IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 854/1998

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 7 maggio 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore estensore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.

 

Opposizione ex art. 98 l.f. – Non opposizione del curatore – Decisione con sentenza – Necessità.

 

 

omissis

In punto: opposizione allo stato passivo.

Causa spedita a sentenza sulle seguenti

Conclusioni

Il Procuratore dell’opponente:

“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale adito accogliere la presente opposizione al passivo del fallimento della “Baroni S.p.a.”, e conseguentemente ammettere il credito di £. 227.276.095=, in via chirografaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 18.11.1997 la società Ilva Distribuzione Italia s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento del Giudice Delegato con il quale il credito insinuato (pari a £. 227.276.095 di cui £. 8.688.505 per I.V.A.) e relativo ad una fornitura di merce, non era stato ammesso al passivo in quanto erano state prodotte solamente le fatture e non anche le bolle comprovanti l’avvenuta consegna dei beni e poiché la documentazione dimessa non risultava sufficiente a fornire prova della qualità di creditore in capo all’istante.

Lamentava l’opponente che l’esclusione dal passivo doveva ritenersi ingiusta e, a corredo della proposta opposizione, depositava le bolle di accompagnamento delle merci oggetto della fornitura nonché copia degli atti di fusione mediante incorporazione della SIDERCOMIT S.p.a. e della ITAL-LAMIERE S.p.a. (parti originarie del rapporto sorto con la società poi fallita) nella ILVA Distribuzione Italia S.r.l..

Il Curatore, rimasto contumace, di fronte a tali produzioni non si opponeva all’accoglimento della opposizione e la causa, senza ulteriore istruzione, veniva rimessa al Tribunale per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

Invero alla stregua delle ulteriori produzioni effettuate in corso del giudizio radicato ex art. 98 l.f. risulta adeguatamente provato il credito dell’opponente e, d’altro canto, l’esplicito riconoscimento della fondatezza della pretesa da parte del Curatore ulteriormente conforta tale conclusione. La produzione inoltre degli atti di fusione fa altresì venire meno ogni dubbio circa la qualità di creditore della società opponente.

Appare opportuno infine evidenziare che il ricorso in opposizione avverso lo stato passivo del fallimento, proposto dal creditore escluso a norma dell’art. 98 l.f. introduce un giudizio contenzioso devoluto alla cognizione del Tribunale in sede collegiale, con la conseguenza che il Giudice Delegato (nonostante come nel caso di specie il Curatore si sia espresso in senso favorevole all’accoglimento del ricorso) in tale fase perde i poteri che aveva in quella precedente ed assume esclusivamente il ruolo di giudice istruttore sicché egli difetta del potere di decidere sulla domanda non potendo modificare lo stato passivo dichiarato esecutivo ex art. 97 L.F. (in tal senso vedasi Cass. 28.6.1985 n. 3868; Trib. Roma 30.1.1987 in Il Fall., 87, 543; Trib. Milano 3.4.1979 in Il Fall., 80, 151) e pertanto l'ammissione al passivo può essere disposta solo con sentenza.

Atteso che solo a seguito delle produzioni documentali effettuate nel corso del presente giudizio l’istante ha dato adeguata prova della fondatezza della propria domanda, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

-dichiara la contumacia del fallimento Baroni S.p.a.;

-in accoglimento della opposizione ammette la società Ilva Distribuzione Italia S.p.a. al passivo del fallimento Baroni S.p.a. per l’importo di Lire 227.276.095= in via chirografaria e conseguentemente dispone la modifica dello stato passivo;

-compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.














 

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