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Anatocismo
– Illegittimità – Uso normativo – Insussistenza. Commissione di massimo
scoperto – Non computabilità. Art. 1283 c.c. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez.
distaccata di Carignola – Giudice unico D’Onofrio - Sentenza del giorno 7
gennaio 2005. Il commento, di
Luca Caravella. Il testo integrale: Il Tribunale (omissis)-
svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 19 settembre del 2000, gli
istanti si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dall’intestato tribunale. Assumevano che l’xxxxxxx aveva il 6 agosto del 1991 stipulato
con il Banco
Santo Spirito spa
agenzia di xxxxxx un conto
corrente assistito da convenzione di assegno, assumendo il conto di corrispondenza
il numero xxxx. Nel corso del rapporto era altresì stata accordata al correntista
una linea di credito garantita da fideiussioni degli altri odierni opponenti
alla quale erano stati applicati
elevatissimi interessi debitori,
procedendo alla capitalizzazione trimestrale degli
interessi con addebito
trimestrale di commissione di massimo scoperto. Eccepivano gli opponenti la nullità della clausola con la quale si
rinviava, per la
determinazione degli interessi
passivi, alle condizioni usualmente
praticate sulla piazza, quantomeno a partire dall’entrata in vigore della
legge n. 154\92. Rilevavano altresì la
nullità della clausola
contrattuale che prevedeva la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’illegittimità della
commissione di massimo scoperto . Concludevano perché, previa declaratoria di nullità della indicate
clausole contrattuali, fosse
dichiarato nullo o
revocato il decreto opposto
con declaratoria che il conto corrente n. xxxxxx non presentava saldo debitorio,
vinte le spese di lite . Si costituiva l’istituto bancario eccependo la
carenza di legittimazione attiva
dell’opponente avendo sempre
intrattenuto rapporti con xxxxxx snc. Il tasso di
interesse convenzionale praticato
erano stati espressamente accettati dagli opponenti e non erano
definibili usurari. Legittima
risultava la capitalizzazione trimestrale degli
interessi, concludendo per il rigetto
dell’avversa opposizione con vittoria di spese di lite. All’udienza del 23 settembre del 2004, il giudice rimetteva la causa
in recisione previa concessione dei termini di legge (60 + 20 gg.) per il deposito
di comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi. L’opposizione è fondata e merita accoglimento per
quanto di ragione . Rilevato che l’errore nella denominazione della società opponente
xxxxxx e non xxxxxx non comporta alcuna difficoltà di individuazione della
stessa, tenuto conto della sua sede legale e del suo amministratore p.t.,
va in primo
luogo affrontata la questione relativa alla
assunta nullità della clausola di cui all’art. 7 delle condizioni generali dell’intercorso contratto
di conto corrente bancario nella parte in cui, con riferimento agli
interessi dovuti dal
correntista all’azienda di
credito, si conviene che essi
siano determinati alle
condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (cfr. art. 7 del
contratto stipulato in xxxxxxx il 6 agosto
del 1991 tra l’opponente società e l’opposto istituto
bancario). Trattandosi di contratto anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154
sulla trasparenza bancaria, va rilevato che la Suprema
Corte ha da
ultimo statuito che
è legittima la clausola dei contratti di conto corrente bancario -
stipulati prima dell’entrata in vigore
della legge 154\92 secondo la quale sono dovuti
interessi convenzionali nella misura normalmente praticata dalle aziende di
credito su piazza. E’ tuttavia
necessario valutare se nel singolo rapporto
dedotto sussistano elementi di
qualificazione del cliente
idonei a determinare, senza
successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l’oggettiva
determinazione del tasso di interesse (in questo senso Cass. 1996\2103). Ferma restando pertanto la possibilità di rispettare la forma scritta ad substantiam imposta dall’art. 1284
secondo comma cc, senza precisare in cifre il tasso di interesse praticato,
si è tuttavia riconosciuta l’ammissibilità della determinazione di
quest’ultimo per relationem attraverso
criteri oggettivi univoci, giungendosi
in concreto per
tale via ad
escludere che tali caratteri ricorrano nella clausola
che, come nel caso di specie, rinvii
- sic et simpliciter - alle
“condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza”. Ciò in quanto,
posta l’esistenza di
differenti tipologie di interessi, essa non
consente, per la sua
genericità, di stabilire a
quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass.
