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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 7 maggio 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.
Opposizione ex art. 98 l.f. –
Non opposizione del curatore – Decisione con sentenza – Necessità.
omissis
In punto:
opposizione allo stato passivo.
Causa
spedita a sentenza sulle seguenti
Conclusioni
Il
Procuratore dell’opponente:
“Ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale adito
accogliere la presente opposizione al passivo del fallimento della “Baroni
S.p.a.”, e conseguentemente ammettere il credito di £. 227.276.095=, in via
chirografaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con
ricorso notificato in data 18.11.1997 la società Ilva Distribuzione Italia
s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il
provvedimento del Giudice Delegato con il quale il credito insinuato (pari a
£. 227.276.095 di cui £. 8.688.505 per I.V.A.) e relativo ad una fornitura di
merce, non era stato ammesso al passivo in quanto erano state prodotte
solamente le fatture e non anche le bolle comprovanti l’avvenuta consegna dei
beni e poiché la documentazione dimessa non risultava sufficiente a fornire
prova della qualità di creditore in capo all’istante.
Lamentava
l’opponente che l’esclusione dal passivo doveva ritenersi ingiusta e, a
corredo della proposta opposizione, depositava le bolle di accompagnamento
delle merci oggetto della fornitura nonché copia degli atti di fusione
mediante incorporazione della SIDERCOMIT S.p.a. e della ITAL-LAMIERE S.p.a.
(parti originarie del rapporto sorto con la società poi fallita) nella ILVA
Distribuzione Italia S.r.l..
Il
Curatore, rimasto contumace, di fronte a tali produzioni non si opponeva
all’accoglimento della opposizione e la causa, senza ulteriore istruzione,
veniva rimessa al Tribunale per la decisione sulle conclusioni in epigrafe
trascritte.
Motivi della decisione
L’opposizione
è fondata e merita accoglimento.
Invero
alla stregua delle ulteriori produzioni effettuate in corso del giudizio
radicato ex art. 98 l.f. risulta adeguatamente provato il credito
dell’opponente e, d’altro canto, l’esplicito riconoscimento della fondatezza
della pretesa da parte del Curatore ulteriormente conforta tale conclusione. La
produzione inoltre degli atti di fusione fa altresì venire meno ogni dubbio
circa la qualità di creditore della società opponente.
Appare
opportuno infine evidenziare che il ricorso in opposizione avverso lo stato
passivo del fallimento, proposto dal creditore escluso a norma dell’art. 98
l.f. introduce un giudizio contenzioso devoluto alla cognizione del Tribunale
in sede collegiale, con la conseguenza che il Giudice Delegato (nonostante
come nel caso di specie il Curatore si sia espresso in senso favorevole
all’accoglimento del ricorso) in tale fase perde i poteri che aveva in quella
precedente ed assume esclusivamente il ruolo di giudice istruttore sicché
egli difetta del potere di decidere sulla domanda non potendo modificare lo
stato passivo dichiarato esecutivo ex art. 97 L.F. (in tal senso vedasi Cass.
28.6.1985 n. 3868; Trib. Roma 30.1.1987 in Il Fall., 87, 543; Trib. Milano
3.4.1979 in Il Fall., 80, 151) e pertanto l'ammissione al passivo può essere
disposta solo con sentenza.
Atteso
che solo a seguito delle produzioni documentali effettuate nel corso del
presente giudizio l’istante ha dato adeguata prova della fondatezza della
propria domanda, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le
parti.
pqm
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede:
-dichiara
la contumacia del fallimento Baroni S.p.a.;
-in
accoglimento della opposizione ammette la società Ilva Distribuzione Italia
S.p.a. al passivo del fallimento Baroni S.p.a. per l’importo di Lire
227.276.095= in via chirografaria e conseguentemente dispone la modifica
dello stato passivo;
-compensa integralmente fra le parti le spese del
presente giudizio.
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