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Tribunale di Mantova - 31 marzo
1996 - Decreto del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi.
Piano di riparto, distribuzione
del ricavato - Questioni relative alla esistenza e ammontare dei crediti -
Inammissibilità.
Il
Giudice Delegato
- visto
il progetto di riparto parziale predisposto dal Curatore del fallimento 2F
Giochinlegno di Favalli e Fertonani s.n.c.;
-
rilevato che, nei confronti di tale progetto, la Banca Agricola Mantovana ha
proposto delle osservazioni lamentando che il conteggio degli interessi ex
art. 2855 c.c. doveva essere effettuato sulla intera somma ammessa al passivo
del fallimento e non limitatamente alla quota capitale del credito insinuato
e ciò alla stregua del disposto di cui all'art. 1283 c.c.;
- vista
la memoria depositata dal Curatore;
-
rilevato che la B.A.M. ha chiesto l’ammissione la passivo per una determinata
somma a titolo di capitale oltre ad interessi ex art. 2855 c.c.;
-
ritenuto in via generale che gli interessi anatocistici debbono essere
corrisposti se chiesti con apposita domanda giudiziale formulata non già come
domanda generica di interessi scaduti, bensì come domanda specifica di
interessi sugli interessi scaduti (così Cass. 12-9-1978 n. 4123, Cass.
4-10-1976 n. 3226; Cass. 88/4088);
-
ritenuto inoltre che in sede di distribuzione è precluso l’esame delle
questioni relative all’esistenza ed all’ammontare dei crediti ammessi attesa
l’efficacia preclusiva all’interno della procedura fallimentare dello stato
passivo approvato e reso esecutivo dal giudice delegato (cosi Cass.
19-11-1979 n. 6036);
-
ritenuto comunque che, per effetto del richiamo contenuto dall’art. 54, 3°
comma l.f., l’estensione del diritto
di prelazione agli interessi è regolata per i crediti ipotecari dall’art.
2855, 2° e 3° comma c.c.;
- ritenuto
che, per effetto di tale norma, gli interessi sui crediti maturati dopo
l’annata in corso spettano in via privilegiata ma solo nella misura legale e
fino al momento della vendita;
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considerato pertanto che la doglianza sollevata dalla B.A.M. è infondata;
- visti
gli artt. 110 e 115 l.fall.;
-
accertato che tutti i creditori sono stati informati del deposito in
Cancelleria del progetto di riparto parziale;
dichiara
esecutivo
il progetto di riparto parziale depositato in Cancelleria il 5-12-1995 ed autorizza
il Curatore ad effettuare i pagamenti ivi previsti mediante prelievo dal
libretto intestato al fallimento e con assegni circolari non trasferibili a
favore dei singoli creditori da spedirsi con raccomandata a.r.-
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