|
IL CASO.it
FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
www.ilcaso.it
Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13458
In caso di nuova
concessione per la riscossione dei tributi in un determinato ambito
territoriale, il nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 28 gennaio
1988 n. 43, subentra "ex lege" nei rapporti di lavoro instaurati col
precedente concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni
previste dalla norma citata (iscrizione da almeno tre mesi al fondo di
previdenza, età inferiore a sessanta anni, mancata maturazione del diritto a
pensione per gli ultrasessantenni optanti per la prosecuzione del rapporto ex
art. 6 legge n. 54 del 1982); ne consegue che, nel caso in cui la nuova
concessione abbia inizio nel corso di una causa di lavoro vertente tra il
precedente concessionario ed un dipendente, si verifica un'ipotesi di
successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevista e
disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con le ulteriori conseguenze: a) che la
chiamata in causa del successore a titolo particolare non è soggetta ai
termini ed alle formalità previsti dagli art. 269 e 420 c.p.c. per la chiamata
del terzo; b) che la sentenza pronunciata contro le parti originarie spiega
sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art.
111, ultimo comma, c.p.c.).
Vai al testo integrale della sentenza |