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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 9
ottobre 2001, n. 12368
(Omissis).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6 settembre
1999 la curatela del fallimento della S.n.c. Casillo Grani convenne in
giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la Banca Nazionale dell'Agricoltura
S.p.a. richiedendo a) che la Banca fosse dichiarata responsabile a titolo di
illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) «per concessione abusiva di credito»
e conseguentemente condannata al risarcimento del danno
«in
misura pari all'ammontare delle passività non bancarie della fallita, quali
risultanti dallo stato passivo, dopo detratte le
attività», avendo acceso e tenuto
artificiosamente in essere rapporti economici
con la società fallita pur in presenza di
elementi e circostanze che rendevano manifesto e agevolmente rilevabile lo
stato di insolvenza della stessa; b) che fossero revocati, ai sensi dell'art.
67 l. fall. ba) tutti gli atti a titolo oneroso, in considerazione
dello «smodato tasso di interessi praticato » e «delle finalità non
conformi all'attività
di credito», bb) tutti i versamenti effettuati tanto dalla società fallita che
dai soci Pasquale Casillo, Aniello Casillo e Luigi Alfano, sia con mezzi
propri di pagamento, sia mediante dazioni di pegno, cessioni di credito,
mandati a riscuotere o altri mezzi analoghi, con la condanna della banca
convenuta alla restituzione della somma di lire 135.742.686.262 per gli anni
1992-1993 e di quella determinanda in corso di causa per l'anno 1994.
Si costituì la convenuta ed
eccepì, tra l'altro, e relativamente alla domanda di risarcimento del danno,
l'incompetenza dell'adito tribunale, prospettando la
non operatività
dell'attrazione ex art. 24 l. fall. per difetto della condizione enunciata
dalla norma speciale con la formula «azioni che derivano dal fallimento
». Nel corso del giudizio si costituì la Banca Popolare Antoniana Veneta
S.p.a., incorporante la banca originariamente convenuta, facendo proprie le
eccezioni sollevate da quest'ultima.
Con sentenza non definitiva,
emessa il 12 dicembre 2000, il Tribunale, in composizione monocratica, statuì
come segue: a) rigettò l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; b)
dichiarò la competenza dell'adito tribunale anche con riferimento all'azione
risarcitoria; c) dichiarò il curatore del fallimento legittimato ad causam con
riferimento sia all'azione risarcitoria, sia all'azione revoca- toria; d)
rigettò l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria e dichiarò
inammissibile la stessa eccezione di prescrizione relativamente all'azione
revocatoria.
Con ricorso notificato alla
controparte in data 11 gennaio 2001, la Banca Antoniana S.p.A. ha chiesto il
regolamento di competenza (facoltativo, ex art. 43 c.p.c.), impugnando la
sentenza con tale mezzo.
Entrambe le parti hanno
depositato «memorie».
Il Pubblico Ministero ha
rassegnato le sue conclusioni nel senso del « riget-
to del ricorso ».
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il
Tribunale di Foggia ha ritenuto la propria competenza, in ordine all'azione
risarcitoria per illecito aquiliano proposta dalla curatela con riferimento
alla dedotta «
abusiva concessione di credito », tanto
ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare, che attribuisce al
tribunale che dichiara il fallimento la competenza in ordine a
«
tutte le azioni che ne
derivano », tanto ai sensi dell'art. 20 c.p.c. avuto riguardo al locus
commissi delicti (luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria per essersi
verificato in loco l'evento di danno).
Entrambi i criteri - il primo
fondatamente - sono contrastati dalla ricorrente.
