|
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione
Tribunale di
Venezia, Sez. I Civ. – Pres. R. Zacco, Rel. F. Spaccasassi - 5 maggio 2005.
Segnalazione
dell’Avv. Nadia Raffael – Venezia Mestre
Negoziazione di
obbligazioni Cirio – Inadeguatezza dell’investimento – Avvertenza mediante
dicitura stampata sull’ordine – Adeguatezza – Clausola di stile – Esclusione.
Qualora l’ordine impartito dal
cliente riporti in maniera evidente la volontà di procedere all’acquisto del
prodotto finanziario anche contro le indicazioni della banca, tale ordine non
solo ha una efficacia deterrente e comunque responsabilizzante, ma serve a
lasciare una inequivoca traccia di una avvertenza che altrimenti si
presterebbe alle tante incertezze insite nella ricostruzione testimoniale
degli accadimenti. (Nella specie, si è ritenuto che la banca avesse informato
il cliente della inadeguatezza dell’operazione in base alla dicitura a stampa
presente sull’ordine “Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e
tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l’operazione. Operazione non
allineata alla linea di inv. concordata”).
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato gli attori BIANCHI PIER LUIGI e VERDI MIRCA convenivano in giudizio
la VENETO BANCA SCARL chiedendone la condanna al risarcimento del danno
subito da essi attori in relazione alle operazioni di acquisto di titoli
obbligazionari CIRO FINANCE LUXEMBOURG S.A. per Euro 52.000,00 (l'8.11.2000) ed Euro 30.000,00 (il 29.11.2001) Gli attori
chiedevano la dichiarazione di nullità e\o inesistenza e\o annullabilità dei
"contratti di sottoscrizione " di obbligazioni Cirio Finance
Luxembourg di cui ai menzionati ordini. Ritenevano gli attori che sebbene la
crisi del Gruppo CIRIO fosse nota, nessuna adeguata informazione sui
menzionati titoli era stata fornita dalla banca agli attori che quindi si
sono determinati all'acquisto ignorando la rischiosità del titolo. Veniva
altresì prospettato un conflitto di interesse della banca e si lamentava
l'assenza del prospetto informativo relativo ai menzionati titoli.
Si costituiva la banca convenuta
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Rilevava che
gli attori avevano impartito l'ordine nonostante la banca avesse loro segnalato
l'inadeguatezza. Evidenziava che non era ipotizzabile alcun conflitto di
interesse avendo acquistato i titoli sul mercato considerava del tutto in
conferente il richiamo all'art. 94 del TUF ed alla pretesa del prospetto
informativo.
In data 22.12.2004 gli attori
depositavano memoria di replica alla quale seguiva la replica della banca
convenuta in data 10.1.2005.
Gli attori formulavano istanza di
fissazione di udienza depositata il 25.1.2005. La banca convenuta depositava
il 26.1.2005 la nota di precisazione delle conclusioni.
Emesso dal giudice relatore il decreto in
data 4.3.2005, all'udienza del 5 maggio 2005 si procedeva alla discussione
della causa all'esito della quale il Tribunale confermava il decreto del
giudice relatore e riservava il deposito della sentenza entro 30 giorni.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il risarcimento dei danni
per Euro 82.000,00 è stato chiesto in relazione alla nullità (o annullabilità
o inesistenza) degli ordini di acquisto dei titoli obbligazionari CIRO
FINANCE LUXEMBOURG S.A. effettuati l’8.11.2000 per Euro 52.000,00 ed il
29.11.2001 per Euro 30.000,00., titoli di fatto divenuti inesigibili e di
nessun valore stante il default della società emittente. Secondo gli attori,
la banca avrebbe omesso di informarli sulle caratteristiche del titolo, sui
rischi connessi, sul conflitto di interesse di cui era portatrice. Avrebbe
altresì omesso di consegnare il prospetto di cui all'art. 94 del TUE.
L'Istituto di credito convenuto ha
chiesto il rigetto della domanda in quanto nessuna omissione o negligenza le
poteva esserle rimproverata. In particolare, rilevava come gli attori fosse
stata segnalata la inadeguatezza dell'operazione.
