tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso ex art. 98
sino alla data di liquidazione dei cespiti mobiliari della società fallita,
in via chirografaria atteso che per effetto del mancato richiamo dell’art.
2749 c.c. da parte degli artt. 54 e 55 l.f. agli interessi sui crediti
privilegiati non compete alcuna prelazione (cfr. Cass. 14-7-1993 n. 7772).
In ordine ai crediti richiesti con la domanda ex art.
101 l.f. e riguardanti l’indennità di risoluzione del rapporto, l’indennità
sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, va
preliminarmente osservato che per essi non pare possa operare la preclusione
derivante dalla circostanza che tramite siffatta domanda può essere fatto
valere solamente un credito “nuovo” e cioè diverso per petitum e causa
petendi rispetto a quello fatto valere ex art. 97 l.f. (cfr. Cass. 24-1-1997
n. 751; Cass.12-4-1979 n. 2164), atteso che se certamente i crediti azionati
trovano fondamento nel medesimo rapporto, vi è diversità vuoi nel petitum,
trattandosi di importi distinti sia nell’ammontare che nei criteri di
determinazione del loro importo, che nella causa petendi la quale, nel caso
delle indennità richieste, va rinvenuta
nello scioglimento del rapporto d’agenzia.
Quanto alle
indennità suppletiva di clientela e sostitutiva del preavviso ritiene
peraltro il Collegio che la domanda che le concerne non possa essere accolta
atteso che la normativa collettiva ne prevede il riconoscimento ove il
rapporto si sciolga ad iniziativa della casa mandante mentre, nel caso di
specie, il contratto viene a cessare ex art. 78 l.f. automaticamente per
effetto del fallimento che non può considerarsi un fatto volontario o
comunque un fatto illecito (in tal senso vedasi Trib. Torino 21-7-1984 in Fall.,1985,1164;
Trib. Milano 31-10-1985 in Fall.,1986,1109; Trib. Torino 26-7-1986 in
Fall.,1987,768; Trib. Udine 20-9-1996 in Gius,1996,3534).
In ordine poi alla indennità di risoluzione del rapporto
deve essere osservato che essa è dovuta dal preponente ove il medesimo non
abbia provveduto a versare all’Enasarco, per l’accreditamento sul conto
dell’agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura
inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto
che è onere del preponente, il quale eccepisca essere tale indennità dovuta
dall’Enasarco, provare di avere regolarmente assolto al suddetto obbligo
contributivo (cfr. Cass. 29-12-1990 n. 12223; Cass. 6-4-1990 n. 2879): nel
caso di specie il c.t.u. ha accertato che i dovuti accantonamenti sono stati
regolarmente effettuati dalla Deni Cler e pertanto anche tale capo della
domanda deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza e, sussistendo giusti motivi, sono compensate nella misura di un
quarto.
pqm
il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:
in parziale accoglimento della opposizione ammette definitivamente
Bianchi G. al passivo del fallimento Deni Cler s.p.a. per £ 14.594.928 in via
privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 c.c. oltre a £ 2.773.036 per IVA in via
chirografaria ed oltre agli interessi, calcolati al tasso legale, dal
3-3-1994 sino alla data di ultimazione della vendita dei beni mobili
effettuata nell’ambito della procedura concorsuale, parimenti in via
chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;
condanna l’opponente a rifondere alla curatela
fallimentare le spese di lite, compensandole nella misura di un quarto e per
l’effetto liquidandole in complessive £ 11.801.195 di cui £ 426.195 per spese, £ 3.375.000 per
diritti e £ 8.000.000 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex
art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge.
|