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Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
NEL PROCESSO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AI GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI; ASPETTI DEONTOLOGICI L’informativa a) al cliente Il primo adempimento richiesto dalla normativa sulla
privacy è l’informativa. E’ sempre necessario dare l’informativa ai clienti: può
essere data anche in forma orale e, ove vi siano difficoltà a renderla
direttamente, può anche essere spedita. Per il trattamento di dati che riguardano minori l’informativa va
resa a chi esercita legalmente la potestà, cioè ai genitori. Nelle ipotesi di potestà esclusiva (affidamento ad un solo genitore,
riconoscimento del figlio naturale ad opera di un solo genitore, casi di
impedimento dell’atro genitore ex art. 317 c.c.) l’informativa va resa al
solo genitore che esercita la potestà. Sappiamo peraltro che, anche nei casi
di potestà congiunta, la rappresentanza legale dei minori (negoziale e
processuale) spetta anche disgiuntamente ai genitori per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione. In tali casi riteniamo sia sufficiente
dare l'informativa al genitore che esercita disgiuntamente la rappresentanza. b) ai terzi Nell’ambito che qui ci interessa (e cioè il processo)
non è necessario dare l’informativa a terzi di cui veniamo a trattare dati. Mi riferisco in particolare alla controparte ovvero a testimoni,
terzo chiamato od altri soggetti di cui si abbia necessità di trattare i dati
nell’ambito del processo. Il riferimento normativo è l’art. 13, 5° comma D.Lgs. nr. 196/03
che, per l’ipotesi in cui i dati non siano raccolti presso l’interessato
(art. 13, 4° comma D.Lgs. cit.), esonera dall’obbligo di rendere
l’informativa all’interessato medesimo se il dato è trattato “per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario al
loro perseguimento”. Il
consenso e l’attività giudiziale
Come noto, non è nemmeno necessario raccogliere il consenso del
cliente né di terzi soggetti quando si trattano i loro dati (senza peraltro
diffonderli) “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
tempo strettamente necessario al loro perseguimento” (art. 24, 1° comma,
lett. g D.Lgs nr. 196/03 e art. 26, 4° c. lett. c). I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati, ove ciò
sia strettamente indispensabile, per l’esecuzione di specifiche prestazioni
professionali richieste da clienti (vedi autorizzazione generale del Garante
per i professionisti). E’ poi consentito trattare alcuni dati particolarmente sensibili di
terzi soggetti (per la precisione i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale del terzo) solo se il diritto da noi tutelato in sede
giudiziaria è di rango almeno pari a quello alla riservatezza (o meglio alla
protezione dei propri dati) vantato dal terzo ovvero qualora venga da noi
tutelato un diritto della personalità o un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile. Il che implica una valutazione comparativa fra opposte esigenze e
diritti. Le stesse considerazioni vanno fatte per il trattamento di dati in
attività propedeutica a quella giudiziale. Diverse sono invece le regole per il trattamento dei dati
nell’attività stragiudiziale, di cui peraltro in questa sede non ci
occupiamo. Prova assunta
in violazione della normativa sulla privacy come prova illecita Deve ritenersi che sussista un limite generale all’assunzione ed
acquisizione delle prove nel processo, ed è da porsi in relazione
all’eventuale illiceità della loro formazione od assunzione ed alla eventuale
indisponibilità della prova. Il Ricci ha definito prova illecita quella assunta in violazione di
divieti espressi, ovvero di garanzie fondamentali della persona. Per calare tale definizione
nella ns. fattispecie concreta occorre ricordare una delle norme fondamentali
