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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Cassazione
civile, sez. lav., 2 maggio 1997, n. 3768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI Presidente
" Francesco AMIRANTE Consigliere
" Giovanni PRESTIPINO "
" Giovanni CASCIARO "
" Mario PUTATURO Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (R.G.N. 6445-1994) proposto
da:
ALFREDO EREMITAGGIO, elett. dom. in Roma, via Cassiodoro n.
19, presso l'avv. Vittorio Alfieri che, unitamente all'avv. Marco
Maria Brunetti, lo rappresenta e difende, per procura speciale a
margine del ricorso;
Ricorrente
contro
CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA, in
persona del legale rappresentante pro-tempore;
Intimata
e
sul ricorso (8434-1994) proposto
da:
S.p.a. CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E
ANCONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.
dom. in Roma, via salaria n. 400 presso l'avv. Antonio Cochetti,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ranci, per procura speciale
notar Cicogna di Verona del 16-6-1994 rep. 77984;
Controricorrente e ricorrente in via incidentale
contro
ALFREDO EREMITAGGIO, elett. dom. in Roma, via Cassiodoro n.
19, presso l'avv. Vittorio Alfieri che, unitamente all'avv. Marco
Maria Brunetti, lo rappresenta e difende, per procura speciale a
margine del controricorso;
Controricorrente
nonché
sul ricorso (R.G.N. 8435-1994) proposto
da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E
ANCONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.
dom. in Roma, via Salaria n. 400, presso l'avv. Antonio Cochetti,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ranci, per procura speciale
notar Cicogna di Verona del 16-6-1994 rep. 77985;
Controricorrente e ricorrente in via incidentale
contro
ALFREDO EREMITAGGIO, elett. dom. in Roma, via Cassiodoro n.
19, presso l'avv. Vittorio Alfieri che, unitamente all'avv. Marico
Maria Brunetti, lo rappresenta e difende, per procura speciale a
margine del controricorso;
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza n. 2-94 del Tribunale di Ancona in
data 9-4-1993 - 12-1-1994 (R.G.N. 98-1992);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 17-1-1997, la
relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo;
uditi gli avv. Alfieri e Ranci;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr.
Angelo Arena che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
di quello incidentale.
Fatto
La Cassa di
Risparmio conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ancona il sign. Alfredo
Eremitaggio, e, deducendo che, quale direttore della locale sede, le aveva
procurato un danno pari a lire 385.742.999 oltre lire 385.417.176 a titolo di
interessi, avendo negoziato assegni ed autorizzato scoperture di conto
corrente in favore di clienti non affidabili e, comunque, in violazione della
normativa e della procedura interna della banca, ne chiedeva la condanna al
risarcimento, nella misura indicata.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente
l'incompetenza funzionale del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto
della domanda sul rilievo che le eventuali perdite subite dalla banca dovevano
essere imputate esclusivamente agli amministratori.
Spiegava, altresì, riconvenzionale chiedendo la declaratoria di nullità delle
due sanzioni disciplinari inflittegli per i fatti su contestati nonché la
condanna della Cassa al pagamento di quanto dovutogli a titolo di lavoro
straordinario, compenso sostitutivo delle ferie non godute e premio di
rendimento per l'anno 1987.
Dichiarava, inoltre, di voler chiamare in giudizio a garanzia i singoli
componenti del consiglio di amministrazione per essere tenuto indenne dai
danni eventualmente dovuti alla Cassa.
In seguito alla incorporazione della Cassa di Risparmio di Ancona da parte
della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, si costituiva in
giudizio il nuovo istituto denominato Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno ed Ancona che chiedeva il rigetto della riconvenzionale.
Con sentenza del 22 marzo 1991 il Pretore accoglieva parzialmente il ricorso
condannando il dipendente al pagamento della somma di lire 290.151.344 oltre
rivalutazione ed interessi.
Avverso questa decisione proponevano gravame l' Eremitaggio con ricorso
depositato il 24 aprile 1992 nonché la Fondazione Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la s.p.a. Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona, costituitesi in luogo della convenuta Cassa.
Con sentenza del 12 gennaio 1994 il locale Tribunale dichiarava inammissibile
l'appello principale, considerando assorbito l'incidentale.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: il ricorso era stato depositato
in cancelleria dopo oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata; al
riguardo era da ritenersi infondata la tesi ex avverso opposta circa la
tempestività dell'appello a seguito della sospensione dei termini feriali per
ricorrenza di una ipotesi di più domande connesse di cui solo alcune - quelle
in materia di lavoro - non sottratte alla sospensione; la domanda di garanzia
nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, cui
specificamente si era riferito l'appellante, doveva considerarsi inesistente
poiché ai componenti era stata notificata in primo grado soltanto la memoria
di risposta contenente citazione a comparire alla data di udienza fissata dal
Pretore in calce al ricorso introduttivo della Cassa di Risparmio; il sign.
