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Tribunale di Mantova, Sez. II –
3 dicembre 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M.
Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.
Impresa
familiare – Liquidazione – Disciplina applicabile.
In punto: opposizione allo
stato passivo.
Conclusioni:
Il Procuratore dell’opponente:
Ammettersi la ricorrente al
passivo del fallimento in via privilegiata quanto meno per L. 212.963.751
(propri titoli costituiti in pegno).
Il Procuratore dell’opposto:
Confermarsi il provvedimento con
cui il G.D. Dr. Stefano Valenti in data 10.6.1994 ha deciso in merito alla
domanda della ricorrente respingendosi ogni diversa istanza. Con vittoria di
spese, diritti e onorari.
Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato il
12.9.1994 Verdi Maria proponeva tempestiva opposizione ex art.98 l.f. avverso
il provvedimento con cui gli organi fallimentari avevano rigettato la sua
domanda di insinuazione al passivo, con la quale essa aveva richiesto
l’ammissione, in via privilegiata, per L.212.963.751 derivante
dall’incameramento da parte della B.A.M. dei buoni del tesoro poliennali
dalla medesima costituiti in pegno a favore dell’istituto di credito a
garanzia dell’affidamento concesso al proprio coniuge Bianchi Paolo e per
L.230.734.000 a titolo di utili non distribuiti dell’impresa familiare
gestita dal marito e nella quale l’istante collaborava.
Lamentava l’opponente
l’ingiustizia della decisione sottolineando in particolare che i titoli
consegnati in pegno alla banca costituivano il frutto dei suoi risparmi
personali. La Curatela si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione
affermando che il denaro servito per l’acquisto dei titoli dati in pegno non
poteva che derivare dagli utili dell’impresa familiare non disponendo
l’opponente di adeguati mezzi proprio in considerazione dell’attività dalla
stessa espletata e ciò anche in virtù
della presunzione posta dall’art. 70 l.f.. Rigettata la richiesta di
ammissione di prove orali formulata dall’istante nel corso dell’istruttoria,
la causa, istruita con produzioni documentali, veniva discussa all’udienza
collegiale del 1.12.1998 sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi
della decisione
In primo luogo deve essere
rilevato che, dal tenore delle conclusioni formulate dall’opponente e
dall’atteggiamento processuale dalla stessa tenuto nel corso del giudizio,
deve ritenersi che la Signora Lorenzini non abbia inteso proporre opposizione
allo stato passivo avverso la statuizione che non ha ammesso il preteso
credito relativo alla mancata corresponsione degli utili asseritamente
derivati dalla gestione dell’impresa familiare esercitata con il merito.
In ogni caso non è stata fornita
alcuna prova circa la stessa sussistenza di tali utili (più che dubbia in
considerazione del dichiarato fallimento) e la loro eventuale misura.
Per quanto concerne invece
l’altra pretesa creditoria fondata sulla circostanza che la banca ha
incamerato i titoli pubblici che l’opponente aveva costituito in pegno a
favore dell’istituto di credito a garanzia dell’esposizione debitoria dell’impresa
familiare de quo, va detto che non è stata fornita adeguata prova in ordine
al fatto che i titoli in questione fossero stati acquistati con denaro
dell’istante. Premesso che, non può venire più in considerazione il disposto
di cui all’art. 70 l.f. atteso che la giurisprudenza si è ormai attestata nel
senso di ritenere abrogata siffatta norma (v. Cass. S.U.
06.12.1996/12.06.1997 n. 5291), ritiene il Collegio che la formale
intestazione dei titoli in capo alla Sig.ra Verdi non integri la prova nei confronti
dei terzi della titolarità delle somme servite per acquisire quei titoli.
Al riguardo deve essere rilevato
che, sebbene sollecitata, l’istante non ha prodotto alcuna documentazione
bancaria circa l’operazione di acquisto dei titoli in questione sicchè non vi
è alcuna certezza attraverso quali conti l’operazione sia stata effettuata
(apparendo inverosimile che l’opponente tenesse presso di sé l’ingente somma
di circa 200 milioni). Né le prove orali dalla stessa dedotte e non ammesse
(e di cui in sede di precisazione delle conclusioni non è stata reiterata la
richiesta di ammissione) erano in grado di fornire adeguata e convincente
prova della disponibilità del denaro occorso per l’acquisto dei titoli per le
ragioni già evidenziate nei provvedimenti di rigetto delle istanze
istruttorie emessi nel corso dell’istruzione dal G.I. e dal Collegio.
A ciò deve essere aggiunto che
non è risultata smentita l’asserzione della Curatela secondo cui, al momento
dell’acquisto dei titoli pubblici, la opponente non svolgeva altra attività
rispetto a quella di collaborazione nella impresa familiare del marito,
sicchè appare ragionevole ritenere che l’acquisto dei B.T.P. sia avvenuto con
denaro ricavato dalla predetta attività.
Ritiene peraltro il Collegio che
in ogni caso l’insinuazione al passivo dell’istante non possa trovare
ingresso. Ammesso che i titoli fossero di sua proprietà se ne deve dedurre
che la opponente aveva conferito dei capitali nella impresa sotto forma di
prestazione di garanzia (nel qual caso secondo parte della dottrina si
sarebbe in presenza di un vero e proprio rapporto di tipo societario), ed
allora di fronte al dissesto dell’impresa non si vede come essa possa
pretendere la restituzione del capitale di rischio da essa investito.
In difetto di una specifica
disciplina normativa sulla liquidazione della impresa familiare deve
ritenersi che la fonte normativa per la integrazione delle lacune debba
rinvenirsi nelle norme di diritto comune in tema di comunione ereditaria
(come sembrerebbe indicare Cass. 14.01.1980 n. 337) ovvero, secondo una
diversa prospettiva, in quelle del diritto societario.
Sotto il primo profilo viene in
considerazione il disposto di cui all’art. 723 c.c. che prevede la formazione
dello stato attivo e di quello passivo dell’asse ereditario con la
possibilità di procedere alla divisione dei beni solo una volta estinte le
passività verso i terzi. Con riguardo invece al diritto societario il
riferimento obbligato è quello alla norma di cui all’art. 2280 c.c.
(espressione di un principio generale in materia societaria: cfr. artt. 2457
e 2497 c.c.), che esclude la possibilità d una ripartizione fra i soci dei
beni sociali sinchè non siano stati pagati i creditori della società sicchè,
in ogni caso, tenuto conto dell’assoluta insufficienza, per come emerge dagli
atti del fascicolo fallimentare, dell’attivo derivante dalla liquidazione,
pressochè ultimata, dei cespiti fallimentari a soddisfare i creditori del
fallito, (in particolare dal piano di riparto parziale reso esecutivo con
decreto del 10/02/1998 si desume che l’attivo del fallimento al netto delle
spese sostenute, assomma a L.999.065.967, laddove i creditori privilegiati –
con esclusione di quello oggetto della presente controversia – ammontano a L.
668.783.414 e quelli chirografari invece a L. 857.140.942), nulla può
pretendere l’opponente prima dell’integrale soddisfacimento dei creditori, né
con gli stessi essa può concorrere.
L’opposizione deve pertanto
essere respinta e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
pqm
Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così
provvede:
-respinge l’opposizione proposta
da Verdi Maria e condanna la stessa a rifondere al Fallimento Bianchi Paolo in
persona del Curatore le spese di lite liquidate in complessive L.6.844.000 di
cui L.194.00 per spese, L. 2.150.000 per diritti e L. 4.500.000 per onorari
oltre al rimborso forfettario delle spese ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
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