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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GECAP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale, rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6,
presso lo studio dell'avvocato BARONE CARLO MARIA, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GEMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo
rappresenta difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FEDERICO LEONARDO;
- Intimato -
e sul 21 ricorso n 10850-98 proposto da:
FEDERICO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO
SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO,
rappresentato e difeso dall'avvocato CAPOTORTO CESARE, giusta delega
in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GECAP SRL, GEMA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2283-97 del Tribunale di FOGGIA, depositata il
16-03-98 R.G.N. 2843-97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29-05-00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CARLO MARIA BARONE.
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele PALMIERI che ha concluso, previa riunione ex art. 335 cpc.,
accoglie per quanto di ragione il primo e terzo motivo del ricorso
principale, rigetto del secondo motivo dello stesso ricorso.
Assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Fatto
Con ricorso
del 28.1.1995 al Pretore del lavoro di Foggia, la GECAP s.r.l., esercente
attività di riscossione di tributi, conveniva in giudizio il dipendente
Federico Leonardo, addetto allo sportello di Cerignola, ed esponeva: che, a
seguito di ristrutturazione dei servizi, il Federico era stato trasferito a
Foggia; che il trasferimento era stato impugnato con due distinti ricorsi ex
art. 700 c.p.c. dal dipendente, il quale, richiamando il disposto degli
articoli 107 CCNL e 33 legge n. 104 del 1992, aveva fatto valere la mancanza
di consenso al trasferimento medesimo; che la società, ravvisando nel
comportamento del Federico un rifiuto al trasferimento, con telegramma in data
26.1.1995, gli aveva comunicato il suo licenziamento, con efficacia dalla
cessazione dello stato di malattia in corso. Tanto premesso, la società
chiedeva che fosse accertata la legittimità del recesso.
Il Federico si costituiva e faceva presente di aver già impugnato il
licenziamento con ricorso del 5.4.1995. Chiedeva quindi che venisse accertata
la nullità del recesso, deducendo: che il trasferimento era illegittimo a
norma dell'art. 107 CCNL, il quale subordina il trasferimento del lavoratore,
che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di
anzianità al consenso dell'interessato; che il trasferimento era illegittimo,
anche a norma delle disposizioni della legge n. 104 del 1992, le quali
condizionano al consenso del lavoratore gravemente ammalato il suo
trasferimento; che il licenziamento era nullo, in quanto il telegramma non
costituiva mezzo idoneo a determinare l'estinzione del rapporto a norma
dell'art. 123 CCNL; che in ogni caso non sussistevano le ragioni organizzative
che impedivano alla società di mantenerlo nell'originario posto di lavoro.
Il Pretore disponeva la riunione delle varie cause pendenti.
All'udienza del 23.5.1997 la soc. Gecap chiedeva al Pretore l'autorizzazione a
chiamare in causa la Gema s.p.a., società alla quale in data 1.3.1995 era
stata affidata la gestione del servizio di riscossione tributi nella provincia
di Foggia, assumendo che detta società era succeduta in corso di causa nel
rapporto controverso.
La Gema s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo l'irritualità della propria
chiamata per il mancato rispetto dei termini di cui agli articoli 269 e 420
c.p.c. e deducendo comunque la propria estraneità al giudizio, per
l'inapplicabilità degli articoli 111 c.p.c. e 2112 cod. civ.
Le cause aventi ad oggetto la legittimità del licenziamento venivano separate
dal Pretore e decise con sentenza in data 15.7.1997. Con detto provvedimento
il giudice di primo grado dichiarava l'illegittimità del licenziamento,
ordinava la reintegrazione del Federico nel posto di lavoro, condannava la
SOC. Gecap alla corresponsione delle retribuzioni non corrisposte ed
estrometteva dal giudizio la soc. Gema.
Avverso detta decisione proponevano appello principale la Gecap s.r.l. e
appello incidentale il Federico e la Gema s.p.a.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza qui impugnata, respingeva tutti gli
appelli e confermava la sentenza del Pretore.
