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Tribunale di Milano 21 maggio
2001 (Omissis).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto
di citazione, notificato in data 24 settembre 1999, il Fallimento La Vitimec
s.r.l. esponeva che in data 2 settembre 1990 si era costituita la società La
Vitimec s.r.l. con un capitale di L. 20.000.000; che, aperto un conto
corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 9 di Milano,
immediatamente la società ottenne su di esso, prima ancora di una delibera di
concessione di fido (essendo risalente la prima delibera di concessione di
fido al 21 febbraio 1990), l'erogazione di credito per importi cospicui (la
banca mise a disposizione della società, già in data 8 febbraio 1990, la
somma di L. 250.000.000 in assegni circolari senza alcuna operazione in
contropartita, ed in data 12 febbraio 1990 erogò l'ulteriore somma di L.
200.000.000 in assegni circolari a fronte del versamento di effetti per circa
163 milioni di lire); che l'erogazione di credito continuò nel periodo
successivo, con andamento irregolare, evidenziando, comunque, un passivo
crescente nel medio periodo, che, nel tempo, l'esposizione della società nei
confronti della BNL crebbe anche tramite l'accensione di altri conti correnti
e con il continuo ampliamento dei fidi fino alla data dell'8gennaio 1992,
allorché la correntista fu messa in mora con intimazione di pagamento; che in
data 9-10 dicembre 1993 venne dichiarato il fallimento della La Vitimec
s.r.l.: che a quel punto il livello dell'indebitamento verso la BNL era
divenuto tale che detta banca ebbe a presentare un 'istanza di ammissione al
passivo per un credito di oltre 18 miliardi di lire: che in sede fallimentare
era emerso che, a fronte di un attivo di poco superiore al miliardo, vi era
un passivo di oltre 23 miliardi (peraltro costituito per oltre 10 miliardi
dal credito per cui la stessa BNL era stata ammessa al passivo). Il
Fallimento La Vitimec s.r.l. deduceva, quindi, che la BNL, avendo
sistematicamente erogato credito alla società fallita con modalità irregolari
ed in misura assolutamente eccessiva rispetto alle regole ed ai principi di
correttezza professionale, si era resa responsabile di concessione abusiva
del credito e, conferendo alla società La Vitimec una falsa immagine di
floridezza, aveva concorso, con propria colpa (e ciò sia pure insieme ai
soggetti che avevano creato e gestito la società, in prima linea responsabili
anche se a titolo diverso), a determinare un danno ingiusto in capo ai
creditori della società La Vitimec, danno risarcibile ex art. 2043 c.c.; che
in sede fallimentare i creditori dovevano ritenersi tutti rappresentati dal
curatore; che l'ammontare del danno, che in via di massima si sarebbe potuto
anche determinare nella differenza aritmetica fra l'importo totale del
passivo ed il valore dell'attivo realizzabile della procedura (quindi, nel
caso, pari a circa 22 miliardi, corrispondente alla perdita che i credi tori
avrebbero incontrato nella sede fallimentare), a seguito di opportune
valutazioni contabili, in via prudenziale, si sarebbe dovuto determinare
nella differenza tra le passività finali e quelle che già risultavano alla
data del 31 luglio 1990, quale momento questo in cui, con l'addebito dei
primi insoluti, la banca avrebbe dovuto avviare approfondite indagini e
cassare nuove concessioni di credito; che, sulla scorta di tale criterio, si
era giunti a quantificare il danno addebitabile alla banca nell'importo di L.
