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Sezione I - Giurisprudenza

documento 86

 

 

 

 

Anatocismo – Illegittimità – Uso normativo – Insussistenza. Commissione di massimo scoperto – Non computabilità.

Art. 1283 c.c.

 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. distaccata di Carignola – Giudice unico D’Onofrio - Sentenza del giorno 7 gennaio 2005.

 

Il commento, di Luca Caravella.

 

Il testo integrale:

 

Il Tribunale (omissis)- svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 19 settembre del 2000, gli istanti si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dall’intestato tribunale.

Assumevano che l’xxxxxxx aveva il 6 agosto del 1991  stipulato  con  il  Banco  Santo  Spirito  spa  agenzia  di xxxxxx un conto corrente assistito da convenzione di assegno, assumendo il conto di corrispondenza il numero xxxx.

Nel corso del rapporto era altresì stata accordata al correntista una linea di credito garantita da fideiussioni degli altri odierni opponenti alla quale erano stati  applicati elevatissimi interessi debitori,  procedendo  alla  capitalizzazione  trimestrale  degli interessi  con  addebito  trimestrale  di  commissione  di  massimo  scoperto.

Eccepivano gli opponenti la nullità della clausola con la quale si rinviava,  per  la  determinazione  degli  interessi  passivi,  alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, quantomeno a partire dall’entrata in vigore della legge n. 154\92.

Rilevavano  altresì  la  nullità  della  clausola  contrattuale  che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’illegittimità della commissione di massimo scoperto .

Concludevano perché, previa declaratoria di nullità della indicate clausole  contrattuali,  fosse  dichiarato  nullo  o  revocato  il decreto opposto con declaratoria che il conto corrente n. xxxxxx non presentava saldo debitorio, vinte le spese di lite .

Si  costituiva  l’istituto  bancario  eccependo  la  carenza  di legittimazione  attiva  dell’opponente  avendo  sempre  intrattenuto rapporti con xxxxxx snc.

Il  tasso  di  interesse  convenzionale  praticato  erano  stati espressamente   accettati dagli opponenti e non erano definibili usurari. Legittima   risultava   la   capitalizzazione trimestrale degli interessi,  concludendo per il rigetto dell’avversa opposizione con vittoria di spese di lite.

All’udienza del 23 settembre del 2004, il giudice rimetteva la causa in recisione previa concessione dei termini di legge (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi. L’opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione .

Rilevato che l’errore nella denominazione della società opponente xxxxxx e non xxxxxx non comporta alcuna difficoltà di individuazione della stessa, tenuto conto della sua sede legale e del  suo  amministratore  p.t.,  va  in  primo  luogo  affrontata  la questione  relativa alla  assunta  nullità della  clausola di  cui all’art. 7 delle condizioni generali dell’intercorso contratto di conto corrente bancario nella parte in cui, con riferimento agli interessi  dovuti  dal  correntista  all’azienda  di  credito,  si conviene che  essi  siano  determinati  alle  condizioni  praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cfr. art. 7 del contratto  stipulato  in xxxxxxx  il  6  agosto  del  1991  tra l’opponente società e l’opposto istituto bancario).

Trattandosi  di  contratto anteriore all’entrata  in vigore della legge  17 febbraio  1992  n.  154  sulla  trasparenza bancaria,  va rilevato  che  la  Suprema  Corte  ha  da  ultimo  statuito  che  è legittima la clausola dei contratti di conto corrente bancario - stipulati prima dell’entrata  in  vigore  della  legge  154\92 secondo la quale sono dovuti interessi convenzionali nella misura normalmente praticata dalle aziende di credito su piazza. E’ tuttavia  necessario  valutare  se  nel  singolo  rapporto  dedotto sussistano  elementi  di  qualificazione  del  cliente  idonei  a determinare, senza successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l’oggettiva determinazione del tasso di interesse (in questo senso Cass. 1996\2103).

Ferma  restando pertanto  la possibilità di  rispettare  la  forma scritta ad substantiam imposta dall’art. 1284 secondo comma cc, senza precisare in cifre il tasso di interesse praticato, si è tuttavia  riconosciuta  l’ammissibilità della determinazione di quest’ultimo per relationem attraverso criteri oggettivi univoci, giungendosi  in  concreto  per  tale  via  ad  escludere  che  tali caratteri ricorrano nella clausola che, come nel caso di specie, rinvii  -  sic  et simpliciter - alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.

