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Tribunale di Milano 29 gennaio
2001, n. 1011 La massima: Nel caso di trasferimento di azienda bancaria ai sensi
dell'art. 58 t.u.b. che riguardi l'intero complesso aziendale dell'istituto
di credito cedente, il cessionario risponde di tutte le pretese relative al
patrimonio dell'azienda cedente, come pure di tutte le pretese che trovino
origine nell'attività svolta dall'azienda ceduta, con conseguente
responsabilità del cessionario d'azienda anche per tutti i rapporti sorti
dall'attività bancaria precedentemente alla cessione Il testo integrale: (Omissis) - Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato come in epigrafe, il
Fallimento Fimaprint, premesso che la Fimaprint soc. per az. aveva
intrattenuto rapporti di conto corrente presso la filiale n. 18 di Milano del
Banco Ambrosiano Veneto soc. per az., premesso che la società correntista
veniva dichiarata fallita in data 21 settembre 1993; premesso di aver chiesto
copia degli estratti del conto corrente relativi al periodo lo gennaio 1992 -
21 settembre 1993 ottenendo dalla banca ripetuti dinieghi, premesso di aver
promosso procedura cautelare volta ad ottenere ordine di consegna di detta
documentazione, premesso che il ricorso veniva accolto o il relativo
provvedimento confermato a seguito di reclamo da parte del Banco Ambrosiano
Veneto soc. per az. tutto ciò premesso citava in giudizio l'odierna convenuta
al fine che venisse accertato il diritto del curatore del fallimento ad
ottenere la consegna da parte dal Banco Ambrosiano della documentazione già
oggetto di ricorso cautelare. Si costituiva ritualmente l'odierna banca convenuta,
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni; preliminarmente
assumeva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che, a
seguito delle vicende che avevano interessato il Banco Ambrosiano Veneto soc.
per az., il soggetto nei confronti del quale era stato promosso il
procedimento cautelare aveva mutato la sua denominazione in Banca Intesa soc.
per az. e che a seguito delle vicende che avevano interessato il Banco
Ambrosiano Veneto soc. per az., il soggetto convenuto nella presente causa
era da considerarsi soggetto affatto diverso da quello nei cui confronti era
stato instaurato il procedimento cautelare, da individuarsi, a seguito delle
modifiche intervenute, in Banca Intesa soc. per az. (Omissis) Motivi della decisione La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla deduzione della banca
convenuta circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Sul punto risulta
dalla documentazione fornita dalla convenuta che il Banco Ambrosiano Veneto,
cui attenevano i rapporti di conto corrente in relazione al quale la parte
attrice avanza il diritto di consegna della documentazione ha, con delibera
assembleare del 18 dicembre 1997, mutato la propria denominazione in «Banca
Intesa soc. per az.», fissando la sua sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari
10; risulta, altresì, che la stessa delibera prevedeva che tali modifiche
avrebbero avuto effetto «dall'1 gennaio 1998 immediatamente dopo il
conferimento dell'azienda bancaria alla Euragrind società interamente
controllata, che, con il suddetto conferimento assumerà la denominazione di
Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. Si osserva, pertanto, che se è pur vera la deduzione che
per effetto della modifica di denominazione di sui sopra si è detto, il
soggetto nei confronti del quale è stata instaurata la procedura cautelare è
successivamente divenuto Banca Intesa soc. per az., è pur vero che, in
ragione del conferimento dell'«azienda bancaria» alla Euragrind soc. a resp.
lim., che ebbe ad assumere contemporaneamente la denominazione di Banco
Ambrosiano Veneto soc. per az. e della natura di tale conferimento, sono
state trasferite all'attuale convenuta le obbligazioni nascenti dal rapporto
di conto corrente intrattenuto dalla Fimaprint. per az. con l'allora filiale
n. 18 di Milano del del vecchio Banco Ambrosiano Veneto. Invero le clausole dell'atto che ha disposto il
conferimento aziendale prevedono la «cessione del complesso aziendale della
conferente (ovvero del vecchio Banco Ambrosiano Veneto soc. per az.) con
esclusione di un ramo d'azienda (rappresentato dalla Filiale di Milano di via
Clerici) e di alcuni cespiti specificati al punto 3. La cessione riguarda «tutti i rapporti attivi e passivi,
tutti i debiti ed i crediti, ogni cespite..., diritto, aspettativa nei
confronti di chiunque, ogni attività e passività... di compendio del
complesso aziendale oggetto di conferimento». La clausola n. 5, precisa che «le elencazioni contenute
nel presente atto hanno, come già precisato, valore puramente indicativo,
intendendosi che, per effetto del conferimento come sopra effettuato, la
«conferitaria» subentri di pieno diritto e nel modo più ampio e generale
salvo quanto precisato sub 3 alla conferente in tutto il patrimonio obiliare
ed immobiliare, costituente il complesso aziendale oggetto del conferimento,
ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali ed immateriali del
medesimo, in ogni concessione rapporto in essere o in formazione, in tutti i
contratti con la clientela, in tutte le situazioni possessorie... di guisa
che la conferitaria possa continuare senza soluzione di continuità
nell’esercizio del complesso aziendale conferito. Ora, a fronte del carattere amplissimo di tale conferimento
d'azienda; si deve ritenere che vi rientrino le pretese e o facoltà inerenti
al contratto di conto corrente di cui è causa (che, peraltro, nella causa
azionata avanti a questo giudice non hanno neppure contenuto patrimoniale).
