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Concorrenza sleale - Confusione - Diffusione di
messaggi pubblicitari tramite sito Internet - Corresponsabilità ex art. 2043
c.c. - Nome e segni distintivi - Nome di dominio Internet - Obblighi del
proprietario - Equiparabilità ad organo di stampa - Responsabilità del
titolare del nome di dominio Internet per eventuali illeciti realizzati
attraverso il contenuto delle pagine internet. Tribunale di Napoli, – Giudice unico Dott.
Schifani - Sentenza del giorno 8 agosto 1997. La massima: La diffusione di un messaggio promozionale
mediante l'uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda può
ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei
prodotti e sulla identità personale dell'imprenditore. Se, poi, la diffusione
del messaggio è realizzata attraverso un sistema telematico complesso e
capillarmente diffuso nel mondo, quale è oggi « Internet », l'idoneità allo
sviamento della clientela risulta ancora più evidente. L'attribuzione ai propri prodotti di qualità appartenenti,
invece, in via esclusiva, ai prodotti di una società concorrente integra a
sua volta atto di concorrenza sleale censurabile ai sensi dell'art. 2598, n.
2, c.c. (c.d. appropriazione di pregi) La presentazione, come proprio, di un catalogo di
fotografie, appartenenti, in realtà, ad azienda concorrente è ancora atto di
concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. (in questo senso, per
un caso analogo, v. Trib. Milano 21 luglio 1994). La diffusione di notizie riservate, concernenti
l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa concorrente, è, allo
stesso modo, sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. Il terzo non imprenditore che diffonde messaggi
pubblicitari tramite il sito Internet da lui gestito, partecipa all'illecito
concorrenziale posto in essere da un imprenditore verso un concorrente ed è,
quindi, corresponsabile con l'autore principale dell'atto concorrenziale ex
art. 2043 c.c. Secondo consolidata giurisprudenza, il
proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori
(e certamente, oggi, la rete «Internet », quale « sistema internazionale di
interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche » è equiparabile a un
organo di stampa: v., in questo senso, Trib. Napoli, ufficio stampa, 18 marzo
1997) ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza
sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi
pubblicitari. Il titolare di un nome di dominio Internet
risponde, pertanto, degli illeciti integrati dal contenuto delle pagine
inserite nel sito da lui gestito. Lo stesso principio è da ritenersi
applicabile al titolare del nome di dominio che si limita alla manutenzione
tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione
commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo. il testo integrale: Con ricorso depositato il 4 luglio 1997, la «
Mario Cirino Pomicino S.p.A. », ha invocato, in via d'urgenza, nei confronti
della s.a.s. GE.R.EDIL., della s.r.l. EASY COMPUTER & SOFTWARE e della
s.r.l. K.J.W.S., tutela inibitoria avverso l'ulteriore diffusione, sulla rete
telematica « Internet », di messaggi implicanti l'utilizzazione dei segni
distintivi riservati alla società ricorrente e l'imitazione servile delle sue
iniziative imprenditoriali. Nel costituirsi all'udienza di comparizione, la
s.r.l. EASY COMPUTER & SOFTWARE e la s.r.l. K.J.W.S. hanno eccepito una
totale estraneità ai fatti di causa e dedotto, pertanto, difetto di
legittimazione passiva; la s.a.s. GE.R.EDIL ha chiesto il rigetto della
domanda, per infondatezza dei suoi presupposti. Il ricorso è fondato e, pertanto, va
integralmente accolto. Va preliminarmente evidenziata l'opportunità di
differenziare la posizioni delle parti resistenti che cooperano nell'illecito
concorrenziale, in quanto, come si vedrà, diversi sono i titoli di responsabilità
imputabile alla s.a.s. GE.R.EDIL. da una parte, e alla s.r.l. EASY COMPUTER
& SOFTWARE e alla s.r.l. K.J.W.S. dall'altra. Giova, inoltre, premettere che il carattere di
sommarietà, connaturato alla cognizione del giudice della cautela, implica un
giudizio di mera verosimiglianza in ordine alla sussistenza del diritto che,
in via d'urgenza, è fatto valere dal ricorrente. Nel presente giudizio, i
fatti posti a fondamento della pretesa azionata appaiono, allo stato, provati
in maniera adeguata e comunque funzionale alla declaratoria di sussistenza
del fumus boni juris. In primo luogo, la dedotta risoluzione del
rapporto di agenzia tra Mario Cirino Pomicino S.p.A. e GE.R.EDIL. s.a.s., con
conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione - da parte di quest'ultima
- in ordine a ogni successiva attività promozionale dei chiusini marchiati
«MCP », è adeguatamente provata dalla documentazione in atti (v. raccomandata
del 15 maggio 1997), e comunque non contestata da parte resistente. A partire da quella data, la s.a.s. GE.R.EDIL.
