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Corte Appello Brescia 27 ottobre
1999
Fallimento ditta individuale – Cessazione attività di impresa – Art.
10 l.f. – Concetto di attività imprenditoriale - Pagamento di debiti
dell’impresa quale indice di attività – Insussistenza -
La CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, sezione prima
civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
LUSSANA Dott. Giulio, presidente rel.
NALIN Dott. Paolo, Stefi
CALAMITA Dott. Giovanni, Consigliere
nel procedimento n.56/99 Reg. Recl. promosso con reclamo depositato il 20/05/99
da MARR s.p.a., con sede in Rimini, avverso il provvedimento del Tribunale di
Mantova, dd. 29/04/1999, reso nel contraddittorio di Mario Rossi, ha emesso
il seguente
DECRETO
Visto il decreto in data 29
aprile 1999, con il quale il Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza
presentata da MARR s.p.a. per la dichiarazione del fallimento di Mario Rossi,
esercente attività di commercio in grosso di prodotti ittici sotto la
denominazione ALFA di Mario Rossi, con sede in X (MN);
visto il
reclamo tempestivamente proposto dalla società istante il 20 maggio 1999
contro il decreto di rigetto;
sentiti
in Camera di Consiglio il difensore della reclamante e quello del resistente;
osserva:
1)Decidendo
nel procedimento prefallimentare n.95/99 Reg. ist. fall. a carico di Mario
Rossi, esercente l’impresa individuale ALFA di Mario Rossi, promosso a
seguito di ricorso depositato da MARR s.p.a., con sede in Rimini, creditrice
dell’importo di lire 138.469.466 per forniture di merci e per spese di protesto
di titoli di credito rilasciati in pagamento e rimasti insoluti, il Tribunale
di Mantova, con decreto dd.29 aprile 1999, constatato che l’attività
d’impresa gestita in forma individuale dal debitore era cessata fin dal 31
dicembre 1997, ha rigettato l’istanza medesima, riunite a quelle N.V. MYDIBEL
s.a (n.56/99), DICOGEL N.V. (n.57/99), PANATRADE s.p.a. (88/99), per difetto
della condizione stabilita dall’art.10 L.F. per la sottoposizione
dell’imprenditore a procedura esecutiva concorsuale, “...trattandosi di impresa cessata da oltre un anno ancora prima della
presentazione dei ricorsi come risulta dagli accertamenti esperiti
nell’ambito di analogo ricorso (n.278/98) e tale circostanza risulta
avvalorata dal fatto che i crediti azionati nella presente sede si
riferiscono agli ultimi mesi del 1997, data coincidente con la cessazione
dell’attività di impresa…”.
2)La MARR
s.p.a. contesta questa linea argomentativa, pur dando atto che il suo credito
risale ad affari dell’anno 1997. Premessa la circostanza dell’infruttuoso
esperimento di procedura esecutiva mobiliare nel febbraio del 1998, in
Brescia, presso l’abitazione del debitore, in forza di atti di precetto
consegnati per la notifica al servizio postale il 18 dicembre 1997 ed il 16
gennaio 1998, diretti al Rossi nel
domicilio di X (MN), dove il medesimo aveva trasferito la sua attività
commerciale, esercitata fino al giorno 1 agosto 1997 in Z, e restituiti per
compiuta giacenza, la società espone di avere presentato il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, inizialmente, al Tribunale di Brescia, e, poi,
al Tribunale di Mantova. Afferma che, nelle more della prima procedura, il
Rossi, presi contatti con essa MARR e manifestata la volontà di pagare il
debito, le aveva girato in acconto quattro vaglia cambiari per l’importo
complessivo di lire 20.000.000, ricevuti dal cliente, rimasti insoluti e
protestati alla scadenza. Con
provvedimento dd.12 febbraio 1999, il Tribunale di Brescia aveva rigettato il
ricorso, declinando sostanzialmente la propria competenza ratione loci, per essere emerso dalle
informazioni fornite dalla polizia tributaria che il Rossi aveva effettuato
operazioni di acquisto e vendita di merce anche dopo il trasferimento della
ditta in X, sicchè doveva ritenersi “l’effettività e l’operatività” di tale
sede dell’impresa da epoca anteriore all’istanza di fallimento presentata da
MARR s.p.a. ed a quelle, riunite ad essa, di altri creditori. Si duole che
anche il Tribunale di Mantova, successivamente adito, abbia rigettato il
ricorso per dichiarazione di fallimento, avendo ritenuto che l’attività
d’impresa esercitata in forma individuale dal Rossi in X fosse cessata fin dal 31 dicembre 1997 e, quindi, da oltre
un anno, con conseguente esclusione della assoggettabilità del debitore a
procedura esecutiva concorsuale (art.10 L.F.). Obietta che il Rossi, comparso
personalmente davanti al Tribunale di Brescia all’udienza del 19 giugno 1998,
aveva dichiarato “…di essere attualmente in attività…”, confermando che “…la
sede della propria attività è in X…” e chiedendo un termine per definizione.