del T.U. sulla privacy, l’art.11. Va osservato che le esenzioni contenute nel T.U. sulla privacy in
relazione all’obbligo di informativa e consenso allorquando il trattamento è
posto in essere per far valere un diritto in sede giudiziaria non devono
trarre in inganno sull’ampiezza della loro portata. Anche nei casi di esenzione,
restano infatti sempre valide e vanno osservate nel trattare i dati le norme
riguardanti la liceità nel trattamento dei dati e specificatamente l’art. 11
D. Lgs. Pertanto, un dato è legittimamente trattato in un processo se
rispetta queste condizioni: - è
trattato in modo lecito: cioè conformemente alle disposizioni del codice
della privacy nonché alle disposizioni del codice civile (il trattamento non
deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon
costume); - è trattato
secondo correttezza; - è
trattato per scopi determinati (non è consentita la raccolta di dati come
attività fine a se stessa), legittimi e compatibili con gli scopi per i quali
sono raccolti; - è
esatto (cioè preciso e rispondente al vero) e, se necessario, va aggiornato; - è
pertinente (in relazione all’attività difensiva svolta), completo (non nel
senso di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni ma bensì di
fornire una informazione esatta e che tenga conto dei vari profili), non
eccedente (rispetto alle finalità di difesa); - è
conservato per il tempo strettamente necessario in relazione alla finalità di
difesa per il quale è raccolto. Se non sono osservate queste condizioni il trattamento è illecito ed
i dati non possono essere utilizzati (art. 11, 2° comma D. Lgs.). Non deve poi trarre in inganno la specifica normativa riguardante i
trattamenti per ragioni di giustizia, che ha una portata limitata e di cui
parleremo in più avanti. Va segnalato che la giurisprudenza, e parte della dottrina, ritengono
prevalente il diritto alla difesa rispetto alla tutela della riservatezza,
argomentando la preminenza del
diritto alla difesa dal rango costituzionale dell’art. 24 Cost. nonché dalle
esenzioni rinvenibili agli articoli 13 lettera b) e 24 lettera f) del D.lgs.
196/2003. Parrebbe tuttavia che detta considerazione, pur partendo da un
presupposto esatto, non tenga in debito conto la tematica delle “prove
illecite “ (cioè di quelle prove che sono inficiate di validità processuale). Prove costituende e prove precostituite
Con riferimento alle prove costituende (confessione, giuramento,
testi) si può ritenere che il Giudice non possa porre a fondamento della sua
decisione una prova illecitamente raccolta (nemmeno facendo ricorso al
concetto di prova atipica o richiamando il libero convincimento del Giudice
nella valutazione del contegno delle parti) e se ha ammesso per errore ed
espletato una prova illecita non ammissibile dovrebbe revocare l’ordinanza e
privare di ogni efficacia quella
prova. Lo stesso è a dirsi per le prove precostituite (quali quelle
documentali) di cui si lamenti l’illecita acquisizione (ad esempio quelle di
cui la parte che le ha prodotte non riesca a provare il legittimo possesso). Occorre peraltro osservare che (salva l’ipotesi di produzioni
effettuate oltre i termini di cui all’art. 184 c.p.c.) la prova documentale –
a differenza di quella costituenda -
non è oggetto di provvedimento di ammissione ed entra direttamente a
far parte del processo. Il Giudice pertanto dovrà limitarsi a ritenere i documenti prodotti privi di efficacia probatoria perché
illecitamente acquisiti. D’altronde, ad oggi non si è ancora giunti, neanche in dottrina, a
sostenere l’ammissibilità delle prove illecite qualificandole come “prove
atipiche”. Queste premesse procedurali servono per evidenziare i limiti di
efficacia probatoria conseguenti all’inosservanza del disposto dell’art. 11
D. Lgs. Pertanto, una prova che comporti il trattamento di dati personali in
