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Credito della Cassa Operai Edili - Privilegio - Sussistenza.
La Corte d’Appello di Brescia,
Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
FIGLIOLI Dott. Vito,
Presidente
NALIN Dott. Stefi Consigliere
CAROSELLA Dott.ssa Paola
Consigliere rel.
ha pronunziano la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa con
atto d’appello notificato il giorno 2 agosto 1994 n. 1596 cronol. UNEP del
Tribunale di Mantova e posta in deliberazione all’udienza collegiale dal 25
febbraio 1998
Da
CASSA
OPERAI EDILI, in persona del Presidente
C o n
t r o
FALLIMENTO
I.C.F.A.D., in persona del Curatore Rag. Alessandro DE VINCENZI
In
punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 30 settembre
1993/22 febbraio 1994.
CONCLUSIONI
Dell’appellante:
In riforma della appellata sentenza n. 176/94 in data 30 marzo 1993
/ 22 febbraio 1994 del Tribunale di Mantova, ammettere al passivo del Fall.
I.C.F.A.D. S.R.L. il credito dell’appellante COE come segue:
A)in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e 2777 lett. a
c.c.:
1)per indennità di accantonamento premio di professionalità e
diritto allo studio per capitali L.20.907.870;
2)per danni da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme
di cui sopra al n.°1 rivalutate dal dì di mensile debenza al 10 marzo 1992,
data di esecutorietà dello stato passivo L.7.168.735;
B)in via chirografaria per contributi sindacali per capitali
L.345.130 con gli interessi legali dal dì di mensile debenza al 7 novembre
1991, data della dichiarazione di fallimento, L. 42.662.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell’art.
101 L.F. depositato il 31 luglio 1992 la Cassa Operai edili –COE – di Mantova
in persona del Presidente, legale rappresentante “pro-tempore”, premesso di
avere maturato, nei confronti della fallita società I.C.F.A.D. s.r.l., in
dipendenza della iscrizione di questa all’associazione, crediti a vario
titolo relativi al periodo ottobre 1989 – 0ttobre 1990, di essere in
particolare creditrice:
a)di L.19.002.867 per omesso
versamento dell’indennità di accantonamento di cui all’art. 6 dell’accordo
provinciale integrativo; del contributo di professionalità edile
(assimilabile allo scatto di anzianità in altri settori) di cui all’art. 10
dello stesso accordo e del contributo per diritto allo studio previsto dal
successivo articolo 16;
b)di L.1.905.003 per omesso
versamento dei contributi previsti dagli artt. 6 e 17 dell’accordo
provinciale integrativo, dell’articolo 19 e degli articoli 11 e 15 dello
stesso accordo, relativi alla erogazione in forma mutualistica, della parte
di salario non versato dall’I.N.P.S. rispettivamente in caso: di malattia,
infortunio e malattia professionale, di infortuni extraprofessionali, morte o
invalidità permanente, dei contributi destinati allo studio dei problemi
sulla sicurezza dell’attività lavorativa e dell’addestramento professionale;
c)di L.345.130 per omesso
versamento dei contributi per quote sindacali nazionali e provinciali erogati
dalla COE alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 21 dell’accordo
provinciale integrativo;
ciò premesso, assumendo la
natura retributiva dei crediti di cui al punto a) e la natura previdenziale e
assistenziale di quelli di cui al punto b) , ne chiedeva l’ammissione al
passivo del fallimento della società in via privilegiata rispettivamente ai
sensi degli artt. 2751 bis n. 1 e 2754 C.C.- Chiedeva invece l’ammissione in
via chirografaria del credito di cui al punto c).