Afferma che in esecuzione di tale intendimento, il debitore le aveva girato
quattro vaglia cambiari, ricevuti da un cliente e protestati alla scadenza
(tra il 15 novembre 1998 ed il 30 dicembre 1998). Ritiene che il primo
giudice non abbia svolto tramite gli organi ausiliari tutte le indagini
necessarie ad accertare la continuazione dell’attività e l’effettivo stato
dell’impresa. La notifica del reclamo, assegnato a questa sezione il 26
maggio 1999, e del decreto, che fissava l'udienza, in camera di consiglio,
del 14 luglio 1999 per la comparizione delle parti, non riusciva. Concesso un
nuovo termine, gli atti erano notificati unitamente al verbale d’udienza al
Rossi il 23 luglio 1999 in un luogo, segnalato nel frattempo, diverso dalla
residenza anagrafica. Il Rossi ha contestato con difesa scritta gli elementi
fattuali esposti dalla società reclamante e la loro valenza. Il reclamo non
può essere accolto.
3)Ai fini
della decorrenza del termine annuale entro cui può essere dichiarato il
fallimento dell’imprenditore (art.10 L.F.), la cessazione dell’attività
d’impresa presuppone che, in tale periodo, non siano compiute operazioni
intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell’esercizio
dell’impresa (Cass. 4 settembre 1998 n.8781). Nella specie, la 3^ Legione
Guardia di Finanza – Comando Brigata Volante Castiglione delle Stiviere,
richiesta dal Tribunale di Mantova di fornire informazioni nel procedimento
prefallimentare n. 278/98 Reg ist fall., ha comunicato con nota dd.4 febbraio
1999 n. 368/207 prot. che il Rossi risultava avere ceduto l’azienda con
contratto registrato a Brescia in data 26 settembre 1997 e che l’ultimo
documento annotato nelle scritture contabili era una fattura dd.31 dicembre
1997 recante l'addebito dell'importo di lire 71.720 "per spese pro
soluto". Questi elementi di conoscenza e valutazione avevano allora
indotto il Tribunale a considerare "provato che l'attività commerciale
si è protratta solo fino agli ultimi mesi del 1997" con provvedimento
(dd.25 febbraio 1999), che il decreto dd.29 aprile 1999, qui reclamato,
espressamente richiama, riproponendone la rationes
decidendi. La Regione Carabinieri "Lombardia"- Stazione di X
(MN) con nota dd.1 giugno 1999 n.14218-1 prot."P" ha fornito informazioni
sostanzialmente corrispondenti e del tutto affidabili in virtu' del controllo
sul territorio esercitato dall'arma (cui si deve la segnalazione del
domicilio di fatto del Rossi), avendo riferito che "...non viene svolta
alcuna attività perchè cessata nell'ottobre 1997...". Non si può far
leva, come la società reclamante pretende, sull'affermazione fatta dal Rossi
nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Brescia del 19 giugno 1998
"...di essere attualmente in attività..." nella sede di X (MN),
trattandosi di difesa adottata al fine di ottenere, per un verso, una
decisione declinatoria della competenza (come di fatto verificatosi dopo lo
svolgimento di accertamenti d'ufficio in merito al trasferimento
dell'attività da Z a X in epoca anteriore alla presentazione delle istanze di
fallimento) e di guadagnare tempo, per altro verso. La non veridicità
dell'affermazione, nella parte relativa all'essere il commercio in grosso di
prodotti ittici ancora in corso nel giugno del 1998 e, quindi, al fatto che
il Rossi continuasse a compiere operazioni intrinsecamente identiche a quelle
da lui poste in essere nell'esercizio dell'impresa durante gli anni
precedenti, a far tempo dal 1981 (data di iscrizione della ditta nel registro
camerale: v. fascicolo reclamante, doc.6), trova riscontro, da un lato, negli
accertamenti compiuti (con esito negativo) dalla polizia tributaria al
riguardo e, dall'altro lato, nella mancanza (a quanto risulta) di istanze di
fallimento presentate da terzi creditori entrati in rapporto con il Rossi
dopo il giugno 1998. Corre l'obbligo di precisare che il volume di affari
risultante dalle dichiarazioni annuali IVA è stato di lire 4.248.783.000 e di
lire 3.609.600.000 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997 (v. nota dd.4
febbraio 1999, cit., con allegato questionario) e che il Rossi, non
disponendo di celle frigorifere proprie, utilizzava per la merce quelle messe
a disposizione degli operatori economici, in Brescia, da Borghetto s.p.a. (v.