Ciò  in  quanto,  posta  l’esistenza  di  differenti  tipologie  di interessi, essa  non  consente, per  la  sua  genericità,  di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi  (Cass.  10 novembre 1997 n.  11042; 13\3\1996 n. 2103; 1998\4696; 1998\6247; 1998\7871; 2002\4490).

Alla dichiarazione di nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto  citato consegue  per  il  periodo  antecedente all’entrata in vigore della legge 154\92 l’applicazione del tasso di  interesse  legale,  mentre, con  riferimento  al  periodo successivo   alla   entrata   in   vigore   della   citata legge, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva, vanno applicati i tassi indicati dall’art. 117, comma 7, lettera a, decreto legislativo 385/1993 (che riporta la medesima previsione operata al riguardo dall’art. 5 lettera a della legge 154/1992) .

L’utilizzo dei tassi di cui alla legge 154/1992 sarà tuttavia limitato al periodo anteriore al 24\11\1994, dal momento che da quella data l’istituto bancario provvide a determinare i nuovi tassi di interesse attivi e passivi, modificandoli ulteriormente e sempre in forma scritta a partire dall’undici gennaio del 1996 (vedi documentazione allegata al fascicolo di parte opposta in cui sono depositati lettere del 24\11\1994 e 11\1\1996 con riconoscimento dei tassi applicati da parte del legale rappresentante della società opponente: cfr. in atti ).

Con  riferimento  a  tale  riconoscimento  dei  tassi  di  interesse individuati in forma scritta parte istante nega la riferibilità di tali individuati e precisati tassi alla società opponente, essendo stata  la  sottoscrizione  dell’accettazione  di  tali  nuovi  tassi praticati operata da xxxxx senza la spendita del nome della società, della quale pure era ed è pacificamente legale rappresentante .

Deve disattendersi tale ragionamento giuridico, dal momento che, come si evince dalla lettera di accettazione,  essa è intestata alla xxxxxx S.n.c. con  sede  in  via xxxx di xxxx e, pertanto,la sottoscrizione  da  parte  di xxxx (seppure  non formalmente   avvenuta   nella   qualità   con   riferimento alla sottoscrizione) può senz’altro essere ricollegata alla società di cui era ed è legale rappresentante: a sostegno di tale soluzione sta pure il fatto che, con le lettere di accettazione, il legale rappresentante  non  si  limitava  a  prendere atto delle  nuove condizioni dei tassi del conto ma la xxxxxxxxx otteneva anche nuove linee di credito (cfr. le lettere in questione).

Essendo pertanto le lettere di accettazione intestate alla società con l’indicazione già in sede di intestazione del nome di xxxxxx, la sottoscrizione da parte di quest’ultimo non può che essere riferita all’interesse della società della quale è legale rappresentante, come si evince dalla lettura  contestuale ed unitaria della lettera di accettazione .

Ciò posto, dunque, per il periodo che parte dal 24 novembre del 1994 non troveranno più applicazione i tassi indicati dalla legge sulla  trasparenza  bancaria,  applicabili  solo  in  presenza  di clausole nulle nei contratti di conto corrente bancario, ma i tassi  approvati  in  forma  scritta  dall’istituto  bancario  ed approvati dalla società opponente.

Passando a questo punto al secondo motivo di doglianza relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prevista anch’essa dall’art. 7 delle condizioni di contratto già esaminato, deve ritenersi ormai conclamata l’illegittimità di tale forma anatocistica .

Da ultimo, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 7 ottobre\4 novembre 2004 n. 21095, ha, nella sostanza, confermato l’orientamento giurisprudenziale, già consolidatosi anche presso il  giudice  della  legittimità, secondo il  quale  la  previsione contrattuale della  capitalizzazione  trimestrale  degli  interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale , ma non su una vera e propria norma consuetudinaria  è nulla, in quanto anteriore  alla  scadenza  degli  interessi  (in  questo  senso  da principio Cass.  16 marzo 1999 n. 2374 ; 30 marzo 1999 n. 3096; 1999/12507).

