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Fallimento – Società artigiana
cessata ma non cancellata – Assoggettabilità – Esclusione. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza n. 5 ottobre 2000 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice
relatore Estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone. Oggetto: istanza di fallimento. Letto il ricorso n. 66/00 per la dichiarazione di
fallimento della società Gamma di Verdi C. & C. s.n.c.; esaminate le difese delle parti; rilevato che la società debitrice sebbene, da anni
inattiva, non è stata cancellata dal registro delle imprese sicché non può
trovare applicazione il disposto di cui all’art. 10 l.f. (cfr. Corte Cost.
11-21/7/2000 n. 319); osservato
che la debitrice era iscritta all’albo delle imprese artigiane e tale doveva
considerarsi in relazione all’entità del capitale sociale e del giro d’affari
annuo nonché al numero dei dipendenti;
rilevato che, successivamente alla cancellazione
dall’albo delle imprese artigiane intervenuta per cessazione dell’attività
come si desume dal certificato della C.C.I.A.A., la resistente non ha svolto
alcuna attività economica e che tale conclusione trova conforto nella stessa
documentazione dimessa dalla ricorrente (in particolare il contratto di
finanziamento con la B.A.M., posto a fondamento del ricorso, è stato stipulato
nel 1994, l’estratto del conto corrente non evidenzia operazioni riferibili
ad attività di impresa dopo il 1995 e gli effetti cambiari, peraltro emessi
non dalla società bensì da Verdi C., risultano essere stati rilasciati per
rateizzare il debito e non possono qualificarsi di per sé come atti
d’impresa) sicchè deve ritenersi che
la Gamma s.n.c. abbia sempre operato quale società artigiana in quanto tale non assoggettabile a
fallimento ex artt. 1 l.f. e 2083 c.c.; ptm respinge il ricorso. |