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Legge
28 dicembre 2005, n. 262
" Disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina
dei mercati finanziari "
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento
ordinario n. 208
TITOLO I
MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
Capo I
ORGANI
DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Art.
1.
(Nomina
e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla
parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, è inserita la
seguente sezione:
«Sezione
IV-bis.
Organi
di amministrazione.
Art. 147-ter. – (Elezione
e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo statuto prevede
che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di
liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta
per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del
capitale sociale.
2. Per le elezioni
alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio
segreto.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies
del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione
è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di
voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista
risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il
sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3,
qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri,
almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli
ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente
comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società
organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il
disposto dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice
civile.
Art. 147-quater. -
(Composizione del consiglio di gestione). – 1. Qualora il consiglio di
gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo
148, comma 3, nonchè, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità).
– 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli
organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia
ai sensi dell’articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica».
Art.
2.
(Collegio
sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 148:
1) al
comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La CONSOB
stabilisce con regolamento modalità per l’elezione di un membro effettivo del
collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il
presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti
dalla minoranza»;
3)
al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono
inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti
di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale»
sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;
4)
i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia
e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei
membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato
per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la
decadenza dalla carica.
4-bis. Al
consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla
gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione
eletto ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente
articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle
società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa
di decadenza»;
b)
dopo l’articolo 148 è inserito il seguente:
«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli
incarichi). – 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al
cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli
organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonchè delle
società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere presso tutte le
società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La
CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla
complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione
della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel
consolidamento, nonchè all’estensione e all’articolazione della sua struttura
organizzativa.
2. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i
componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo,
nonchè delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il
pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e
controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo
V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli
incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal
regolamento di cui al primo periodo»;
c) all’articolo 149:
1)
al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) sulle modalità
di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici
di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi»;
2) al
comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;
d) all’articolo 151:
1) al
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2)
al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio»
sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del
collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può
essere esercitato da almeno due membri»;
e)
all’articolo 151-bis:
1) al
comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del
consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può
essere esercitato da almeno due membri»;
f)
all’articolo 151-ter:
1) al
comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato»
sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del
comitato»;
g)
all’articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai componenti del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il
controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei
doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter,
ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2400 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi
di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;
b) all’articolo 2409-quaterdecies,
primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e
quarto»;
c)
all’articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Al momento della nomina
dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione
dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione
e di controllo da essi ricoperti presso altre società».
Art.
3.
(Azione
di responsabilità)
1. Al codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2393:
1)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L’azione di responsabilità può anche essere promossa
a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti»;
2) il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«La deliberazione dell’azione di responsabilità
importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta,
purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale
sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori»;
b) all’articolo 2393-bis,
secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
quarantesimo»;
c)
all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto
comma dell’articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma
dell’articolo 2393».
2. All’articolo 145,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».
Capo
II
ALTRE
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
Art.
4.
(Delega
di voto)
1. All’articolo 139,
comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono
sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».
Art.
5.
(Integrazione
dell’ordine del giorno dell’assemblea)
1. Dopo l’articolo 126
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 126-bis. -
(Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). – 1. I soci che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso
di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle
integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a
seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
3. L’integrazione dell’elenco delle materie da
trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali
l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».
Capo
III
DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ ESTERE
Art.
6.
(Trasparenza
delle società estere)
1. Nel testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis,
introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera h), della presente
legge, è aggiunta la seguente sezione:
«Sezione
VI-bis.
Rapporti
con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la
trasparenza societaria.
Art. 165-ter. -
(Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute
nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell’articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i
cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della
situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché
le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali
siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le
nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento
previste dall’articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono
individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per
quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
1)
mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché
delle successive modificazioni di esso;
2)
mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i
terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione
di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo
legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
3)
mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un
esperto appositamente nominato;
4) mancanza
di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da
specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al
numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
b) per
quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un
organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato
di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di
ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e
sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di
adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c) per
quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1)
mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio,
comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con
l’osservanza dei seguenti princìpi:
1.1)
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio;
1.2)
illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del
conto economico e dello stato patrimoniale;
2)
mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o
giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);
3)
mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle
società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui
alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la
legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita
l’operatività della società stessa sul proprio territorio;
e) la
legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento
dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero
consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società
o in altri strumenti negoziali;
f) mancata previsione
di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività
sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di
risanamento;
g) mancanza di
adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che
falsificano la contabilità e i bilanci.