Nella norma dell'art. 24
della legge fallimentare il riferimento alle « azioni che derivano dal
fallimento » (è
nota, e scontata, l'incertezza del criterio di derivazione, tanto che
1'effettiva estensione della vis attractiva è tema assai dibattuto in
dottrina, mentre nella giurisprudenza di questa Corte la competenza per
attrazione è stata esclusa o per 1'occasionalità del rapporto tra l'azione e
il fallimento, o per la riferibilità dell' azione a rapporti già esistenti in
capo al fallito ovvero a rapporti insorti in tempo successivo al fallimento e
posti in essere proprio dall'ufficio fallimentare, o, ancora, sulla base del
criterio della non dipendenza genetica dell'azione dall'instaurarsi del
procedimento concorsuale: v. le pronunce n. 1013 e n. 1192 del 1961, n. 3989
del 1982, n. 5341 del 1984, n. 1716 del 1988, n. 11189 del 1993) può essere
inteso nel senso di azioni che al fallimento debbono la loro origine, nel
senso che senza la dichiarazione di fallimento e l'instaurarsi della procedura
concorsuale non sarebbero concepibili; e, ancora, di azioni inerenti a
situazioni e rapporti giuridici, coinvolgenti i creditori, il fallito ed i
terzi, sui quali la dichiarazione di fallimento è destinata a produrre
effetti, nel senso di modificarli, e che nel fallimento, e attraverso
l'applicazione di norme sostanziali
o processuali della disciplina speciale, debbono trovare
una nuova sistemazione in relazione alla ricostruzione del patrimonio del
fallito, in funzione dell'attuazione della «par condicio creditorum
»
(dunque, cause relative a rapporti destinati ad essere disciplinati dalle
norme sostanziali e processuali della legge fallimentare in relazione alle
finalità della procedura concorsuale: il soddisfacimento dei credi tori
attraverso la liquidazione del patrimonio del fallito, ricostruito attraverso
gli strumenti giuridici funzionali al ristabilimento e all'attuazione della
par condicio creditorum). Ciò che ben può essere espresso con la formula che
«
la competenza ex art. 24 l.
fall. costituisce il riflesso processuale di altrettante deroghe al diritto
comune sostanziale ».
Può cosi escludersi che la
suddetta domanda di risarcimento per illecito aquiliano proposta dalla
curatela «
derivi dal fallimento
»
e resti perciò attratta, ex art. 24 l. fall., nella competenza del tribunale
fallimentare. E ciò proprio quando la si consideri in quella configurazione
enunciata dal Tribunale di Foggia, a) sulla base dei principi enunciati da
Cass. n. 343 del 1993, richiamati per
«
comprendere la categoria giuridica alla quale la domanda giudiziale si
riferiva »; b) con riferimento alla natura e alla sostanza della pretesa fatta
valere in giudizio e sulla base dei fatti
« che ne costituivano il fondamento
», secondo gli elementi della causa petendi e del petitum ricavati dalla
citazione introduttiva, - id est, per a) continuare a sovvenzionare un
imprenditore, nonostante l'insolvenza in cui lo stesso versi, ritardando in
tal modo la dichiarazione di fallimento, e producendo la conseguenza del
pregiudizio dei creditori, di quelli anteriori al finanziamento abusivo,
perché dovranno concorrere con altri creditori e riusciranno a recuperare una
somma inferiore a quella che avrebbero riscosso, se il fallimento fosse stato
dichiarato tempestivamente; e dei creditori posteriori, perché essi, a loro
volta, non avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente
fallito e comunque perché sono stati tratti in inganno dall'apparente
solvibilità creata dal credito concesso dalle banche; e per b) non solo aver
indotto in errore gli operatori di mercato che, dopo la concessione abusiva
del credito hanno continuato a stipulare contratti con la società poi fallita,
ma anche nell'aver mantenuto artificiosamente in vita un'impresa che doveva
fallire quanto meno alla fine del 1991 e, ancora, nell' aver procrastinato
ulteriormente l'evento fallimento per consentire il parziale riordino dei
rapporti banche-clienti e per cercare di sottrarsi alle responsabilità
conseguenti.