10 novembre 1997 n. 11042;
13\3\1996 n. 2103; 1998\4696; 1998\6247; 1998\7871; 2002\4490). Alla dichiarazione di nullità della clausola di cui all’art. 7 del
contratto citato consegue per
il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge
154\92 l’applicazione del tasso di
interesse legale, mentre, con riferimento al periodo successivo alla
entrata in vigore
della citata legge,
limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva, vanno applicati i
tassi indicati dall’art. 117, comma 7, lettera a, decreto legislativo
385/1993 (che riporta la medesima previsione operata al riguardo dall’art. 5
lettera a della legge 154/1992) . L’utilizzo dei tassi di cui alla legge 154/1992 sarà tuttavia
limitato al periodo anteriore al 24\11\1994, dal momento che da quella data
l’istituto bancario provvide a determinare i nuovi tassi di interesse attivi
e passivi, modificandoli ulteriormente e sempre in forma scritta a partire
dall’undici gennaio del 1996 (vedi documentazione allegata al fascicolo di
parte opposta in cui sono depositati lettere del 24\11\1994 e 11\1\1996 con
riconoscimento dei tassi applicati da parte del legale rappresentante della società
opponente: cfr. in atti ). Con riferimento a
tale riconoscimento dei
tassi di interesse individuati in forma scritta
parte istante nega la riferibilità di tali individuati e precisati tassi alla
società opponente, essendo stata
la sottoscrizione dell’accettazione di
tali nuovi tassi praticati operata da xxxxx senza la
spendita del nome della società, della quale pure era ed è pacificamente
legale rappresentante . Deve disattendersi tale ragionamento giuridico, dal momento che,
come si evince dalla lettera di accettazione, essa è intestata alla xxxxxx S.n.c. con sede
in via xxxx di xxxx e,
pertanto,la sottoscrizione da parte
di xxxx (seppure non
formalmente avvenuta nella
qualità con riferimento alla sottoscrizione) può
senz’altro essere ricollegata alla società di cui era ed è legale rappresentante:
a sostegno di tale soluzione sta pure il fatto che, con le lettere di
accettazione, il legale rappresentante
non si limitava
a prendere atto delle nuove condizioni dei tassi del conto ma la
xxxxxxxxx otteneva anche nuove linee di credito (cfr. le lettere in questione). Essendo pertanto le lettere di accettazione intestate alla società
con l’indicazione già in sede di intestazione del nome di xxxxxx, la sottoscrizione
da parte di quest’ultimo non può che essere riferita all’interesse della società
della quale è legale rappresentante, come si evince dalla lettura contestuale ed unitaria della lettera di
accettazione . Ciò posto, dunque, per il periodo che parte dal 24 novembre del 1994
non troveranno più applicazione i tassi indicati dalla legge sulla trasparenza bancaria,
applicabili solo in
presenza di clausole nulle nei
contratti di conto corrente bancario, ma i tassi approvati in forma
scritta dall’istituto bancario
ed approvati dalla società opponente. Passando a questo punto al secondo motivo di doglianza relativo alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prevista anch’essa
dall’art. 7 delle condizioni di contratto già esaminato, deve ritenersi ormai
conclamata l’illegittimità di tale forma anatocistica . Da ultimo, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 7
ottobre\4 novembre 2004 n. 21095, ha, nella sostanza, confermato
l’orientamento giurisprudenziale, già consolidatosi anche presso il giudice
della legittimità, secondo
il quale la previsione
contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti
dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale , ma non su una vera e
propria norma consuetudinaria è
nulla, in quanto anteriore alla scadenza
degli interessi (in
questo senso da principio Cass. 16 marzo 1999 n. 2374 ; 30 marzo 1999 n.