violazione delle norme del codice della privacy è una prova illecita e come
tale non dovrebbe essere assunta e, se assunta, andrebbe eliminata dal
processo con la revoca dell’ordinanza ammissiva e comunque – se documentale-
privata di ogni efficacia probatoria. Fattispecie
di illiceità della prova per violazione della privacy
Come sopra precisato, va premesso che l’utilizzo di documenti
forniti dal cliente (e che contengono
dati di terzi) per finalità di difesa in giudizio è consentito senza
necessità di rendere informativa o raccogliere il consenso del terzo cui i
dati si riferiscono. Un primo profilo che viene in rilievo in relazione alle produzioni
documentali è quello della acquisizione del documento: può essere stato il
cliente a procurarsi il documento e a consegnarlo al legale ovvero il legale
stesso può averlo direttamente acquisito. Il documento di cui il cliente è nel possesso può essere - come
detto - validamente utilizzato in un procedimento anche senza il consenso del
terzo. L’uso esclusivamente personale dei dati (tra cui rientra la finalità
di difesa) esonera infatti il cliente
(persona fisica) dal rispetto delle norme sulla protezione dei dati (art. 5,
3° comma D. Lgs.). Segnalo, in relazione peraltro alla sola corrispondenza, che si è
ritenuto sussistere la giusta causa che esclude la punibilità del reato di
rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 616, 2° comma c.p.) in un
caso in cui il marito aveva utilizzato la corrispondenza bancaria indirizzata
alla moglie, dalla quale viveva separato di fatto, producendola nel giudizio
di separazione personale, pendente con la stessa, quale mezzo di prova per
contrastare la richiesta di assegno di mantenimento (Cass. pen. 10.07.97 nr.
8838). Ovviamente rimangono aperte le diverse questioni sulla liceità della
prova, sotto il profilo del legittimo possesso. L’avvocato può anche essersi procurato direttamente il dato, per
ipotesi anche in violazione del T.U. sulla privacy: in tal caso il documento,
come prova illecita perché viola la sopra citata normativa, non dovrebbe
essere utilizzabile nel processo. Il caso si verifica, ad esempio, qualora venisse chiesto dal legale
ed ottenuto da un istituto bancario il rilascio di estratti conto o di altra
documentazione che attesti le condizioni patrimoniali del coniuge del
cliente. In tale ipotesi la
banca non potrebbe rilasciare alcuna
informazione o documentazione ed il documento costituirebbe prova illecita
perché in violazione della normativa sulla privacy . Per l’acquisizione di documenti dalla P.A., richiesti dal legale,
valgono invece le norme sull’accesso ai documenti amministrativi di cui agli
artt. 59 e 60 D. Lgs. Se la P.A. dovesse rilasciare al legale (o anche alla
parte) documenti in violazione di quanto previsto da dette norme (ad esempio
documenti contenenti dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita
sessuale di terzi in violazione del disposto dell’art. 60 D. Lgs.) la prova documentale
acquisita sarebbe illecita perché rilasciata in violazione del T.U. sulla
privacy e non utilizzabile in causa. La
pertinenza e le altre condizioni
L’avvocato –come detto - è inoltre tenuto al rispetto delle modalità
di trattamento dei dati indicate dall’art. 11 D.Lgs. 196/03. Bisognerà pertanto valutare se il documento che si intende produrre
sia pertinente alle finalità di difesa in concreto perseguite, non eccedente
rispetto a dette finalità e se sia esatto. Conterrebbero, ad esempio, dati personali non esatti una visura non
aggiornata, sentenze di condanna non confermate, accertamenti di redditi
parimenti non confermati. Potrebbe essere eccedente la produzione di
fotografie che ritraggano persone estranee al processo e ne rivelino dati
sensibili. Un trattamento dei dati in violazione di quanto disposto dall’art.
