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Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Conflitto
di interessi
Profili processuali, altri casi
Tribunale di Monza, Sez. I
civile – Pres. G. D’Aietti, Rel. A. Roda – 16 dicembre 2004.
Sottoscrizione
di quote di fondo di investimento – Domanda di nullità o annullabilità del
contratto – Legittimazione passiva.
Intermediazione
finanziaria – Normativa di ordine pubblico – Natura imperativa – Contenuto
specifico della norma – Nullità – Violazione di doveri di diligenza e prudenza
a carattere generale – Inadempimento.
Intermediazione
finanziaria – Sollecitazione all’investimento – Negoziazione per conto
proprio o per conto terzi – Differenze.
Intermediazione
finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Conseguenze.
Intermediazione
finanziaria – Conflitto di interessi – Negoziazione in contropartita diretta
– Sollecitazione da parte dell'intermediario – Prova del fine perseguito
dall’intermediario – Necessità.
La
domanda di nullità o di annullamento del contratto di sottoscrizione delle
quote di un fondo di investimento deve essere indirizzata nei confronti
dell’emittente e non della banca intermediaria.
Sono
da considerarsi di ordine pubblico -ed hanno pertanto natura imperativa- le
norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e
nei regolamenti attuativi e ciò in virtù della loro vocazione ad incidere in
un settore caratterizzato dall’elevata prevalenza dell’interesse pubblico e
dalla natura pubblica e generale degli interessi garantiti che concernono la
tutela dei risparmiatori uti singuli e quella del risparmio come
elemento di valore della economia nazionale.
E’ quindi
possibile affermare che i contratti conclusi in violazione del complesso di
norme sopra richiamato siano suscettibili di declaratoria di nullità, ove non
siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi imposti agli
intermediari finanziari, ovvero ove questi ultimi non siano in grado di provare di averli rispettati.
Tale
conclusione generale incontra, però, un solo limite: che la norma dalla cui
violazione discende la sanzione della nullità abbia un contenuto
sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in
mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di
natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se
non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi
e determinati.
Pertanto, alla violazione di
specifiche regole cui l'intermediario è tenuto (ad esempio la raccolta di
informazioni circa l’esperienza dell’investitore in materia di investimenti
in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al
rischio; la consegna agli stessi del documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari) può conseguire, su domanda del
cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola di tutela o di
protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; invece, alla
violazione di norme generali di prudenza e diligenza professionale nel
proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o
attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia
d'inadempimento delle obbligazioni, ed in particolare,
in forza dello specifico disposto dell'art. 23, comma Vl° del TUF, l'azione
per il risarcimento dei danni.
La
negoziazione per conto proprio o per conto terzi di strumenti finanziari
acquistati nell'ambito di un sistema di scambi organizzati deve essere tenuta
ben distinta dalla sollecitazione all'investimento, perché differenti
ne sono i destinatari, un pubblico indiscriminato di soggetti, nel primo
caso, il singolo cliente o risparmiatore, nel secondo.
Tale
distinzione - che deriva dall'analisi del dettato normativo di settore - è
conforme alla ratio legis , che vuole circondare di
cautele l'appello al pubblico risparmio, al fine di evitare che il pubblico
dei risparmiatori sia tratto in inganno da pubblicità e da altre forme di
sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari di dubbia solidità,
imponendo un previo controllo di un ente
pubblico (la CONSOB) sulla veridicità delle informazioni diffuse, mentre
analoga tutela non si reputa necessaria nel caso un singolo cliente
che manifesti l’intendimento di investire su un particolare prodotto
finanziario.
Dal rifiuto
dell’investitore di fornire all’intermediario informazioni sulla propria
situazione finanziaria e propensione al rischio non possano discendere
conseguenze sfavorevoli all’investitore stesso, nel senso che dall'assenza di
informazioni, l'intermediario autorizzato non può che desumere una
propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli
strumenti finanziari e, di conseguenza, obbiettivi di investimento orientati
alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione
della redditività, con l'unica salvezza dell'eventualità che le informazioni
in argomento non siano desumibili aliunde, dalle
scelte di investimento ed, in generale, dal comportamento in precedenza
tenuto dall'investitore nel rapporto con la Banca.
Deve essere esclusa l’ipotesi
del conflitto di interesse (cfr. comunicazione
CONSOB, risposta a quesito numero DAL 97006042 del 9.07.97) nel caso di negoziazione
di titoli in contropartita diretta con il cliente, ove la compravendita sia
stata perfezionata sulla base di un ordine di acquisto dello strumento
finanziario conferito spontaneamente dal cliente. Il conflitto è, invece,
astrattamente configurabile nel caso di perfezionamento dell'operazione su
suggerimento dell'intermediario, o su sollecitazione di questi, ma solamente
se, nel caso concreto, si provi che l'intermediario perseguiva scopi
ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente,
quale, ad esempio, l'obbiettivo dell'istituto di credito di eliminare rapidamente
dal portafoglio di proprietà titoli presenti in sovrabbondanza, a seguito di
una massiccia sottoscrizione dell'emissione obbligazionaria contestata.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto
di citazione introduttivo del giudizio, R. Bianchi ed E. Rossi premesso di
aver acquistato con l'intermediazione e nei locali della Banca Intesa,
filiale di ***, quote del fondo d'investimento "Atlante", nonché
obbligazioni Del Monte Finance Sa e obbligazioni Telecom Argentina Stet
France - hanno chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, di
annullabilità per errore nel consenso, o, ancora di risoluzione per inadempimento dell'istituto di
credito convenuto, dei contratti di acquisto dei prefati strumenti finanziari, per i seguenti motivi:
mancata
sottoscrizione del modulo. di adesione per la vendita delle quote
del fondo "Atlante";
mancata
consegna agli attori del "prospetto informativo", sempre in
riferimento al collocamento delle predette quote del fondo d'investimento
"Atlante";
violazione
della procedura di appello al pubblico risparmio in occasione del
collocamento delle obbligazioni Del Monte Finance Sa agli attori, in quanto
investitori diversi da quelli definiti dall'art.100, comma primo, lett.a) TUF
"professionali";
mancata
consegna agli attori del "prospetto informativo", in riferimento al
collocamento delle obbligazioni Del Monte Finance Sa;
omessa
comunicazione sulla natura e sui rischi delle operazioni d'investimento e
mancata preventiva acquisizione dal sottoscrittore delle informazioni sulla
sua esperienza in materia di investimenti, obbiettivi e propensione al
rischio;
mancata
comunicazione della situazione di conflitto di interessi relativamente al
collocamento delle obbligazioni Del Monte Finance Sa;
L'istituto
di credito convenuto si è ritualmente costituito, deducendo – in via
preliminare – l'erronea individuazione del rito deputato a governare la
trattazione del procedimento, correttamente individuato nel procedimento
istituito dal Decreto Legislativo nr.° 5 del 17.01.03; nel merito, la difesa
di Banca Intesa ha argomentato:
l'esenzione - ex art.100 TUF - della
negoziazione individuale dei titoli obbligazionari di società del Gruppo
Cirio, sul mercato secondario, dagli obblighi procedurali previsti per l'ipotesi di sollecitazione del pubblico risparmio di cui agli
artt.94 e seguenti TUF; la conseguente legittimità della negoziazione su base
individuale di singoli titoli obbligazionari, ivi compresi quelli oggetto di
causa;
l'impossibilità
di prevedere, all'epoca della contestata sottoscrizione dei titoli
obbligazionari, l'infausto epilogo finanziario del Gruppo Cirio;
l'impossibilità
di prevedere il default, all'epoca della contestata
sottoscrizione dei titoli obbligazionari Telecom Argentina Stet France, della
emittente (tra l'altro, in allora, controllata pariteticamente da Telecom
Italia e da Telecom France), i cui titoli, oltre ad esprimere un elevato rendimento
(indice di un grado di rischio superiore alla media) erano comunque dotati del rating di Moody's e di Standard & Poor's;
il profilo
delle clienti attrici, titolari di un cospicuo patrimonio mobiliare, aventi
in essere con la banca una molteplicità di rapporti di conto
corrente, di deposito titoli e di gestioni patrimoniali caratterizzate da una
prospettiva di rischio medio-alta;
la
adeguatezza soggettiva, degli investimenti contestati in rapporto
alla propensione al rischio delle clienti, desunto dall'ammontare del
patrimonio loro intestato; dalla qualità delle precedenti scelte strategiche
di gestione e dalla loro personale preparazione sul tema; -l'adempimento del
gestore all'obbligo di fornire
informazioni sul rischio insito nelle scelte finanziarie adottate;
l'insussistenza
di una situazione di conflitto d'interessi, vuoi perché la Banca non deteneva
stabilmente nel proprio portafoglio grossi quantitativi dei titoli
obbligazionari Del Monte Finance Sa, preferendo acquisirli sul mercato dietro
ordine del cliente; vuoi perché la Banca non è mai stata direttamente
creditrice della società emittente, né è mai stata tra i finanziatori storici
del Gruppo Cirio;
la non
necessità di esplicita sottoscrizione per il passaggio dal fondo
"Europa" al fondo "Atlante" e comunque, l'ammissione di
esplicito consenso all'operazione di "switch", nonché la tardività della contestazione; in subordine, la delimitazione
del danno alla differenza di valore tra i due fondi d'investimento.
