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Insolvenza – Società in liquidazione – Contestazione del Credito –
Insussistenza dello stato di d’insolvenza – Presupposti.
La
Corte di Appello di Brescia,
Sezione
prima civile riunita in camera di consiglio nelle
persone dei Sigg.:
NALIN
Dott. Stefi Presidente
CALAMITA
Dott. Giovanni Consigliere
DEANTONI
Dott. Giulio Consigliere rel.
nel procedimento di reclamo
proposto con ricorso depositato il 2 aprile 1998 da Paolo Bianchi, titolare
della ditta Zeta Impianti in contraddittorio con Alfa S.R.L., avverso il
provvedimento del Tribunale di Mantova in data 29 gennaio 1998, ha emesso il
seguente
D E C
R E TO
visto il decreto del Tribunale
di Mantova in data 29 Marzo 1998 col quale è stata rigettata l’istanza di
fallimento presentata da Paolo Bianchi nella sua sopra precisata qualità
contro la società Alfa S.R.L.;
visto il reclamo proposto dal
creditore con ricorso depositato il 2 aprile 1998;
preso atto dell’avvenuta
costituzione della società debitrice la quale ha concluso per il rigetto del
reclamo;
uditi in camera di consiglio il
difensore del reclamante Bianchi e della resistente Alfa S.r.l.;
osserva
col decreto reclamato il
Tribunale di Mantova respingeva l’istanza di fallimento presentata dal titolare
della Zeta Impianti, creditore della Società Alfa s.r.l. in forza di decreto
ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Brescia, perché detto credito era
stato contestato, in epoca anteriore alla presentazione dell’istanza di
fallimento e perché la stessa società aveva estinto altre posizioni debitorie
per le quali erano state presentate altre istanze di fallimento quindi
desistite;
Il reclamante contesta questa
decisione in quanto: il Tribunale avrebbe erroneamente fondato sull’avvenuto
pagamento di alcuni debiti la convinzione circa la capacità della società
debitrice di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ignorando
l’esito infruttuoso di un pignoramento eseguito presso la società medesima;
il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato lo stato di liquidazione
in cui si trova la società che sarebbe preclusivo, per la stessa, di reperire
risorse finanziarie attraverso le ordinarie operazioni di mercato; i primi
giudici non avrebbero adeguatamente considerato il carattere pretestuoso
dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Alfa s.r.l..
Dato atto della tempestività del
reclamo, posto che il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento
risulta essere stato notificato alla Zeta Impianti solamente in data 30 marzo
1998, ritiene la Corte che l’impugnato decreto debba essere confermato,
disattendendosi i motivi di gravame proposti dal reclamante.
“Lo stato di insolvenza si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che
il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni”( art. 5 l. fall.).
Il mancato pagamento di un solo
debito può in astratto essere tale da rilevare l’incapacità dell’imprenditore
di fare fronte con regolarità al pagamento dei propri debiti. E’ tuttavia
evidente che in siffatta evenienza, rivestendo quel mancato pagamento
carattere eccezionale nell’ambito generale dei rapporti attivi e passivi in
cui si sostanzia l’esercizio dell’impresa, occorre che il giudice di merito
svolga una più penetrante indagine al fine di accertare se quel mancato
adempimento possa assumersi quale dato significativamente concludente della
più generale condizione economica dell’imprenditore in cui si sostanzia lo
stato di insolvenza e ciò, in particolare, quando il debitore non ammette di
non poter soddisfare l’obbligazione, ma sostiene di essersi sottratto
all’adempimento del tutto volontariamente contestando la debenza della somma
richiesta.
Nell’ambito di siffatta generale
valutazione, non può non evidenziarsi che due altre istanze di fallimento
presentate da creditori della Alfa s.r.l. sono state ritirate dopo che
costoro sono stati soddisfatti per capitale, interessi e spese (come emerge
dalle dichiarazioni di desistenza prodotte ) e che ciò, in assenza di altri
creditori insoddisfatti, depone oggettivamente per la capacità della Alfa
s.r.l. di adempiere là dove sia richiesta;
Non risultano poi decisivi al
fine di colorare il mancato pagamento del reclamante in termini di insolvenza
anziché di mera contestazione della fondatezza del credito azionato gli
ulteriori elementi evidenziati nel reclamo.
Lo stato di liquidazione, di per
sé, non risulta significativo nel senso preteso da Bianchi perché scopo della
fase liquidatoria è appunto il pagamento dei debiti sociali e risulta che la
società reclamata stia provvedendo a tale incombenza, come emerge da quanto
appena sopra esposto. Né può essere utile l’indagine patrimoniale sollecitata
dal reclamante al fine di verificare se la Alfa s.r.l. possiede forza
economica sufficiente a soddisfare anche il credito del Bianchi medesimo,
perché siffatta verifica sarebbe rilevante solo se e in quanto quel credito
fosse definitivamente accertato, il che, come si è detto, non è nella
fattispecie .
Il pignoramento negativo non
assume connotati inquietanti se si considera che l’ufficiale giudiziario non
potè eseguirlo per avere trovato chiusa la sede e non già a cagione di una
constatata situazione di nullatenenza della società, senza peraltro
trascurare che la capacità per la debitrice di fare fronte alle proprie
obbligazioni può derivare da voci attive non direttamente riconducibili ai
beni che possono essere reperiti in sede di esecuzione mobiliare.
Infine, non può in questa sede
valutarsi la fondatezza dell’opposizione al pagamento esplicitata attraverso
idonea azione davanti alla competente autorità giudiziaria, essendo
sufficiente rimarcare come l’azione sia ancora sub judice e come sulla stessa
non sia intervenuto alcun accertamento giudiziale (la concessione della
provvisoria esecuzione da parte del G.I. è stata motivata peraltro solamente
sul piano processuale per non essere l’opposizione “di pronta soluzione”);
In assenza di quegli ulteriori
elementi che solitamente costituiscono indizi significativi dell’impotenza
della fase liquidatoria ad assolvere il fine suo proprio (protesti, titoli
esecutivi non contestati, procedure espropriative) ritiene pertanto la Corte
che non vi è in atti la prova della condizione economica dell’imprenditore
che legittima l’apertura della procedura concorsuale.
Il reclamo deve quindi essere
rigettato. La soccombenza del reclamante comporta che questi va condannato a
rifondere alla Alfa s.r.l. le spese della presente procedura (l’art. 91
c.p.c., secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, trova applicazione con
riguardo ad ogni provvedimento, ancorchè reso in forma di ordinanza o di
decreto, e con riferimento ad ogni procedimento, abbia questo natura
ordinaria, sommaria o cautelare; pertanto, il decreto con cui la Corte
d’appello rigetta il reclamo avverso il diniego della dichiarazione di
fallimento, ben può contenere la liquidazione delle spese in favore della
parte vittoriosa.” Cass.20 novembre 1996, n. 10180) che si liquidano in complessive
L.1.537.500 (di cui L.80.000 per
spese, L.525.000 per diritti di procuratore, L.800.000 per onorari di
avvocato e L.132.500 per rimborso forfettario), oltre Iva e cpa
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo
proposto da Paolo Bianchi, titolare della ditta Zeta Impianti avverso il
decreto del Tribunale di Mantova in data 29 gennaio 1998;
condanna il reclamante a
rifondere alla società Alfa S.r.l. le spese della presente procedura
liquidate in complessive L.1.537.500,
oltre accessori.
Corte d’Appello di Brescia.
Sentenza del 10.6.1998.
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