11 è illecito e (salvo quanto di seguito precisato) detti dati non possono
essere utilizzati (art. 11, 2° D. Lgs. cit.). In ogni caso l’utilizzo dei
dati potrebbe aprire profili di eventuale responsabilità civile per danni (anche
non patrimoniali) per violazione
della normativa sulla privacy. Parrebbe pertanto che il Giudice possa e debba vagliare le deduzioni istruttorie delle quali le parti
chiedono l’ammissione per impedire
possibili violazione della normativa a tutela della privacy, in quanto
altrimenti darebbe accesso a prove illecite. Sui
trattamenti per ragioni di giustizia
Menzione a parte merita l’art. 47 D. Lgs. che parla di trattamenti
“per ragioni di giustizia”. Con tale espressione si intendono i trattamenti
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie e pertanto i
trattamenti effettuati dal magistrato (compresa l’attività rientrante nella
giurisdizione volontaria) nonché l’attività posta in essere dagli uffici
giudiziari (cancellerie e segreterie giudiziarie) nonché altre attività
connesse alla funzione giurisdizionale (quale quella svolta dai Consulenti tecnici
nominati dal Giudice). Detti trattamenti sono esonerati dal rispetto di diverse
norme del codice in materia di protezione dei dati e cioè di quelle relative:
alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato (art. 9) ed al
riscontro da dare all’interessato (art. 10), alla promozione di codici di
deontologia e buona condotta (art. 12), all’obbligo di informativa (art.
13), alle modalità di trattamento da
osservare alla cessazione del trattamento (art. 16), alle norme di cui agli
artt. 18-22 applicabili ai soggetti pubblici, agli obblighi di notificazione
del trattamento (art.37) ed alle modalità di notificazione (art. 38), agli
obblighi di comunicazione di trattamenti (art. 39), alle autorizzazioni generali
(40 e 41) nonché ai trasferimenti di dati all’estero (artt. 42-45). In riferimento al trattamento dei dati effettuato per ragioni di
giustizia non è inoltre consentito alle parti proporre ricorso al Garante. Quest’ultimo conserva peraltro il proprio autonomo potere di
svolgere accertamenti nei riguardi di trattamenti effettuati da magistrati ed
uffici giudiziari (sia pure con modalità che garantiscano il rispetto delle
reciproche attribuzioni). Gli accertamenti aventi ad oggetto atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti (se vi è richiesta dell’organo procedente) al momento
in cui cessa il segreto (art. 160, 5° c.). L’intervento del Garante che accerti violazioni della normativa
sulla privacy non produce automaticamente i propri effetti sulla “validità,
efficacia e utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti giudiziari
basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge
o di regolamento (che) restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale” (art.160, 6° c.). Come osservato in dottrina (Codice della Privacy, Giuffrè editore,
2004, p. 2109) l’art. 160 D Lgs. cit. ha inteso evitare automatici effetti
caducatori sugli atti e i documenti, utilizzati in procedimenti giudiziari
penali o civili, che siano il risultato di trattamenti di dati che, a seguito
di accertamenti effettuati dal
Garante, siano giudicati non conformi alle disposizioni di legge. Le conseguenze in termini di validità, efficacia e utilizzabilità
degli atti e dei documenti dovranno essere valutate alla luce dei principi e
delle disposizioni che regolamentano il procedimento giudiziario civile o
penale e saranno rimesse all’apprezzamento del giudice competente. Il tutto
in deroga al disposto dell’art. 11, 2° comma D. Lgs. che prescrive la non utilizzabilità
dei dati trattati in violazione. Secondo alcuni autori, ove la normativa processuale in tema di
rilevanza ed ammissibilità della prova lo consenta, potrebbe essere disposta
l’acquisizione al processo anche di dati (e documenti contenenti dati)
raccolti o comunque trattati illecitamente, i quali, ai fini processuali, manterrebbero
intatta la loro valenza probatoria. Si tratterebbe di un conflitto tra esigenze
di riservatezza e ragioni di giustizia risolto dal Codice in favore di queste
ultime. La norma parrebbe peraltro applicable nelle residuali ipotesi in cui