Ed alla suddetta
configurazione giuridica della domanda proposta dalla curatela, secondo la
causa petendi (i fatti che ne costituivano il fondamento, ossia la dedotta
abnorme, abusiva e perciò illecita concessione di credito - tale, illecita,
alla stregua del parametro di riferimento normativo, individuabile nella
disciplina giuridica dell'attività del banchiere - prospettata come causa di
un aggravamento del dissesto economico della S. Casillo) ed il petitum, dunque
secondo il suo effettivo contenuto, il Tribunale avrebbe dovuto attenersi
nella disamina della competenza ex art. 24 l. fall. senza dar rilievo a
circostanze del tut to estranee alla suddetta configurazione giuridica, quali
quelle invece considerate: a) dell'aver il giudice delegato al fallimento
autorizzato «
un'azione di massa »; b) dell'aver la
curatela dichiarato di «
voler esercitare un'azione di massa »,
essendo in ogni caso irrilevante, proprio ai fini della competenza, il nomen
juris che la parte ha dato all'azione intrapresa; c) della dichiarazione di
fallimento, individuata come « evento (p. 20) dell'abusiva concessione del
credito », laddove tale evento di danno è ravvisabile e consiste nel
pregiudizio in concreto arrecato ai
credi tori per l'incremento dell'esposizione debitoria, per l'aggravamento del
dissesto economico dell'imprenditore e per l'insufficienza del patrimonio
dello stesso, situazioni queste che ben possono verificarsi in tempo anteriore
alla dichiarazione di fallimento (e trovare poi in questa e nello svolgimento
della procedura fallimentare semplicemente una ricognizione preordinata,
secondo le norme degli artt. 92 e ss. l. fall., all'ammissione dei creditori
alla liquidazione concorsuale e alla formazione dello stato passivo), d) della
sorte (quella individuata dal tribunale - la ripartizione tra tutti i
creditori secondo le regole della procedura concorsuale, alla stregua di ogni
altra componente attiva del patrimonio del fallito - è invero del tutto
opinabile) della somma eventualmente recuperata a
titolo
di risarcimento di danno.
Si considera, inoltre, che
pur quando sia stata autorizzata dal giudice delegato e sia stata esercitata
dal curatore (la cui legittimazione costituisce materia di giudizio) e benché
possa risolversi nell'acquisizione di utilità a beneficio dei creditori (ma,
invero, anche di alcuni soltanto, potendo verificarsi per taluni l'ipotesi di
applicabilità del disposto dell'art. 1227 cpv. c.c.), l'azione in discorso non
può essere definitiva come « azione di massa » già solo per la considerazione
che il danneggiato dall'abusiva concessione del credito non può, in via
generale e di principio e in relazione alla struttura dell'illecito in
questione, identificarsi con la totalità dei credi tori, ossia con il ceto
creditorio della procedura concorsuale (del quale, come la dottrina sul tema
ha rilevato, è partecipe, di regola, anche, in quanto creditore, quel
banchiere al quale viene imputato e addebitato il comportamento lesivo, ossia
l'abuso nella concessione del credito) ma si identifica, invece, con ciascuno
dei creditori rispetto ai quali tutte le componenti dell'illecito saranno da
verificare.
Ad escludere la competenza
del tribunale ex art. 24 l. fallo soccorrono anche gli altri aspetti di
identificazione dell'azione di danni in questione.
Che detta azione possa o
debba essere assimilata all'azione di cui all'art. 2395 c.c. in virtu della
natura extracontrattuale dell'illecito e del carattere diretto e personale del
danno che investe, appunto direttamente, una situazione giuridica soggettiva
del terzo che dalla norma riceve una tutela particolare e, ancora, diretta, o
che debba essere assimilata, invece, all'azione di cui all'art. 2394 c.c. in
virtù del carattere « secondario ed indiretto »
(termini in uso in alcune
indagini della dottrina sulle azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori delle società) del danno (che invece si ripercuote
immediatamente sul patrimonio della società e soltanto « di riflesso » arreca
un pregiudizio ai creditori) subito dai creditori, come il tribunale ha
ritenuto - è un problema giuridico che qui non deve essere esaminato ex
professo - la competenza per attrazione
del tribunale fallimentare resterebbe esclusa in ogni caso, in forza dei
principi più volte affermati da questa Corte nella materia delle azioni di
responsabilità (v. ex
multis, la sentenza n. 1327 del 1954, la n.
2300 del 197-J, nella motivazione, la n. 5625 del 1989, la n. 12192 del 1990).
Competenza ex art. 241. fallo che è esclusa ancorché, per il disposto
dell'art. 2394 c.c. e dell'art. 146 l. fall., l'azione sia esercitata dal
curatore, con autorizzazione del giudice delegato, la cui speciale competenza
a disporre misure cautelari « attiene
alla fase iniziale anteriore
all'instaurazione della causa di responsabilità, senza, peraltro, escludere la
competenza del giudice istruttore ad emettere la misura cautelare
in pendenza della medesima causa, né la
necessità di instaurare il giudizio di convalida davanti al giudice competente
secondo i normali criteri per valore e
per territorio » (in
termini, la sentenza n. 12192 del 1990).