10.990.000.000. Tutto ciò
premesso e dedotto, Il Fallimento La Vitimec s.r.l. conveniva in giudizio la
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. affinché, accertata la responsabilità per
fatto illecito della banca convenuta in relazione al titolo dedotto in
giudizio, fosse condannata a risarcire il danno da essa causato ai credi tori
della fallita s.r.l. La Vitimec e, conseguentemente, a pagare al Fallimento
la somma di L. 10.990.000.000 o la diversa somma che fosse risultata dovuta
all'esito degli accertamenti di causa e secondo giustizia. Costituendosi
in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., contestando la pretesa
attrice, chiedeva, in via preliminare, che fossero dichiarate inammissibili
le domande proposte dal Curatore del Fallimento attore per difetto di
legittimazione attiva; in via preliminare di merito subordinata, che fosse
dichiarata improponibile la domanda in relazione ai titoli dedotti a suo
fondamento; in subordine, nel merito, che fossero rigettate perché infondate
le domande tutte proposte dal Curatore del Fallimento attore contro essa
convenuta. La
convenuta BNL, in particolare, eccepiva, in primo luogo, il difetto di
legittimazione attiva del Curatore, atteso che, ove mai si fosse potuta in
astratto configurare una responsabilità ex art. 2043 c.c. per « concessione
abusiva del credito », la legittimazione ad agire per il risarcimento non
sarebbe spettata al Curatore del Fallimento ma ai singoli creditori, i quali
avrebbero dovuto provare di aver fatto incolpevole affidamento sulla
concessione di credito della banca per entrare in rapporti con la società poi
fallita e farle a loro volta credito. La convenuta contestava, inoltre, che,
nel caso di specie, potesse essere configurata una responsabilità della banca
per il titolo « ex adverso » invocato, cosi come contestava il « quantum »
della pretesa avversaria, opponendosi, infine, all'istanza di C.T.U.
contabile richiesta dalla controparte per il suo carattere generico ed
inconcludente. Nel corso
dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. veniva esperito, senza esito,
un tentativo di conciliazione; venivano, quindi, concessi il termine per la
precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni già proposte nonché
quello per replica. Nel corso
dell'udienza ex art. 184 c.p.c. il G.U., ritenuto opportuno mandare in
decisione la causa sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione
attiva, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Indi,
all'esito del deposito di comparse conclusionali e dell'udienza di
discussione ex art. 281 quinquies, co. 2 c.p.c., sulle conclusioni delle
parti in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso
che la presente causa, introdotta dal Fallimento attore per far valere il
danno causato ai creditori della società fallita in conseguenza
dell'affermata abusiva concessione di credito ad opera della banca convenuta,
è giunta in decisione sulla questione preliminare di carenza di
legittimazione attiva, essendo stata fissata udienza di precisazione delle
conclusioni a seguito del solo deposito delle memorie di precisazione delle
domande ex art. 183, ultimo co. c.p.c., senza che siano stati concessi i
termini, pure dall'attrice richiesti, per la compiuta indicazione dei mezzi
di prova. Va,
quindi, detto che, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione
attiva sollevata in via preliminare dalla convenuta BNL, il Fallimento attore
ha replicato, da un lato, sostenendo che, nel caso di specie, a subire
le conseguenze di danno ingiusto, connesse alla censurata condotta della
banca, sarebbero stati « in contemporanea anche se da diversi punti di vista,
sia l'imprenditore fallito (se non altro considerando l'enorme aggravio di
oneri finanziari di cui si è inevitabilmente caricato), sia i di lui
creditori (da considerare nella loro globalità, in regime di «par condicio »)
», da un altro lato, deducendo che la possibilità per il Curatore di far
valere le ragioni di danno dei credi tori deriverebbe dai principi generali
del sistema, per cui, nella sede fallImentare, tutti i creditori sarebbero
rappresentati dal Curatore cui tocca la funzione di farsi portatore delle
ragioni creditorie in regime di « par condicio ». Al
riguardo, va subito chiarito che non risulta che nella presente causa la
parte attrice abbia fatto valere proprie ragioni di danno nei confronti della
convenuta, che è pacifico che i finanziamenti erogati dalla banca, di cui si
censura l'eccessiva ed anomala concessione di credito, vennero chiesti dalla
