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Sezione I - Giurisprudenza

documento 827/1999

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, - Sentenza 9 novembre 1999 - Presidente rel. Dott. A. Dell’Aringa, Giudice Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Donatella Donati.

 

Fallimento del socio illimitatamente responsabile – Recesso del socio – Art. 10 L.F. – Applicabilità – Opponibilità ai terzi Idonea pubblicità – Necessità.

 

 

omissis

Conclusioni per Mario Rossi: - Nel merito - Revocarsi il fallimento di Mario Rossi dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 14 marzo 1996 depositata il 25 marzo 1996. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Conclusioni per Paolo Bianchi: - Nel merito: - Revocarsi il fallimento di Paolo Bianchi dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 14 marzo 1996 depositata il 25 marzo 1996. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Svolgimento del processo

Con citazioni del 17.4.96 Mario Rossi e Paolo Bianchi, premesso

- che erano stati soci della Alfa s.n.c. di cui Coronati Paolo con ricorso 12.4.94 aveva chiesto il fallimento vantando verso di essa un credito di lavoro di £ 22.106.997;

- che all'udienza del 24.10.94, fissata per la loro audizione in camera di consiglio, il Bianchi aveva prodotto l'atto di contestazione della lite e di nomina di arbitro, da lui notificato agli altri soci, e il Rossi si era riservato un'analoga iniziativa, alla quale aveva poi dato seguito;

- che dopo alcuni rinvii concessi, in pendenza del procedimento arbitrale, dal giudice delegato all'istruttoria prefallimentare era stata con sentenza 14-25/3/96 accolta la domanda del creditore istante, ancorchè con lodo del marzo 1996 fosse stato dichiarato il recesso di entrambi dalla società con effetto dal 28.10.92 per Mario Rossi e dal 28.10.92 per Paolo Bianchi, la migliore dottrina fosse concorde nell'escludere il coinvolgimento degli ex-soci nel fallimento, il recesso divenisse efficace a far tempo dalla sua comunicazione ai consoci, anzichè da quella ai terzi, nella specie comunque effettuata;

proponevano distinte opposizioni a mente dell'art.18 L. fall. evocando il Coronati e il Curatore dei fallimenti loro nonchè della s.n.c. Alfa dinanzi al Tribunale intestato per sentire revocare l'anzidetta sentenza.

Nella contumacia dei convenuti le cause sono state riunite, istruite ed assegnate a sentenza sulle epigrafate conclusioni.

Motivi della decisione

Il recesso del socio illimitatamente responsabile lo sottrae al fallimento se è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (v. art.2290 com. 2° c.c.- Cass. 7.4.72 n.1046) anteriormente all'insorgenza dello stato d'insolvenza (v. Cass. 2.4.96 n.3054), ovvero se, anche in difetto di ciò, risale ad oltre un anno prima del fallimento della società, nel qual caso deve ritenersi applicabile l'art.10 l. fall. in sintonia con il tenore della sentenza 12.3.99 n.66 della Corte Costituzione e dell'art.23 com. 2° d. leg.vo 8.7.99 n.270 (che indica nel termine annuale il limite temporale dell'assoggettabilità dei soci all'amministrazione straordinaria, che tiene luogo del fallimento).

Ora i recessi degli opponenti odierni non risultano essere stati adeguatamente pubblicizzati in quanto:

(I) non sono stati iscritti nei registri della cancelleria (oggi registro delle imprese) sia pure perchè Rossi Pietro non ha voluto sottoscrivere l'atto di formalizzazione del trasferimento della quota di Paolo Bianchi e Mario Rossi doveva ulteriormente figurare come socio essendo l'unico titolare del "patentino" di idraulico abilitante l'esercizio dell'attività sociale (v. test. P.A.A. e dr. Z.R:)

(II) non sono stati univocamente esteriorizzati dall'avere  i recedenti cessato di concorrere alla gestione degli affari di una società amministrata disgiuntamente dei soci, non derivandone la loro estromissione dalla compagine sociale e il conseguente venir meno della loro partecipazione agli utili e alle perdite;

(III) dovevano essere resi conoscibili nei confronti dell'intero ceto creditorio (inteso come collettività indistinta, non soggettivabile in persone singole) e quindi mediante la loro iscrizione in pubblici registri od altre forme di pubblicità "erga omnes", anzichè attraverso la comunicazione alle sole categorie di creditori menzionate dai testi Z.R. e P.A.A. che - il primo anche con la precisazione di aver appreso dai receduti le circostanze da lui riferite - hanno indicato tali categorie in quelle dei fornitori e dei clienti, senza specificare l'epoca (anteriore o successiva al manifestarsi dell'insolvenza) in cui costoro erano stati edotti dell'uscita degli attuali opponenti dalla società e senza includere tra i creditori debitamente notiziati le banche, le quali possono in ipotesi essere state tenute all'oscuro nel timore che, preoccupate per un possibile recesso dalle fideiussioni, dopo quello dalla società (o comunque per un'esposizione di questa eccedente il limite delle fideiussioni e non più coperta dalla responsabilità illimitata uti soci), avessero a revocare i fidi od esigere garanzie sostitutive o aggiuntive;

(IV) avrebbero precluso il fallimento se fossero divenuti opponibili ai terzi prima del decorso dell'anno, così come espressamente stabilito per l'amministrazione straordinaria dall'art.23 com. 2° d. l.vo n.270/1999, riconducendo una fattispecie particolare sotto la disciplina di carattere generale, che tutela l'altrui affidamento equiparando il socio apparente a quello effettivo.

Le opposizioni vengono dunque disattese.

pqm

definitivamente giudicando

respinge le opposizioni proposte da Mario Rossi e Paolo Bianchi alla sentenza 14-25/3/96 con cui il Tribunale di Mantova ha dichiarato il loro fallimento sul presupposto della loro qualità di soci illimitatamente responsabili della Alfa s.n.c.














 

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