4. Con i decreti
del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati,
in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti
stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi
soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e
organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di
cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze
particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b),
c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta
criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui
all’articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di
controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal
fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che
motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e corretta
informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni
emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al
tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 2409 del
codice civile.
Art. 165-quater. -
(Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane
con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le
società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano società
aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui
all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio
o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della
società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole
applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili
internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio
della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana
ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal
direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di quest’ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì
allegato il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul
bilancio della società estera controllata.
3. Il bilancio della società italiana
controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti
intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con
particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e
sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio
si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari
emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso
dall’organo di controllo.
4. Il bilancio della società estera
controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma
1, è sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della società
incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la
suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società
estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione,
assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultima. Ove la società
italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo
contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico
relativamente al bilancio della società estera controllata.
5. Il bilancio della società estera
controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad
esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della
revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. -
(Obblighi delle società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui
all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le
quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è
corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti
fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo
alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce,
compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in
Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso
dall’organo di controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane
controllate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate
in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante,
ai sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni
di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno
degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter,
comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti
intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante,
nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a
comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai
predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale
e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È
allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e
disposizioni di attuazione). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti
dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall’articolo 91, nei
riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare
l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle
società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società
estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere
l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di
accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB
emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della
presente sezione».
2. Dopo l’articolo 193
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
inserito il seguente:
«Art. 193-bis. –
(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono
la trasparenza societaria). – 1. Coloro che sottoscrivono il
bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2,
le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3,
165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che
esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4,
sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto
previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti
dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall’articolo 193, comma 1».
Art.
7.
(Modifiche
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)
1. All’articolo 25 del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A partire dal
1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2
per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni
aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione
dell’assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti
la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto
di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI
Art.
8.
(Concessione
di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)
1. All’articolo 53 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche devono rispettare le condizioni
indicate dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per
le attività di rischio nei confronti di:
a) soggetti che,
direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque
il controllo della banca o della società capogruppo;
b)
soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o
più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o
della società capogruppo;
c) coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso
la società capogruppo;
d) società controllate
dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli
stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che
sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca
d’Italia»;
b)
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono
determinate tenuto conto:
a) dell’entità del
patrimonio della banca;
b)
dell’entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell’insieme delle
attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al
comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito
dalla Banca d’Italia.
4-ter. La Banca
d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui
al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la
partecipazione.
4-quater. La Banca
d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti
d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione
alle altre attività bancarie».
2. All’articolo 136 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2
rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai
soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le
società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le
parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e
2-bis».
Art.
9.
(Conflitti
d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento
collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché
nella gestione di portafogli su base individuale)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella gestione dei
patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei
prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base
individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del
mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni
del risparmio;
b)
limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi
e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base
individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da
società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che
gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di
previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori
delle fonti istitutive;
c) limitazione
dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di
previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale
per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi
o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti
di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o
con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del
limite per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte
dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti
finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente
articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto
disposto dalla lettera d), previsione dell’obbligo, a carico dei
gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle
condizioni economiche praticate nonché dell’efficienza e della qualità dei
servizi offerti, l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo
per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di
gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione
dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti
assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su
base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di
comunicare agli investitori la misura massima dell’impiego di intermediari
appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui
alla lettera d), all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di
prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all’atto del
conferimento dell’incarico di gestione su base individuale di portafogli
d’investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e
comunque annualmente;
g) attribuzione del
potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB), d’intesa con la Banca d’Italia per quanto
riguarda gli OICR;
h) previsione di
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle
norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e
criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza
e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità
o di reiterazione dei comportamenti vietati;
i) attribuzione del
potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB,
d’intesa con la Banca d’Italia;
l) riferimento, per la
determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo
contenuta nell’articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Art.
10.
(Conflitti
d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento)
1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la
CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse
nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre
attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere
prestate da strutture distinte e autonome»;
b) all’articolo 190,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non
osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis,
ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo
comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Art.
11.