Quanto alla posizione processuale della soc. Gema, i giudici del gravame
osservavano che questa società non era succeduta alla Gecap nè a titolo
universale, nè a titolo particolare, atteso che nella specie non si era
verificato alcun trasferimento d'azienda a norma dell'art. 2112 c.c. e che
l'art. 23 del DPR n. 43 del 1988 non prevedeva la successione del nuovo
esattore nei rapporti di lavoro del precedente gestore. limitandosi detta
norma ad attribuire al lavoratore avente una certa anzianità di servizio il
diritto ad essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante.
Rilevavano, quindi, che la Gema poteva essere chiamata in giudizio solo al
fine di renderle opponibile l'accertamento relativo alla legittimità del
licenziamento del dipendente e che, attraverso tale chiamata, non poteva
proporsi la domanda di condanna all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.
23 DPR n. 43 del 1988, in quanto nuova e diversa da quella proposta con
l'instaurazione del giudizio.
Ritenevano, pertanto, che, trattandosi nella specie di chiamata di terzo ad
istanza di parte, tanto la Gecap che il Federico erano decaduti ex art. 269 e
420 c.p.c. dalla facoltà di proporre l'istanza, per cui detta società doveva
essere comunque estromessa dal giudizio.
Quanto al licenziamento del Federico, i giudici dell'appello osservavano che
esso era illegittimo, in quanto il dissenso del dipendente al trasferimento,
manifestatosi con i due ricorsi d'urgenza al Pretore e fondato su precise
norme contrattuali espressamente invocate, non costituiva in "rifiuto" al
trasferimento medesimo, come invece erroneamente inteso dalla Gecap.
Rilevavano, inoltre, che l'assenza ingiustificata dal lavoro nel periodo dal
27.10.1994 al 15.11.1994 non era stata contestata al Federico come motivo di
licenziamento. Affermavano, comunque che anche il telegramma costituiva valida
forma scritta di comunicazione del licenziamento.
I giudici dell'appello ritenevano, infine, che l'ordine di reintegrazione
doveva essere pronunciato nei confronti della soc.
Gecap e non nei confronti della soc. Gema, in quanto non vi era stata
automatica successione della seconda società nel rapporto di lavoro
intrattenuto dal Federico con la prima; nè a diversa conclusione poteva
indurre il fatto che la Gema nel marzo 1995 aveva corrisposto la retribuzione
a detto lavoratore, posto che all'epoca era ancora efficace il provvedimento
di licenziamento.
Avverso detta sentenza la soc. Gecap a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
sostenuto da tre motivi. La soc. Gema s.p.a. e Federico Leonardo resistono con
controricorso. Il Federico ha proposto a sua volta ricorso incidentale
condizionato sostenuto da due motivi e illustrato da memoria.
Diritto
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art.
335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli
articoli 2112 e 2909 c.c., dell'art. 23 DPR 20 gennaio 1988 n. 43, degli
articoli 43, 106. 111, 112, 269, 324, 345, 346, 420 e 436 c.p.c., nonché vizi
di motivazione, la società Gecap deduce, quanto alla chiamata in causa della
Gema: che, avendo il Pretore affermato che la chiamata in causa della Gema è
stata chiesta e disposta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e non avendo le parti
impugnato tale statuizione, sul punto si è formato il giudicato interno, di
modo che non è più contestabile che in corso di causa si sia verificata una
successione a titolo particolare nel rapporto controverso, che, in ogni caso,
l'art. 23 della legge n. 43 del 19'88 non si limita ad attribuire ai
lavoratori il diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso il nuovo
concessionario, ma fissa l'obbligo di quest'ultimo di mantenere in servizio i
dipendenti del precedente concessionario per il solo fatto che questi si
trovino nella situazione delineata dalla norma; che la stessa Gema ha ammesso
tale successione nei rapporti di lavoro, avendo provveduto al pagamento degli
stipendi ed alla predisposizione dei mod. 101 in favore di detti dipendenti e
che comunque lo stesso Federico, anche in corso di causa, ha espresso la
volontà di essere mantenuto in servizio presso la Gema senza soluzione di
continuità; che, mentre deve ritenersi illegittima l'estromissione dal
giudizio della Gema, tutti gli effetti della sentenza resa inter partes vanno
ritenuti vincolanti nei confronti della società chiamata in causa, ivi
compreso l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cosi come deve essere
