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Tribunale di Mantova, - Sentenza
9 novembre 1999 - Presidente rel. Dott. A. Dell’Aringa, Giudice Dott. M.
Bernardi, Giudice Dott. Donatella Donati.
Fallimento del
socio illimitatamente responsabile – Recesso del socio – Art. 10 L.F. –
Applicabilità – Opponibilità ai terzi
– Idonea pubblicità – Necessità.
omissis
Conclusioni per Mario Rossi: - Nel merito - Revocarsi il
fallimento di Mario Rossi dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza
del 14 marzo 1996 depositata il 25 marzo 1996. Con vittoria di spese e
competenze di giudizio.
Conclusioni per Paolo Bianchi: - Nel merito: - Revocarsi
il fallimento di Paolo Bianchi dichiarato dal Tribunale di Mantova con
sentenza del 14 marzo 1996 depositata il 25 marzo 1996. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio.
Svolgimento del processo
Con citazioni del 17.4.96 Mario Rossi e Paolo Bianchi,
premesso
- che erano stati soci della Alfa s.n.c. di cui Coronati
Paolo con ricorso 12.4.94 aveva chiesto il fallimento vantando verso di essa
un credito di lavoro di £ 22.106.997;
- che all'udienza del 24.10.94, fissata per la loro
audizione in camera di consiglio, il Bianchi aveva prodotto l'atto di contestazione
della lite e di nomina di arbitro, da lui notificato agli altri soci, e il
Rossi si era riservato un'analoga iniziativa, alla quale aveva poi dato
seguito;
- che dopo alcuni rinvii concessi, in pendenza del
procedimento arbitrale, dal giudice delegato all'istruttoria prefallimentare
era stata con sentenza 14-25/3/96 accolta la domanda del creditore istante,
ancorchè con lodo del marzo 1996 fosse stato dichiarato il recesso di
entrambi dalla società con effetto dal 28.10.92 per Mario Rossi e dal
28.10.92 per Paolo Bianchi, la migliore dottrina fosse concorde
nell'escludere il coinvolgimento degli ex-soci nel fallimento, il recesso
divenisse efficace a far tempo dalla sua comunicazione ai consoci, anzichè da
quella ai terzi, nella specie comunque effettuata;
proponevano distinte opposizioni a mente dell'art.18 L.
fall. evocando il Coronati e il Curatore dei fallimenti loro nonchè della
s.n.c. Alfa dinanzi al Tribunale intestato per sentire revocare l'anzidetta
sentenza.
Nella contumacia dei convenuti le cause sono state
riunite, istruite ed assegnate a sentenza sulle epigrafate conclusioni.
Motivi della decisione
Il recesso del socio illimitatamente responsabile lo
sottrae al fallimento se è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei (v. art.2290 com. 2° c.c.- Cass. 7.4.72 n.1046) anteriormente
all'insorgenza dello stato d'insolvenza (v. Cass. 2.4.96 n.3054), ovvero se,
anche in difetto di ciò, risale ad oltre un anno prima del fallimento della
società, nel qual caso deve ritenersi applicabile l'art.10 l. fall. in
sintonia con il tenore della sentenza 12.3.99 n.66 della Corte Costituzione e
dell'art.23 com. 2° d. leg.vo 8.7.99 n.270 (che indica nel termine annuale il
limite temporale dell'assoggettabilità dei soci all'amministrazione straordinaria,
che tiene luogo del fallimento).
Ora i recessi degli opponenti odierni non risultano
essere stati adeguatamente pubblicizzati in quanto:
(I) non sono stati iscritti nei registri della
cancelleria (oggi registro delle imprese) sia pure perchè Rossi Pietro non ha
voluto sottoscrivere l'atto di formalizzazione del trasferimento della quota
di Paolo Bianchi e Mario Rossi doveva ulteriormente figurare come socio
essendo l'unico titolare del "patentino" di idraulico abilitante
l'esercizio dell'attività sociale (v. test. P.A.A. e dr. Z.R:)
(II) non sono stati univocamente esteriorizzati
dall'avere i recedenti cessato di
concorrere alla gestione degli affari di una società amministrata
disgiuntamente dei soci, non derivandone la loro estromissione dalla compagine
sociale e il conseguente venir meno della loro partecipazione agli utili e
alle perdite;
(III) dovevano essere resi conoscibili nei confronti
dell'intero ceto creditorio (inteso come collettività indistinta, non
soggettivabile in persone singole) e quindi mediante la loro iscrizione in
pubblici registri od altre forme di pubblicità "erga omnes",
anzichè attraverso la comunicazione alle sole categorie di creditori
menzionate dai testi Z.R. e P.A.A. che - il primo anche con la precisazione
di aver appreso dai receduti le circostanze da lui riferite - hanno indicato
tali categorie in quelle dei fornitori e dei clienti, senza specificare
l'epoca (anteriore o successiva al manifestarsi dell'insolvenza) in cui
costoro erano stati edotti dell'uscita degli attuali opponenti dalla società
e senza includere tra i creditori debitamente notiziati le banche, le quali
possono in ipotesi essere state tenute all'oscuro nel timore che, preoccupate
per un possibile recesso dalle fideiussioni, dopo quello dalla società (o
comunque per un'esposizione di questa eccedente il limite delle fideiussioni
e non più coperta dalla responsabilità illimitata uti soci), avessero a
revocare i fidi od esigere garanzie sostitutive o aggiuntive;
(IV) avrebbero precluso il fallimento se fossero
divenuti opponibili ai terzi prima del decorso dell'anno, così come
espressamente stabilito per l'amministrazione straordinaria dall'art.23 com.
2° d. l.vo n.270/1999, riconducendo una fattispecie particolare sotto la
disciplina di carattere generale, che tutela l'altrui affidamento equiparando
il socio apparente a quello effettivo.
Le opposizioni vengono dunque disattese.
pqm
definitivamente giudicando
respinge le opposizioni proposte da Mario Rossi e Paolo
Bianchi alla sentenza 14-25/3/96 con cui il Tribunale di Mantova ha
dichiarato il loro fallimento sul presupposto della loro qualità di soci
illimitatamente responsabili della Alfa s.n.c.
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