(Circolazione
in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali
e obblighi informativi)
1. All’articolo 2412 del
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma
concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società
per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».
b) il settimo comma è
abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, il
comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti
finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l’obbligo di
consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del
comma 1 dell’articolo 100 è abrogata;
c)
dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:
«Art. 100-bis. -
(Circolazione dei prodotti finanziari) – 1. Nei casi di sollecitazione
all’investimento di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a), e di
successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo
restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza
dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali, per la durata di un anno dall’emissione. Resta fermo quanto
stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non
si applica se l’intermediario consegna un documento informativo contenente le
informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori
professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi
ultimi. Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto agli
obblighi indicati dal presente comma»;
d)
all’articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’articolo 116 non si applica agli
strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli
strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da
banche e da imprese di assicurazione). – 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi
da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai
prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle
imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e
all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla
gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente
capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione
contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del
comma 2.
5. I commi 3 e 4
si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e alle società
incaricate della revisione contabile presso le società che controllano
l’impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile.
6. L’ISVAP e la
CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle
imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all’altra di
svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
Art.
12.
(Attuazione
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica
la direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da
pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito
denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3,
e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1,
può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2
sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle
relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove
possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi
contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
adeguare alla normativa comunitaria la disciplina
dell’offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera u),
e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
b)
individuare nella CONSOB l’Autorità nazionale competente
in materia;
c) prevedere che la
CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di approvazione
del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli
di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato
regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d’Italia;
d) assicurare la
conformità della disciplina esistente in materia di segreto d’ufficio alla
direttiva;
e) disciplinare i
rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari
esercitabili;
f) individuare, anche
mediante l’attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare
in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate
dalla Commissione europea:
1)
i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto
nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero
alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l’obbligo di pubblicare
un prospetto;
2)
le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la
successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si
applica l’obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto
obbligo;
g)
prevedere che il prospetto e i supplementi approvati
nello Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per
l’ammissione alla negoziazione in Italia;
h)
prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il
diritto dell’investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa
sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due
giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell’intermediario
responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di
omissioni idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un investitore
ragionevole;
i) prevedere i criteri
in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e
piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini
dell’esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati
dall’obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una
disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute
nel prospetto;
m) prevedere che la
CONSOB, con riferimento all’approvazione del prospetto, verifichi la
completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e
la comprensibilità delle informazioni fornite;
n) conferire alla
CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla
direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione
europea, anche le seguenti materie:
1)
impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota
di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2)
obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le
informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al
pubblico nel corso di un anno;
3)
condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto
all’Autorità competente di un altro Stato membro;
4)
casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma
elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il
prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
o)
avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società
di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;
p)
fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso
in prospetto, prevedere, per la violazione dell’obbligo di pubblicare il
prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un
quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il
controvalore stesso e, ove quest’ultimo non sia determinabile, di importo
minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le
altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni
amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro;
escludere l’applicabilità dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle
sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare
gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni
accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla
CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che
salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano
commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con
obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.
Capo
III
ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI,
DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E
INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art.
13.
(Pubblicità
del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1
dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le
operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso
effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma
dell’articolo 122».
Art.
14.
(Modifiche
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali
minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi
della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei
prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e
rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli
investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente,
determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in
prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi
d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse
disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo in forma
scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l’uso di
strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino
l’accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione
dell’ordine»;
b)
all’articolo 31:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È istituito l’albo unico dei promotori
finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali
rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha
personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione
territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ambito della propria
autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le
altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella
misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso
provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, e
svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo
opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla
CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;
2) al
comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;
3)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La CONSOB
determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:
a) alla formazione
dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b) ai
requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori
finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all’iscrizione
all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di
riammissione;
d) alle cause di
incompatibilità;
e) ai provvedimenti
cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso
articolo 196, comma 1;
f) all’esame, da parte
della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’organismo di cui al
comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di
presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare
nei rapporti con la clientela;
h) alle modalità di
tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai promotori
finanziari;
i) all’attività
dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza
da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalità di
aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;
c)
all’articolo 62:
1)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della società di
gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al
comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società
medesima»;
2)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento può stabilire che le
azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto
dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni
quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato»;
3)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio
regolamento:
a) i criteri di
trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del
sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e
regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea, devono
rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere
quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di
controllo di cui all’articolo 93;
b) le
condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di
società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di
altra società;
c) i criteri di
trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare
italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito
esclusivamente da partecipazioni»;
d) all’articolo 64:
1)
al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle
decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il
termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La CONSOB:
a) può vietare
l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la
revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli
elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle
finalità di cui all’articolo 74, comma 1;
b) può
chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per
i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla
società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari
e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter.