3096; 1999/12507). Si è in sintesi escluso che la capitalizzazione degli interessi
trimestrali costituisse un uso normativo fosse cioè munita dei requisiti indispensabili della diuturnitas e soprattutto della opinio
iuris seu necessitatis, trattandosi e concretandosi essa in uso meramente
negoziale, in quanto tale, non in linea con l’art. 1283 cc e dunque
insanabilmente nullo. Della insuperabile
valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle
clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato
subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore il quale –
nell’intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli
istituti di credito – ha dettato, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato
D. Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed
efficacia alle clausole di capitalizzazione degli
interessi inserite nei contratti bancari stipulati
anteriormente alla entrata in
vigore della nuova disciplina,
paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo
del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto,
dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione
dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425
del 2000. L’eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale
salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste
ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,
sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle
quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle,
perché stipulate in violazione dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione
4490/02). Volendo poi sinteticamente riportare le ragioni per le quali la
Cassazione nel 1999, trascinata dalle sentenze dei giudici di merito, ha
ritenuto di dover qualificare come usi negoziali e non normativi quelli sugli
interessi anatocistici è sufficiente riportarsi a qualche sintetica e breve
considerazione che si ritiene di poter fare in questa sede, senza avere
ovviamente, alcuna pretesa di esaustività. Si è ritenuto da parte delle banche di ritrovare un uso normativo
nella capitalizzazione degli interessi riesumando la Confederazione generale
fascista, ricordando il suo testo delle norme che regolano i conti correnti
di corrispondenza del 1929, ma autorevole dottrina e la stessa giurisprudenza
hanno immediatamente segnalato che si trattava di mera predisposizione
unilaterale di condizioni che, in re
ipsa, esclude che esse possano configurarsi come regole spontaneamente
create e applicate da tutti i contraenti . Ne è stato poi possibile rinvenire la esistenza da parte delle
Camere di Commercio di usi ammissivi dell’anatocismo in epoca anteriore
all’entrata in vigore del codice civile, in forza della previsione di cui
all’art. 9 delle disposizioni preliminari al codice civile. Dall’esame delle raccolte delle camere di commercio antecedenti al
1951, si rinviene o la mancata pubblicazione di usi nel settore bancario o
l’accertamento dell’inesistenza di usi in materia di capitalizzazione trimestrale
o l’esistenza di usi difformi. Quanto al periodo posteriore al 1951 risulta il ruolo guida svolto
dall’associazione bancaria irrilevante, tuttavia, ai fini della formazione di
un uso normativo, in quanto posteriore all’entrata in vigore del codice civile
. In mancanza di un uso generale in materia, non smentito dalla
presenza di raccolte di usi e consuetudini del settore del credito accertati
su base nazionale ma direttamente dall’Abi, il che svuota la raccolta di
qualsivoglia rilevanza probatoria, né essendo ammissibile un’applicazione analogica dell’uso,
costituendo esso norma eccezionale rispetto al generale principio di divieto
dell’anatocismo, deve in definitiva
ritenersi ormai chiuso l’argomento e dichiararsi nulla qualsiasi forma
di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Una volta accertata la nullità delle clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, deve per conseguenza ritenersi integralmente applicabile l’art. 1283 cc con negazione
di qualsiasi forma di capitalizzazione, negandosi validità anche ad un
eventuale capitalizzazione annuale degli interessi cosa che, di sé,
comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con
altro uso altrettanto illegittimo e nullo. In mancanza di
prova dell’esistenza di
un uso normativo
di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova
dell’esistenza di usi normativi annuali sul punto) non resta che ritenere del
tutto inapplicabile qualsiasi forma di anatocismo al contratto in
controversia . È nulla la
clausola dei contratti
bancari che prevede
la capitalizzazione degli
interessi, per cui sono
dovuti gli interessi semplici,
con esclusione anche della capitalizzazione annuale (Tribunale Brindisi, 13 maggio 2002). È nulla la clausola del contratto di conto corrente che prevede la
capitalizzazione trimestrale degli
interessi, per cui il
saldo passivo del conto
deve essere rideterminato sulla base degli interessi al tasso legale, con
esclusione della capitalizzazione trimestrale. La nullità è rilevabile
d'ufficio (Tribunale di Napoli 17 dicembre 2002). Passando infine alla commissione di massimo scoperto, come chiarito
da Cass. 2002/11772, “o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli
interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata,
nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria
massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel
periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione
della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi, o ha
una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una
determinata somma per
un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo -
ed è questa la tesi della ricorrente - come sembra preferibile ritenere anche
alla luce della circolare della Banca d’Italia del primo ottobre 1996 e delle
successive rilevazioni del c. d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto
non deve esser
computata ai fini
della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108, ed
allora dovrebbe esser
conteggiata alla chiusura definitiva del conto.