Alla prima
udienza di comparizione il Giudice adito, ritenuta l'applicabilità del nuovo
rito societario
alla controversia, ha disposto, ai sensi dell'art.1, comma V °, del Decreto
Legislativo nr.° 5 del 17.01.03 (di
seguito, per brevità, Decreto nr.°5/03), il mutamento del rito e la
cancellazione della causa dal ruolo;
Con istanza ex art.13,
comma V°, Decreto Legislativo nr.° 5 del 17.01.03 depositata in data
27.05.04, la difesa delle attrici ha chiesto di essere rimessa in termini
(peraltro, senza specificare con riferimento a quali decadenze - già maturate
- ella sarebbe incorsa). Con decreto reso in data 21.06.04, il Presidente
della I° Sezione ha dichiarato inammissibile sia la richiesta di fissazione
d'udienza contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di Banca Intesa
(perché proposta prima del formale mutamento del rito e, comunque, al di
fuori dei presupposti di cui all'art.8 Decreto nr.°5/03), sia la richiesta di
rimessione in termini, vuoi perché demandata unicamente all'estensore del
decreto di fissazione d'udienza (ex art.13, comma V°, Decreto
nr.°5/03), vuoi perché nessuna irregolarità procedimentale era stata in
allora (ovvero, al momento della proposizione dell'istanza: 27.05.04)
consumata, essendo le parti ancora nei termini previsti dall'art.1, comma V°,
del Decreto nr.°5/03, ovvero, essendo ancora in facoltà dell'attore (facoltà
il cui termine cessava entro trenta giorni dalla comunicazione della
ordinanza di mutamento del rito, in data 5.06.04) depositare la memoria di
replica di cui all'art.6 Decreto nr.°5/03 (contenente la precisazione e la
modificazione delle domande e conclusioni già proposte; la proposizione di
nuove domande o eccezioni dipendenti dalla eventuale riconvenzionale del convenuto;
il deposito di nuovi documenti e la formulazione di nuove istanze
istruttorie,. ovvero tutti i poteri di cui l'attore si era anticipatamente ed
incoerentemente lamentato di essere decaduto).
In
data 25.06.04, Banca Intesa S.p.A. ha presentato istanza di fissazione
d'udienza, formulando le proprie conclusioni di merito ed istruttorie.
Con memoria
depositata in data 2.07.04, la difesa delle attrici ha chiesto la
declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.8, comma IV°; del
Decreto nr.°5/03, sul presupposto dell'avvenuto decorso - al momento del
deposito dell'istanza di fissazione d'udienza - del termine di venti giorni
(come risultante dalla modifica apportata alla previgente disposizione ad
opera- del Decreto Legislativo nr.° 37 del 6.02.04: il termine antecedente
era di sedici giorni) previsto dalla norma citata per la notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza, rinnovando altresì
l'istanza di rimessione in termini già disattesa.
Con
ordinanza resa in esito alla comparizione delle parti in data 11.10.04, il
Presidente della I° Sezione ha rigettato l'istanza di inammissibilità della
istanza di. fissazione. d'udienza (e di estinzione del giudizio),
per insussistenza dell'invocato decorso del termine di venti giorni, ed ha
rimesso al. giudice relatore, contestualmente nominato, la decisione sulla istanza di rimessione in termini e sull'ammissione
dei mezzi istruttori.
Con decreto
di fissazione di udienza emesso in. data 28.10.2004, Il Giudice relatore -
dopo aver brevemente ripercorso le fasi salienti del procedimento e riassunto
le domande ed eccezioni proposte dalle parti - ha ritenuto non poter
darsi ingresso alla richiesta di. rimessione in termini
ai sensi dell'art.13, comma V°, Decreto nr.°5%03, formulata dalla .difesa
degli attori, non ravvisandosi gli estremi della lamentata "irregolarità
procedimentale ".
Ha
argomentato il Giudice che, secondo la prospettazione attorea, detta
irregolarità sarebbe costituita dalla lesione del diritto di difesa
conseguente alla decorrenza dei termini a seguito della ordinanza di
mutamento del rito; che, al contrario, nessuna compromissione né contrazione
del diritto di difesa si era verificata nella fattispecie in esame, essendo
decorsi i termini spettanti all'attore per la memoria di replica alla
comparsa di costituzione e risposta del convenuto, come dispone 1'art.1,
comma. V°, del Decreto nr.°5/03, a far tempo dalla comunicazione, avvenuta in
udienza, della ordinanza di mutamento del rito (6.05.04); che, solo per insipienza
o errata interpretazione delle nonne procedimentali, l'attore non si è avvalso
della facoltà di depositare la memoria di cui all'art.6 del Decreto nr.°5/03,
optando, dapprima, per una richiesta di rimessione in termini (tra l'altro,
quando gli stessi non erano ancora decorsi e, tecnicamente, non si era
consumata decadenza di sorta), infondata sia nel merito (non essendosi
consumata alcuna irregolarità), che nella tempistica (come detto, al momento
del deposito, non si era verificata alcuna decadenza), quindi, per una
parimenti infondata richiesta di estinzione del giudizio.
