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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2001, n. 12368

 

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6 settembre 1999 la curatela del fallimento della S.n.c. Casillo Grani convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. richiedendo a) che la Banca fosse dichiarata responsabile a titolo di illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) «per concessione abusiva di credito» e conseguentemente condannata al risarcimento del danno «in misura pari all'ammontare delle passività non bancarie della fallita, quali risultanti dallo stato passivo, dopo detratte le attività», avendo acceso e tenuto artificiosamente in essere rapporti economici con la società fallita pur in presenza di elementi e circostanze che rendevano manifesto e agevolmente rilevabile lo stato di insolvenza della stessa; b) che fossero revocati, ai sensi dell'art. 67 l. fall. ba) tutti gli atti a titolo oneroso, in considerazione dello «smodato tasso di interessi praticato » e «delle finalità non conformi all'attività di credito», bb) tutti i versamenti effettuati tanto dalla società fallita che dai soci Pasquale Casillo, Aniello Casillo e Luigi Alfano, sia con mezzi propri di pagamento, sia mediante dazioni di pegno, cessioni di credito, mandati a riscuotere o altri mezzi analoghi, con la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di lire 135.742.686.262 per gli anni 1992-1993 e di quella determinanda in corso di causa per l'anno 1994.

Si costituì la convenuta ed eccepì, tra l'altro, e relativamente alla domanda di risarcimento del danno, l'incompetenza dell'adito tribunale, prospettando la non operatività dell'attrazione ex art. 24 l. fall. per difetto della condizione enunciata dalla norma speciale con la formula «azioni che derivano dal fallimento ». Nel corso del giudizio si costituì la Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.a., incorporante la banca originariamente convenuta, facendo proprie le eccezioni sollevate da quest'ultima.

Con sentenza non definitiva, emessa il 12 dicembre 2000, il Tribunale, in composizione monocratica, statuì come segue: a) rigettò l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; b) dichiarò la competenza dell'adito tribunale anche con riferimento all'azione risarcitoria; c) dichiarò il curatore del fallimento legittimato ad causam con riferimento sia all'azione risarcitoria, sia all'azione revoca- toria; d) rigettò l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria e dichiarò inammissibile la stessa eccezione di prescrizione relativamente all'azione revocatoria.

Con ricorso notificato alla controparte in data 11 gennaio 2001, la Banca Antoniana S.p.A. ha chiesto il regolamento di competenza (facoltativo, ex art. 43 c.p.c.), impugnando la sentenza con tale mezzo.

Entrambe le parti hanno depositato «memorie».

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le sue conclusioni nel senso del « riget-

to del ricorso ».

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Tribunale di Foggia ha ritenuto la propria competenza, in ordine all'azione risarcitoria per illecito aquiliano proposta dalla curatela con riferimento alla dedotta « abusiva concessione di credito », tanto ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare, che attribuisce al tribunale che dichiara il fallimento la competenza in ordine a « tutte le azioni che ne derivano », tanto ai sensi dell'art. 20 c.p.c. avuto riguardo al locus commissi delicti (luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria per essersi verificato in loco l'evento di danno).

Entrambi i criteri - il primo fondatamente - sono contrastati dalla ricorrente.