Il ricorso e pedissequo decreto
di fissazione dell’udienza venivano ritualmente notificati al curatore del
fallimento il quale compariva personalmente dichiarando di non contestare
l’ammontare dei crediti e la natura privilegiata degli stessi ai sensi
dell’art. 2754 C.C. bensì il solo privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 C.C.-
Con sentenza n. 176/94 in data
30 settembre 1993 / 22 febbraio 1994, pronunciata in contumacia del curatore,
il Tribunale di Mantova disponeva l’ammissione dei crediti al passivo del
fallimento per L.11.789.508 in via chirografaria e per L.7.179.086, L.
3.800.111 e L.917.377 – oltre accessori – in via privilegiata ex art. 2751
bis, n. 1,C.C. dichiarando le spese del giudizio non ripetibili nei confronti
del Curatore. Motivava la decisione osservando: che la natura retributiva
poteva essere riconosciuta soltanto ai crediti in ordine ai quali la Cassa svolgeva
funzione di mera intermediazione nel passaggio delle somme riscosse dalle
mani dei datori a quelle dei prestatori di lavoro (e cioè solo alle somme
concretamente spettanti a questi ultimi e non a quelle spettanti alla COE
quale creditrice in proprio); che gli accantonamenti mensili cui erano tenute
le imprese assolvevano solo in parte alla funzione di trattamento economico
per le voci di cui all’art. 6 dell’accordo provinciale integrativo e 20 del
C.C.N.L., che come poteva evincersi dall’art. 7 dello statuto della Cassa e
dall’art. 17 del menzionato accordo provinciale integrativo detti
accantonamenti erano comprensivi anche dei contributi per l’iscrizione alla
Cassa (posti dai contratti a carico dei lavoratori iscritti e perciò
costituenti credito proprio della COE privo della invocata natura
retributiva); che la natura retributiva andava esclusa anche per gli
interessi convenzionali di mora del 12% annuo (art. 6 A.P.I.) siccome
costituenti, ai sensi dell’art. 12 lett. D) dello statuto, una rendita della
Cassa che ne era creditrice in proprio, che anche il contributo per
professionalità edile (art. 10 A.P.I.) e il contributo per diritto allo
studio (art. 16 A.P.I.) costituivano crediti propri della Cassa che li
acquisiva per destinarli a fini mutualistici suoi propri, ripartendoli tra i
lavoratori iscritti e che ne avevano diritto, senza alcuna concreta relazione
con la retribuzione agli stessi spettante; che ai suddetti crediti non andava
pertanto riconosciuta natura privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis C.C.;
che andava inoltre esclusa la natura privilegiata, ex art. 2754 C.C., del
credito per L.1.905.003 relativo ai contributi previdenziali e assistenziali
indicati in ricorso in ragione della natura privata dell’assistenza e
previdenza offerta dalla Cassa. Avverso tale sentenza interponeva appello la
Cassa Operai Edili di Mantova con atto di citazione notificato il 1 agosto
1994 deducendo censure riconducibili a cinque motivi.
