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Fallimento - Opposizione allo stato
passivo - Credito fondiario - Soddisfacimento del credito in sede esecutiva -
Accertamento del credito in sede fallimentare - Necessità. Opposizione allo stato passivo Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 98 legge fallimentare
notificato il 28/3/95 la società Mediovenezie Banca S.p.A. esponeva di avere
tempestivamente depositato istanza di insinuazione al fallimento Camurali
Renzo in via ipotecaria, per l’importo di £. 110.583.358= oltre ad accessori
e che tale domanda era stata rigettata in quanto nelle more fra il deposito
dell'istanza stessa e la formazione dello stato passivo definitivo la banca
era stata soddisfatta delle sue pretese in sede di esecuzione immobiliare
proseguita in virtù delle disposizioni concernenti il credito fondiario.
L'istituto di credito lamentava che, in tal modo, il proprio credito non era
stato accertato in sede fallimentare e che ciò contrastava con
l'orientamento, ormai da tempo consolidatosi, della giurisprudenza di
legittimità che invece impone siffatto accertamento. Si costituiva in giudizio la
Curatela fallimentare la quale chiedeva il rigetto del ricorso assumendo che,
essendo già stato l'istituto di credito soddisfatto nell'ambito della
procedura esecutiva individuale cui aveva partecipato anche il Curatore
fallimentare, l'Istituto di credito non aveva alcun interesse
all'insinuazione. Veniva comunque contestata anche l'entità del credito così
come quantificato dall'opponente. La causa istruita con produzioni
documentali veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe
trascritte all'udienza collegiale del 22/10/1996. Motivi
della decisione L'opposizione è fondata e merita
accoglimento. In via di fatto è pacifico tra
le parti che alla banca a seguito della esecuzione individuale, è stato
assegnato l’importo di lire 116.504.277= per capitali ed interessi oltre a
lire 7.840.382= per spese legali della procedura esecutiva. In primo luogo deve essere
rilevato che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 52 l.fall., con norma tassativa
ed inderogabile, dispone che ogni credito, anche se munito di diritto di
prelazione, deve essere accertato secondo norme stabilite dal capo V° del
R.D. 267/1942 e che la deroga a favore degli istituti di credito fondiario,
prevista dall'art. 43 primo comma del R.D. 16/7/1905 n. 646 (ora l’art. 41
II° comma. T.U. 1/9/93 n. 385) - secondo cui l’azione esecutiva sui beni
ipotecari a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata e
proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore
- riguarda soltanto il processo esecutivo (così Cass. 1/12/1994 n. 10256;
Cass. 23/11/1990 n. 11324; Cass. 2/3/1988 n. 2196; Cass. 11/3/1987 n. 2532). La facoltà riconosciuta agli
istituti di credito fondiario di iniziare o proseguire l’esecuzione
individuale in presenza di fallimento, in deroga al disposto di cui all'art.
51 l.fall., costituisce però soltanto un privilegio processuale ma qualunque
questione attinente alla determinazione dell'an e del quantum del credito
azionato spetta alla competenza funzionale ed inderogabile del foro
fallimentare. Ove infatti si accogliesse la diversa tesi fatta propria dalla
Curatela (che peraltro trova appiglio nella recente sentenza della Suprema
Corte del 15/6/1994 n. 5806) si introdurrebbe nel sistema una palese anomalia
giacchè il credito fondiario sfuggirebbe all’accertamento del giudice
delegato, accertamento che sarebbe invece rimesso ad un organo diverso e cioè
al giudice dell'esecuzione ed inoltre agli altri creditori concorsuali
verrebbe sottratta la possibilità di interloquire sulla fondatezza del
credito in questione (cfr. artt. 96 II° co. l.f. e 100 l.f.). Non senza rilevare inoltre che,
anche per le particolari norme vigenti in tema di notifica degli atti di
esecuzione, il Curatore potrebbe non essere posto a conoscenza della pendenza
della procedura esecutiva e quindi di intervenirvi. Né può considerarsi
sufficiente la presenza del Curatore nell’ambito della procedura esecutiva
individuale atteso che l'accertamento del credito postula una pronuncia
giurisdizionale. Sarà naturalmente onere del
Curatore di verificare in sede di piano di riparto se il credito
dell'Istituto sia già stato soddisfatto ed in che misura ai sensi della
normativa sul credito fondiario e se, pertanto, trovi o meno utile collocazione. Ciò premesso va aggiunto che
l’importo per cui è stata chiesta l'insinuazione è corretto alla luce della
documentazione posta a corredo della domanda di ammissione al passivo e dei
chiarimenti successivi apparendo correttamente computato l'acconto di lire 8
milioni versato nel gennaio 1994, argomento questo su cui peraltro neppure la
Curatela ha poi insistito. La domanda merita accoglimento anche in ordine
alla misura richiesta sia delle spese di esecuzione pari a lire 11.642.262=
da collocarsi in via privilegiata ex art. 2770 c.c., sia degli interessi
convenzionali e legali correttamente computati alla luce del disposto di cui
all'art. 55 l.fall. conformemente all'indirizzo giurisprudenziale formatosi. In ordine alle spese ritiene il
collegio che, attesa la complessità delle questioni affrontate, la
particolarità della fattispecie ed il contrasto di recente sorto nella
giurisprudenza di legittimità, sia equo compensare integralmente fra le parti
le spese di lite. P.Q.M. Definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede: - in accoglimento della proposta
opposizione ammette la società Mediovenezie Banca S.p.A. al passivo del
fallimento Camurali Renzo invia ipotecaria per lire 110.583.358= oltre agli
interessi successivi (corrispettivi e monitori) nella misura convenzionale
sino al 27/5/1994 ed agli interessi al tasso legale fino alla data del
decreto di trasferimento dei beni ipotecari ed infine, in via privilegiata,
ex art. 2770 c.c, per £. 11.642.262=, quanto alle spese. Dispone la conseguente
rettificazione dello stato passivo impugnato. Spese compensate Tribunale di Mantova - Seconda
sezione civile Sentenza del 25/10/1996. |