Si è in sintesi escluso che la capitalizzazione degli interessi trimestrali costituisse un uso normativo fosse cioè munita dei requisiti  indispensabili  della  diuturnitas  e  soprattutto  della opinio iuris seu necessitatis, trattandosi e concretandosi essa in uso meramente negoziale, in quanto tale, non in linea con l’art. 1283 cc e dunque insanabilmente nullo.

Della insuperabile  valenza  retroattiva  dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore il quale – nell’intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito – ha dettato, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato D. Lgs 342/99, una norma ad hoc,  volta appunto ad assicurare validità ed efficacia  alle  clausole di  capitalizzazione degli  interessi inserite  nei  contratti bancari  stipulati  anteriormente  alla entrata in vigore della nuova disciplina,  paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000. L’eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).

Volendo poi sinteticamente riportare le ragioni per le quali la Cassazione nel 1999, trascinata dalle sentenze dei giudici di merito, ha ritenuto di dover qualificare come usi negoziali e non normativi quelli sugli interessi anatocistici è sufficiente riportarsi a qualche sintetica e breve considerazione che si ritiene di poter fare in questa sede, senza avere ovviamente, alcuna pretesa di esaustività.

Si è ritenuto da parte delle banche di ritrovare un uso normativo nella capitalizzazione degli interessi riesumando la Confederazione generale fascista, ricordando il suo testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza del 1929, ma autorevole dottrina e la stessa giurisprudenza hanno immediatamente segnalato che si trattava di mera predisposizione unilaterale di condizioni che, in re ipsa, esclude che esse possano configurarsi come regole spontaneamente create e applicate da tutti i contraenti .

Ne è stato poi possibile rinvenire la esistenza da parte delle Camere di Commercio di usi ammissivi dell’anatocismo in epoca anteriore all’entrata in vigore del codice civile, in forza della previsione di cui all’art. 9 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Dall’esame delle raccolte delle camere di commercio antecedenti al 1951, si rinviene o la mancata pubblicazione di usi nel settore bancario o l’accertamento dell’inesistenza di usi in materia di capitalizzazione trimestrale o l’esistenza di usi difformi.

Quanto al periodo posteriore al 1951 risulta il ruolo guida svolto dall’associazione bancaria irrilevante, tuttavia, ai fini della formazione di un uso normativo, in quanto posteriore all’entrata in vigore del codice civile .

In mancanza di un uso generale in materia, non smentito dalla presenza di raccolte di usi e consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale ma direttamente dall’Abi, il che svuota la raccolta di qualsivoglia rilevanza probatoria, né essendo ammissibile  un’applicazione analogica dell’uso, costituendo esso norma eccezionale rispetto al generale principio di divieto dell’anatocismo, deve in definitiva   ritenersi ormai chiuso l’argomento e dichiararsi nulla qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Una volta accertata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale  degli  interessi, deve per conseguenza  ritenersi integralmente  applicabile l’art. 1283 cc con negazione di qualsiasi forma di capitalizzazione, negandosi validità anche ad un eventuale capitalizzazione annuale degli interessi cosa che, di sé, comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con altro uso altrettanto illegittimo e nullo.

In  mancanza  di  prova  dell’esistenza  di  un  uso  normativo  di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell’esistenza di usi normativi annuali sul punto) non resta che ritenere del tutto inapplicabile qualsiasi forma di anatocismo al contratto in controversia .

È  nulla  la  clausola  dei  contratti  bancari  che  prevede  la capitalizzazione degli  interessi, per cui sono  dovuti  gli interessi  semplici,  con esclusione anche della capitalizzazione annuale (Tribunale Brindisi, 13 maggio 2002).

È nulla la clausola del contratto di conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli  interessi,  per cui  il  saldo passivo  del  conto  deve  essere  rideterminato  sulla  base  degli interessi al tasso legale, con esclusione della capitalizzazione trimestrale.  La nullità è  rilevabile d'ufficio  (Tribunale  di Napoli 17 dicembre 2002).

Passando infine alla commissione di massimo scoperto, come chiarito da Cass. 2002/11772, “o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi, o ha una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione   dell’accreditato   una   determinata   somma   per   un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi della ricorrente - come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso di soglia,  in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo  scoperto  non  deve  esser  computata  ai  fini  della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n.  108,  ed  allora  dovrebbe  esser  conteggiata  alla  chiusura definitiva del conto. Nell’un   caso   e   nell’altro   non   è   comunque   dovuta   la capitalizzazione   trimestrale   perché,   se   la   natura   della commissione  di massimo  scoperto  è  assimilabile  a  quella  degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 154-1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come già evidenziato;   se  invece  è  un  corrispettivo  autonomo  dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti.