Nella norma dell'art. 24 della legge fallimentare il riferimento alle « azioni che derivano dal fallimento » (è nota, e scontata, l'incertezza del criterio di derivazione, tanto che 1'effettiva estensione della vis attractiva è tema assai dibattuto in dottrina, mentre nella giurisprudenza di questa Corte la competenza per attrazione è stata esclusa o per 1'occasionalità del rapporto tra l'azione e il fallimento, o per la riferibilità dell' azione a rapporti già esistenti in capo al fallito ovvero a rapporti insorti in tempo successivo al fallimento e posti in essere proprio dall'ufficio fallimentare, o, ancora, sulla base del criterio della non dipendenza genetica dell'azione dall'instaurarsi del procedimento concorsuale: v. le pronunce n. 1013 e n. 1192 del 1961, n. 3989 del 1982, n. 5341 del 1984, n. 1716 del 1988, n. 11189 del 1993) può essere inteso nel senso di azioni che al fallimento debbono la loro origine, nel senso che senza la dichiarazione di fallimento e l'instaurarsi della procedura concorsuale non sarebbero concepibili; e, ancora, di azioni inerenti a situazioni e rapporti giuridici, coinvolgenti i creditori, il fallito ed i terzi, sui quali la dichiarazione di fallimento è destinata a produrre effetti, nel senso di modificarli, e che nel fallimento, e attraverso l'applicazione di norme sostanziali o processuali della disciplina speciale, debbono trovare una nuova sistemazione in relazione alla ricostruzione del patrimonio del fallito, in funzione dell'attuazione della «par condicio creditorum » (dunque, cause relative a rapporti destinati ad essere disciplinati dalle norme sostanziali e processuali della legge fallimentare in relazione alle finalità della procedura concorsuale: il soddisfacimento dei credi tori attraverso la liquidazione del patrimonio del fallito, ricostruito attraverso gli strumenti giuridici funzionali al ristabilimento e all'attuazione della par condicio creditorum). Ciò che ben può essere espresso con la formula che « la competenza ex art. 24 l. fall. costituisce il riflesso processuale di altrettante deroghe al diritto comune sostanziale ».

Può cosi escludersi che la suddetta domanda di risarcimento per illecito aquiliano proposta dalla curatela « derivi dal fallimento » e resti perciò attratta, ex art. 24 l. fall., nella competenza del tribunale fallimentare. E ciò proprio quando la si consideri in quella configurazione enunciata dal Tribunale di Foggia, a) sulla base dei principi enunciati da Cass. n. 343 del 1993, richiamati per « comprendere la categoria giuridica alla quale la domanda giudiziale si riferiva »; b) con riferimento alla natura e alla sostanza della pretesa fatta valere in giudizio e sulla base dei fatti « che ne costituivano il fondamento », secondo gli elementi della causa petendi e del petitum ricavati dalla citazione introduttiva, - id est, per a) continuare a sovvenzionare un imprenditore, nonostante l'insolvenza in cui lo stesso versi, ritardando in tal modo la dichiarazione di fallimento, e producendo la conseguenza del pregiudizio dei creditori, di quelli anteriori al finanziamento abusivo, perché dovranno concorrere con altri creditori e riusciranno a recuperare una somma inferiore a quella che avrebbero riscosso, se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente; e dei creditori posteriori, perché essi, a loro volta, non avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente fallito e comunque perché sono stati tratti in inganno dall'apparente solvibilità creata dal credito concesso dalle banche; e per b) non solo aver indotto in errore gli operatori di mercato che, dopo la concessione abusiva del credito hanno continuato a stipulare contratti con la società poi fallita, ma anche nell'aver mantenuto artificiosamente in vita un'impresa che doveva fallire quanto meno alla fine del 1991 e, ancora, nell' aver procrastinato ulteriormente l'evento fallimento per consentire il parziale riordino dei rapporti banche-clienti e per cercare di sottrarsi alle responsabilità conseguenti.

Ed alla suddetta configurazione giuridica della domanda proposta dalla curatela, secondo la causa petendi (i fatti che ne costituivano il fondamento, ossia la dedotta abnorme, abusiva e perciò illecita concessione di credito - tale, illecita, alla stregua del parametro di riferimento normativo, individuabile nella disciplina giuridica dell'attività del banchiere - prospettata come causa di un aggravamento del dissesto economico della S. Casillo) ed il petitum, dunque secondo il suo effettivo contenuto, il Tribunale avrebbe dovuto attenersi nella disamina della competenza ex art. 24 l. fall. senza dar rilievo a circostanze del tut to estranee alla suddetta configurazione giuridica, quali quelle invece considerate: a) dell'aver il giudice delegato al fallimento autorizzato « un'azione di massa »; b) dell'aver la curatela dichiarato di « voler esercitare un'azione di massa », essendo in ogni caso irrilevante, proprio ai fini della competenza, il nomen juris che la parte ha dato all'azione intrapresa; c) della dichiarazione di fallimento, individuata come « evento (p. 20) dell'abusiva concessione del credito », laddove tale evento di danno è ravvisabile e consiste nel pregiudizio in concreto arrecato ai credi tori per l'incremento dell'esposizione debitoria, per l'aggravamento del dissesto economico dell'imprenditore e per l'insufficienza del patrimonio dello stesso, situazioni queste che ben possono verificarsi in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (e trovare poi in questa e nello svolgimento della procedura fallimentare semplicemente una ricognizione preordinata, secondo le norme degli artt. 92 e ss. l. fall., all'ammissione dei creditori alla liquidazione concorsuale e alla formazione dello stato passivo), d) della sorte (quella individuata dal tribunale - la ripartizione tra tutti i creditori secondo le regole della procedura concorsuale, alla stregua di ogni altra componente attiva del patrimonio del fallito - è invero del tutto opinabile) della somma eventualmente recuperata a titolo di risarcimento di danno.

