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Sezione I - Giurisprudenza

documento 905/1996

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza n. 43/1996 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.

 

Fallimento di società, dichiarazione – Mancanza del legale rappresentante – Nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. – Necessità.

 

 

Letti i ricorsi con cui la società Remsa s.p.a (n.51/96 r.f.) ed il Credito Bergamasco s.p.a. (n.71/96 r.f.) chiedono che venga dichiarato il fallimento della società FEAM di Gasparini Carlo e C. s.n.c. corrente in Mantova;

Vista la documentazione allegata, viste le dichiarazioni rese a verbale dai soci receduti Salvaterra Claudio e Forini Fiorenza;

assunte informazioni per mezzo della Polizia Giudiziaria;

rilevato che con atto notarile in data 1.12.95 i predetti soci cedevano le quote sociali a tale Gasparini Carlo nato a Roma il 3.1.51 e che, nel corso della istruttoria prefallimentare, emergeva che il cessionario di tali quote risultava essere persona diversa da quella formalmente figurante come legale rappresentante della società debitrice e comparsa in udienza avanti al Giudice Relatore ex art.15 L.F, pur avendone le medesime generalità;

rilevato che l'effettivo cessionario non poteva essere identificato e che ciò induceva il Credito Bergamasco s.p.a., aderendo all'invito contenuto nel decreto del Tribunale del 9.5.96, a richiedere la nomina di un curatore speciale della società FEAM ex art.78 c.p.c. ;

rilevato che, con decreto del 24.5.1996 , veniva nominato il Curatore speciale nella persona del Dott. Proc. Paola Cuzzocrea;

ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronunzia del fallimento in conformità di quanto richiesto attesa l'entità del passivo, l'esito negativo delle procedure espropriative mobiliari esperite ed il comportamento del legale rappresentane;

ritenuto che l'insolvenza della società si era già manifestata al momento del recesso dei soci Salvaterra e Forini atteso che i crediti azionati sono da ricondursi alla loro gestione, che in data 25.11 e 1.12.1995 venivano protestati effetti cambiari relativi al credito non contestato della società REMSA e che il Credito Bergamasco aveva revocato gli affidamenti bancari in data 14/20.11.1995;

ritenuto in particolare che questo tribunale è competente ai sensi dell'art.9 R.D. 16.3.1942 n.267 poiché la sede principale dell'impresa della società debitrice trovasi in Mantova, Via Vittorino Da Feltre n.44;

che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art.1 R.D. citato, in quanto è imprenditore esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di ricambi e accessori per auto.

pqm

Visti e applicati gli artt.5 e segg. R.D. 16.3.1942 n.267, dichiara il fallimento della società FEAM DI GASPARINI CARLO E C. S.N.C. (cf: 00609320205) in persona del curatore speciale Avv. …..-














 

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