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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13458

 

In caso di nuova concessione per la riscossione dei tributi in un determinato ambito territoriale, il nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, subentra "ex lege" nei rapporti di lavoro instaurati col precedente concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dalla norma citata (iscrizione da almeno tre mesi al fondo di previdenza, età inferiore a sessanta anni, mancata maturazione del diritto a pensione per gli ultrasessantenni optanti per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 legge n. 54 del 1982); ne consegue che, nel caso in cui la nuova concessione abbia inizio nel corso di una causa di lavoro vertente tra il precedente concessionario ed un dipendente, si verifica un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevista e disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con le ulteriori conseguenze: a) che la chiamata in causa del successore a titolo particolare non è soggetta ai termini ed alle formalità previsti dagli art. 269 e 420 c.p.c. per la chiamata del terzo; b) che la sentenza pronunciata contro le parti originarie spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111, ultimo comma, c.p.c.).

 

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