non era più autorizzata a svolgere attività promozionale alcuna per conto
della Mario Cirino Pomicino S.p.A. Essa ha, invece, utilizzato due siti
«Internet » (denominati, rispettivamente « GE.R.EDIL. » e « Mario Cirino
Pomicino »), per diffondere messaggi promozionali nei quali dichiarava di
essere « Agente generale per l'Italia nel settore dei chiusini in ghisa
sferoidale », riproduceva la lista clienti della M.C.P. S.p.A., indicandola
come propria, utilizzava la sigla « mcp » - segno distintivo della ricorrente
- e riproduceva fotografie tratte dal catalogo della Mario Cirino Pomicino. Tanto risulta dedotto e provato da parte
ricorrente, che allega la riproduzione in stampa delle ricerche sul sistema «
Internet », ove, ancora alla data del 1° agosto 1997, l'utente può leggere i
messaggi promozionali in contestazione. A riprova dell'attendibilità di tale
documentazione vi è la dichiarazione ammissoria di parte resistente, che
testualmente afferma « ... la diffusione della pagina Internet recante i
segni distintivi della M.C.P. S.p.A. è stata mantenuta solo per pochi giorni
dopo l'interruzione del rapporto », salvo poi negare qualsiasi carattere di
illiceità alle condotte così poste in essere. Epperò, della eccepita legittimità di tali atti
nessun riscontro probatorio viene fornito da parte resistente. Deve, invece, ritenersi che: la diffusione di un
messaggio promozionale (contraddistinto dalla sigla « MCP », ovvero allocato
in un sito « Internet » intitolato « Mario Cirino Pomicino ») è sicuramente
atto di concorrenza sleale, poiché l'uso di segni distintivi appartenenti ad
altra azienda può ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva
provenienza dei prodotti e sulla identità personale dell'imprenditore (se,
poi, la diffusione del messaggio è realizzata attraverso un sistema
telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo, quale è oggi «
Internet », l'idoneità allo sviamento della clientela risulta ancora più
evidente); l'attribuzione ai propri prodotti di qualità appartenenti, invece,
in via esclusiva, ai prodotti della società ricorrente, integra a sua volta
atto di concorrenza sleale censurabile ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c.
