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Ordini di negoziazione, nullità Tribunale di Milano, Sez. VI civ. – Pres. Rel.
Dr. Salvatore Blasi, - 31 gennaio 2005. Intermediazione
finanziaria - Acquisto di obbligazioni in data antecedente l’emissione –
Nullità dell’acquisto per mancanza dell’oggetto – Sussistenza. E’ nullo per mancanza e comunque per
indeterminatezza dell’oggetto l’acquisto di un prodotto finanziario (nella
specie obbligazioni Cirio) stipulato prima della emissione. Segnalazione
dello Studio Legale Motti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 17/3/04, XXX e XXX convenivano in
giudizio la ZZZ per sentire dichiarare la nullità del contratto di
compravendita, avvenuto inter partes, avente ad oggetto l’acquisto di
obbligazioni Cirio, con richiesta di restituzione dell’importo per corrispettivo
versato. Deducevano gli attori anche la ricorrenza di comportamento illecito
ed avverso nel patto di negoziazione intercorso, chiedendone relativa
declaratoria e condanna di controparte al risarcimento del danno. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda
proposta, chiedendone la reiezione. Assunta la prova dedotta dalla convenuta, sulle conclusioni delle
parti, come in epigrafe riportate, la causa era sottoposta a decisione
collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dagli attori, di nullità del contratto stipulato
inter partes ex art. 1418 c.c., è fondata. E’ risultato documentalmente provato in causa, e pure pacifico per
non essere stata la circostanza contestata da controparte, che l’acquisto
delle obbligazioni Cirio si è verificato in data 25/5/00, mentre la loro
emissione è avvenuta solo in data 30/5/00, come tale successiva all’atto di
stipulazione. Tale risultanza comporta che, alla data della avvenuta
compravendita, mancava, per la valida costituzione dell’atto traslativo ai
sensi dell’art. 1325, comma 1° n. 3 c.c., uno dei suoi elementi essenziali,
cioè l’oggetto relativo, quale requisito essenziale richiesto dall’art. 1346
c.c., per sua impossibilità materiale, che ne rendeva pure inindividuabile la determinatezza. Questa mancanza di requisito essenziale ha prodotto, di conseguenza,
la nullità del contratto ex art. 1418, 2° comma , c.c., con diritto di
restituzione, come richiesto dagli attori, dell’importo corrispettivo versato
di € 51.153,00, sulla quale somma competono solo gli interessi legali dalla domanda
e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in
mancanza della prova specifica richiesta dall’art. 1224,2° comma, c.c. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, dichiara la nullità del contratto, stipulato inter partes e di
cui in narrativa, ex art. 1418 c.c.; condanna la convenuta alla
restituzione della somma di € 51.153,00, in favore degli attori, con
interessi legali dalla domanda, oltre alle spese processuali, liquidate in €
425,00 per esborsi, € 1.850,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari. |