Eremitaggio aveva, infatti, omesso di chiedere al Pretore, ai sensi dell'art.
420 c.p.c., la fissazione di nuova udienza per la chiamata di terzi, non aveva
notificato ai predetti il nuovo decreto emesso dal giudice a modifica del
precedente ex art. 418 c.p.c., nè aveva in alcun modo formulato la richiesta
di chiamata sia all'udienza di discussione, in limine litis, che nelle note
scritte autorizzate del 25 ottobre 1990; infine l'atto d'appello non conteneva
alcuna censura sul punto; l'intero procedimento era dunque relativo ad una
controversia prevista dall'art. 409 c.p.c., sottratta alla sospensione dei
termini feriali ex art. 3 della legge n. 742 del 1969.
Il sign. Eremitaggio ha proposto ricorso per cassazione, formulato in quattro
motivi. La s.p.a. Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona hanno
resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato,
illustrato da memoria.
L' Eremitaggio si è a sua volta difeso depositando controricorso.
Diritto
Ai sensi
dell'art. 335 c.p.c., debbono essere riunite in un solo processo tutte le
impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
Preliminarmente viene all'esame l'eccezione, formulata dalla difesa delle
controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per cassazione perché
notificato alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona senza
specificazione alcuna, invece che ai due soggetti - Fondazione ed s.p.a. -
costituiti per la prima volta in secondo grado in luogo della Cassa.
L'eccezione va rigettata perché infondata.
Dopo la pubblicazione della sentenza del Pretore di Ancona, la Cassa di
Risparmio dio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, ente creditizio pubblico, ha
deliberato una complessa ristrutturazione che è stata modellata in conformità
della disciplina di cui alla legge 30 luglio 1990. n. 218, in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito
pubblico, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 20 novembre
1990, n. 356, in materia di ristrutturazione e di disciplina del gruppo
creditorio.
Procedendosi alla ricognizione della normativa - nella parte che interessa -,
va subito detto che la legge n. 218 del 1990 contiene i principi fondamentali
sul complesso processo previsto dal legislatore nel settore creditizio per
assicurare la tutela di fini specifici attinenti alla circolazione dei diritti
e, più in generale, dei complessi rapporti connessi allo svolgimento
dell'attività bancaria, oltre che all'affidamento dei terzi, emergenti
chiaramente dall'art. 1, laddove è stabilito che "gli enti creditizi pubblici
iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e
successive modificazioni e integrazioni..." e gli altri soggetti ivi indicati
"...possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi
di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o
conferimenti, risultino comunque società trasformazioni o conferimenti,
risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito....".
La detta legge n. 218, che, all'art. 2 sub a), riserva al Governo della
Repubblica espressa delega alla emanazione di norme dirette alla realizzazione
di tali operazioni e, in primo luogo, "a consentire agli enti creditizi
pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più
fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue....",
prevede, tra l'altro, all'art. 3, sub. n. 1, che "Ai dipendenti della società
per azioni di cui all'art. 1, continueranno ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo
del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un
nuovo contratto integrativo aziendale, e, sub. n. 2, anche "per i medesimi
dipendenti sono fatti slavi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e
quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza".
Il decreto legislativo n. 356 del 1990, successivamente emanato, disciplina,
invece, in modo distinto: le operazioni di ristrutturazione (art. 1 ss.), i
soggetti demandati alla approvazione del progetto (art. 3), i conferimenti
(art. 6, 11 ss.), l'estinzione degli enti (art. 15), il controllo pubblico
(art. 19 prevedendo, all'art. 16 sub 1, che "Le società bancarie risultanti
dalle operazioni di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e
nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in
forza di leggi e di provvedimenti amministrativi".
La Cassa di Risparmio ha, quindi, dato attuazione alla delibera attinente alla
ristrutturazione con atto per notar Cicogna del 26 dicembre 1991, rep. 67963,
registrato a Verona il 27 dicembre seguente, al n. 6219,, conferendo, da un
lato, l'intera azienda bancaria alla s.p.a. Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona,. in quella occasione costituita, - che è succeduta
nei rapporti di lavoro del personale e in tutti i diritti, attribuzioni e
situazioni giuridiche di cui la conferente era titolare -, e dall'altro,
continuando l'attività come Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona in relazione al patrimonio ad essa facente capo.