società poi fallita, che non si pongono questioni relativamente al rapporto
banca-cliente ed all'entità del saldo alla chiusura di tale rapporto, che,
del resto, le ragioni creditorie vantate dalla banca nei confronti della
società fallita risultano essere state riconosciute con l'ammissione al
passivo del fallimento per un importo di oltre 10 miliardi. Quantunque
possa apparire suggestiva l'immagine (diffusamente descritta i nella comparsa
conclusionale attrice) di un soggetto alimentato a dismisura sino al punto di
rottura, va escluso che in causa si controverta del danno risentito dal
soggetto eccessivamente alimentato, posto che, nel caso, l'incapacità della
società di far fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, la sua insolvenza,
costituisce il presupposto del danno che si assume abbiano sofferto i terzi,
creditori il della società fallita, in conseguenza dell'affermata abusiva
concessione di credito da parte della banca convenuta. Insomma, nel
caso di specie, non si tratta tanto del rischio di una duplicazione delle
ragioni di danno (contemporaneamente in capo alla società fallita ed ai suoi
creditori} né di una altrimenti invocabile ipotesi di solidarietà dal lato
attivo, quanto, piuttosto, della titolarità del danno che si assume cagionato
dalla banca convenuta. Ebbene,
trattandosi di una questione di legittimazione, avuto riguardo alla
prospettazione della domanda, non vi è dubbio che il danno, di cui viene
chiesto ristoro, sia stato riferito direttamente alle ragioni dei diversi
credi tori insinuatisi nel fallimento di cui il Curatore si assume portatore:
in proposito basta osservare che la stessa parte attrice ha dedotto che « a
subire il danno furono, come si è detto, i creditori della s.r.l. La Vitimec
», che, in sede di conclusioni, è stata chiesta la condanna della banca « a
risarcire il danno da essa causato ai creditori della fallita s.r.l. La
Vitimec », che, in punto di quantificazione del danno, è stata indicata la
perdita sofferta dai creditori, rapportabile, in prima battuta, « alla
differenza aritmetica fra l'importo totale del passivo e il valore
dell'attivo » (salvo poi ridurre tale risultato alla differenza tra il
passivo finale ed il passivo che si sarebbe già formato nel momento in cui la
banca responsabilmente, avrebbe dovuto cessare ogni erogazione di credito). Quanto
alla possibilità per il Curatore di far valere in giudizio le ragioni
risarcitorie in ipotesi vantate dai credi tori della società fallita nei
confronti di un terzo (peraltro a sua volta creditore) che si sarebbe reso
responsabile di una condotta di abusiva concessione di credito idonea a
frustrare le aspettative di soddisfacimento del credito dei creditori
insinuatisi al passivo, ad avviso di questo giudice, va escluso che, in base
ai principi del sistema vigente, rispetto ad una tale pretesa, possa essere
riconosciuta la legittimazione attiva in capo al Curatore. Anzitutto,
va detto che il sistema non riconosce al Curatore, in generale, un potere di
rappresentanza nei diritti dei credi tori del fallimento, avendo piuttosto il
Curatore una funzione di rappresentanza esterna dell'Ufficio fallimentare
finalizzata alla gestione del patrimonio dell'impresa fallita per realizzare
il soddisfacimento dei credi tori in regime di « par condicio ». Va, poi,
osservato che allorché la legge riconosce, in modo espresso, in capo al
Curatore il diritto di agire in luogo dei creditori per far valere un danno
da questi risentito, pone, con ciò, una previsione eccezionale attributiva di
una funzione aggiuntiva rispetto agli ordinari poteri del Curatore. Trattasi,
in particolare, nella norma di cui all'art. 2394 c.c. che, in tema di
responsabilità degli amministratori verso i credi tori sociali, dopo aver
disposto, al co. 2, che « l'azione può essere proposta dai creditori quando
il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro
crediti », al co. 3 prevede che « in caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa della società, l'azione spetta al curatore del
fallimento o al commissario liquidatore ». Al di
fuori di tale norma eccezionale, e come tale non suscettibile di applicazione
analogica ex art. 14 « Disposizioni sulla legge in generale », non è riconosciuta
nel sistema una legittimazione attiva del Curatore per far valere un danno
proprio dei creditori. Del
resto, l'art. 1461. fall., nel disciplinare la proponibilità da parte del
Curatore dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci,
i direttori generali e i liquidatori, richiama le ipotesi di cui agli artt.