Infine,
il Giudice ha statuito sulle richieste istruttorie, negando ingresso alle
prove testimoniali dedotte da parte attrice in atto di citazione, perché
contrarie palesemente al contenuto di un documento (capitolo 1) e perché
integralmente e meramente confermative di un documento già prodotto agli atti
(capitolo 2), nonché per mancata tempestiva indicazione dei testimoni
chiamati a deporre sui medesimi; egualmente il Giudice ha ritenuto parimenti
inammissibili gli altri capitoli dedotti dalla difesa dell'attore a prova
contraria nella memoria non autorizzata 2.07.04, perché dedotti
irrimediabilmente oltre il termine di cui all'art.10 Decreto nr.°5/03 (che
segna - identificandolo nella notificazione della istanza di fissazione
d'udienza - avvenuta il 23.06.04 - il limite della preclusione per "le
istanze istruttorie", che non possono che essere reiterate nella
formulazione già proposta, "esclusa ogni loro
modificazione", sancendo la decadenza delle parti dal potere di
'formulare nuove istanze istruttorie e depositare nuovi documenti’), come
ritualmente e tempestivamente eccepito dalla difesa del convenuto nella prima
memoria autorizzata successiva alla formulazione dei nuovi capitoli di prova
testimoniale; infine il Giudice relatore ha ammesso alcuni dei capitoli dedotti
dalla difesa di parte convenuta, ed in particolare quelli volti a dimostrare
le modalità di approvvigionamento, da parte della Banca, dei titoli
obbligazionari contestati (capitoli 7,8,9) e quelli volti a dimostrare la propensione
al rischio delle clienti attrici, nonché l'adempimento del funzionario
all'obbligo di comunicazione e d'informazione (capitoli 19,20,21,23,24,25),
con esclusione degli altri, fissando per la discussione della causa innanzi
al Collegio l'udienza del 16.122004 alle ore 12.00.
All'udienza,
dopo ampia discussione, il Collegio si è riservato la decisione, sia sulle
istanze istruttorie delle parti, sia, in caso di loro ritenuta
inammissibilità, sulla delibazione della intera controversia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre
preliminarmente rilevare - con ciò sciogliendo la riserva assunta a verbale
dell'udienza di discussione - che la causa appare matura per la decisione
,sulla base dei documenti prodotti, senza necessità di esperire ulteriore
attività istruttoria testimoniale. Occorre, quindi, confermare il rigetto
dell'istanza di rimessione. in termini proposta dalla difesa di parte attrice,
confermando sul punto il decreto di fissazione d'udienza: ed
invero la rimessione in termini è
prevista dall'art.13, comma V°, Decreto nr.°5/03, ad opera del Giudice estensore del decreto di fissazione d'udienza,
ove questi ravvisi la sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa della parte derivante da irregolarità
procedimentali.
E' ben vero
che l'espressione "irregolarità procedimentali", sicuramente più
ampia del termine "nullità" di cui all'art.294
c.p.c., ha indotto i primi commentatori a ritenere che al Giudice relatore (e, in seconda battuta, al Collegio, chiamato a
"confermare o revocare, in tutto o in parte, il decreto (di fissazione d'udienza) con ordinanza"
(cfr.art.16, comma Decreto nr.°5/03),
fossero attribuiti margini di intervento molto ampi e discrezionali al fine
di assicurare l'effettività del diritto di difesa, prescindendo, tra l'altro,
da una esplicita istanza di parte; tuttavia,
nessun dubbio può porsi sul principio per cui - ai fini dell'esercizio del
potere - debba sussistere una
irregolarità non addebitabile, in alcun modo, a negligenza della parte o del
suo difensore.
Sotto altro
profilo, si deve osservare che la norma in argomento è puramente additiva,
nel senso che attribuisce al giudice un potere officioso ulteriore rispetto a quelli conferitigli dagli artt.184 bis c.p.c. (e, nel caso di
contumacia, 294 c.p.c.), i quali si ritiene siano attuabili anche nel rito
societario e, quindi, applicabili in forza delle norma di chiusura di cui
all'art.1, comma 4, del decreto.
Al di là,
peraltro, delle diverse aree di intervento riservate alla due norme in esame,
individuate dalla norma di chiusura dell'ultimo comma dell'art.13 Decreto
nr.°5/03 (che esclude che il potere di rimessione in termini per irregolarità
procedimentali possa interferire sulla inammissibilità, purché eccepita, ...
"delle istanze istruttorie e delle allegazioni documentali proposte dal
convenuto dopo la seconda memoria difensiva"), occorre rilevare che,
nella specie, non appare sussistere nessuno dei due presupposti necessari per
disporsi la sanatoria delle preclusioni verificatesi.
Ai fini del potere di rimessione
in termini previsto dal rito societario, non pare si siano infatti consumate
irregolarità procedimentali che non siano conseguenza della negligenza della difesa degli attori: a fronte del chiaro
disposto dell'art.1, comma V°, del Decreto nr.°5/03, che fissa la
decorrenza dei termini spettanti all'attore per il deposito della memoria di
replica alla comparsa di costituzione
e risposta del convenuto a far tempo dalla
comunicazione, avvenuta in udienza, della ordinanza di mutamento del
rito (6.05.04), la istanza di fissazione d'udienza contenuta nella comparsa di risposta potesse legittimamente indurre a
ritenere che la facoltà di depositare
la memoria (facoltà della quale l'attore non si è avvalso) non poteva essere
preclusa alla luce del disposto dell'art.10, comma secondo (che
ricollega alla notificazione della istanza di fissazione d'udienza la
decadenza per tutte le parti dal potere di proporre eccezioni, precisare o
modificare domande ed eccezioni già proposte e formulare nuove istanze istruttorie), dal momento che tale preclusione
scatta, testualmente, solo a seguito
dell’stanza di fissazione d'udienza regolarmente notificata, nel
rispetto della rigida tempistica di cui all'art.8 del decreto (e,
quindi, per il convenuto, al più presto, entro venti giorni dalla data della
propria costituzione).
Al
contrario, nella specie, la convenuta Banca Intesa S.pA. ebbe a proporre l'istanza
di fissazione d'udienza al momento della sua costituzione, e, ciò che
soprattutto rileva, prima del formale mutamento del rito, ovvero prima
della ordinanza prevista dal capoverso dell'art.1, nonché, ancora, argomento
di per sé assorbente, non mediante una formale notifica della istanza
di fissazione d'udienza, ma mediante la sua proposizione con deposito in uno con la comparsa di
costituzione, anziché con atto separato.
Vi erano
allora almeno tre profili perché gli attori legittimamente e correttamente
valutassero come inammissibile e improduttiva dell'effetto preclusivo di cui
all'art.10, comma secondo, del Decreto, l'istanza di fissazione d'udienza
proposta dalla banca convenuta, t ovvero, come detto, (1) perché
contenuta in un atto depositato in udienza, anziché notificato; (2) perché proposta
prima della ordinanza di mutamento del rito ed, infine, (3) perché contenuta
materialmente nella comparsa di risposta, anziché in un atto autonomo.
Ne consegue che è corretta
l'affermazione del giudice relatore, contenuta nel decreto di fissazione
d'udienza, secondo la quale, solo per errata interpretazione delle norme
procedimentali, i difensori degli attori hanno omesso di avvalersi della
facoltà di depositare la memoria di cui all'art.6 del Decreto nr.°5/03.
Essendo
dunque ricollegabile alla negligenza della difesa la consunzione del termine
per proporre ulteriori istanze istruttorie, non vi è ragione per accogliere
la richiesta di rimessione in termini né ai sensi dell'art. 13, quinto comma,
del Decreto, né ai sensi dell'art.184 bis c.p.c. Al contrario, invece, può
accogliersi la istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa di Banca Intesa S.p.A. con riferimento alle
produzioni documentali allegate alla memoria difensiva 11.12.2004, in quanto
tutte concernenti documenti (articoli di quotidiani nazionali; prospetti di
istituti di analisi finanziarie; prospetto informativo relativo all'OPAS sui
bond Telecom Argentina Stet France) pubblicati in data (secondo semestre del
corrente anno) posteriore al barrage
istruttorio costituito dalla (seconda) istanza di fissazione d'udienza, e per di più relativi a circostanze di pubblico
dominio.