L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli
strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa
gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la
trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi.
L’ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all’adeguamento del
regolamento del relativo mercato»;
e) all’articolo 74,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle
disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari
di cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di
gestione»;
f) all’articolo 94 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o
prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il
pubblico ai sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere
un contenuto tipico determinato»;
g) all’articolo 114:
1) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB può, anche in via generale,
richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a
un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità
da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese
del soggetto inadempiente»;
2) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono
ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle società di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1,
lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che
producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono
strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di
ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l’informazione si riferisce»;
h) all’articolo 115:
1) al
comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) assumere notizie,
anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione,
dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;
2) al
comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di
controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;
3)
al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo
l’articolo 117 sono inseriti i seguenti:
«Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni
quotate e società con azioni non quotate). – 1. Sono assoggettate alle
disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una
società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni
quotate, quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle
disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della
società incorporata.
2. Fermi restando
i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio
regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di
cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. -
(Disposizioni in materia di finanza etica). – 1. La CONSOB, previa
consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di
vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici
obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti
abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi
qualificati come etici o socialmente responsabili»;
l) nella parte IV,
titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni
fornite al pubblico). – 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le
modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate
al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei
documenti contabili, dagli emittenti quotati»;
m) nella parte IV,
titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 è inserita la seguente sezione:
«Sezione
I-bis.
Informazioni
sull’adesione a codici
di comportamento.
Art. 124-bis. -
(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le
società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le
modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di
comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a
ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. -
(Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di comportamento). – 1.
La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di
pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società
di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli
operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti
l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano
aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;
n) nella parte IV,
titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 è inserita la seguente sezione:
«Sezione
V-bis.
Redazione
dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. -
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1.
Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di
controllo.
2. Gli atti e le
comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato,
contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione
scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e
contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto,
del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi
per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano
con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al
bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito
con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la
responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti
loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro
con la società»;
o)
all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è
aggiunta la seguente:
«d-bis) ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2»;
p) all’articolo 191,
al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e
5-bis»;
q)
all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti
di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste
dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni
applicative. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le
comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest’ultima».
Art.
15.
(Responsabilità
dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)
1. Al codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le
seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari»;
b)
all’articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono
inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,»;
c) all’articolo 2638,
commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite
le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,».
2. All’articolo 50-bis,
primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i
direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari».
3. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale»
sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari»;
b)
all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale»
sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari»;
c) all’articolo 622,
secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le
seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,».
Art.
16.
(Informazione
al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali,
dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l’articolo 114
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 114-bis. -
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti
aziendali, dipendenti o collaboratori). – 1. I piani di compensi basati
su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato,
ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o
controllate sono approvati dall’assemblea dei soci. Almeno quindici giorni
prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un
comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette
immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di
stampa, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che
motivano l’adozione del piano;
b) i
soggetti destinatari del piano;
c) le modalità e le
clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è
subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento
di risultati determinati;
d) l’eventuale
sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma
112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalità per la
determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per
la sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni;
f) i vincoli di
disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti,
con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato
il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
2. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116.
3. La CONSOB
definisce con proprio regolamento:
a)
le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono
essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano,
prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b)
cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano
comportamenti contrastanti con l’interesse della società, anche disciplinando
i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti
finanziari, le modalità e i termini per l’esercizio dei diritti che essi
attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».
Art.
17.
(Disposizioni
in materia di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi
iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione
del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari
di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
Art.
18.
(Modifiche
alla disciplina relativa alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è
inserita la seguente: «160»;
b)
l’articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. – (Conferimento
e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione
del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis,
secondo comma, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione
iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone il
compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. L’assemblea
revoca l’incarico, previo parere dell’organo di controllo, quando ricorra una
giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra
società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce
giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni
contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile
continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la
deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero
fino al conferimento d’ufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2
adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni
quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del codice
civile.