Nei profili su decreti possono, perciò, distinguersi sul piano ontologico, se
non temporale, due fasi nel processo di ristrutturazione: una prima,
caratterizzata da una operazione di mera riorganizzazione interna, che è stata
realizzata dalla Cassa di Risparmio con la riduzione del settore di intervento
(in seguito al conferimento alla costituita società per azioni dell'azienda
bancaria) e continuazione dell'attività sotto altra denominazione; una secondo
fase, configurante una ipotesi, sia pure sui generis, di successione
particolare,. data la sostanziale risoluzione del conferimento in un atto di
alienazione e la possibilità di poter validamente considerare in tale aspetto
la costituita società per azioni come succeduta nei rapporti di lavoro
relativi al personale della originaria Cassa di Risparmio (vedi Cass., S.U. n.
2988-1968, nella fattispecie della successione dell'ENEL alle imprese
elettriche private espropriate, per molti versi analoga a quella in esame).
Ne discende l'applicabilità, nella specie, della disposizione di cui all'art.
111 c.p.c. e, poiché, ai sensi del 3 comma della detta norma, non vi è stata
estromissione dell'ente creditizio conferente, che si è costituito in secondo
grado, è evidente che, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio
processuale, il ricorso per cassazione doveva essere notificato dal sigr.
Eremitaggio sia alla Fondazione che alla s.p.a. Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona.
Per quanto riguarda la prima, può ben ritenersi, alla stregua di quanto
precisato, che sia valida la notifica effettuata nei confronti della Cassa che
ha continuato la sua attività come Fondazione e che è comunque, intervenuta in
tale veste.
In relazione alla seconda, è da dire che in questa fase si è costituita anche
la società per azioni che ha accettato il contraddittorio onde possono
considerasi sanati eventuali difetti di notifica, ai sensi dell'art. 160 in
relazione all'art. 156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo, in
entrambi i profili va, perciò, affermata l'ammissibilità del ricorso per
cassazione proposto dall' Eremitaggio.
Viene, quindi, all'esame l'eccezione, in via gradata formulata dalla s.p.a.
Cassa di Risparmio, secondo cui la pronuncia del Tribunale di Ancona deve
considerarsi passata in giudicato nei suoi confronti sia perché il sign.
Eremitaggio, cui era stata validamente notificata la sentenza il 23 marzo
1994, avrebbe dovuto a sua volta notificarle il ricorso per cassazione nel
termine di giorni sessanta dalla suddetta data, ai sensi degli artt. 325 e 326
c.p.c., sia perché non ha effetto sanante a tali fini la sua costituzione
intervenuta in tale fase il 20 giugno 1994, quando era già decorso il termine
per impugnare.
Anche tale eccezione va rigettata perché infondata.
Il comma 4 dell'art. 111 c.p.c. assoggetta, infatti, espressamente agli
effetti diretti della sentenza anche il successore a titolo particolare, abbia
partecipato o meno al processo (Cass., nn. 1104-1984; 3254-1983; vedi anche
Cass., n. 610-1981) tanto che, per costante giurisprudenza, egli è legittimato
ad impugnare, con i mezzi di cui possono avvalersi ordinariamente le parti, la
sentenza emessa nei confronti del dante causa (Cass., nn. 7270-1983;
1848-1982).
Ne consegue che, dovendosi escludere che, in seguito alla notifica tempestiva
del ricorso per cassazione alla Cassa-Fondazione si sia formato il giudicato
in ordine alla sentenza de qua, deve anche ritenersi che agli stessi effetti
sia assoggettata la s.p.a.
Cassa di Risparmio.
Resta per ultimo da esaminare - sempre in via preliminare - l'eccezione
formulata dalla difesa del ricorrente che ha dedotto l'inammissibilità della
costituzione della Fondazione la quale non avrebbe specificato in secondo
grado l'interesse sottostante.
L'eccezione va rigettata perché infondata.
Premesso, infatti, che la Fondazione e la s.p.a. Cassa di Risparmio si sono
costituite in secondo grado con un'unica memoria difensiva spiegando appello
incidentale e che il Tribunale, anche per l'assenza di qualsivoglia doglianza
di controparte sulla legittimazione, nulla ha rilevato al riguardo statuendo
anzi sul detto gravame e sulle spese processuali, è evidente che l'
Eremitaggio avrebbe dovuto proporre specifica censura sul punto e, poiché,
ciò, non è avvenuto, deve ritenersi preclusa ogni ulteriore discussione sulla
legittimazione della Fondazione.