Costituisce,
infatti, una delle applicazioni pratiche di maggior frequenza nella prassi il
ricorso allo strumento della rimessione in termini ex art.184 bis cod. civ.
per consentire l'ingresso nel processo di documenti formatisi o venuti ad
esistenza in data posteriore al decorso delle preclusioni istruttorie (in
questo senso, sia pure a contrario, vedi Tribunale Roma, sez. II 10-12-2000
(ord.) - Pres. Olivieri, edita in Giurisprudenza romana, 3, 2001, pag. 88,
per la quale "non è ammissibile la rimessione in termini, ex art. 184
bis c.p.c., per consentire alla parte la produzione di documenti già
esistenti al momento in cui è spirato il termine ex art. 184 c.p.c.. Né
rileva, a tal fine, che la prova documentale sia stata messa a disposizione
della parte con grave ritardo da parte di un ente pubblico, in quanto è onere
della parte stessa iniziare il giudizio soltanto quando sia in possesso degli
elementi di prova che intende porre a fondamento della pretesa "; vedi -
per una conferma del principio - anche il testo dell'art.23, comma quinto,
Decreto nr.°5/03, relativamente alla facoltà della parte di introdurre
circostanze sopravvenute nel procedimento di reclamo al provvedimento
cautelare ed alla facoltà del Tribunale di "acquisire nuovi
documenti").
Venendo
ora al merito delle questioni controverse, occorre procedere all'esame
analitico di ciascuna di esse.
I.
Mancata sottoscrizione del modulo di adesione e mancata consegna ai clienti
del "prospetto informativo in occasione dell'acquisto delle quote del
fondo d'investimento "Atlante".
La
domanda attorea sul punto appare infondata, perché erroneamente indirizzata
nei confronti di Banca Intesa S.p.A., anziché di Intesa Asset Management SGR o di NEXTRA Investment Management SGR.
Risulta, infatti, dai moduli di sottoscrizione
prodotti dalla stessa difesa delle attrice sub. docc.ti 3 e 4 che R. Bianchi
ed E. Rossi ebbero a sottoscrivere quote del fondo denominato
"Atlante", di proprietà di NEXTRA Investment Management SGR, per i
quali Banca Intesa S.p.A. era unicamente la banca depositaria (cfr.
Regolamento del fondo – scheda identificativa del prodotto; doc. 5 fasc.
attrici).
L'ordine (o
proposta) di acquisto fu inoltrato ad Intesa Asset Management SGR e la titolarità
delle quote del fondo era in capo a NEXTRA Investment Management SGR.
Inoltre,
l'art.4 del citato Regolamento, al punto 3) statuisce che la sottoscrizione
delle quote di partecipazione si realizza tramite la compilazione e
sottoscrizione di un apposito modulo; predisposto dalla SGR, contenente
una serie di indicazioni; tale modulo è inoltrato alla SGR direttamente,
ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.
Ora, gli attori, relativamente
al Fondo in argomento, hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata la "nullità
e/o l'annullabilità dell'ordine di acquisto delle quote del fondo comune
Atlante, condannando Banca Intesa S.p.A. (già Cariplo S.p.A.) alla
restituzione in favore della
signora R.
Bianchi e della signora E. Rossi della somma" pari al corrispettivo
versato per l'acquisto delle quote del fondo.
Appare
evidente che tale domanda non può interpretarsi che come richiesta di
declaratoria di nullità o di annullamento del contratto di vendita delle
quote del Fondo (non avrebbe altrimenti senso interpretare diversamente la
richiesta di nullità o annullamento dell'ordine: ordine di acquisto equivale
a proposta di acquisto; la eventuale nullità della proposta contrattuale non può
riverberarsi necessariamente che nella nullità del contratto concluso sulla base di essa; nel caso di specie, deve
addirittura ritenersi che la domanda di nullità (o di annullamento) del
contratto di vendita fosse la domanda che la parte intendeva formulare, e che
solo per un mero refuso, forse per una forma di sovrapposizione del documento
che contiene gli elementi essenziali del contratto (ovvero l'ordine di
acquisto) rispetto al concetto astratto di negozio, sia stato indicato il
primo in luogo del secondo); una simile richiesta non può legittimamente
esperirsi che nei confronti del venditore; Banca Intesa S.p.A. era solo
l'intermediario che ha posto in relazione i contraenti; un eventuale comportamento
colpevolmente negligente dell'intermediario non può determinare la nullità
del contratto, ma, al più, può essere causa di una richiesta di risarcimento
dei danni nei confronti dell'intermediario medesimo; nessuna domanda
di tipo risarcitorio, però, risulta proposta dalla difesa delle attrici.
Da quanto
sopra consegue che la domanda concernente la sottoscrizione delle quote del Fondo
Atlante deve essere rigettata nel merito, per carenza di legittimazione
sostanziale della parte evocata in giudizio.
II. Sulla domanda di nullità dei contratti di
negoziazione degli strumenti finanziari per contrarietà a norme imperative -
considerazioni generali.
Occorre
brevemente premettere alcune note generali sulla astratta ammissibilità della
domanda di nullità dei contratti di negoziazione degli strumenti finanziari
per, contrarietà a norme imperative.
Il contratto
è nullo quando è contrario a norme imperative, come dispone l'art.1418 cod.
civ. al primo comma.
La
nullità per contrarietà a norme imperative può considerarsi pacifica, laddove
la legge la commini espressamente.
Al di fuori
di questa ipotesi, prevale in dottrina ed in giurisprudenza la tesi che il
principio enunciato dal primo comma dell'art.1418 cod. civ. sia espressione
di un principio generale diretto a prevedere e disciplinare proprio quei casi
in cui alla violazione di una norma imperativa non corrisponda una specifica
sanzione di nullità (cosiddette nullità virtuali).
Sempre
ricorrente in giurisprudenza è l'affermazione di principio che la natura
imperativa della norma violata deve essere individuata in base all'interesse pubblico tutelato
(vedi Cass. civ., sez. II, 18-07-2003, n. 11256, in un caso di dichiarata
nullità del contratto avente ad oggetto una fornitura di caffè, in quanto le
relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto,
contrariamente alle prescrizioni dettate dagli artt.3 e, 12 del
d.P.R. 322/1982 a tutela della salute del consumatore).