ritenuta ammissibile la domanda di condanna della stessa Gema all'adempimento
dell'obbligo ex art. 23 DPR n. 43 del 1988, avendo quest'ultima società la
posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso; che non
vi era stata alcuna decadenza dalla facoltà di chiamare in causa la Gema in
quanto, per costante giurisprudenza, la chiamata ex art. 111 c.p.c. può essere
ritualmente e validamente effettuata durante tutto il corso del giudizio di
primo grado.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 1362, 1371, 1463,
2119, 2730, 2732, 2733, 2735 c.c., 23 DPR n. 43 del 1988, 3 e 6 legge n. 604
del 1966, 18 legge n. 300 del 1970, 83, 111, 112 c.p.c., nonché vizi di
motivazione, la ricorrente principale, quanto al licenziamento intimato al
Federico, deduce: che il rifiuto del dipendente di accettare il trasferimento
era desumibile dai ricorsi ex art. 700 c.p.c., nei quali erano contenute
affermazioni aventi carattere confessorio e piena efficacia probatoria,
ancorché i relativi atti fossero sottoscritti dal solo difensore, atteso il
mandato difensivo apposto dal Federico a margine degli atti predetti; che il
richiamo da parte del lavoratore all'art. 107 CCNL era del tutto irrilevante
ai fini di un preteso ridimensionamento delle predette dichiarazioni
confessorie; che, una volta riconosciuta efficacia confessoria alle
dichiarazioni contenute nei due ricorsi, perdevano rilevanza circostanze quali
l'invio di certificati medici attestanti lo stato di malattia e la stessa
assenza ingiustificata dal lavoro dal 27 ottobre al 15 novembre 1994.
Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione degli articoli 1463, 2119,
2448, 2449, 2497 c.c., 23 DPR n. 43 del 1988, 18 legge n. 300 del 1970, 111 e
112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, la ricorrente principale, quanto
all'ordine di reintegrazione, osserva: che, essendo stata la Gema chiamata
regolarmente in causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto successore a
titolo particolare nel rapporto controverso, e avendo il lavoratore proposto
apposita istanza nei confronti della Gema medesima, la reintegrazione andava
disposta nei confronti di quest'ultima, avuto anche riguardo alla circostanza
che gli effetti della sentenza impugnata si estendevano automaticamente alla
chiamata in causa, senza bisogno di esperire autonoma e diversa azione; che la
perdita della concessione governativa e la conseguente messa in liquidazione
della Gecap aveva comunque determinato l'impossibilità per la società di
proseguire la normale attività di riscossione dei tributi e quindi
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa del Federico.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato Federico Leonardo,
denunciando violazione degli articoli 1352, 2118 e 2705 c.c., nonché
violazione dell'art. 123 del CCNL, deduce che il licenziamento andava
dichiarato nullo per difetto di forma, in quanto intimato a mezzo telegramma,
non equiparabile ad una scrittura privata in mancanza di prova contraria,
nella specie non fornita dal datore di lavoro.
Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione, il ricorrente
incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il
licenziamento, in quanto avente carattere ritorsivo contro l'azione
giudiziaria proposta dal lavoratore per far valere l'illegittimità del
trasferimento.
Nell'ordine logico delle questioni deve essere esaminato per primo il secondo
motivo del ricorso principale, con il quale la soc. Gecap censura la sentenza
impugnata nella parte in cui afferma la illegittimità del licenziamento del
Federico.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
La soc. Gecap ha giustificato il licenziamento del dipendente con il rifiuto
di quest'ultimo di raggiungere la nuova sede di lavoro ed ha sostenuto che
tale ingiustificato rifiuto poteva agevolmente desumersi dal tenore dei
ricorsi ex art. 700 c.p.c. presentati dal lavoratore contro il provvedimento
di trasferimento.
Tale argomentazione è stata motivatamente disattesa dal Tribunale di Foggia in
base alla considerazione che dai due ricorsi d'urgenza era desumibile non già
il rifiuto del Federico di raggiungere la nuova sede di lavoro, ma soltanto il
dissenso del lavoratore da un provvedimento che riteneva ingiusto, dissenso
del tutto legittimo a norma dell'art. 107 CCNL e 2103 c.c. e tale da non
costituire giustificato motivo di recesso.