Il Fallimento non si costituiva
neppure in questa sede. All’udienza
collegiale del 25 febbraio 1998 la causa veniva assegnata in decisione sulle
conclusioni dell’appellante come sopra trascritte.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame
l’appellante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la
natura privilegiata dei crediti per i contributi di cui all’artt. 17
dell’accordo provinciale integrativo e 44 del C.C.N.L. nonché degli interessi
convenzionali per ritardato
pagamento. A tal fine rileva: che i contributi di cui all’art. 17
dell’accordo provinciale integrativo (d’ora in poi denominato A.P.I.) sono
finalizzati (anche in base alle previsioni del protocollo aggiuntivo b,
richiamato dallo stesso art.17) ad effettuare erogazioni a favore dei
lavoratori in caso di malattia o infortunio, ad integrazione o in
sostituzione delle indennità agli stessi corrisposte dagli Istituti
Previdenziali; che la funzione dei suddetti contributi è, pertanto, quella di
assicurare ai lavoratori ammalati o infortunati un’indennità pari al 100%
della retribuzione; che i contributi in questione, così come gli interessi
per ritardati pagamenti, figurano nell’elenco (contenuto nell’art. 12 dello
statuto COE, intitolato “Fondi di esercizio”) delle somme che, pervenute per
qualsiasi titolo alla Cassa devono da questa, per compito istituzionale,
essere distribuite agli operai; che i reali destinatari di detti importi
sono, pertanto, i lavoratori, che l’affermazione (secondo la quale detti
contributi servirebbero a coprire le spese di funzionamento della Cassa) è
indice di confusione tra i fondo di esercizio (art. 12) mediante il quale il
COE adempie alle sue funzioni istituzionali in favore dei lavoratori, ed il
patrimonio sociale della stessa (art. 11 dello statuto). Assumendo la natura
retributiva del contributo in esame l’appellante ne chiede l’ammissione con
il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., così rettificando l’indicazione
contenuta nel ricorso introduttivo dove era stato invocato il privilegio di
cui all’art. 2754 c.c.-
Preliminarmente si impone di
rilevare che tale domanda risulta
pienamente ammissibile e non preclusa in relazione al disposto dell’art. 345
c.p.c.- La giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 24 novembre
1992 n. 12527; Cass. 15 giugno 1988 n. 4082) è infatti univoca nell’escludere
che la richiesta (in sede di opposizione allo stato passivo come pure in
grado di appello) di un privilegio diverso da quello originariamente indicato
integri domanda nuova; ciò in base al rilievo che essendo l’origine dei
privilegi tassativamente stabilita dalla legge in correlazione alla causa del
credito la relativa indicazione esula dal “petitum” della domanda diretta al
riconoscimento del relativo credito.
Fatta tale premessa si osserva
che la censura nel merito appare fondata.
Il Tribunale ha individuato la
linea di demarcazione tra natura privilegiata e non dei crediti vantati
dall’appellante nei confronti della società fallita (in dipendenza della
iscrizione di questa cassa), nella natura retributiva o meno delle varie
ragioni di credito vantate, così riconoscendo alla COE la veste di mandataria
dei dipendenti per l’incasso frazionato delle loro spettanze.
Tale “ratio decidendi” (che,
condivisa dall’appellante, è da considerarsi acquisita come “regola iuris”
per la decisione della vertenza in virtù del giudicato interno che su di essa
si è formato) impone di riconsiderare in termini favorevoli alle aspettative
della COE la natura del credito da questa vantato ai sensi dell’art. 17
dell’accordo provinciale integrativo (come integrato dalle disposizioni del
protocollo aggiuntivo b in esso richiamato) e 44 del C.C.N.L. I contributi
previsti da tale articolo, secondo quanto disposto dal protocollo aggiuntivo
b) all’art. 3 comma 2° e 4° della voce “ trattamento in caso di malattia,
infortunio sul lavoro e malattia professionale”, servono, infatti, ad
effettuare erogazioni in favore dei lavoratori che incorrano negli eventi
considerati (ad integrazione delle indennità previste ai prcedenti artt. 1 e
2) fino al raggiungimento di importo corrispondente al 100% della
retribuzione. Pertanto è indubbio che essi costituiscano elementi integrativi
della retribuzione dei lavoratori in quanto tali assistiti dal privilegio di
cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c..
L’importo risultante dal
conteggio prodotto in allegato n. 20 da riconoscersi in via privilegiata
risulta pari a L.1.191.478.
Per quanto riguarda gli
interessi convenzionali di mora sugli accantonamenti per ferie, gratifica
natalizia, riposi annui e festività soppresse previsti dall’art. 6, comma 4
A.P.I. va detto che essi non possono non partecipare della natura
privilegiata del credito cui accedono (riconosciuta dal primo giudice in
ragione della sua natura retributiva).