Recentemente,
la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di un contratto per
contrarietà a norme imperative nel caso di violazione delle norme sulla
iscrizione obbligatoria degli agenti e rappresentanti di commercio
nell'apposito Ruolo (Cass. civ., sez. III, 18-07-2002, n. 10427 "nell'ipotesi
di contratto di agenzia o rappresentanza commerciale nullo perché stipulato
con soggetto non iscritto nel ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968,
n.-316, quest’ultimo può esperire l'azione generale di arricchimento senza
causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per farsi indennizzare delle
prestazioni svolte a favore del proponente"); nell'ipotesi di
conclusione di un contratto di "swap" da parte di un soggetto non
avente i requisiti previsti dalla Legge istitutiva delle SIM (Cass. civ.,
sez. I, 05-04-2001, n. 5052 "i contratti' di swap (nel caso di specie
domestic indexed lire swap) stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2
gennaio 1991 n. 1 (recante la disciplina dell'attività di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) da
soggetto diverso dalle SIM (società di intermediazione mobiliare), essendo
contrari a norme da -ritenersi imperative, perché dirette a tutelare
interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla
stabilità del sistema finanziario), sono affetti da nullità assoluta";
nello stesso senso Cass. civ.; sez. I, 07-03-2001, n. 3272 "in
presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una
espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto
negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418,
comma primo, cod. civ., che
rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio
quei casi in cui alla violazione dei
precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Pertanto -
poiché il carattere inderogabile delle disposizioni della legge 2 gennaio
1991, n. 1, che prevedono la necessità dell'iscrizione all'albo delle società
di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della
sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e
generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei
risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come
elemento di valore della economia nazionale - è affetto da nullità assoluta
il contratto di "swap" (da annoverare tra le attività di
intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in
contrasto con la stessa, da un
intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto
contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare
nel sistema finanziario generale "; nell’ipotesi di commercializzazione
di un alloggio edificato in regime di ERP in mancanza di una speciale
autorizzazione amministrativa (Cass. civ., sez. II, 22-06-2000, n. 8478: "è nullo, ai sensi dell'art. 1418,
primo comma, cod. civ., per contrarietà a norme imperative, il contratto di
vendita o di promessa di vendita a terzi di aree esuberanti e locali non
destinati ad abitazione, ai sensi dell'art. 8 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
XIV, di proprietà di una cooperativa, se manca anche una sola delle autorizzazioni
- rispettivamente del Ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa Depositi e
Prestiti - espressamente previste dal successivo articolo 9 per adibire i
locali ad uso di botteghe e magazzini e per affittarli, stante l'identità di
ratio tra le due norme, entrambe miranti ad evitare operazioni speculative su
immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti
dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici, costituenti
peraltro quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso articolo 8
espressamente richiede"; infine, è stato dichiarato nullo un atto di
un ente comunale - adottato in regime di diritto privato - ma esuberante
dalla sue competenze (Cass. civ., sez. II, 21-04-2000, n. 5234: "la
capacità di diritto privato delle persone giuridiche è potenzialmente
generale, ma per gli enti pubblici incontra il limite
della"competenza" attribuita all'en-te, che è delimitata da norme
qualificabili come imperative ai, sensi dell'art. 1418 cod. civ., sicché la
loro violazione comporta la radicale invalidità dell'atto compiuto dall'ente,
in quanto affetto da incapacità negoziale; ne consegue che deve ritenersi in
tal senso viziato il contratto col quale il Comune abbia affidato ad un
professionista l'incarico di aggiornare il progetto relativo ad un'opera
pubblica, da realizzarsi nella città di Palermo e rientrante tra quelle
considerate di preminente interesse nazionale dal D.L. n. 19 del 1988
convertito con modificazioni in legge n. 99 del 1988, giacché tale normativa
ha trasferito ogni competenza in materia al Presidente del Consiglio dei
Ministri').
Dalla breve rassegna
giurisprudenziale sopra riportata emergono due linee di tendenza salienti,
fondamentali per la decisione della
controversia in esame: in primo luogo, la tendenza della giurisprudenza ad
ancorare la qualificazione del carattere imperativo di una norma alla
finalità di tutela di interessi generali o collettivi da essa perseguita,
affermandone la sussistenza in settori nevralgici della vita di una comunità,
connotati da uno spiccato interesse pubblico alla loro regolamentazione; in
secondo luogo, l'indifferenza rispetto alla natura. primaria o
secondaria legislativa o regolamentare delle norme di settore destinate alla
tutela dell'interesse pubblico.
Occorre
allora esaminare - per vagliare l'astratta ammissibilità della domanda di nullità per contrarietà alle norme - in parte anche di natura
regolamentare - preposte al collocamento di strumenti finanziari, se esse
possano definirsi imperative in virtù della finalizzazione alla tutela di un
interesse pubblico, e, in secondo luogo, se in tale novero possano ricondursi anche le norme di natura attuativa e
regolamentare, costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF
(decreto legislativo 24.02.1998, numero 58).
L'art.21 del Testo Unico in
materia di intermediazione finanziaria impone ai soggetti abilitati - tra cui le Banche abilitate ai servizi
d'investimento - di osservare, nella prestazione di tali servizi ed in quelli
ad essi accessori, una serie di obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza,
nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; di acquisire le
informazioni necessarie dai clienti, operando in modo che gli stessi siano
sempre adeguatamente informati; di organizzarsi in modo tale da ridurre al
minimo il conflitto d'interessi, assicurando, in situazione di conflitto,
trasparenza ed equo trattamento ai clienti; di svolgere una gestione sana e
prudente, adottando misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui
beni affidati.
L'art.23 del
TUF, inoltre, sanziona espressamente con la nullità la mancanza della forma
scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento ed
accessori. Infine,
il comma sesto del medesimo articolo dispone che nei giudizi di risarcimento
dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi d'investimento, spetta ai soggetti abilitati (ovvero
agli intermediari finanziari in generale) l'onere della prova di aver agito
con la specifica diligenza richiesta.
In numerose
norme del TUF viene demandato alla CONSOB di disciplinare con regolamento
alcuni settori o aspetti dell'assetto normativo del testo legislativo.
In virtù di
tale delega regolamentare, la CONSOB ha adottato, con delibera in data 1.07.98, nr.° 11522, il Regolamento di Attuazione del decreto
legislativo 24.02.1998 numero 58 concernente la disciplina degli
intermediari.
L'art. 1 del
Regolamento esordisce specificando che esso è adottato ai sensi degli
articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23 comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3,
30 corrimi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), 32, comma 2, e 201,
comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
riferimento alle disposizioni legislative che demandano alla CONSOB il
relativo potere regolamentare.
Di
primaria evidenza, per la fattispecie in discorso, l'art.6, comma 2°, del
TUF, nel quale è stabilito che:
"La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuta
conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento
a)
le procedure, anche di controllo interno, relative ai
servizi prestati e la tenuta :delle evidenze degli ordini e delle
operazioni effettuate;
b)
il comportamento da osservare nei rapporti con gli
investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo
i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su
base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei
singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto
degli obiettivi di investimento dell'OICR;
c)
gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi;
i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione
aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la
prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi
disciplinati dalla presente parte".
Nel concreto, il Regolamento
Consob disciplina minuziosamente i servizi d'investimento ed i servizi di
gestione collettiva del risparmio, stabilendo, per i primi, che qui
interessano, una serie di disposizioni di
:carattere generale (artt.26-31), 'concernenti regole generali di comportamento,
regole sui conflitti d'interesse; obblighi di informazioni;
operazioni non adeguate e contratti con gli investitori.
A
queste seguono le norme per la prestazione dei singoli servizi
d'investimento, ripartiti in negoziazione su base individuale (art.32);
ricezione e trasmissione di ordini e mediazione (art.33 e
34); collocamento ed offerta fuori sede di strumenti finanziari (artt.35 e
26); gestione di portafogli e concessioni di finanziamenti agli
investitori.
Premessa
questa doverosa panoramica normativa, e tornando all'oggetto dei quesiti iniziali, ritiene
il Collegio che le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari,
contenute nel TUF e nei regolamenti attuativi, non possano che
definirsi di ordine pubblico.
Ne è indice
inequivoco la loro vocazione ad incidere in un settore caratterizzato da una
elevata prevalenza dell’interesse pubblico e dalla natura, pubblica e
generale, degli interessi garantiti dalle predette norme, che concernono la
tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio
pubblico come elemento di valore della economia nazionale.
L'insieme
delle disposizioni che presiedono all'attività di intermediazione
finanziaria, dunque, devono ritenersi imperative, perché dirette a tutelare
interessi di carattere generale (alla regolarità dei mercati ed alla stabilità
del sistema finanziario), come, peraltro, ha ritenuto la giurisprudenza di
legittimità nel caso di violazione delle norme relative al funzionamento
delle Società d'intermediazione mobiliari.
In secondo
luogo, nel novero delle norme imperative sopra delineato sono da
ricomprendersi anche le norme di natura attuativa e regolamentare,
costituenti l'attuazione dei principi generali posti dal TUF, in quanto
costituenti con questo un corpus unicum, da valutarsi unitariamente.
In
conclusione, ben può dirsi che i contratti conclusi in violazione del
complesso di norme sopra richiamato siano suscettibili di declaratoria di
nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi
imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi. ultimi non siano in grado di provare di averli rispettati.