Il Tribunale di Foggia è
tuttavia competente ex art. 20 c.p.c. non però in virtù della incontestabilità
della competenza per territorio per irritualità dell'eccezione, come la
resistente curatela deduce, dovendo invece ritenersi sufficientemente
adempiuto, nel caso di specie e attraverso l'indicazione del foro ex art. 19
(la sede legale della Banca, in Roma) e di quello ex art. 20 c.p.c. (luogo di
verificazione del presunto danno), sia pure con riferimento indeterminato ai
singoli creditori asseritamente danneggiati, l'onere (di contestare tutti i
fori concorrenti e di specificare l'eccezione con riferimento a tutti i
profili eventualmente concorrenti) che la norma dell'art. 38, co. 3 c.p.c.
pone a carico del convenuto.
Il criterio da adottare,
trattandosi di obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, è
quello, (enunciato da questa Corte nelle sentenze n. 5625 del 1989 e n. 6381
del 1991, ma vedi già le sentenze n. 570 del 1976 e n. 2238 del 1957) secondo
i[quale « l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo
in cui si verifica il fatto produttivo del danno, riconducendosi alla nozione
di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne
deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell'uno
e dell'altro, il « forum commissi delicti », ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 c.p.c. deve essere
individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato ». Nel
caso di specie, il fatto produttivo di danno è stato identificato dagli stessi
attori, oltre che dalla sentenza, nel complesso delle deliberazioni e
operazioni bancarie finalizzate all'artificioso
« salvataggio » della S.n.c. Casillo Grani,
e il luogo di tale fatto può essere individuato in quello ove fu posto in
essere l'ultimo atto del comportamento asseritamente illecito della Banca
Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. (avente sede legale in Roma), ossia in
Napoli, ove, secondo quanto la ricorrente ha dedotto (senza riceverne
confutazione dalla resistente), i
finanziamenti erogati erano affluiti sul conto corrente intestato alla società
suddetta presso
quella filiale della banca. Resta da individuare, per la verifica della
possibile coincidenza, il luogo in cui l'evento dannoso ebbe a verificarsi.
Ebbene, in tale tipologia
dell'illecito extracontrattuale (soccorre qui la ricostruzione datane dalla
sentenza n. 343 del 1993 che assume rilievo particolare, in relazione al tema
che ne occupa, nella individuazione e nella descrizione del pregiudizio che il
comportamento illecito arreca alla posizione di tutti i credito- ri, quelli
anteriori al finanziamento abusivo ... e quelli posteriori ... ut supra)
il danno subito dai credi tori, ossia l'evento dannoso, prende corpo, si
materializza nel luogo in cui si verifica quell'aggravamento del dissesto
economico dell'impresa, artificiosamente tenuta in vita, ossia in quel luogo
dov'è la sede dell'impresa, intesa come il luogo di svolgimento della sua
attività economica e come il centro dei suoi rapporti economici e giuridici,
che è dunque il luogo in cui producono concreti effetti dannosi la protrazione
abusiva del credito bancario, l'artificiosa tenuta in vita dell'impresa e il
conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento del debitore - fatto
quest'ultimo, evidentemente, già di per sé solo
pregiudizievole rispetto alla garanzia
costituita dalla consistenza del patrimonio del debitore e alla conservazione
della « par condicio creditorum » -
(e che è anche il luogo in cui tale
abnorme situazione di perdurante insolvenza troverà la sua definitiva e
formale sanzione nella dichiarazione di fallimento, ex art. 9 l.
fall.).
In questo senso - ma non con
riferimento al
« luogo ove è stato validamente pronunciato il fallimento », essendo la
dichiarazione di fallimento un fatto estraneo
alla struttura dell’evento di danno - può ritenersi giuridicamente corretta
la sentenza ora impugnata nella individuazione (anche con implicito
riferimento alla competenza .per la
dichiarazione di fallimento, che. implica l'identificazione della sede
effettiva dell’impresa, secondo le statuizioni della sentenza emessa da questa
Corte sulla questione) di Foggia come luogo del verificarsi dell'evento
dannoso, idoneo a radicare la competenza per territorio di quel tribunale.
Il tribunale di Foggia
aveva, dunque, competenza ex art. 20 c.p.c. anche in relazione alla suddetta
domanda di risarcimento del danno proposta dal curatore.
Cosi regolata la competenza,
appare equo che le spese del giudizio di cassazione restino compensate tra le
parti.
(Omissis). |