2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) e 2394 c.c. (responsabilità
verso i credi tori sociali) ma non anche quella prevista dall'art. 2395 c.c.
in punto di « azione individuale del socio e del terzo »: pacificamente si
ritiene che tale ultima azione non possa essere esperita dal Curatore,
giustificandosi in dottrina tale esclusione con la considerazione che
l'azione di cui all'art. 2395 c.c. presuppone l'esistenza di un danno che,
determinato da atti dolosi o colposi dell'amministratore, incida sul
patrimonio del socio o del terzo in modo immediato e diretto e non come
riflesso ) o conseguenza di un diverso danno subito dalla società, laddove
l'azione di responsabilità consentita al Curatore ai sensi degli artt. 2393 e
2394 c.c. è diretta ad acquisire all'attivo fallimentare tutto ciò che al
patrimonio della società sia stato sottratto a seguito di atti dolosi o
colposi dagli amministratori, riguardino questi una responsabilità verso la
società o i credi tori. Non a caso, si ritiene che, ove il Curatore eserciti
l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. fall., il contenuto delle
norme di cui agli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. diventi inscindibile,
trattandosi di un'azione comunque diretta alla reintegrazione del patrimonio
della società fallita, visto contemporaneamente come garanzia e dei soci e
dei credi tori sociali; per altro verso, poi, mentre si ritiene che l'azione
di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c. nel caso di fallimento della
società spetti in via esclusiva al Curatore, con conseguente perdita della
legittimazione attiva da parte dei creditori, diversamente, per l'ipotesi di
responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2395 c.c., al pari di
quella diretta a far valere la responsabilità degli amministratori ai sensi
dell'art. 2449 c.c., si ritiene che l'avvenuto fallimento della società non
precluda ai terzi interessati di far valere le loro ragioni verso gli
amministratori, e ciò anche nel caso in cui il Curatore parallelamente abbia
esercitato contro gli amministratori un'azione di responsabilità
nell'interesse della massa dei credi tori, essendo le due azioni differenti
per l'oggetto e per il fondamento della domanda (Cass. 29 aprile 1954, n.
1327; Cass. 19 settembre 1995, n. 9887). S'è visto
che la domanda per cui è causa si contraddistingue per il fatto che il
Curatore ha inteso azionare le ragioni di danno che in ipotesi potrebbero
vantare i creditori della società fallita nei confronti di un terzo estraneo
alla società, a sua volta creditore di questa: peraltro, al di fuori
dell'azione revocatoria (che, nella ricostruzione dell'attivo, realizza il
sacrifico di un terzo nell'interesse indifferenziato degli altri creditori,
prescindendo dalla situazione soggettiva di questi), il sistema non riconosce
al Curatore la possibilità di far valere in nome dei creditori del fallimento
la responsabilità di terzi, e ciò sia pur quando detti terzi siano chiamati a
rispondere in solido con la società fallita: per giurisprudenza costante, in
vero, si afferma che « il Curatore fallimentare non è legittimato ad agire
per far valere la responsabilità solidale dell'unico azionista o quotista di
una società di. capitali, in quanto tale. azione è attribuita. dalla legge
esclusivamente ed individualmente a ciascun singolo creditore soclale »
(Trib. Milano 28 marzo 1983; Trib. Milano 12 gennaio 1984; Trib. Roma 3
maggio 1996; Cass. i 27 maggio 1997 n. 4701). La
correttezza del principio testè richiamato viene evidenziata con la
considerazione secondo cui, ove l'azione predetta fosse esercitata dal
Curatore fallimentare, portatore dell'interesse della massa dei creditori,
finirebbero per esserne beneficiati anche coloro che, ai sensi degli artt.