4. L’incarico ha durata di sei esercizi, è
rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi
almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo
il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2
sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7,
lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento
della deliberazione di conferimento dell’incarico, può vietarne l’esecuzione
qualora accerti l’esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora
rilevi che la società cui è affidato l’incarico non è tecnicamente idonea ad
esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli
incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della
deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l’esecuzione qualora rilevi
la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca
dell’incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui,
rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne
abbia vietata l’esecuzione.
6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca
dell’incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di
incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello
svolgimento dell’attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e
criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a).
Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e
comunicato immediatamente alla società interessata, con l’invito alla società
medesima a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di
revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia
adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d’ufficio al conferimento
dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile
continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la
deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero
fino al provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a)
i criteri generali per la determinazione del
corrispettivo per l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del
compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa
all’esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo
dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;
b)
la documentazione da inviare unitamente alle
deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di
trasmissione;
c) le modalità e i
termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti
da essa assunti;
d) i termini entro i
quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano
presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati
ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica
l’articolo 2409-quater del codice civile»;
c) all’articolo 160,
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della
società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere
conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di
incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.
1-bis. Con il
regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i
criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di
revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società
stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale
vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società
che controllano la società di revisione, le società che sono da essa
controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo;
determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono
compromettere l’indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme
di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità
appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di
revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o
categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle
società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di
queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
medesime intervengano nell’esercizio dell’attività di revisione in modo tale
da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la
effettuano.
1-ter. La società di revisione e le entità
appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di
revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che
la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire
alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l’incarico di
revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono
sottoposte a comune controllo:
a)
tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle
registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b)
progettazione e realizzazione dei sistemi informativi
contabili;
c) servizi di
valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna
dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e
servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione,
formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di
titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;
h) prestazione di
difesa giudiziale;
i) altri servizi e
attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in
ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del
Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di
revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.
1-quater.
L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società
non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei
esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico,
relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società
da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte
a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se
non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies.
Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i
soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della
società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e
delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano
non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società
che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate,
ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o
subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un
triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in
cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi
di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione
di controllo di cui all’articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati
amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso
una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della
medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o
che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione
dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei
dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle
attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure
parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli
incarichi di revisione ricevuti o dall’entità dei compensi per essi percepiti
dalla società.
1-octies. La violazione dei divieti previsti
dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;
d)
all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile» sono
sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per negligenze o errori professionali,
comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile.
L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito
annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli
ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;
e)
all’articolo 162:
1)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di
tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque,
almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società,
sia dei responsabili della revisione»;
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell’esercizio
della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito
il parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione
contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie,
amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
b)
può richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini;
c) può eseguire
ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori,
dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di
revisione»;
3)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le società di revisione, in relazione
a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi
dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi
sono stati designati»;
f) all’articolo 163:
1) il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità
nello svolgimento dell’attività di revisione, tenendo conto della loro
gravità, può:
a) applicare alla
società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a
cinquecentomila euro;
b)
intimare alle società di revisione di non avvalersi
nell’attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque
anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili
le irregolarità;
c) revocare gli
incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159, comma 6;
d) vietare alla
società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo
non superiore a tre anni.
1-bis. Quando
l’irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell’articolo
160, l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del
medesimo articolo non pregiudica l’applicabilità dei provvedimenti indicati
nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;
2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) la violazione
attiene al divieto previsto dall’articolo 160, qualora risulti la
responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei
soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro
della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei
revisori contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;
g) all’articolo 165,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La società incaricata della revisione
contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la
revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i
documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile
delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette
società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al
gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere
direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime
società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e
gli organi di controllo della società capogruppo e della società
interessata»;
h) nella parte IV,
titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165 è aggiunto il seguente:
«Art. 165-bis. - (Società che controllano società
con azioni quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad
eccezione dell’articolo 157, si applicano altresì alle società che
controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste
ultime a comune controllo.
2. Alla società
incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le
disposizioni dell’articolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento
disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare,
criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al
comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del
consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Capo I
PRINCÌPI
DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
Art.
19.
(Banca
d’Italia)
1. La Banca d’Italia è
parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli
indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d’Italia è
istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango
primario e secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei
suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il
migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti
e dei doveri spettanti.
4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie
funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel
rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza
dell’autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al
Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia
hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi
rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella
relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli
atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni
del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti
prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo
non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del
Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la
possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio
durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.
In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore
cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo
statuto dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai
cinque anni.
