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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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 Cassazione civile, sez. un., 22 gennaio 2003, n. 875

 

La notificazione dell'atto di impugnazione soltanto al successore a titolo particolare, che non abbia già assunto nelle precedenti fasi processuali la veste di parte, vale a conferirgli la relativa qualità nel giudizio di impugnazione, di modo che non determina la nullità del giudizio stesso in assenza di contraddittorio, ma comporta, in difetto di pregressa estromissione del dante causa, l'incompletezza del contraddittorio e la necessità di disporne l'integrazione.

 

Le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti; ne deriva che una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 c.p.c., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.

 

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, la cessione ad altra banca di attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi e nel vigore dell'art. 90, comma 2, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, comporta, per le posizioni debitorie, ove si determini liberazione dell'originario obbligato, un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione a titolo particolare, come tale ricadente nella disciplina dell'art. 111 c.p.c., e non a titolo universale, atteso che detta cessione, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente, nè si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta alla procedura liquidatoria.

 

Gli errori in procedendo implicanti nullità della sentenza o del procedimento sono deducibili con il ricorso per cassazione anche contro le pronunce rese dal giudice di pace secondo equità.

 

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di litisconsorte solo quando intervenga, o sia chiamato in causa, od eserciti la facoltà di impugnare la sentenza sfavorevole all'alienante, secondo le previsioni dell'art. 111, commi 3 e 4, c.p.c.