In base all'art. 29 del regolamento
CONSOB n 11522 del 1° luglio 1998 (e successive modificazioni) «gli
intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli
investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione» e «quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una
operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per
cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore
intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati
possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito
per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute».
Negli ordini dell'8.1.2000 e del 29.11.2001
è dato leggere, dopo l'ordine di acquistare, e la sottoscrizione del BIANCHI,
la seguente frase: « prendiamo atto delle indicazioni sottoriportate e
tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione. Operazione non allineata alla linea di inv. concordata».
Segue una seconda firma del BIANCHI. Si tratta all'evidenza, di un ordine
impartito per iscritto in cui è stato fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute circa la inadeguatezza dell'operazione. Inadeguatezza,
peraltro, telegraficamente sintetizzata con il riferimento al non
allineamento alla linea di investimento concordata. Va evidenziato che è il
regolamento CONSOB a pretendere, in caso di operazione inadeguata, l'esplicito
avvertimento e che di tale avvertimento rimanga traccia scritta nell'ordine.
L'intermediario non può dare corso all'operazione se non: a) avvertendo della
inadeguatezza; b) pretendendo che nell'ordine si faccia menzione delle
avvertenze ricevute. Gli ordini qui in esame soddisfano i requisiti
richiesti. La previsione di un ordine strutturato in modo tale che risulti
evidente la volontà del cliente anche contro le indicazioni della banca non solo, ha
una efficacia deterrente e comunque responsabilizzante verso il cliente, ma serve anche
a lasciare inequivoca traccia di un'avvertenza che altrimenti si presterebbe alle tante
incertezze insite nella ricostruzione «testimoniale» degli accadimenti.
L'ordine dato alla banca di acquistare i
titoli è sottoscritto dal BIANCHI, è una scrittura privata, e la
sottoscrizione del medesimo BIANCHI non è stata disconosciuta. Dunque, dette
scritture fanno piena prova in ordine alla provenienza del documento dal suo
sottoscrittore, nella fattispecie che il. BIANCHI abbia impartito un ordine
nonostante («...e
tuttavia vi autorizziamo») le contrarie
indicazioni fornite dalla banca. Pur essendo il contenuto intrinseco della
scrittura privata suscettibile di prova contraria, va rilevato che nella
fattispecie l'ordine scritto è preteso dalla normativa secondaria proprio
affinché risultino per iscritto (o nella registrazione telefonica) le
indicazioni negative dell'intermediario per cui la prova testimoniale che si
proponga di inficiare la veridicità del contenuto della scrittura diventa
rilevante solo se è finalizzata a spiegare sia quanto di diverso è accaduto,
sia il perché della sottoscrizione sotto un testo non rispondente al vero.
Gli attori vorrebbero provare (la banca
convenuta si è opposta all'ammissione dei capitoli) che il funzionario di
banca non rappresentò (al BIANCHI) alcun rischio evidenziandogli solo.,
che il «titolo era sicuro al 100% » e che l'investimento era «paragonabile
quello dei BTP o CCT» (capitoli b,c, e, f). Invero, il BIANCHI, così risulta
dalla scrittura dallo stesso sottoscritta, diede l'ordine nonostante le
contrarie indicazioni della banca, in particolare la inadeguatezza della
operazione non essendo la stessa allineata con la linea di investimento concordata.
Se si tiene presente che gli attori non fornirono, in sede di contratto dì
negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini (doc. 3) le
informazioni richieste sui loro obiettivi di investimento, e dunque ciò
deponeva per una prudenza nel valutare la loro propensione al rischio,
l'avvertenza di inadeguatezza per il «non allineamento» ha un senso solo se
«l'allineamento », come riteneva la banca, era quello prudenziale
consequenziale al riserbo mantenuto dagli attori. Dal documento risulta
palese che la banca diede esplicita avvertenza della
inadeguatezza dell'operazione, mentre il BIANCHI vuoi provare che tutto
ciò non è accaduto e che il funzionario non Io avvertì di alcunché solo
rassicurandolo che il titolo era sicuro e paragonabile ad un BOT o CCT. Una
sicurezza del titolo (al 100%) quale quella asseritamente riferita dal
funzionario di banca rende del tutto inspiegabile la frase «prendiamo
atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia vi autorizziamo ad eseguire
l'operazione».