Nell’un caso e
nell’altro non è
comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la
natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole
anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all’entrata in vigore della
legge 154-1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di
legittimità, come già evidenziato;
se invece è
un corrispettivo autonomo
dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina
dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 cod. civ. espressamente per gli
interessi scaduti. Ciò chiarito occorrerà a questo punto individuare tra le varie
opzioni di calcolo oprate dal consulente di ufficio all’uopo nominato quella
che tenga conto dei criteri normativi ai quali ci si è ritenuti di
uniformare: non risultano utilizzabili le differenti ipotesi di cui alla
lettera A della consulenza, che non tengono conto per il periodo posteriore
al 1994 e al 1996 dei tassi di interesse convenzionali validamente disposti
dalla banca ed accettati dagli opponenti, né la soluzione di cui alla lettera
B, che prende in considerazione per il periodo di durata del contratto
anteriore al 1992 i tassi realmente applicati dall’istituto bancario,
dichiarati nulli come già esposto in precedenza. Quanto alla soluzione di cui alla lettera D va osservato che in
essa, nei periodi di saldo debitore, si prendono in considerazione i tassi
realmente applicati dall’istituto bancario anteriormente all’entrata in
vigore della legge 152/92 (mentre abbiamo ritenuto che si applichino gli
interessi al tasso legale) e che, tuttavia, in modo del tutto corretto si
applicano poi, per il periodo che va dall’entrata in vigore della legge, il
tasso nominale dei buoni del tesoro e poi, dal 24/11/1994 e dall’11 gennaio
del 1996, gli interessi e le commissioni realmente applicati dalla banca se
non eccedenti quanto indicato nelle lettere del 1994 e del 1996; allo stesso
modo, tale soluzione ha previsto nei periodi di saldo creditore
l’applicazione degli
interessi al tasso
legale correttamente, fino
all’entrata in vigore della legge 154\92, e poi gli interessi di cui
al tasso nominale dei bot emessi nei dodici mesi predenti ogni chiusura
trimestrale fino al 24 novembre del 1994 e poi gli interessi realmente
applicati dalla banca se non eccedenti quanto indicato nelle lettere del 1994
e del 1996: di tale criterio va
scelto quello di cui alla soluzione D3, senza alcuna capitalizzazione degli
interessi della commissione di massimo scoperto e delle spese, come in
precedenza motivato. Dunque tale ricalcolo (quello previsto dal ctu nell’ipotesi D3),
sebbene non correttamente preveda in favore della banca, quanto al saldo
debitore, il calcolo degli interessi al tasso
realmente applicato dalla Banca e non a quello legale (vista la nullità
della clausola di
individuazione degli interessi
uso piazza), nonostante applichi
pertanto per questo
termine temporale un interesse superiore a quello
concedibile in favore della banca, prevede in ogni caso un saldo finale in favore della società opponente di euro
6917,68: tale saldo sarebbe
stato ancora maggiore se per
il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge del
giugno 1992 (e
dunque relativamente al
periodo temporale intercorrente tra l'inizio del contratto dell’agosto
del 1991 e l’entrata in vigore della legge dell’agosto del 1992) si fosse
applicato il tasso legale, inferiore a quello praticato per tale termine
temporale dalla banca sul saldo debitore . Non si ritiene di dovere riconvocare il consulente per ricalcolare
esattamente il saldo, risultando esso indubbiamente positivo in favore
dell’xxxxxx e essendo la presente causa finalizzata esclusivamente
all’accertamento dell’inesistenza di saldi negativi del conto corrente in ragione
dei quali la banca aveva avanzato la sua pretesa monitoria, non avendo la
controversia ad oggetto l’esatta quantificazione o la domanda riconvenzionale
di pagamento del saldo positivo in suo favore da parte della società
opponente. Una volta accertato che il saldo del conto corrente non presenta
alcun saldo debitore a carico
degli opponenti non
resta che revocare l’opposto
decreto ingiuntivo, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Carinola, definitivamente pronunciando sull’atto di citazione
proposto da xxxxxx in proprio e nella qualità di legale rappresentante di
xxxxxxxxx snc e di xxxxxx ed xxxxxx nei confronti di Banca
di Roma spa, cosi provvede : a) Accoglie l’opposizione e per l’effetto, accertata l’insussistenza
di saldi debitori a carico degli opponenti, revoca il decreto ingiuntivo n.
371\00; Il commento, di Luca Caravella |