Né le stesse risultano escluse dal fenomeno successorio di cui sopra, per
effetto della previsione di cui al punto 3, posto, fra l'altro, che parte
convenuta non ha ritenuto di versare in atti i documenti indicanti i «singoli
cespiti» esclusi .. dal trasferImento e allegati alla cessione sub clausola
3. Si consideri che, avendo il trasferimento de qua riguardo
l'intero complesso aziendale della conferente, alla conferitaria fanno ormai
capo tutti i rapporti contrattuali non aventi carattere personale, con
conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per le obbligazioni
nascenti da tali rapporti (cfr. Cassazione, 19 maggio 1996, n. 5636,
Cassazione 4301/99). Nel caso di specie, poi, neppure si può addurre, ammesso
e non concesso che tale criterio sia rilevante (cfr. al proposto Cassazione,
n. 4598 del 22 maggio 1997), che il rapporto fosse esaurito, posto che
all'epoca della cessione, il contenzioso sulla questione oggetto della
presente causa era già aperto. E appena il caso di osservare che, mentre deve ritenersi
che, con l'instaurazione della procedura cautelare il presente
contenzioso fosse già insorto e pendente fra le parti, la clausola 5, prevede
che «per quanto riguarda i procedimenti di qualsiasi natura avanti qualsiasi
Autorità giurisdizionale o amministrativa concernenti rapporti oggetto del
presente conferimento, la conferitaria si impegna a subentrare nei relativi
procedimenti ai sensi ti di legge». Ciò detto e venendo al merito della controversia, il
Giudice condivide appieno le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione
nelle sentenze n. 4598 del 22 maggio 1997 e 11733 del 19 ottobre 1999,
argomentazioni da intendersi qui integralmente riportate. Mentre non possono avere rilievo in questa sede,
questioni relative alla legittimità della misura cautelare che si sono
esaurite con il provvedimento che ha deciso sul reclamo, si deve ribadire che
il diritto del curatore ad ottenere dall'istituto bancario la consegna di
copia della documentazione relativa alle operazioni intrattenute dalla
società fallita ha natura sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come
situazione giuridica finale e non strumentale, sicché nessun rilievo può
avere l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione
richiesta. Tale diritto si fonda sul disposto di cui all'art. 119
d.lgs. n. 385/93 che prevede che «il cliente ha diritto di ottenere a proprie
spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni». Riguardando la pretesa in questione un rapporto di conto
corrente chiuso nel settembre del 1993, l'obbligazione di consegnare la
relativa documentazione, oltre che costituire una esplicitazione degli
obblighi di buona fede e correttezza che vengono a gravare sulla banca, così
come ampiamente motivato dalla Cassazione 4598/97, discende dall'espressa
previsione di cui al del T.U. 385/93 e dalla norma di cui all'art. 8, legge
n. 154 del 1992, che viene a regolare pacificamente il conto in questione,
posto fra l'altro che la richiesta di cui è causa era già stata inoltrata in
data 2 marzo 1995 (come emerge dalla missiva del Banco Ambrosiano in data 23
settembre 1996 in atti). E che tale diritto faccia capo, dopo il fallimento del
contraente, al curatore del fallimento, non può essere contestato, posto che
è pacifico che il curatore subentra in quanto amministratore del patrimonio
fallimentare a norma dell'art. 31, comma 1, legge fallim. nel rapporto
contrattuale già instaurato con la banca. Infatti senza entrare nel merito della annosa questione
circa l'esatta qualificazione giuridica della posizione del curatore
fallimentare, la dichiarazione di fallimento, per l'esplicita previsione di
cui all'art. 42 legge fallim. priva il fallito della possibilità di esercitare
i diritti compresi nel suo patrimonio ed impone al curatore di farsene
carica. Posto che al fallito è attribuita, de iure, la legittimazione
all'esercizio dei diritti che facevano capo al fallito, gli stessi, in quanto
esistenti in capo al fallito vengono a trasferirsi in capo al curatore
fallimentare. Né una volta accertata la sussistenza in capo al contraente poi
fallito, per i motivi sopra detti, del diritto alla consegna della
documentazione di cui è causa, lo stesso può essere disconosciuto in capo al
curatore sulla base della deduzione che lo stesso atterrebbe a un rapporto
ormai sciolto per effetto dell'intervento fallimentare (ex art. 78
legge fallim.). Invero, come ha avuto modo di considerare la sentenza della
Corte di cassazione di cui sopra si è detto (Cassazione, 22 maggio 1997, n.
4598) si deve osservare che, pur venendo meno, con lo scioglimento del
contratto, il «programma operativo di realizzazione degli interessi che
nell'ambito negoziale si erano espressi» persiste, pur dopo lo scioglimento,
una serie di obbligazioni di derivazione contrattuale cui fanno riscontro
altrettante posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente. Nel caso del contratto di mandato non vengono meno, in
particolare gli obblighi di rendiconto, di custodia e rimessione di quanto
ricevuto nell'interesse del mandante, così come nel contratto di conto
corrente non viene meno l'obbligazione di consegna della documentazione di
cui all'art. 119 T.U. La condanna alle spese segue la soccombenza. La parte convenuta dovrà,
pertanto essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da
parte attrice, sia in relazione alla fase cautelare che alla causa di merito,
spese che si liquidano come da nota spese, in lire 16.609.100, di cui lire
2.376.000 per spese e lire 2.232.500 per diritti, oltre Iva e cpa come per
legge. (Omissis) |