In sostanza, non è dato
capire perché il BIANCHI sottoscrisse quelle dichiarazioni del tutto
inconferenti rispetto alla rosea prospettazione. Né oggi gli attori danno una
plausibile spiegazione del perché di quella sottoscrizione.
La prova testimoniale
richiesta non è ammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c. poiché tende a voler
provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e per i quali
si alleghi che la stipulazione è stata contemporanea. Il documento qui in
esame ha valore contrattuale. L'ordine rivolto alla banca è anche dalla banca
sottoscritto (vi è una sottoscrizione nel riquadro riservato alla «Veneto
Banca». Anche a volerlo ritenere atto
unilaterale del solo BIANCHI, comunque ha valore contrattuale. Infatti, il documento cui fa riferimento l'art. 2722
c.c. è, di regola, quello «contrattuale», un documento, quindi, formato con
l'intervento delle parti e contenente una convenzione tra le stesse.
Tuttavia, non è necessario che il documento contenga la sottoscrizione delle
parti contraenti poiché il divieto di cui all'art. 2722 c.c. opera, secondo
un orientamento ormai costante nel tempo della Cassazione, anche in relazione
a dichiarazioni sottoscritte da una sola parte ma che abbiano comunque una valenza
contrattuale. Si veda Cass. civ. N. 897 del 2.2.1996 secondo cui «Il divieto
di prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod.
civ., concernente i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento,
riguarda non le sole dichiarazioni rese in un
contratto, ma anche quelle inserite
in un documento che, quantunque sottoscritto da una delle parti sia idoneo per il suo contenuto a rivelare la
convenzione che sia stata dedotta in giudizio e della quale la parte intenda
dare la prova nei confronti dell'altra, si da costituire tra le parti stesse
la fonte normativa del rapporto controverso».
Nella fattispecie in
esame un fondamentale aspetto del rapporto controverso è se l'ordine sia
stato o meno preceduto dall'avvertenza di inadeguatezza. Va rilevato che il
documento sottoscritto dal BIANCHI in base all'art. 29 del regolamento
CONSOB, è il solo che legittimava la Banca a dare corso all'operazione,
esattamente quel che ora l'attore rimprovera alla Banca sul presupposto di
un'assenza di avvertenze che invece risultano dall'atto.
Dal documento emerge
che l'avvertenza di inadeguatezza (fondamentale
ai fini della legittimità dell'operato dell'intermediario) è stata data mentre l'attore vuoi provare (affinché risulti
illegittima la condotta della banca) che detta avvertenza non è stata data.
Si aggiunga che la Cassazione (Cass. civ. N. 6730 del 26.7.1996) ha anche
ritenuto che il documento contrattuale (di cui all'art. 2722 c.c.) può esser
costituito anche dalla sottoscrizione d'un modello di uso bancario,
nel caso preso in esame dalla Suprema Corte
una fideiussione dalla cui lettera emergeva anche un accollo cumulativo che
invece la parte voleva escludere provandolo per testi in base ad asseriti
colloqui ed intese con il direttore della filiale.