Ciò chiarito occorrerà a questo punto individuare tra le varie opzioni di calcolo oprate dal consulente di ufficio all’uopo nominato quella che tenga conto dei criteri normativi ai quali ci si è ritenuti di uniformare: non risultano utilizzabili le differenti ipotesi di cui alla lettera A della consulenza, che non tengono conto per il periodo posteriore al 1994 e al 1996 dei tassi di interesse convenzionali validamente disposti dalla banca ed accettati dagli opponenti, né la soluzione di cui alla lettera B, che prende in considerazione per il periodo di durata del contratto anteriore al 1992 i tassi realmente applicati dall’istituto bancario, dichiarati nulli come già esposto in precedenza.

Quanto alla soluzione di cui alla lettera D va osservato che in essa, nei periodi di saldo debitore, si prendono in considerazione i tassi realmente applicati dall’istituto bancario anteriormente all’entrata in vigore della legge 152/92 (mentre abbiamo ritenuto che si applichino gli interessi al tasso legale) e che, tuttavia, in modo del tutto corretto si applicano poi, per il periodo che va dall’entrata in vigore della legge, il tasso nominale dei buoni del tesoro e poi, dal 24/11/1994 e dall’11 gennaio del 1996, gli interessi e le commissioni realmente applicati dalla banca se non eccedenti quanto indicato nelle lettere del 1994 e del 1996; allo stesso modo, tale soluzione ha previsto nei periodi di saldo  creditore  l’applicazione  degli interessi  al  tasso  legale  correttamente,  fino  all’entrata in vigore della legge 154\92, e poi gli interessi di cui al tasso nominale dei bot emessi nei dodici mesi predenti ogni chiusura trimestrale fino al 24 novembre del 1994 e poi gli interessi realmente applicati dalla banca se non eccedenti quanto indicato nelle lettere del 1994 e del 1996: di tale criterio  va scelto quello di cui alla soluzione D3, senza alcuna capitalizzazione degli interessi della commissione di massimo scoperto e delle spese, come in precedenza motivato.

Dunque tale ricalcolo (quello previsto dal ctu nell’ipotesi D3), sebbene non correttamente preveda in favore della banca, quanto al saldo debitore,  il  calcolo degli  interessi  al  tasso  realmente applicato dalla Banca e non a quello legale (vista la nullità della  clausola  di  individuazione  degli  interessi  uso  piazza), nonostante  applichi  pertanto  per  questo  termine  temporale  un interesse superiore a quello concedibile in favore della banca, prevede in ogni  caso un saldo finale in favore della società opponente di euro 6917,68: tale  saldo  sarebbe  stato  ancora maggiore se per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge  del  giugno  1992  (e  dunque  relativamente  al  periodo temporale intercorrente tra l'inizio del contratto dell’agosto del 1991 e l’entrata in vigore della legge dell’agosto del 1992) si fosse applicato il tasso legale, inferiore a quello praticato per tale termine temporale dalla banca sul saldo debitore .

Non si ritiene di dovere riconvocare il consulente per ricalcolare esattamente il saldo, risultando esso indubbiamente positivo in favore dell’xxxxxx e essendo la presente causa finalizzata esclusivamente all’accertamento dell’inesistenza di saldi negativi del conto corrente in ragione dei quali la banca aveva avanzato la sua pretesa monitoria, non avendo la controversia ad oggetto l’esatta quantificazione o la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo positivo in suo favore da parte della società opponente.

Una volta accertato che il saldo del conto corrente non presenta alcun  saldo  debitore  a  carico  degli  opponenti  non  resta  che revocare l’opposto decreto ingiuntivo, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, definitivamente pronunciando sull’atto di citazione proposto da xxxxxx in proprio e nella qualità di legale rappresentante  di  xxxxxxxxx snc  e  di xxxxxx ed xxxxxx nei confronti di Banca di Roma spa, cosi provvede :

a) Accoglie l’opposizione  e per l’effetto, accertata l’insussistenza di saldi debitori a carico degli opponenti, revoca il decreto ingiuntivo n. 371\00;

Il commento, di Luca Caravella