8. La nomina del governatore è disposta con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto dal
presente comma si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del
Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente
comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2
dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il
medesimo termine lo statuto della Banca d’Italia è adeguato ridefinendo le
competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso
anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia. Le
istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi
da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito
l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità
di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui
all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi
dell’articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano
banche sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, ai sensi
del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia
l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all’articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della
stessa a seguito delle valutazioni relative all’assetto concorrenziale del
mercato.
13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12
sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza completa della documentazione occorrente. L’atto deve contenere
le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due
Autorità.
14. Al fine di assicurare la funzionalità
dell’attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati,
le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell’articolo 21.
Art.
20.
(Coordinamento
dell’attività delle Autorità)
1. La Banca d’Italia, la
CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto
della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per
l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di
coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate
nel medesimo comma almeno una volta l’anno.
Art.
21.
(Collaborazione
fra le Autorità)
1. La Banca d’Italia, la
CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per
agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono
reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e
i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso
l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al
segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autorità
che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art.
22.
(Collaborazione
da parte del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell’esercizio dei
poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo
20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli
accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad
esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da
non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le
informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza
nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto
d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità
competenti.
Capo
II
DISPOSIZIONI
GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ
Art.
23.
(Procedimenti
per l’adozione di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della
Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura
regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti
all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle
scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui
vertono.
2. Gli atti di cui al
comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze
sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli
interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del
contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1
tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come
criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse
consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei
prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni
del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo,
indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di
riservatezza per cui è ammesso derogarvi.
Art.
24.
(Procedimenti
per l’adozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della
Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione
di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi
sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I
procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti
sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di
denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Le
Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle
Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve
indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo,
indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di
riservatezza per cui è ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in
misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo
193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 120,
commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al
comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della
metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non
possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti
dell’Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio.
Restano ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti
sanzionatori dall’articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dall’articolo 195, commi
4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dall’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli
articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979,
n. 48, dall’articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984,
n. 792, dall’articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992,
n. 166, e dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la
sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l’esecuzione delle
stesse nè l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Capo
III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE
COMPETENZE
DELLE AUTORITÀ
Art.
25.
(Competenze
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli
intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita
la Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la
Banca d’Italia»;
b)
all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d’Italia»
sono inserite le seguenti: «, d’intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo,
dopo le parole: «della Banca d’Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate
d’intesa con la CONSOB»;
c) all’articolo 127,
comma 3, dopo le parole: «Banca d’Italia» sono inserite le seguenti: «,
d’intesa con la CONSOB».
2. Le competenze
stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della
lettera A) della tabella di cui all’allegato I del medesimo decreto
legislativo sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia
di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la
sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia
di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari
attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi
con finalità previdenziali.
4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, all’alinea, le parole: «l’unitarietà e»
sono soppresse.
Art.
26.
(Trasferimento
di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla
Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle
finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. All’articolo 145 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o
l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato»;
b) il comma 2 è
abrogato;
c) i
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144,
commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o
dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento
di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è
pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8.
4. Contro il
provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di
appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica»;
d) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura
della cancelleria della corte di appello, all’autorità che ha emesso il
provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino
previsto dall’articolo 8».
3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro
delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto
comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
nonchè le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria
previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla
COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste
dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Art.
27.
(Procedure
di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia
per i risparmiatori e gli investitori)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di
servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un
sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in
contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità,
dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i
risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le
banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi
di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali
con la clientela;
b)
previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori,
esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli
intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure
di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento
degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
previste per la violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia dell’esercizio
del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria,
anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in
ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione
ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998,
n. 281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla
CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni
regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Il Governo è delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo
di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) destinazione del
fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei
danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata
in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al
comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo
stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b)
previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente
all’ammontare dell’indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso
nei riguardi della banca o dell’intermediario responsabile;
c) legittimazione
della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela
dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con
la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del
fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle
sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);
e) attribuzione della
gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei
soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo
comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura
massima;
g) attribuzione del
potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il Governo è delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei
risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro
riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione
dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del
codice di comportamento degli operatori finanziari.
Art. 28.
(Disposizioni
in materia di personale della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la
dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente
legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista
dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a
tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla
CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di
cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i
criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
Art.
29.