Tale
prova, inoltre, deve - per il principio di correlazione tra la forma "ad
substantiam" di un negozio e la forma "ad probationem" -
rivestire la forma scritta.
Tale
conclusione generale incontra, però, un solo limite: che la norma dalla cui
violazione discende la sanzione della nullità abbia un contenuto
sufficientemente specifico, preciso ed individuato, non potendosi, in
mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppure di
natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, se
non a fronte di parametri di comportamento sufficientemente precisi
e determinati.
Opinare diversamente significherebbe violare il
principio di legalità, affidando all'alea dell'apprezzamento
del giudice il contenuto precettivo di una norma dalla cui violazione
discende una sanzione grave come la nullità.
Così delineato, il rapporto tra
l’intero complesso normativo del settore dell'intermediazione finanziaria e
la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, in caso di violazione, si
presenta con una correlazione coerente tra la tipologia di norma violata e la
conseguente reazione: alla violazione di specifiche regole cui
l'intermediario è tenuto (ad esempio: gli intermediari autorizzati devono chiedere
all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento, nonché circa la sua propensione al
rischio; .. devono consegnare, agli investitori il documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) può conseguire,
su domanda del cliente, la nullità del contratto per violazione di una regola
di tutela, o di protezione del cliente medesimo, di natura imperativa; alla
violazione di norme generali di prudenza e diligenza professionale nel
proprio operato, non meglio specificate o codificate in sede regolamentare o
attuativa, segue unicamente, in virtù dei principi generali in materia
d'inadempimento delle obbligazione, ed
in particolare,
in forza dello specifico disposto dell'art.23, comma Vl° del TUF, l'azione
per il risarcimento dei danni.
Né vale argomentare,
a detrimento della ricostruzione qui offerta, che così facendo si
finisce per applicare la sanzione minore (la tutela risarcitoria) alla
violazione delle regole legislative generali, e la sanzione più grave (la
tutela reale della nullità) alla violazione delle nonne regolamentari: al
contrario, invece, la sanzione della nullità viene applicata
alla violazione di quelle, tra le norme generali (obblighi generali di
diligenza, correttezza e trasparenza; obblighi di-informazione; obblighi di
evitare o ridurre gli effetti dei conflitti d'interesse) che trovano specificazione
nelle regole attuative in comportamenti specifici e definiti, mentre l'area
della tutela risarcitoria è riservata alle altre violazioni - all'evidenza
meno gravi - che non riguardano obblighi specificamente imposti agli
intermediari, ma la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento
del giudice.
Ora, nel
caso concreto, come sopra evidenziato, nessuna azione risarcitoria è stata
proposta dalle attrici, onde l'esame della domanda deve essere limitato alla
verifica delle violazioni specifiche agli obblighi imposti all'intermediario
dalle nonne regolamentari, secondo la sequenza prospettata dall'attore.
III. Sulla riconducibilità della negoziazione delle obbligazioni Del
Monte Finance.SA. all'ipotesi della sollecitazione del pubblico risparmio.
La difesa
degli attori deduce che la negoziazione delle obbligazioni Del Monte Finance
S.A. avrebbe dovuto avvenire secondo il meccanismo della sollecitazione al
pubblico risparmio previsto dagli artt.94 e segg. TUF (ovvero,
sinteticamente, previa preventiva comunicazione dell'offerente
alla CONSOB; pubblicazione del prospetto; sottoposizione dell'intera
procedura al controllo della CONSOB; obbligo di certificazione del bilancio
dell'emittente; obblighi informativi), trattandosi di titoli, privi di rating, destinati
ad investitori istituzionali e professionali, e non ai piccoli risparmiatori,
o, comunque, alla clientela retail.
Le
obbligazioni, sostiene in sostanza la difesa degli attori, non potevano
essere negoziate e offerte in vendita ai clienti dell'istituto dì credito, perché
soggette alla specifica procedura di appello al pubblico risparmio, che nella
specie, per tali titoli, non era stata effettuata.
La
doglianza non è fondata.
L'art.1,
lett. t) del TUF definisce la "sollecitazione all'investimento"
come ogni; offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi
forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di
prodotti finanziari.
Appare
evidente che il tratto distintivo di tale forma di collocamento di strumenti
finanziari è di essere destinato ad una moltitudine indistinta di soggetti.
Accanto al
collocamento di strumenti finanziari mediante la sollecitazione al pubblico risparmio, il TUF ed il Regolamento CONSOB prevedono altre
forme di compravendita di titoli o valori mobiliari, ed, in particolare, la
cosiddetta negoziazione su base individuale, disciplinata dall'art.32 del
Regolamento CONSOB.
Questa a
sua volta si suddivide in negoziazione per conto proprio o per conto, di
terzi (cfr. art.32, numero 3 e 4: ".... gli intermediari autorizzati
eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori
condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla
natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni
possibili si ha riguardo ai prezzi. pagati o ricevuti e agli altri oneri
sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.
Le
condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la
negoziazione sia eseguita:
durante
l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto
dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato;
al di fuori
dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto
dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato o in un
sistema di scambi organizzati").
La
negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del
valore mobiliare in capo all'intermediario, che in precedenza lo ha
acquistato sul mercato finanziario (cfr.art.32, numero 5: "gli
intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione
dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli
strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso
dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna
commissione").
Nella
prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, invece,
l'intermediario acquista sul mercato il titolo o valore mobiliare percependo
una provvigione per tale attività di natura mediatoria (cfr. art.32, numero
6: "ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il
prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato
dall'intermediario").
Nel caso di
specie, come storicamente per la gran parte delle negoziazioni avvenute sul
territorio nazionale aventi ad oggetto le obbligazioni emesse dal Gruppo
Cirio, la negoziazione dei titoli di debito emessi da Del Monte Finance S.A.
ha assunto la forma della "negoziazione per conto proprio", in
quanto Banca Intesa S.p.A. deteneva transitoriamente e temporaneamente un
certo quantitativo di titoli obbligazionari Del Monte Finance S.A., per fare
fronte alle richieste di acquisto di detti strumenti finanziari da parte
della clientela (circostanza incontestata, perché ammessa dalla stessa Banca,
cfr. capitolo di prova testimoniale numero 7).
Ora, la
negoziazione, sia pure per conto proprio, di strumenti finanziari (acquistati
nell'ambito di un sistema di scambi organizzati - SSO - ovvero
"un insieme di regole e strutture, anche automatizzate, che consente in
via continuativa e periodica di raccogliere e diffondere proposta di
negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte
con le modalità previste dal sistema) non può essere equiparata in nessun
modo alla, sollecitazione all'investimento, perché differenti ne sono i
destinatari, un pubblico indiscriminato di soggetti, nel primo
caso, il singolo cliente o risparmiatore, nel secondo.
Tale
conclusione - che deriva dall'analisi del dettato normativo di settore - è
peraltro conforme
alla ratio legis , che vuole
circondare di cautele l'appello al pubblico risparmio, al fine di evitare che
il pubblico dei risparmiatori sia tratto in inganno da pubblicità e da altre
forme di sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari di dubbia
solidità, imponendo un previo controllo dì
un ente pubblico (la CONSOB) sulla veridicità delle informazioni diffuse,
mentre analoga tutela non si reputa necessaria, nel caso un singolo cliente che manifesti l’intendimento di investire su un
particolare prodotto finanziario.
La Banca
d'Italia, nel bollettino economico numero 41 del novembre 2003, ha reputato
legittima la prassi delle banche di vendere i titoli del proprio portafoglio
ai clienti che ne facciano richiesta, nell'ambito di un'attività di
negoziazione in conto proprio.
