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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Cassazione civile, sez. II, 27 febbraio 1991, n. 2108
Il successore
a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo una posizione
processuale e sostanziale distinta da quello del suo dante causa, può in ogni
caso intervenire od essere chiamato in causa, senza che in appello operino i
limiti risultanti dall'art. 344 c.p.c. (intervento del terzo) e non ostando
alla ammissibilità della sua chiamata in causa - che non soggiace neppure ai
termini ed alle forme prescritti dall'art. 269 dello stesso codice - la
mancata trascrizione della domanda giudiziale.
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