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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza n. 43/1996 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.
Fallimento di società, dichiarazione
– Mancanza del legale rappresentante – Nomina curatore speciale ex art. 78
c.p.c. – Necessità.
Letti i ricorsi con cui la società Remsa s.p.a (n.51/96
r.f.) ed il Credito Bergamasco s.p.a. (n.71/96 r.f.) chiedono che venga
dichiarato il fallimento della società FEAM di Gasparini Carlo e C. s.n.c.
corrente in Mantova;
Vista la documentazione allegata, viste le dichiarazioni
rese a verbale dai soci receduti Salvaterra Claudio e Forini Fiorenza;
assunte informazioni per mezzo della Polizia
Giudiziaria;
rilevato che con atto notarile in data 1.12.95 i
predetti soci cedevano le quote sociali a tale Gasparini Carlo nato a Roma il
3.1.51 e che, nel corso della istruttoria prefallimentare, emergeva che il
cessionario di tali quote risultava essere persona diversa da quella
formalmente figurante come legale rappresentante della società debitrice e
comparsa in udienza avanti al Giudice Relatore ex art.15 L.F, pur avendone le
medesime generalità;
rilevato che l'effettivo cessionario non poteva essere
identificato e che ciò induceva il Credito Bergamasco s.p.a., aderendo
all'invito contenuto nel decreto del Tribunale del 9.5.96, a richiedere la
nomina di un curatore speciale della società FEAM ex art.78 c.p.c. ;
rilevato che, con decreto del 24.5.1996 , veniva
nominato il Curatore speciale nella persona del Dott. Proc. Paola Cuzzocrea;
ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni
per la pronunzia del fallimento in conformità di quanto richiesto attesa
l'entità del passivo, l'esito negativo delle procedure espropriative
mobiliari esperite ed il comportamento del legale rappresentane;
ritenuto che l'insolvenza della società si era già
manifestata al momento del recesso dei soci Salvaterra e Forini atteso che i
crediti azionati sono da ricondursi alla loro gestione, che in data 25.11 e
1.12.1995 venivano protestati effetti cambiari relativi al credito non
contestato della società REMSA e che il Credito Bergamasco aveva revocato gli
affidamenti bancari in data 14/20.11.1995;
ritenuto in particolare che questo tribunale è
competente ai sensi dell'art.9 R.D. 16.3.1942 n.267 poiché la sede principale
dell'impresa della società debitrice trovasi in Mantova, Via Vittorino Da
Feltre n.44;
che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui
procedimenti concorsuali ai sensi dell'art.1 R.D. citato, in quanto è
imprenditore esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di
ricambi e accessori per auto.
pqm
Visti e applicati gli artt.5 e segg. R.D. 16.3.1942
n.267, dichiara il fallimento della società FEAM DI GASPARINI CARLO E C.
S.N.C. (cf: 00609320205) in persona del curatore speciale Avv. …..-
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