2)Con il secondo motivo
l’appellante lamenta l’esclusione della natura privilegiata effettuata con
riferimento al credito relativo ai contributi di cui agli artt. 10 e 16
dell’A.P.I per professionalità edile e diritto allo studio. In proposito
rileva: che il contributo per professionalità di cui all’art. 10, che
richiama l’art. 32 del C.C.N.L., costituisce istituto corrispondente allo
scatto di anzianità ed ha, quindi, natura retributiva; che la stessa natura
ha contributo per diritto allo studio previsto dall’art. 93 lett. b) del
C.C.N.L. e dall’art. 16 dell’A.P.I. in base alle specifiche previsioni della
conversione 15 gennaio 1982, relativa all’affidamento alla COE del servizio
inerente la gestione del “Fondo diritto allo studio”, che tale fondo è
infatti costituito dalle somme versate mensilmente alla Cassa dalle imprese
aderenti all’associazione sulle quali grava l’obbligo di “retribuire
direttamente il dipendente con riferimento alle ore di permesso per lo
studio, come se fossero state effettivamente lavorate”, salvo il diritto di
richiedere al consiglio di amministrazione della COE, con cadenza mensile, il
rimborso delle ore retribuite ai lavoratori - studenti.
La censura si appalesa fondata.
Richiamate le considerazioni
sopra svolte in ordine ai criteri di individuazione della natura privilegiata
dei crediti della Cassa Edile relativi alle somme dovute dal datore di lavoro
fallito a titolo di accantonamento e di contribuzioni, si osserva che i
contributi in questione costituiscono entrambi elementi integrativi della
retribuzione dei lavoratori. Il contributo per professionalità edile, che
l’art. 32 del C.C.N.L. espressamente correla all’anzianità professionale,
risulta infatti certamente equiparabile allo scatto di anzianità cui è
pacificamente riconosciuta natura retributiva. Il contributo “per diritto
allo studio“ risulta dal canto suo correlato al diritto del lavoratore di
percepire la normale retribuzione con riferimento alle ore di permesso per lo
studio come se fossero effettivamente lavorate (direttamente dal datore di
lavoro il quale potrà chiederne il rimborso alla Cassa).
Sulla base dello stesso
conteggio (allegato n. 20) gli importi da riconoscersi in via privilegiata
risultano rispettivamente pari a L.5.921.231 e L.30.691.
3)Con il terzo motivo
l’appellante lamenta che il Tribunale, pur ammettendo con il privilegio ex
art. 2751 bis n.1 c.c. le voci (relative a riposi annui, festività soppresse,
ferie, gratifica natalizia) previste dall’art. 20 del C.C.N.L., abbia fissato
il “dies a quo” per il calcolo dei danni da svalutazione monetaria e degli
interessi legali con cadenza semestrale anziché mensile in contrasto con la
previsione dell’art. 6 dell’A.P.I. che impone alle imprese aderenti l’obbligo
di versamento delle somme in questione mensilmente.
Anche tale censura si appalesa
fondata dovendo escludersi che l’obbligo del datore di lavoro, come
normativamente previsto, possa essere influenzato dalle modalità con cui la
Cassa Edile è tenuta ad assolvere ai suoi compiti e alle sue funzioni nei
confronti dei lavoratori.
4)Con il quarto motivo
l’appellante si duole dell’esclusione della natura privilegiata dei crediti
per contributi relativi a infortuni extraprofessionali, allo studio dei
problemi della sicurezza dell’attività lavorativa e all’addestramento
professionale rispettivamente previsti
dagli artt. 19, 11 e 15 A.P.I.. A tal fine rileva che anche detti contributi,
come quello per malattia o infortunio oggetto del primo motivo, costituiscono
parte integrante della retribuzione ed hanno natura privilegiata ex art. 2751
bis n. 1 c.c. (invocato in sostituzione dell’art. 2754 c.c. ).
La censura è infondata.
I contributi in questione
attengono invero a voci che hanno natura assistenziale o previdenziale e non
retributiva e che esulano di conseguenza dalla previsione di cui all’invocato
art. 2751 bis n. 1 c.c..