(c.d. appropriazione di pregi); la presentazione, come proprio, di un
catalogo di fotografie, appartenenti, in realtà, alla Mario Cirino Pomicino
S.p.A., è ancora atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3,
c.c. (in questo senso, per un caso analogo, v. Trib. Milano 21 luglio 1994);
la diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi
di produzione dell'impresa concorrente, è, allo stesso modo, sanzionabile ai
sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. Quanto alla invocata, concorrente responsabilità
della EASY COMPUTER & SOFTWARE e della K.J.W.S., va premesso che è
documentalmente provata (e neppure contestata da controparte) la titolarità
in capo alle resistenti dei domain names rispettiva-mente contrassegnati
dalla sigla rimini.com e queen.it. Tali società hanno curato l'approntamento
e la diffusione dei messaggi immessi in rete per conto della GE.R.EDIL.: in
particolare, la EASY COMPUTER & SOFTWARE ha convenzionalmente pattuito
con la GE.R.EDIL. un servizio per la creazione e la pubblicazione di pagine
pubblicitarie sulla rete « Internet » (v. scrittura privata del 14 aprile
1997, agli atti). La K.J.W.S. s.r.l. è, invece, esclusiva titolare
del « dominio » (contrassegnato « queen.it »), del quale cura la manutenzione
tecnica, laddove la gestione dei servizi telematici con collocazione dei
motori di ricerca, creazione e albergazione delle pagine « HTML », ospitate
nel domain name di sua proprietà è affidato a una terza società (la « Pound
& Star s.r.l. »), che ha direttamente negoziato con la GE.R.EDIL. le
condizioni per l'accesso ai siti telematici di rete. Orbene, l'art. 2598, n. 3, c.c. prevede
espressamente che l'atto di concorrenza sleale può essere compiuto anche «
indirettamente ». La problematica del coinvolgimento di terzi non imprenditori
nell'atto di concorrenza sleale è al centro di un dibattito dottrinario e
giurisprudenziale intenso ed estremamente tormentato. Secondo una parte della giurisprudenza, chi
coopera all'atto di concorrenza sleale risponde in solido con l'imprenditore in
virtù del precetto di cui all'art. 2598 c.c., e non secondo la disciplina
generale dell'illecito civile, con la conseguenza che le sanzioni tipiche
della disciplina della concorrenza sleale saranno applicabili nei confronti
dell'autore materiale non imprenditore, indipendentemente dal ricorrere
dell'elemento psicologico del dolo o della colpa (v. ex multis Cass. 16
aprile 1983 n. 2634). La tesi più convincente resta, peraltro, quella
che àncora la corresponsabilità dell'extraneus alla sussistenza dei requisiti
soggettivi dell'illecito aquiliano: il collegamento tra concorrente sleale e
terzo può essere della più diversa natura (preposizione institoria, lavoro
subordinato, contratto), purché il terzo operi con dolo o colpa a vantaggio
dell'uno e a danno dell'altro imprenditore (per la riconducibilità del
concorso nell'illecito concorrenziale al genus della responsabilità
aquiliana, v. Cass., Sez. un., 15 marzo 1985 n. 2018; Cass. 18 novembre 1991
n. 13623). Ciò posto, è necessario verificare se nella
condotta della EASY COMPUTER & SOFTWARE e della K.J.W.S. siano
ravvisabili gli estremi di una compartecipazione colpevole agli atti di
concorrenza sleale posti in essere dalla GE.R.EDIL. e se, in particolare, la
disponibilità e gestione di un domain name nell'ambito della rete «Internet »
implichi delle precise responsabilità a carico dei titolari. Orbene, le società resistenti hanno, nel caso di
specie, autorizzato, consentito, comunque agevolato la diffusione dei
messaggi pubblicitari commissionati dalla GE.R.EDIL. Secondo consolidata giurisprudenza, il
proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori
(e certamente, oggi, la rete «Internet », quale « sistema internazionale di
interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche » è equiparabile a un
organo di stampa: v., in questo senso, Trib. Napoli, ufficio stampa, 18 marzo
1997) ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza
sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi
pubblicitari. Si è, in particolare, statuito che il
proprietario dell'organo di comunicazione è corresponsabile con
l'imprenditore, autore dell'illecito concorrenziale, allorquando « il
contenuto della pubblicazione integri oggettivamente gli estremi della
concorrenza sleale » (Trib. Milano, decr. 29 aprile 1976). Grava, infatti, sull'editore un obbligo di
diligente verifica circa la « legittima titolarità del segno distintivo da
parte dell'inserzionista » (Trib. Milano 31 gennaio 1980), nonché di «
controllo preventivo in ordine al contenuto del messaggio, al fine di
verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta » (Trib.
Napoli, ord. 15 giugno 1994). Nel caso di specie, il difetto di diligenza da
parte delle due società resistenti integra l'elemento soggettivo della colpa,
presupposto ineludibile, per quanto sopra detto, ai fini della
configurabilità di un concorso dell'extraneus nell'illecito concorrenziale
dell'imprenditore. La carenza di vigilanza è, nel nostro caso, tanto più
censurabile in considerazione dell'eccezionale diffusione dello strumento di
comunicazione utilizzato (le moderne tecniche telematiche on line sulla rete
« Internet »), che imponeva al diligente professionista una più intensa
attività di controllo. |