La Banca d'Italia ha
esplicitamente affermato che la sequenza "assunzione a fermo" (ovvero,
l'acquisto da parte della Banca di titoli obbligazionari quotati
su un mercato europeo e collocati agli. investitori professionali,
in esenzione alla procedura di appello al pubblico risparmio, esenzione
espressamente prevista dall'art. 100, lettera a) TUF) - "negoziazione
sul mercato secondario" non implica violazione dell'obbligo di
prospetto, neppure in presenza di attività propositive da parte degli
intermediari, e neppure quand'anche tale attività di negoziazione su base
individuale avvenga nella fase cosiddetta di
grey market (fase che va dall'annuncio dell'emissione
dei titolo (launch day) alla data di
regolamento degli stessi e di versamento del ricavato all'emittente
(closing day), e che dura generalmente
dalle due alle quattro. settimane, durante le quali gli investitori
professionali da una parte acquistano i titoli dalle banche collocatrici
facenti parte del consorzio, dall'altra possono legittimamente negoziarli
alla clientela che ne faccia richiesta).
Nella
specie, non è neppure stata provata una qualunque attività di proposizione da
parte del funzionari della Banca Intesa S.p.A. agli attori, e non vi sono
dunque gli estremi per ritenere che la vendita delle obbligazioni Del Monte
Finance S A. potesse qualificarsi come sollecitazione al pubblico risparmio,
con conseguente obbligo di rispettare tutte le formalità procedurali di tale
tipologia di collocamento.
Al
contrario, le obbligazioni emesse dalla Del Monte Finance S.A. hanno
rispettato le procedure ' usuali di emissione sull'euromercato (in
Lussemburgo), di collocamento nei confronti di investitori professionali o istituzionali
e di successiva negoziazione ai clienti.
Con questo,
naturalmente, non si vuol dire che dette negoziazioni fossero in tutti i casi regolari,
ma semplicemente che le stesse non possono considerarsi equiparabili in alcun
modo alla fattispecie dell'appello al pubblico risparmio, o sollecitazione
all'investimento, ferme restando le altre norme di diligenza e prudenza cui
la Banca è tenuta, i cui profili sono esaminati nei paragrafi che seguono.
IV. Sull'adempimento da parte della Banca degli obblighi di
informazione.
L'art.
28 del Regolamento Consob dispone, sotto la rubrica "Informazioni tra
gli intermediari e gli investitori" che, prima della stipulazione del
contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e
dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori
a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a)
chiedere all'investitore notizie circa la sua
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste
deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da
apposita. dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b)
consegnare agli investitori il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
Inoltre, il
numero 2) del medesimo articolo dispone che gli intermediari autorizzati non
possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di
gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte
di investimento o disinvestimento.
Ora, dalla documentazione
prodotta in atti dalla difesa della Banca, e segnatamente dai docc.ti 16-21 risulta che in occasione della
stipulazione di altrettanti contratti di gestione portafogli in titoli mobiliari, le clienti attrici abbiano,
per sei volte; reso alla
Banca; che richiedeva le notizie
previste dalla normativa sopra richiamata, il diniego di informativa, rifiutando
di fornire informazioni circa la loro esperienza in materia di investimenti
in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di
investimento, la loro propensione al rischio. Egualmente, dalla
documentazione citata, risulta che la Banca abbia, in occasione della
stipulazione di altrettanti contratti di gestione portafoglio titoli,
consegnato il documento sui rischi generali di investimento, riportato,
peraltro, anche, quale allegato, nella copia del contratto consegnato agli
investitori.
Eguale
rifiuto di fornire le informazioni rilevanti per l'individuazione della propensione
al rischio dell'investitore è stato sottoscritto in occasione
della stipulazione del contratto di negoziazione titoli su base individuale,
concluso in data 31.03.1993 tra la Banca ed E. Rossi.
Ritiene
il Collegio che la Banca abbia dunque adempiuto integralmente agli obblighi
formali imposti dalla normativa di settore per quanto concerne la raccolta di informazioni rilevanti dagli investitori.
Né vale al
contrario argomentare, come fa la difesa delle attrici, che manca una
espressa dichiarazione di rifiuto alla facoltà di fornire dette informazioni
in relazione al contratto di deposito titoli intestato a R. Bianchi, dove
sono materialmente transitate le operazioni di acquisto contestate, giacché
la collocazione degli obblighi nascenti dall'art.28 del Regolamento CONSOB
nelle "disposizioni di carattere generale" (Capo I del Titolo I del
Regolamento) consente di ritenere adempiuto l'obbligo, in presenza di una
pluralità di rapporti, ogniqualvolta la Banca si sia premurata di richiedere
le informazioni idonee ad individuare la tipologia del cliente, in rapporto
al rischio dell'investimento finanziario proposto, all'inizio del rapporto di
gestione generalmente inteso.
Del resto,
è lo stesso tenore letterale della norma a implicare tale soluzione, laddove
fa espresso riferimento alla fase anteriore alla stipulazione del contratto
di gestione e di consulenza in materia di investimento, mentre l'obbligo di
acquisire le informazioni rilevanti non è espressamente ripetuto o ribadito
nella disciplina specifica di ogni singolo servizio, ed, in particolare, con
riferimento alla cosiddetta "negoziazione su base individuale",
disciplinata dall'art.32 del Regolamento.
Tanto
chiarito, resta da definire quali siano le conseguenze del rifiuto del
cliente all'onere di declinare le informazioni richieste dall'istituto di
credito.
Il Collegio
ritiene che da tale omissione non possano discendere conseguenze sfavorevoli
al cliente, nel senso che dall'assenza di informazioni, l'intermediario
autorizzato non può che desumere una propensione al rischio minima o ridotta,
una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza,
obbiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale
investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività, con l'unica
salvezza dell'eventualità che le informazioni in argomento non siano
desumibili aliunde, dalle scelte di investimento ed, in
generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore nel
rapporto con la Banca.
Orbene, in
questa fattispecie appaiono ricadere gli attori, i quali hanno sempre tenuto
un comportamento non da piccoli risparmiatori inesperti, ma da soggetti adusi
a, frequentare il mercato mobiliare e conoscitori delle regole di
base che lo governano.
Tanto si
evince agevolmente dalle pregresse scelte d'investimento compiute dalle
attrici e dall'ammontare medio del patrimonio investito, nonché dall'arco
temporale in cui lo stesso è stato investito.
Risulta documentalmente provato,
infatti, che le attrici, titolari mediamente di;un patrimonio di
oltre tre miliardi di vecchie lire, lo hanno investito dal 1986 in avanti in
titoli finanziari a rischio medio-alto, quali sei gestioni patrimoniali
(alcune delle quali composte in prevalenza di titoli azionari, con livelli di
rischio dichiarati di standard medio,
medio-alto, alto), titoli in depositi a custodia (tra cui spiccano
corporate bond di società quotate in mercati esteri, come Carraro e General
Elettric), fondi comuni d'investimento azionari ed obbligazionari.
Ma a confermare la correttezza del comportamento della Banca, al di là di
facili suggestioni giornalistiche, deve rimarcarsi che il rapporto
percentuale tra l'intera massa monetaria consegnata dalle clienti in gestione
a Banca Intesa e l'importo (Euro 91.000,00 in totale) dei titoli
obbligazionari Telecom Argentina Stet France e Del Monte Finance S.A..
sottoscritti è particolarmente limitato, pari a circa il 5%; deve altresì
evidenziarsi che le attrici sono rimaste e sono tuttora clienti della Banca
ed, infine, circostanza questa particolarmente rilevante, che il valore
attuale delle obbligazioni contestate si aggira su percentuali di tutto rispetto,
a confronto con il valore medio delle altre tipologie obbligazionarie emesse
- rispettivamente - - da altre società del Gruppo Cirio o da altre entità di
nazionalità argentina (tra i quali lo Stato Argentino, la Provincia di
Buenos. Aires e simili): le obbligazioni Telecom Argentina Stet France
quotano sul mercato secondario, infatti, circa 0,88, ovvero esprimono 1'88%
del valore di sottoscrizione iniziale; le obbligazioni Del Monte Finance S.A.
quotano 0,78.