procedimento prefallimentare n.278/98 Reg. ist. fall., processo verbale di
udienza dd.27 gennaio 1999). Se l'attività commerciale del Rossi fosse
continuata nel 1998 e, in particolare, nel secondo semestre di quell'anno,
per quanto rileva ratione temporis
nel caso concreto (art.10 L.F.), la polizia tributaria non avrebbe avuto
ragionevoli difficoltà nell'accertare il deposito di elevati quantitativi di
prodotti ittici da parte del Rossi anche nel 1998 presso i magazzini
generali di Brescia o di Mantova o, comunque, di località strategiche
rispetto alla clientela lombarda rifornita dal Rossi in precedenza, tenuto
conto che la Guardia di Finanza aveva acquisito (v. nota dd.1 giugno 1999) i
documenti contabili e fiscali dell'azienda (inclusi pertanto quelli
rivelatori del deposito di merce deperibile presso i magazzini generali) e
che in ogni caso, la polizia tributaria, di fronte ad un commercio in grosso
di assoluto rilievo anche ai fini erariali per il volume, era in condizione
di prendere iniziative e di acquisire le scritture dell'impresa se già non lo
avesse fatto, presso il professionista che il Rossi aveva indicato quale
detentore della documentazione dell'azienda (v. processo verbale di udienza
27 gennaio 1999, cit.). Nessuna traccia di continuazione dell'attività sotto
gli indicati aspetti è stata invece raccolta. L'episodio della girata e
consegna di quattro vaglia cambiari non ha una portata dirimente ai fini
dell'accertamento in esame e ciò per concorrenti motivi. Anzitutto, il
rilascio di titoli di credito in pagamento di debito scaduto ed esigibile,
nella fase di liquidazione delle pendenze ed esposizioni debitorie
dell'imprenditore, non integra per se stesso il compimento di attività
d'impresa, in quanto il concetto di operazione imprenditoriale fornito da
Cass. 4 settembre 1998 n.8781 (operazione intrinsecamente identica a quelle
poste in essere nell'esercizio dell'impresa) è ontologicamente diverso dal
concetto di pagamento. L'operazione imprenditoriale rilevante a questo fine
si identifica nel rapporto di natura obbligatoria o reale riconducibile - per
l'oggetto - all'esercizio dell'impresa e corrisponde al compimento dell'atto
generatore del vincolo, in quanto consiste per logica interna nella attività
di natura commerciale posta in essere con i terzi. L'operazione
imprenditoriale non può consistere, per i fini qui considerati, (anche e
soltanto) nel pagamento del debito riveniente da obbligazione contratta in
precedenza. Se così non fosse, la cessazione dell'esercizio dell'impresa
verrebbe a coincidere con l'esaurimento della attività liquidatoria e con
l'ultimo pagamento, quand'anche effettuato a distanza di anni per la tenacia
e l'insistenza del creditore. In ogni caso, non sono noti il giorno e il mese
di girata e consegna dei quattro vaglia cambiari. Dovendo risalire il
rilascio dei titoli di credito ad epoca prossima al giugno del 1998, perchè
soltanto a quel tempo la MARR s.p.a. avrebbe potuto ancora avere interesse ad
assecondare il proposito di adempiere, che il Rossi le aveva manifestato,
senza esporsi in misura troppo elevata al rischio di coinvolgimento in azioni
revocatorie (il Tribunale di Brescia ha contestato al debitore, all'udienza
del 25 settembre 1998, la presentazione di istanze di fallimento da parte di
altri creditori), il termine annuale si deve considerare spirato già prima
della notifica del reclamo al Rossi. In questo contesto, risulta del tutto
mancante la prova che l'esercizio dell'impresa sia proseguita nel 1998 e, nel
caso di sua continuazione durante quell'anno, che l'attività si sia protratta
in mesi tanto inoltrati da consentire al Tribunale di Mantova e, ora, a
questa Corte d'Appello di ritenere, rispettivamente, che il termine annuale
stabilito dall'art.10 L.F. non fosse o non sia ancora interamente decorso.
4)Resta
assorbita la questione relativa all'insolvenza del debitore.
5)Giusti
motivi (individuazione in contraddittorio della decorrenza del termine
annuale per il fallimento dell'imprenditore; comportamento tenuto dal
debitore nelle procedure, avendo preferito parlare per rendere dichiarazioni
inveritiere, anzichè tacere) consigliano la compensazione delle spese del
grado.
P. Q. M.
La Corte,
rigetta il reclamo proposto da MARR s.p.a. contro il decreto del Tribunale di
Mantova del 29 aprile 1999. Dichiara compensate tra le parti le spese del
grado.
Brescia, 27
ottobre 1999.
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