Anche a voler
ritenere, sotto altro profilo, che la dichiarazione sottoscritta dall'attore
costituisca una confessione circa l'aver ricevuto le avvertenze della
inadeguatezza dell'operazione, quest'ultima è «revocabile» solo se é stata
determinata da errore o violenza, circostanze queste che la parte attrice non
ha esplicitato né ha chiesto di provare non essendo sufficiente una generica
richiesta di prova relativa alla contrarietà tra i fatti confessati e quelli
presuntivamente verificatisi ma essendo necessaria la dimostrazione rigorosa
della ragione che determinò la caduta in errore sulla veridicità delle
circostanze dichiarate (Cass. civ. 21.1.1999 n. 547)
Un ultimo profilo da
analizzare è l'invocato conflitto di interesse che, invero non è stato esattamente
esplicitato. AI riguardo la convenuta, e al di là di ogni altra considerazione, ha dimostrato di non aver
venduto un titolo che aveva già nel suo portafoglio ma di aver acquistato i
titoli da UNICREDITO ITALIANO e CABOTO SIM. Inoltre, non essendoci qui stata,
e per le ragioni esposte dagli stesi attori, alcuna sollecitazione
all'investimento, non era necessario il prospetto destinato alla
pubblicazione, Come riferito dalla parte attrice vi è stata solo la offering circular. Si è trattato, infatti, di
prestiti obbligazionari sull'euromercato collocati attraverso offerte riservate a investitori
istituzionali e quotati sulla borsa del Lussemburgo, ciò legittimando la sola offering circolar.
Infine,
resta da valutare se quanto contenuto nell'ordine in riferimento alle
avvertenze ricevute non sia una c.d. clausola di stile. Di queste ultime si è
detto che sono quelle superflue (Cass. civ. n. 13734 del 18.9.2003), quelle
con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute
nel contratto (Cass. civ. n. 11055 del 26.7.2002), quelle generiche ed
indeterminate (Cass. civ. n. 15380 dell'1.12.2000). La clausola di stile, generica
e generalizzata, prescinde dalla peculiarità dell'atto cui è inserita; è, per
così dire, in sé decontestualizzata e tale rimane se inserita in un atto
senza reale volontà e consapevolezza, senza cioè un concreto aggancio
all'atto cui è inserita. Non Io è, invece, qualora, pur sinteticamente, si
riferisca ad aspetti significativi dell'atto cui accede ed in esso
organicamente si inserisca quale utile norma e non vuoto orpello. Non a caso
non sono state ritenute di stile la clausola con cui l'impresa, in un appalto
pubblico, dichiara di aver preso visione dei luoghi (la citata Cass. civ. n. 13734);
né è stata ritenuta di stile la clausola in base al quale l'alienante garantisce
la libertà del bene da ipoteche, pesi e
trascrizioni pregiudizievoli, pur se sintetica e onnicomprensiva.
Tornando alla clausola afferente alla
inadeguatezza della operazione, la diffusione di clausole siffatte, o lo
stile (stringato - com'è parte del gergo bancario - e in riferimento a grandi
categorie: linea di investimento, rischio, quotazione, rating, garanzia o non
garanzia di mantenimento del capitale) con cui le clausole di inadeguatezza
sono state redatte, non comportano in sé che dette clausole siano «di stile
». Risulta problematico considerare di stile non già una clausola marginale
nell'economia dell'atto ma, in riferimento alla fattispecie qui in esame:
redatta in grassetto e completata con frasi aggiunte al modulo centrata su di
un aspetto (le avvertenze circa l'adeguatezza dell'operazione) basilare e
fondamentale affinché l'ordine impartito debba o meno essere eseguito
dall'intermediario. Va rilevato, in base alla giurisprudenza allo stato nota,
che si registrano casi in cui nessuna avvertenza è stata data e casi in cui,
in riferimento a più ordini dello stesso cliente, talvolta l'avvertenza è
stata data, talvolta no. Il che non depone per un uso indiscriminato di una
clausola che si vorrebbe «di stile».
Se poi quella clausola in alcuni casi non
rispecchia la realtà dei fatti essendo il frutto di patologie che affondano
le radici nell'errore o nel dolo è questione diversa che va anche diversamente
affrontata, in termini di petitum, o causa petendi, e certamente in termini
di congrue e pertinenti allegazioni che non ignorino (ma anzi si facciano pieno carico di) quanto il cliente ha
sottoscritto.
In relazione alla novità delle questioni
trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
causa
PQM
Il Tribunale di Venezia
definitivamente pronunciando nella causa promossa da BIANCHI PIER LUIGI e
VERDI MIRCA nei confronti della VENETO BANCA SCARL, disattesa ogni altra eccezione
e domanda, così provvede:
rigetta le domande attoree, compensa tra
le parti le spese di causa. Venezia, li 5 maggio 2005
|
|