Si considera, inoltre, che pur quando sia stata autorizzata dal giudice delegato e sia stata esercitata dal curatore (la cui legittimazione costituisce materia di giudizio) e benché possa risolversi nell'acquisizione di utilità a beneficio dei creditori (ma, invero, anche di alcuni soltanto, potendo verificarsi per taluni l'ipotesi di applicabilità del disposto dell'art. 1227 cpv. c.c.), l'azione in discorso non può essere definitiva come « azione di massa » già solo per la considerazione che il danneggiato dall'abusiva concessione del credito non può, in via generale e di principio e in relazione alla struttura dell'illecito in questione, identificarsi con la totalità dei credi tori, ossia con il ceto creditorio della procedura concorsuale (del quale, come la dottrina sul tema ha rilevato, è partecipe, di regola, anche, in quanto creditore, quel banchiere al quale viene imputato e addebitato il comportamento lesivo, ossia l'abuso nella concessione del credito) ma si identifica, invece, con ciascuno dei creditori rispetto ai quali tutte le componenti dell'illecito saranno da verificare.

Ad escludere la competenza del tribunale ex art. 24 l. fallo soccorrono anche gli altri aspetti di identificazione dell'azione di danni in questione.

Che detta azione possa o debba essere assimilata all'azione di cui all'art. 2395 c.c. in virtu della natura extracontrattuale dell'illecito e del carattere diretto e personale del danno che investe, appunto direttamente, una situazione giuridica soggettiva del terzo che dalla norma riceve una tutela particolare e, ancora, diretta, o che debba essere assimilata, invece, all'azione di cui all'art. 2394 c.c. in virtù del carattere « secondario ed indiretto » (termini in uso in alcune indagini della dottrina sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società) del danno (che invece si ripercuote immediatamente sul patrimonio della società e soltanto « di riflesso » arreca un pregiudizio ai creditori) subito dai creditori, come il tribunale ha ritenuto - è un problema giuridico che qui non deve essere esaminato ex professo - la competenza per attrazione del tribunale fallimentare resterebbe esclusa in ogni caso, in forza dei principi più volte affermati da questa Corte nella materia delle azioni di responsabilità (v. ex multis, la sentenza n. 1327 del 1954, la n. 2300 del 197-J, nella motivazione, la n. 5625 del 1989, la n. 12192 del 1990). Competenza ex art. 241. fallo che è esclusa ancorché, per il disposto dell'art. 2394 c.c. e dell'art. 146 l. fall., l'azione sia esercitata dal curatore, con autorizzazione del giudice delegato, la cui speciale competenza a disporre misure cautelari « attiene alla fase iniziale anteriore all'instaurazione della causa di responsabilità, senza, peraltro, escludere la competenza del giudice istruttore ad emettere la misura cautelare in pendenza della medesima causa, né la necessità di instaurare il giudizio di convalida davanti al giudice competente secondo i normali criteri per valore e per territorio » (in termini, la sentenza n. 12192 del 1990).

