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Tribunale di Milano 8 giugno
2000, n. 7032 La massima: Nel caso in cui un istituto di credito conferisca, ai sensi
dell'art. 58 t.u.b., l'intero complesso aziendale bancario ad una società a
responsabilità limitata e quest'ultima assuma, in seguito a diverse
modificazioni della ragione sociale, la stessa denominazione della banca
cedente, come pure, in seguito ad un aumento di capitale, si trasformi in
società per azioni e svolga la sua attività bancaria nella sede sociale che
era della banca cedente, con lo stesso nome, lo stesso codice ABI e con lo
stesso codice operativo della Borsa Valori, il cessionario è successore solo
dei debiti e crediti già sorti nel momento della cessione dell'azienda
bancaria. Il cessionario difetta di legittimazione passiva rispetto alle
azioni revocatorie relative a rimesse revocabili pervenute all'istituto di
credito cedente, in quanto la responsabilità per le azioni revocatorie non è
compresa nel coacervo di crediti e debiti oggetto della cessione di azienda
bancaria. Il testo integrale: Svolgimento del processo Il curatore del fallimento Fraccari Giancarlo soc. per
az. previa autorizzazione del giudice delegato, con atto di citazione
notificato in data 18 marzo 1998, conveniva in giudizio il Banco Ambrosiano
Veneto soc. per az. chiedendo che l'intestato tribunale dichiarasse
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallim. di rimesse aventi
natura solutoria per l'importo complessivo di lire 3.707.722.043 intervenute
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 20
aprile 1993 atteso che la Banca era a conoscenza dello stato di insolvenza in
cui versava la fallita. La curatela chiedeva quindi la revoca ex art. 67,
comma 1, n. 2, legge fallim. del mandato irrevocabile alla negoziazione di
una polizza commerciale della soc. per az. Caboto dell'importo di lire
2.000.000.000, che la Banca allo scadere della polizza aveva trattenuto.
Chiedeva infine la curatela la restituzione delle somme oltre a rivalutazione
monetaria e interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla data del
pagamento al saldo. Si costituiva ritualmente in giudizio il Banco
Ambrosiano Veneto soc. per az. eccependo, preliminarmente, il difetto di
legittimazione passiva del convenuto in quanto soggetto diverso da quello con
il quale la società fallita aveva intrattenuto i rapporti oggetto delle
domande, nel merito contestava integralmente le domande delle quali chiedeva
il rigetto con la rifusione delle spese. All'udienza fissata per gli adempimenti ex art. 183 cod.
proc. civ. per il fallimento compariva il curatore e per la banca convenuta
il difensore, munito di procura speciale, e veniva esperito, invano, il
tentativo di conciliazione. Dimessi documenti ed esperite le prove orali richieste
dalla difesa del fallimento attore, sulle conclusioni trascritte in epigrafe,
la causa veniva rimessa in decisione. Decorso il termine per il deposito
della comparsa conclusionale e della memoria, la causa viene decisa come
segue. Motivi della decisione L'eccezione di difetto di legittimazione passiva
sollevata dalla difesa della Banca convenuta con la comparsa di costituzione
e risposta è fondata. Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta che il
Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. qui convenuto, è soggetto distinto e
diverso da quello, pure denominato Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. che
intrattenne rapporti con la Fraccari soc. per az.- Le fasi dell'operazione che ha determinato il
trasferimento dell'azienda di credito possono essere così sintetizzate: - con delibera assembleare del 18 dicembre 1997 il Banco
Ambrosiano Veneto soc. per az., con sede in Vicenza, ha mutato con effetto
dal 1° gennaio 1998 la propria denominazione sociale in Banca Intesa soc. per
az. fissando la sede in Milano piazza Ferrari 10; - con delibera assembleare del 27 luglio 1997 la soc. a
resp. lim. Eurogrind con effetto dal gennaio 1998 ha mutato la propria
denominazione sociale in Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. trasferendo la
sede sociale in Vicenza; - con atto lo gennaio 1998 il Banco Ambrosiano Veneto ha
conferito alla Eurogrind soc. a resp. limo l'intero complesso aziendale. Dalla complessa operazione sopra descritta emerge senza
ombra di dubbio come i rapporti commerciali con la Fraccari, da cui traggono
origine le azioni revocatorie, non ebbero luogo con l'attuale Banco
Ambrosiano Veneto. Al momento del conferimento dell'azienda il rapporto
contrattuale con la Fraccari era ormai cessato da tempo e tra l'altro non
esisteva alcun debito della società conferente verso il fallimento che
potesse in qualche modo essere oggetto di cessione. Superfluo ricordare la
natura costituiva della sentenza di revoca che comporta inevitabilmente come
prima che l'azione venga intrapresa dalla curatela non esista alcun diritto
di credito della massa che sorge solo all'esito della sentenza. Da ciò consegue come al momento del trasferimento,
mediante conferimento, dell'azienda bancaria da Banco Ambrosiano Veneto a
Eurogrind non sussisteva in capo alla conferente alcuna posizione debitoria
connessa con il rapporto intrattenuto con la Fraccari in bonis, non essendo a
quella data intervenuta alcuna pronuncia. La pacifica natura costitutiva della sentenza di revoca
conferma che il preteso credito della curatela non risultava, né poteva
presumibilmente risultare, dalle scritture contabili obbligatorie e ciò
evidenzia che la conferitaria non ha ricevuto alcuna posizione debitoria
riguardante i rapporti con la Fraccari. La contestazione sollevata sul punto dalla difesa della
curatela e volta a far valere il fatto che il fallimento ha notificato l'atto
di citazione al Banco Ambrosiano Veneto cessionario, nel termine di tre mesi
previsti dall'art. 58 T.U.B., cioè nel periodo in cui cedente e cessionario
sono solidalmente responsabili, non risulta fondata trovando il limite nel
principio per il quale è necessario che si tratti di crediti che abbiano
formato oggetto dell'atto di cessione. La disposizione invocata assolve alla
funzione di consentire ai creditori del cedente, per un periodo di tempo
limitato, di ottenere l'adempimento del loro credito, a scelta, anche dal
debitore originario, in luogo dal solo cessionario dell'azienda bancaria a
condizione che il credito abbia formato oggetto della cessione. Il dato letterale della disposizione richiamata
(«creditori ceduti») porta ad escludere l'operatività della norma al caso
sottoposto all'attenzione del tribunale dal momento che il fallimento, che ha
esperito una azione di natura costitutiva, non è mai stato creditore del
cedente in epoca antecedente alla cessione e non può quindi divenire
creditore del cessionario. A ciò si aggiunga come non risulti alcun accollo esterno
da parte della conferitaria di eventuali debiti futuri con la conseguenza che
non è applicabile l'istituto dell'adesione del preteso creditore ai sensi
dell'art. I 1273 cod. civ.- L'accoglimento della eccezione della carenza di
legittimazione passiva esclude che si possa esaminare il merito delle domande
avanzate dalla curatela del fallimento Fraccari. In ordine alla regolamentazione
delle spese si ritiene sussistano fondate ragioni per compensarle. Invero la
complessa ed articolata operazione che ha portato il trasferimento
dell'azienda di credito dal Banco Ambrosiano soc. per az. al altro soggetto
sempre denominato Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. se risponde a logiche
di politica commerciale (si trattava della cessione di una banca con
innumerevoli sportelli) dall'altro crea nei terzi confusione in modo assai
inquietante anche per le diverse strategie difensive adottate dalla Banca
(superfluo ricordare che il difetto di legittimazione non viene sempre
eccepito). (Omissis) |