La decisione del primo giudice,
non altrimenti censurata, va sul punto confermata.
L’ammissione del credito in via
chirografaria va pertanto rideterminata in complessive £.1.058.655 (£.713.525
+ £. 345.130) con gli interessi legali, dal giorno di debenza mensile alla
data di dichiarazione di fallimento.
5)Con il quinto ed ultimo motivo
l’appellante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato
l’irripetibilità delle spese di lite nei confronti della curatela
fallimentare. A tal fine rileva che a norma dell’art. 101 L.F. sono a carico
esclusivo del creditore, che proponga domanda tardiva di insinuazione, le
sole spese conseguenti al ritardo, non quelle relative al giudizio di
opposizione allo stato passivo.
Anche tale censura si appalesa
sostanzialmente fondata.
E’ principio di generale
acquisizione che la domanda di insinuazione tardiva nel passivo del
fallimento ai sensi dell’art. 101 L.F. dà luogo ad un procedimento
caratterizzato da due fasi: una amministrativa, nella quale il curatore
assume e comunica informazioni attinenti al merito della pretesa tardivamente
azionata al fine di consentire la pronuncia dell’eventuale riconoscimento del
diritto che, in caso di mancanza di contestazioni, si chiude con il decreto
di ammissione del credito che definisce il giudizio; l'altra (eventuale) di
carattere contenzioso, che dà inizio ad un ordinario giudizio di cognizione
da istruirsi ai sensi dell’art. 175 e segg. c.p.c., che si apre nel caso in
cui il curatore e il Giudice delegato di far luogo all’ammissione (totale o parziale)
del credito.
Orbene, mentre nel primo caso le
spese conseguenti al ritardo della domanda fanno senz’altro carico al
creditore (salvo che lo stesso non provi che il ritardo sia dipeso da cause a
lui non imputabili), nel secondo caso (come pure in quello in cui sorgano
contestazioni in merito all’imputabilità del ritardo con conseguente
necessità di transizione alla vera e propria fase contenziosa del processo)
il regime delle spese non può essere regolato che in base all’ordinario
principio della soccombenza.
Pertanto si deve ritenere che il
Tribunale abbia errato nell’affermare la irripetibilità delle spese del
giudizio nei confronti del curatore in una fattispecie caratterizzata dalla
sostanziale soccombenza del predetto che vi ha dato causa con la infondata
contestazione della natura privilegiata di gran parte del credito vantato.
Il Fallimento deve essere,
pertanto, condannato alla refusione delle spese del primo grado del giudizio,
nonché alle spese del presente grado si liquidano, in favore della COE in
complessive L.3.330.000 (ivi incluse L.760.000 per diritti di procuratore e
L.2.200.000 per onorari di avvocato) per il primo grado in L.3.620.000 (ivi
incluse L.1000.000 per diritti di procuratore e L. 3.200.000 per onorari di
avvocato) per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente
pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 176/94 del Tribunale di
Mantova, così provvede:
ammette
la Operai Edili di Mantova al
passivo del Fallimento della I.C.F.A.D. s.r.l.
1)in via privilegiata, ai sensi
dell’art. 2751 bis n.1 e 2777 lett. a) c.c., per il complessivo credito di
L.20.194.345 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle predetto
somme rivalutate dal giorno di debenza mensile alla data di esecutorietà
dello stato passivo;
2)in via chirografaria per
complessive L.1.058.655 con gli interessi legali dal giorno di debenza
mensile alla data di dichiarazione di fallimento;
condanna
il Fallimento della I.C.D.A.F.
s.r.l., in persona del curatore rag.
Alessandra De Vincenzi, a rifondere alla Cassa Operai Edili di Mantova le
spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di L.3.330.000 per il
primo grado e di L.3.620.000 per il grado di appello come sopra liquidate.
Sentenza Corte d’Appello di
Brescia 25.2.1998
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