Il Tribunale di Foggia è tuttavia competente ex art. 20 c.p.c. non però in virtù della incontestabilità della competenza per territorio per irritualità dell'eccezione, come la resistente curatela deduce, dovendo invece ritenersi sufficientemente adempiuto, nel caso di specie e attraverso l'indicazione del foro ex art. 19 (la sede legale della Banca, in Roma) e di quello ex art. 20 c.p.c. (luogo di verificazione del presunto danno), sia pure con riferimento indeterminato ai singoli creditori asseritamente danneggiati, l'onere (di contestare tutti i fori concorrenti e di specificare l'eccezione con riferimento a tutti i profili eventualmente concorrenti) che la norma dell'art. 38, co. 3 c.p.c. pone a carico del convenuto.

Il criterio da adottare, trattandosi di obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, è quello, (enunciato da questa Corte nelle sentenze n. 5625 del 1989 e n. 6381 del 1991, ma vedi già le sentenze n. 570 del 1976 e n. 2238 del 1957) secondo i[quale « l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui si verifica il fatto produttivo del danno, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell'uno e dell'altro, il « forum commissi delicti », ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato ». Nel caso di specie, il fatto produttivo di danno è stato identificato dagli stessi attori, oltre che dalla sentenza, nel complesso delle deliberazioni e operazioni bancarie finalizzate all'artificioso « salvataggio » della S.n.c. Casillo Grani, e il luogo di tale fatto può essere individuato in quello ove fu posto in essere l'ultimo atto del comportamento asseritamente illecito della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. (avente sede legale in Roma), ossia in Napoli, ove, secondo quanto la ricorrente ha dedotto (senza riceverne confutazione dalla resistente), i finanziamenti erogati erano affluiti sul conto corrente intestato alla società suddetta presso quella filiale della banca. Resta da individuare, per la verifica della possibile coincidenza, il luogo in cui l'evento dannoso ebbe a verificarsi.

Ebbene, in tale tipologia dell'illecito extracontrattuale (soccorre qui la ricostruzione datane dalla sentenza n. 343 del 1993 che assume rilievo particolare, in relazione al tema che ne occupa, nella individuazione e nella descrizione del pregiudizio che il comportamento illecito arreca alla posizione di tutti i credito- ri, quelli anteriori al finanziamento abusivo ... e quelli posteriori ... ut supra) il danno subito dai credi tori, ossia l'evento dannoso, prende corpo, si materializza nel luogo in cui si verifica quell'aggravamento del dissesto economico dell'impresa, artificiosamente tenuta in vita, ossia in quel luogo dov'è la sede dell'impresa, intesa come il luogo di svolgimento della sua attività economica e come il centro dei suoi rapporti economici e giuridici, che è dunque il luogo in cui producono concreti effetti dannosi la protrazione abusiva del credito bancario, l'artificiosa tenuta in vita dell'impresa e il conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento del debitore - fatto quest'ultimo, evidentemente, già di per sé solo pregiudizievole rispetto alla garanzia costituita dalla consistenza del patrimonio del debitore e alla conservazione della « par condicio creditorum » - (e che è anche il luogo in cui tale abnorme situazione di perdurante insolvenza troverà la sua definitiva e formale sanzione nella dichiarazione di fallimento, ex art. 9 l. fall.).

In questo senso - ma non con riferimento al « luogo ove è stato validamente pronunciato il fallimento », essendo la dichiarazione di fallimento un fatto estraneo alla struttura dell’evento di danno - può ritenersi giuridicamente corretta la sentenza ora impugnata nella individuazione (anche con implicito riferimento alla competenza .per la  dichiarazione di fallimento, che. implica l'identificazione della sede effettiva dell’impresa, secondo le statuizioni della sentenza emessa da questa Corte sulla questione) di Foggia come luogo del verificarsi dell'evento dannoso, idoneo a radicare la competenza per territorio di quel tribunale.

Il tribunale di Foggia aveva, dunque, competenza ex art. 20 c.p.c. anche in relazione alla suddetta domanda di risarcimento del danno proposta dal curatore.

Cosi regolata la competenza, appare equo che le spese del giudizio di cassazione restino compensate tra le parti.

(Omissis).