2362 e 2497 c.c., non avrebbero alcun titolo al riguardo: per inciso, è solo
il caso di osservare che anche la domanda per cui è causa, omettendo
completamente di affrontare la questione relativa all'affidamento ingenerato
nei terzi creditori dalla censurata abusiva concessione di credito,
nell'eludere uno dei presupposti su cui viene configurata in dottrina la
responsabilità risarcitoria della banca per abusiva concessione di credito,
finisce per porre sullo stesso piano la posizione dei vari creditori. Le
considerazioni sin qui esposte consentono di escludere che nel sistema
vigente possa rinvenirsi un principio tale da fondare la legittimazione
attiva del curatore nei termini sottesi alla domanda attrice, nonché di
escludere che detta legittimazione possa essere costruita sulla disposizione
di cui all'art. 2394 c.c., e ciò in ragione del carattere eccezionale di tale
norma nonché, comunque, del differente atteggiarsi della ragione di tutela di
cui all'art. 2394 c.c. rispetto alla fattispecie per cui è causa. Premesso
che non risultano precedenti giurisprudenziali a sostegno della pretesa
attrice, a conforto della soluzione che neghi la legittimazione attiva del
Curatore, in una fattispecie quale quella dedotta in causa, si può richiamare
una recente sentenza della Corte d'appello di Milano, secondo cui al Curatore
del fallimento non compete la legittimazione attiva nell'azione a tutela di
diritti di terzi che si assumono lesi dal comportamento illecito di un socio
della società fallita (Appello di Milano Il settembre 1998, n. 2394). In tale
sentenza, confermativa della pronuncia del Tribunale di Milano impugnata
(nella quale era stata ritenuta inammissibile la domanda avanzata dal
Fallimento anche perché « trattandosi di domanda diretta ad affermare la
responsabilità aquiliana, non spetta certo al curatore l'azione individuale a
tutela dei creditori o dei terzi danneggiati ») la Corte di appello, a fronte
di un' asserita condotta abusiva di un socio che avrebbe ingenerato nel
pubblico e nei credi tori il falso convincimento di una capitalizzazione
abnorme della società, nel confermare la carenza di legittimazione attiva del
Fallimento, osservava che « non il curatore, ma i terzi avrebbero potuto
agire nei limiti dei danni subiti a seguito del comportamento » del socio, in
ipotesi lesivo del principio del « neminem laedere », si che i terzi, a tal
fine, avrebbero dovuto dimostrare che dal comportamento del socio « era
derivato un danno per avere essi fatto affidamento » sulla circostanza
secondo cui il capitale sociale sarebbe apparso essere, contrariamente al
vero, estremamente più elevato di quello che in realtà era. La
carenza di legittimazione attiva del Curatore a far valere i danni in ipotesi
sofferti dai creditori in conseguenza di un'abusiva concessione di credito da
parte di uno di essi appare ulteriormente confortata dalla considerazione dei
presupposti e dagli oneri di prova posti dall'esperimento di una domanda di
danni quale quella per cui è causa. Invero,
tutta la dottrina che ha approfondito il tema della responsabilità della
banca per concessione abusiva del credito ha evidenziato che, alla stregua
dei principi del nostro ordinamento, l'esperimento di una tale azione di
danni comporta un grave onere di prova sui requisiti dell'illecito in
questione, e ciò sotto il profilo dell'elemento soggettivo di dolo o colpa
del danneggiante, del nesso causale e, soprattutto, dello stato soggettivo
del creditore danneggiato, chiamato a dimostrare di aver fatto incolpevole
affidamento sull'apparente situazione di floridità della società; tale ultimo
requisito, in una con l'esigenza di individuare in concreto il danno
risarcibile, ha poi indotto una parte della dottrina a distinguere la
posizione dei terzi che sono divenuti creditori prima della censurata
concessione abusiva di credito da quelli che lo sono divenuti in un momento
successivo. Tali
riflessioni hanno, quindi, indotto la dottrina prevalente ad escludere che
per effetto di una concessione abusiva di credito possa esistere un danno per
la massa in quanto tale, dovendosi considerare la ragione di danno
singolarmente lamentata da ciascun creditore, e, conseguentemente, ad
escludere la possibilità per il Curatore di esercitare un'azione di
responsabilità verso la banca o altro terzo per abusiva concessione di
credito. Per le ragioni esposte, la
questione di carenza di legittimazione attiva, sollevata da parte convenuta,
è fondata, con conseguente necessità di dichiarare l'inammissibilità della
domanda attrice. (Omissis). |