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Sezione I - Giurisprudenza

pagina 912

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano 21 marzo 1988

 

Azienda di credito - Cessione di una filiale - Debito di restituzione derivante da azione revocatoria intentata contro un cliente della filiale ceduta dichiarato fallito - Responsabilità della banca acquirente. Sussistenza.

 

L'azione revocatoria fallimentare, se accolta, non determina il sorgere di una nuova passività che, in quanto non inserita nella contabilità obbligatoria, non può essere posta a carico dell'acquirente dell'azienda, ma si configura come una causa di inefficacia legale di determinati atti di disposizione patrimoniale che, comportando la restituzione del bene alla garanzia dei creditori al fine dell'esercizio dell'azione esecutiva, opera un depauperamento dell'azienda ceduta ed un corrispondente obbligo restitutorio in capo al cessionario.

 

 

Tribunale di Genova 23 giugno 1989

 

Azienda bancaria - Cessione di azienda bancaria - Esclusione di alcuni crediti dalla cessione - Ammissibilità.

 

Azienda bancaria. Cessione di azienda bancaria - Debito di restituzione deri-vante da azione revocatoria intentata contro un cliente della banca ceduta dichiarato fallito - Inesigibilità del debito al momento della cessione. Responsabilità della banca cedente - Sussistenza

 

La cessione di azienda bancaria non preclude all'autonomia privata dei contraenti di escludere convenzionalmente, in deroga all'art. 54, comma 3, l. banc., il trapasso di singoli debiti.

L'oggetto della cessione di azienda bancaria è costituito dai debiti e dai crediti in essere all'atto della cessione, presupposto che non si realizza nel caso di debito derivante dall'azione revocatoria fallimentare, sia perché al momento della cessione il rapporto di conto corrente si era esaurito, sia perché a quel medesimo momento, il debito in parola non presentava i requisiti della certezza e della liquidità rivestendo la sentenza che accoglie l'azione revocatoria natura costitutiva: ne segue pertanto che obbligata alla restituzione delle somme richieste dalla curatela sia da considerarsi la banca cedente.