Le censure che la soc. Gecap muove sul punto alla sentenza impugnata si
sostanziano nell'addebitare ai giudici dell'appello di aver omesso di
considerare il valore confessorio delle dichiarazioni contenute nei due atti
introduttivi di giudizio, sicuramente riferibili alla parte, atteso che questa
aveva apposto la propria firma in calce alla procura a margine degli atti
suddetti.
Le censure sono prive di pregio, ove si consideri che il Tribunale ha
espressamente preso in esame le dichiarazioni contenute nei due menzionati
atti giudiziari ed ha escluso che in esse potesse ravvisarsi un rifiuto
assoluto e definitivo del Federico ad accettare il trasferimento. Al riguardo
va ricordato che l'interpretazione del giudice del merito volta a stabilire se
la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una parte costituisca
confessione, e in particolare se contenga il riconoscimento di un fatto
sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, è incensurabile in
sede di legittimità se sorretta da congrua e coerente motivazione (Cass. n.
5141 del 1985, Cass. n. 3524 del 1985).
Nella specie il Tribunale ha dato ampia ragione della decisione adottata,
avendo posto in rilievo, con motivazione adeguata e coerente, che il Federico
si era opposto al trasferimento perché ritenuto illegittimo, in quanto
disposto senza il suo consenso, in spregio al disposto dell'art. 107 CCNL,
mentre la società non aveva dato dimostrazione, come era suo onere, della
sussistenza di valide ragioni per escludere la necessità del consenso del
lavoratore trasferito.
La decisione del giudice del gravame, dunque, sul punto resiste validamente a
tutte le censure di parte ricorrente.
Il primo e il terzo motivo del ricorso principale, che per la loro stretta
connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono invece fondati.
Il Tribunale ha confermato la sentenza del Pretore, che ha estromesso dal
giudizio la soc. Gema ed ha escluso la successione a titolo particolare di
quest'ultima nel rapporto di lavoro del Federico, in base alla considerazione
che l'art. 23 della legge n. 43 del 1988 non prevede affatto che nei diritti e
negli obblighi del precedente concessionario, nei confronti dei lavoratori
dipendenti, subentri il nuovo concessionario, limitandosi detta norma ad
attribuire al lavoratore avente una certa anzianità il diritto ad essere
mantenuto in servizio dal concessionario subentrante, senza soluzione di
continuità, sempre che il lavoratore dichiari di volersi avvalere di un
siffatto diritto. Secondo i giudici del gravame, dunque, il rapporto di lavoro
che viene ad instaurarsi tra il dipendente del vecchio concessionario ed il
nuovo concessionario è del tutto nuovo e diverso da quello precedente,
ancorché il dipendente mantenga l'anzianità maturata con il precedente
rapporto.
Le affermazioni del Tribunale non possono essere condivise.
Occorre innanzitutto premettere che il DPR 28 gennaio 1988 n. 43, innovando
radicalmente in materia di servizio esattoriale, ha previsto che il servizio
di riscossione delle imposte venga svolto in ciascun ambito territoriale solo
da istituti di credito o società di capitali che offrano sicure garanzie di
efficienza e di solvibilità, sulla base di concessioni temporanee e revocabili
rilasciate dal Ministero delle Finanze.
Per il caso in cui una concessione venga affidata ad un nuovo concessionario,
l'art. 23 della legge, intitolato "Mantenimento in servizio del personale in
caso di cessazione della concessione", cosi dispone: "Il personale, che alla
scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al
fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal
concessionario subentrante senza soluzione di continuità (primo comma). La
disposizione del comma primo non si applica ai dipendenti che alla data dì
inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di età e abbiano
maturato il diritto alla pensione, fermo restando quanto previsto dall'art. 6
del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54 (secondo comma)".
Orbene, la soluzione della controversia in esame, nell'ambito segnato dai
motivi di ricorso, dipende dall'interpretazione delle disposizioni contenute
nel primo comma della norma sopra trascritta, sulla base del senso fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
tenendo presente l'intenzione del legislatore (art. 12 Disp. sulla legge in
generale).
