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Sezione I - Giurisprudenza

documento 904/1996

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova - 31 marzo 1996 - Decreto del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi.

 

Piano di riparto, distribuzione del ricavato - Questioni relative alla esistenza e ammontare dei crediti - Inammissibilità.

 

 

Il Giudice Delegato

- visto il progetto di riparto parziale predisposto dal Curatore del fallimento 2F Giochinlegno di Favalli e Fertonani s.n.c.;

- rilevato che, nei confronti di tale progetto, la Banca Agricola Mantovana ha proposto delle osservazioni lamentando che il conteggio degli interessi ex art. 2855 c.c. doveva essere effettuato sulla intera somma ammessa al passivo del fallimento e non limitatamente alla quota capitale del credito insinuato e ciò alla stregua del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;

- vista la memoria depositata dal Curatore;

- rilevato che la B.A.M. ha chiesto l’ammissione la passivo per una determinata somma a titolo di capitale oltre ad interessi ex art. 2855 c.c.;

- ritenuto in via generale che gli interessi anatocistici debbono essere corrisposti se chiesti con apposita domanda giudiziale formulata non già come domanda generica di interessi scaduti, bensì come domanda specifica di interessi sugli interessi scaduti (così Cass. 12-9-1978 n. 4123, Cass. 4-10-1976 n. 3226; Cass. 88/4088);

- ritenuto inoltre che in sede di distribuzione è precluso l’esame delle questioni relative all’esistenza ed all’ammontare dei crediti ammessi attesa l’efficacia preclusiva all’interno della procedura fallimentare dello stato passivo approvato e reso esecutivo dal giudice delegato (cosi Cass. 19-11-1979 n. 6036);

- ritenuto comunque che, per effetto del richiamo contenuto dall’art. 54, 3° comma  l.f., l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata per i crediti ipotecari dall’art. 2855, 2° e 3° comma c.c.;

- ritenuto che, per effetto di tale norma, gli interessi sui crediti maturati dopo l’annata in corso spettano in via privilegiata ma solo nella misura legale e fino al momento della vendita;

- considerato pertanto che la doglianza sollevata dalla B.A.M. è infondata;

- visti gli artt. 110 e 115 l.fall.;

- accertato che tutti i creditori sono stati informati del deposito in Cancelleria del progetto di riparto parziale;

dichiara

esecutivo il progetto di riparto parziale depositato in Cancelleria il 5-12-1995 ed autorizza il Curatore ad effettuare i pagamenti ivi previsti mediante prelievo dal libretto intestato al fallimento e con assegni circolari non trasferibili a favore dei singoli creditori da spedirsi con raccomandata a.r.-














 

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