Ciò a prescindere dalla considerazione (in precedenza già svolta) che, a
seguito del conferimento - trasferimento dell'azienda e dei rapporti di lavoro
alla s.p.a. Cassa di Risparmio, quest'ultima è intervenuta a pieno titolo nel
processo in appello (vedi fra le tante, Cass., n. 380-1968, sui poteri che
spettano al successore a titolo particolare che intervenga nel processo in
tale fase), anche se la Cassa-Fondazione-alienante non è stata estromessa con
conseguente sua perpetuatio legittimationis.
Con i primi tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente,
si denuncia:
violazione delle norme sulla competenza, per essere soggetta al rito
ordinario, e non all'ambito dell'art. 409 c.p.c., la domanda della Cassa
fondata sul presunto illecito del lavoratore;
erronea applicazione, comunque, di norme di diritto poiché il Tribunale, nel
dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto depositato dopo un anno
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non ha considerato che, per
effetto della proposta domanda di garanzia nei confronti dei componenti del
consiglio di amministrazione della Cassa, si versa in una ipotesi di cumulo di
cause, di cui solo alcune da trattare col rito speciale, onde
l'assoggettamento dell'intero processo alla disciplina sulla sospensione dei
termini feriali prevista dalla legge n. 742 del 1969, non essendo ipotizzabile
una duplicità dei termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa
sentenza ad opera delle stesse parti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 106-269 e 420 c.p.c., poiché
l'impugnata sentenza, nel ritenere che non è affatto in discussione la domanda
di garanzia, non ha considerato che la richiesta è stata invece espressamente
formulata ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. nella memoria di costituzione
in primo grado, insieme alla domanda riconvenzionale, e che il Pretore, di
fronte alla istanza di fissazione della detta "domanda riconvenzionale",
estensibile anche all'altra domanda di garanzia, avrebbe dovuto fissare nuova
udienza e disporre la notifica al terzo del provvedimento e degli altri atti.
I tre motivi devono rigettarsi perché infondati.
Secondo orientamento consolidato, per l'identificazione dell'appropriato mezzo
d'impugnazione di una sentenza si deve avere riguardo non alla reale natura
dell'azione, bensì alla qualificazione che ne fa effettuato il giudice a quo
(ex plurimis, Cass, n. 6385-1980; vedi, in materia di opposizione agli atti
esecutivi, Cass., nn. 2103 e 1125-1987; Cass., S.U., n. 2466-1986), per cui
tale qualificazione può essere contestata soltanto mediante il mezzo di
impugnazione proprio del provvedimento censurato e può essere modificata
soltanto dal giudice del gravame identificabile attraverso la natura della
statuizione impugnata (Cass. 1131-1967).
Ne discende che, nel caso in esame in cui è mancata la notificazione
dell'impugnata sentenza, definita dal pretore col rito del lavoro, esattamente
il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'
Eremitaggio con ricorso depositato nella cancelleria, del giudice della
impugnazione, dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, in
violazione dell'art. 327, comma 1 , c.p.c. in relazione all'art. 434 c.p.c. (Cass.,
nn. 6385-1980; 9-1979).
Dai richiamati profili non può, pertanto, che discendere la non esaminabilità
delle ulteriori censure del ricorrente che ha, oltretutto, argomentato in
favore della postulata tesi della tempestività del proposto appello, dalla
proposizione, nella specie, di domanda di condanna dei terzi chiamati in
garanzia, senza però considerare che il giudizio in termini negativi espresso
dal Tribunale sulla esistenza di quella domanda (per sopravvenuta rinuncia
dell'interessato) non era stato in alcun modo da lui censurato nell'atto
d'appello e che, quindi, il punto, a seguito al giudicato formatosi, non
avrebbe potuto, comunque, più essere messo in discussione, anche nella ipotesi
di valido gravame.
in base alle considerazioni svolte va ritenuto assorbito il quarto motivo del
ricorso principale, con cui è stata denunciata omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi per avere omesso il Tribunale
l'esame delle questioni di merito relative alla presunta responsabilità.
Così va considerato assorbito il ricorso incidentale, in quanto condizionato
all'accoglimento del ricorso principale.
Il ricorso principale deve perciò essere rigettato, assorbito quello
incidentale condizionato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del
ricorrente.
P.Q.M
La Corte,
riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello
incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 103.500
oltre cinquemilioni per onorari.
Roma, 17 gennaio 1997 |