È convincimento del Collegio che la lettera della legge, con il riferimento al
"mantenimento" in servizio del dipendente "senza soluzione di continuità",
deponga favorevolmente per la tesi della successione ex lege del nuovo
concessionario nei rapporti di lavoro instaurati dal precedente
concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dalla
norma (iscrizione da almeno tre mesi al fondo di previdenza, età inferiore a
sessanta anni, mancata maturazione del diritto a pensione per gli
ultrasessantenni che optino per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 legge
26 febbraio 1982 n. 54).
La volontà del legislatore, inoltre, risulta chiaramente rivolta ad evitare
traumatiche cesure nel passaggio di consegne tra vecchi e nuovi concessionari,
e ciò non solo per esigenze di continuità della gestione, ma anche per
tutelare i diritti del personale dipendente e, soprattutto, per non
disperderne il patrimonio di specifiche esperienze e competenze tecniche,
maturate nel settore, la cui conservazione è interesse non solo dei nuovi
concessionari, ma anche dello Stato che della loro attività si giova (cfr.
Cass. n. 7449 del 1998, in motivazione).
Da quanto sopra esposto consegue che, nel caso in cui la nuova concessione
abbia inizio nel corso di una causa di lavoro per licenziamento, vertente tra
il precedente concessionario ed un dipendente, si verifica una ipotesi di
successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevista e
disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con le ulteriori conseguenze: a) che la
chiamata in causa del successore a titolo particolare non è soggetta ai
termini ed alle formalità previste dagli articoli 269 e 420 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 2178 del 1974, Cass. n. 2108 del 1991); b) che la sentenza pronunciata
contro le parti originarie spiega sempre i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare ( art. 111, ultimo comma, c.p.c.).
Nella specie la presente causa ha avuto inizio il 28 gennaio 1995, mentre la
soc. Gema ha assunto la gestione del servizio di riscossione tributi nella
provincia di Foggia in data 1 marzo 1995.
Di conseguenza la soc. Gema è subentrata ex lege nel rapporto di lavoro del
Federico, attesa la accertata illegittimità del licenziamento a questi
intimato dal precedente datore di lavoro in data 26 gennaio 1995, ed è quindi
succeduta a titolo particolare nel rapporto controverso di cui è causa.
Erroneamente, dunque, il Tribunale ha negato tale successine ed ha confermato
l'estromissione dal giudizio della società chiamata in causa, escludendo
altresì ogni effetto della sentenza nei confronti del terzo estromesso.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi di
ricorso accolti e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro
giudice che si atterrà al seguente principio di diritto:
"In caso di nuova concessione per la riscossione dei tributi in un de
terminato ambito territoriale, il nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 23
del DPR 28 gennaio 1988 n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici), subentra ex
lege nei rapporti di lavoro instaurati dal precedente concessionario, quando i
lavoratori si trovino nelle condizioni previste dalla norma citata (iscrizione
da almeno tre mesi al fondo di previdenza, età inferiore a sessanta anni,
mancata maturazione del diritto a pensione per gli ultrasessantenni che optino
per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 legge 26 febbraio 1982 n. 54); ne
consegue che, nel caso in cui la nuova concessione abbia inizio nel corso di
una causa di lavoro vertente tra il precedente concessionario ed un
dipendente, si verifica una ipotesi di successione a titolo particolare nel
diritto controverso, prevista e disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con le
ulteriori conseguenze: a) che la chiamata in causa del successore a titolo
particolare non è soggetta ai termini ed alle formalità previsti dagli
articoli 269 e 420 c.p.c. per la chiamata del terzo; b) che la sentenza
pronunciata contro le parti originarie spiega sempre i suoi effetti anche
contro il successore a titolo particolare (art. 111, ultimo comma, c.p.c.)".
Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento
del ricorso incidentale, che è stato proposto dal Federico condizionatamente
all'accoglimento di quello della soc.
Gecap sulla legittimità del licenziamento.
Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte
riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso
principale e rigetta il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per
le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bari.
Cosi deciso in Roma il 29 maggio 2000 |