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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Cassazione
civile, sez. un., 22 gennaio 2003, n. 875
La
notificazione dell'atto di impugnazione soltanto al successore a titolo
particolare, che non abbia già assunto nelle precedenti fasi processuali la
veste di parte, vale a conferirgli la relativa qualità nel giudizio di
impugnazione, di modo che non determina la nullità del giudizio stesso in
assenza di contraddittorio, ma comporta, in difetto di pregressa estromissione
del dante causa, l'incompletezza del contraddittorio e la necessità di
disporne l'integrazione.
Le disposizioni
processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi,
sottratti alla disponibilità delle parti; ne deriva che una cessio actionis,
dal lato attivo o passivo, concordata con il trasferimento del diritto
controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi
contemplati dall'art. 110 c.p.c., salva restando l'eventuale rilevanza del
patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa,
ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.
In caso di
liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, la cessione ad
altra banca di attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti
giuridici individuali in blocco, ai sensi e nel vigore dell'art. 90, comma 2,
d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, comporta, per le posizioni debitorie, ove si
determini liberazione dell'originario obbligato, un mutamento soggettivo del
rapporto, qualificabile come successione a titolo particolare, come tale
ricadente nella disciplina dell'art. 111 c.p.c., e non a titolo universale,
atteso che detta cessione, per quanto possa segnare il passaggio della
titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera
azienda, non determina il venir meno della banca cedente, nè si correla ad
alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta
alla procedura liquidatoria.
Gli errori in
procedendo implicanti nullità della sentenza o del procedimento sono
deducibili con il ricorso per cassazione anche contro le pronunce rese dal
giudice di pace secondo equità.
Il successore
a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di
litisconsorte solo quando intervenga, o sia chiamato in causa, od eserciti la
facoltà di impugnare la sentenza sfavorevole all'alienante, secondo le
previsioni dell'art. 111, commi 3 e 4, c.p.c. |