(Risoluzione
delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari)
1. Dopo l’articolo 128
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
è aggiunto il seguente:
«Art. 128-bis. – (Risoluzione
delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con
deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata
l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della
soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro
mezzo di tutela previsto dall’ordinamento».
TITOLO
V
MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE
Art.
30.
(False
comunicazioni sociali)
1. L’articolo 2621 del
codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False
comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè
o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due
anni.
La punibilità è estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza
di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai
soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da
dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché
da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’impresa».
2. L’articolo 2622 del
codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in
danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti
materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai
soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela
anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del
patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia
commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della
parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti
previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile
d’ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui
al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia
riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della
popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito
nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva
superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo
comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo
comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque
esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento
o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza
di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai
soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da
dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché
da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’impresa».
3. È istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la
tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette
dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione è
organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i
requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le
funzioni della Commissione, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia
operativa.
6. La Commissione:
a)
svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei risparmiatori;
b)
relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del
Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle
Camere;
c) si avvale del
supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d) ha l’obbligo di
rendere rapporto all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Art.
31.
(Omessa
comunicazione del conflitto d’interessi)
1. Nel libro V, titolo
XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 è inserito il
seguente:
«Art. 2629-bis. -
(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi). – L’amministratore o il
componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma,
è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla società o a terzi».
2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole:
«codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del
codice civile».
Art.
32.
(Ricorso
abusivo al credito)
1. L’articolo 218 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 218. – (Ricorso
abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i
liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che
ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di
cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato
d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è
aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II,
titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al
libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa
l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».
Art.
33.
(Istituzione
del reato di mendacio bancario)
1. All’articolo 137 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo che
il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di
credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca
notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla
concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la
multa fino ad euro 10.000».
Art.
34.
(Falso
in prospetto)
1. Dopo l’articolo 173
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
inserito il seguente:
«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). – 1. Chiunque,
allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare
in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con
l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni
od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti
destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
2. L’articolo 2623 del codice civile è abrogato.
Art.
35.
(Falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
1. Nel testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono
premessi i seguenti:
«Art. 174-bis. -
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). –
1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle
società da queste controllate e delle società che emettono strumenti
finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di
ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui
il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa,
ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci
della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si
applica a chi dà o promette l’utilità nonché agli amministratori, ai
direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che
abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter. -
(Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci, i
responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di
revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle società
con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che
emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis,
per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione
da uno a cinque anni.
2. La stessa pena
di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità».
Art.
36.
(False
comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle società quotate)
1. Dopo l’articolo 192
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
inserito il seguente:
«Art. 192-bis. -
(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle società quotate). – 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali
omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero,
nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o
lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse
società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero
all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è
pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno
economico, aventi diffusione nazionale».
Art.
37.
(Omessa
comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e
controllo)
1. All’articolo 193 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo che
il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali
omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista
per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il
provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico».
Art.
38.
(Abusive
attività finanziarie)
1. All’articolo 132,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l’attività riservata
agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo elenco».
Art.
39.
(Aumento
delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena
dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58»;
b) all’articolo 2635,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58»;
c) all’articolo 2638,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58».
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4. All’articolo 4, comma
1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero
1) è inserito il seguente:
«1-bis)
raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura
massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di
denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni».
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
Art.
40.
(Sanzioni
accessorie)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative
applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto
1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata,
comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione,
valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o
della sua reiterazione;
b)
previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza
dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri
soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli
uffici direttivi ricoperti presso società;
c) previsione della
sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso banche e altri
intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della
sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria,
a carico dell’autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di
comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche
e degli altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della
violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della
sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito
e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;
f)
attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla
medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
41.
(Soppressione
della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e
sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione
permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione
dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al
regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
2. Sono abrogati gli
articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910,
n. 204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo,
del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della
Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».
Art.
42.
(Termine
per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge
provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da
questa introdotte.
2. Fino alla costituzione
dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico
nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter,
165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma
1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente
legge, si applica a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data,
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche
di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell’articolo 18 per
le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro
soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i
dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa
controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune
controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini
contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale
da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi,
giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non
comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l’applicazione di clausole
penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole
contrattuali.
Art.
43.
(Delega
al Governo per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge,
apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni
stesse.
Art.
44.
(Procedura
per l’eserciziodelle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti
legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni
parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora
il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio
della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
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