Se.
a ciò si aggiunge che detti strumenti di debito. avevano allora un rendimento
decisamente più elevato di quello medio di prodotti simili, e notevolmente
maggiore di quello dei Titoli di Stato dell'area Europa (ovvero,
rispettivamente, il 9,5% annuo per le obbligazioni Telecom Argentina Stet.
France ed: il 6,25% annuo per quelle Del Monte Finance S.A.), anche l'area
dell'eventuale danno risarcibile alle attrici si riduce enormemente, al punto
che la scelta finanziaria appare, in termini percentuali, probabilmente
migliore dell'andamento medio dei principali indici borsistici mondiali dal
Marzo 2000 (data della discesa degli indici dopo il rialzo dovuto alla
"bolla tecnologica) alla data odierna.
V. Sull'adeguatezza soggettiva delle operazioni di negoziazione dei
titoli obbligazionari Del Monte Finance S.A. e Telecom
Argentina Stet France e sul profilo di rischio delle clienti
attrici.
La
difesa di parte attrice si duole altresì perché non sarebbe stato rispettato
il disposto dell'art.28 del Regolamento, a mente del quale "gli
intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto
degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza
o dimensione.
Ai
fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle
informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile
in relazione ai servizi prestati.
Gli
intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni
relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e
delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora
l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari
autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine
impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute".
Ora, pare
al Collegio che l'investimento operato da R. Bianchi ed E. Rossi in relazione
alle obbligazioni Telecom Argentina Stet France e Del Monte Finance S.A. non
possa dirsi inadeguato, in rapporto agli indici previsti normativamente.
Deve,
infatti, rilevarsi come l'adeguatezza dell'operazione debba essere valutata
alla luce delle informazioni rese dagli investitori ("ai fini del comma
1", recita la norma, ovvero al fine di individuare quali operazioni
debbano ritenersi inadeguate con riferimento alla specificità del cliente,
gli intermediari tengono conto delle informazioni di cui all'art.28 e
"di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi
prestati") ed alla luce del complessivo grado di propensione al rischio
desumibile dalla "storicità" del cliente: orbene, a fronte di un
grado di rischio medio-alto, desumibile dal quadro complessivo dei rapporti
intercorsi ed intercorrenti tra le attrici e la Banca, l'acquisto dei titoli
obbligazionari in questione non appare inadeguato; né per tipologia o per
oggetto (le attrici erano abituate anche ad investire su titoli
azionari, che hanno normalmente un grado di rischio più elevato dei titoli di
debito; le attrici hanno anche investito - nel medesimo periodo
di acquisto delle obbligazioni per cui è causa - in altri corporate
bond), né per frequenza (fu acquisito un quantitativo. medio in
due riprese), né per dimensione (ridotta, in rapporto al totale del
patrimonio gestito).
Non vi
sono, in conclusione, motivi validi per ritenere applicabile al caso concreto
la fattispecie disciplinata dall'art.29 del Regolamento.
VI. Sul conflitto d'interessi della banca in occasione
della negoziazione delle obbligazioni Del Monte Finance
S.A.
In relazione
alle sole obbligazioni Del Monte Finance S.A., le attrici hanno dedotto che
la Banca verserebbe in una situazione di conflitto d'interessi, invocando il
mancato rispetto degli obblighi imposti alla stessa dal Regolamento.
In
particolare, l'art. 27, sotto la rubrica "Conflitti di interessi"
recita: "Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione di
conflitti di interessi.
Gli intermediari autorizzati non
possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se
hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
derivante da rapporti di gruppo, dalla
prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o
di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente
informato per iscritto l'investitore
sulla
natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non
abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione
dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente,
l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa
autorizzazione da parte dell'investitore devono.
risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente.
Ove gli intermediari
autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di
cui al precedente comma 2, utilizzino
moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente
evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi".
Ora, ritiene il Collegio che non
sia possibile ravvisare una situazione di conflitto tra Banca Intesa S.p.A. e
la società Del Monte Finance S.A., al momento del collocamento delle contestate
obbligazioni.
In primo luogo, Banca Intesa
S.pA. non aveva, all'epoca, alcun rapporto di finanziamento in essere con Del
Monte Finance S A., e ciò esclude, già di per sé, che vi fosse nell'azione
della banca, un fine diverso ed ulteriore rispetto alla semplice
soddisfazione delle aspettative e delle richieste del cliente.
Si deve rammentare che la stessa
CONSOB (cfr. comunicazione -
risposta a quesito numero DAL 97006042 del 9.07.97 - doc. 32 fasc. convenuta)
ha ritenuto insussistente il conflitto d'interessi - nel caso di negoziazione
di titoli in contropartita diretta con il cliente - ove la compravendita sia
stata perfezionata sulla base di un ordine di acquisto dello strumento finanziario
conferito spontaneamente dal cliente, ammettendone, al contrario, l'astratta
possibilità nel caso di perfezionamento dell'operazione su suggerimento
dell'intermediario, o su sollecitazione di questi, ma solamente se, nel caso
concreto, si provi che l'intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi
rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente, quale, ad esempio,
l'obbiettivo dell'istituto di credito di eliminare rapidamente dal
portafoglio di proprietà titoli presenti in sovrabbondanza, a seguito di una
massiccia sottoscrizione dell'emissione obbligazionaria contestata.
Ora, nella specie, non vi è
prova che la negoziazione dei titoli in argomento sia stata preceduta da
particolari sollecitazioni o suggerimenti del funzionario bancario
incaricato, né che Banca Intesa S.p A. avesse in portafoglio una quantità di
obbligazione Del Monte Finance S A. esuberanti rispetto alle normali
necessità di approvvigionamento per fare fronte alle ricorrenti richieste
della clientela.
Manca,
infine la prova di un qualunque
interesse.della
banca a collocare titoli di un emittente della quale non era in alcun
modo creditrice diretta.
Anzi, detta prova è addirittura
esclusa dalla circostanza che la Banca, nel periodo compreso tra il 31.05.01
ed il 31.07.01, ha aumentato la propria esposizione creditizia,
complessiva verso le società facenti parte del Gruppo Cirio, di circa Euro
467.000,00, segnale ulteriore che la stessa Banca Intesa considerava ancora
solido finanziariamente e patrimonialmente il Gruppo che avrebbe invece
successivamente dichiarato il "default" sui. propri
titoli obbligazionari.
In conclusione, non vi sono
elementi per accogliere le domande formulate da parte attrice.
La
mancanza di una espressa domanda di risarcimento dei danni legittima l'omesso
esame di altri eventuali profili di negligenza della Banca agli obblighi
genericamente imposti dall'art.21, lett.a).TUF.
Sussistono
giusti motivi, data la novità della questione, per disporre l'integrale
compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
il. Tribunale di Monza, Sezione I° civile, in sede collegiale,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulla causa N.
2310/2004, promossa da R. Bianchi ed E. Rossi nei confronti di Banca Intesa
S.p.A., ogni altra diversa domanda, eccezione, argomentazione reietta o disattesa, così statuisce:
1.
rigetta le
domande proposte dalle attrici nei confronti di Banca Intesa S.p.A.;
2.
dichiara integralmente
compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza il 16.12.2004
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