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Tribunale di Milano 21 marzo
1988 Azienda
di credito - Cessione di una filiale - Debito di restituzione derivante da
azione revocatoria intentata contro un cliente della filiale ceduta
dichiarato fallito - Responsabilità della banca acquirente. Sussistenza. L'azione
revocatoria fallimentare, se accolta, non determina il sorgere di una nuova
passività che, in quanto non inserita nella contabilità obbligatoria, non può
essere posta a carico dell'acquirente dell'azienda, ma si configura come una
causa di inefficacia legale di determinati atti di disposizione patrimoniale
che, comportando la restituzione del bene alla garanzia dei creditori al fine
dell'esercizio dell'azione esecutiva, opera un depauperamento dell'azienda
ceduta ed un corrispondente obbligo restitutorio in capo al cessionario. Tribunale di Genova 23 giugno
1989 Azienda
bancaria - Cessione di azienda bancaria - Esclusione di alcuni crediti dalla
cessione - Ammissibilità. Azienda
bancaria. Cessione di azienda bancaria - Debito di restituzione deri-vante da
azione revocatoria intentata contro un cliente della banca ceduta dichiarato
fallito - Inesigibilità del debito al momento della cessione. Responsabilità
della banca cedente - Sussistenza La
cessione di azienda bancaria non preclude all'autonomia privata dei
contraenti di escludere convenzionalmente, in deroga all'art. 54, comma 3, l.
banc., il trapasso di singoli debiti. L'oggetto della cessione di
azienda bancaria è costituito dai debiti e dai crediti in essere all'atto
della cessione, presupposto che non si realizza nel caso di debito derivante
dall'azione revocatoria fallimentare, sia perché al momento della cessione il
rapporto di conto corrente si era esaurito, sia perché a quel medesimo
momento, il debito in parola non presentava i requisiti della certezza e
della liquidità rivestendo la sentenza che accoglie l'azione revocatoria
natura costitutiva: ne segue pertanto che obbligata alla restituzione delle
somme richieste dalla curatela sia da considerarsi la banca cedente. |