il Giudice abbia ammesso per errore una prova illecita e non l’abbia neanche
successivamente privata di valore probatorio ovvero nei casi in cui lo stesso
magistrato abbia dato luogo ad un trattamento illecito di dati (accertato dal
Garante). Da ultimo, parrebbe consentita la produzione in giudizio di
fotografie che ritraggono minori nei procedimenti civili o penali poiché il
divieto di cui all’art. 50 D. Lgs. cit. è rivolto alle pubblicazioni e divulgazioni
(fuori dell’ambito giudiziario) di notizie o immagini che ne consentano
l’identificazione. Nell’ipotesi di diffusione (ad esempio la pubblicazione e la
diffusione su riviste anche giuridiche) di sentenze o provvedimenti in cui
sono coinvolti minori o parti di un procedimento in materia di famiglia e
stato (art. 52 D.Lgs.) vanno sempre omesse le generalità, altri dati identificativi
o anche relativi a terzi che consentano di desumere l’identità di minori o
delle parti di procedimenti di famiglia e stato. Per le altre sentenze o procedimenti giurisdizionali è ammessa la
diffusione anche integrale del contenuto, a meno che l’interessato (cioè una
parte del processo) abbia richiesto, per motivi legittimi e prima che sia
definito il giudizio, che sia omessa sulle sentenze o procedimenti
l’indicazione delle sue generalità o di altri dati identificativi. Minori e privacy Il D.Lgs. 196/03 affronta specificatamente la posizione
dei minori(art. 50), e di essi il Garante si
è più volte occupato, soprattutto con riferimento al diritto di cronaca
e alle attività giornalistiche, ribadendo il principio di tutela assoluta dei
minori (art. 7 cod. deontologico giornalisti). Il tema viene in questa sede circoscritto al più limitato ambito dei
rapporti tra privacy e diritto minorile, con un ampliamento alle
tematiche che riguardano la navigazione in internet del minore e la sua
tutela. Preliminarmente, segnalo che con provvedimento del
28.09.2001 il Garante per la tutela della privacy ha modificato la prassi
operativa di tutti i Servizi sociali dei Comuni italiani. I Servizi ritenevano legittimo negare ai genitori dei
minori sottoposti alla loro osservazione la conoscenza dei dati personali e
dei relativi giudizi inerenti i minori, che trasmettevano solo al Tribunale dei
Minorenni, da cui avevano avuto l’incarico di svolgere le indagini nei procedimenti
relativi alla decadenza dalla potestà genitoriale o all’affido di minori
nelle famiglie di fatto. Con provvedimento del 28.09.2001 (nr. 11294/17385), il Garante ha
ordinato ai Servizi sociali di mettere a disposizione del genitore i dati
personali in possesso dell’Ufficio. Il Garante ha specificato che i Servizi sociali devono fornire non
solo i dati personali, ma anche tutte le informazioni di tipo valutativo
(giudizi, comportamenti, analisi, ricostruzioni di profili personali). Ritiene il Garante che il diritto dei genitori di conoscere non solo
i dati personali acquisiti, ma anche le relative valutazioni (ritenute pure
esse dato personale), rientri nel concetto di trasparenza e di possibilità di
controllo da parte dell’interessato. Con tale decisione non potranno più, pertanto, svolgersi
procedimenti in cui le parti rimangono all’oscuro dei dati attraverso cui il
Giudice deciderà in materia. Un’altra importante decisione assunta dal Garante riguarda le procedure
di adozione. Come è noto, i Tribunali per i minorenni hanno il potere di disporre
l’effettuazione di indagini sullo stato di salute degli aspiranti genitori adottivi
ovvero anche nell’ipotesi di affidamento
preadottivo. Il Garante ha ritenuto che non è conforme alla legge
trasmettere le diagnosi di AIDS, e più in generale i dati sulla salute dei
potenziali genitori, al Tribunale per i minorenni ed ha consigliato di
adottare la prassi secondo la quale ciascuno degli interessati, informato dal
medico circa le proprie condizioni di salute, provvede personalmente a
trasmettere la documentazione al Tribunale. Ciò garantisce all’interessato la libertà di decidere se rimettere
al Giudice i dati sul suo stato di salute, ai fini della valutazione
sull’idoneità all’adozione, oppure se ritirare la domanda, evitando il prosieguo
del procedimento e la conoscibilità dei dati. Una tale prassi -segnala l’Ufficio del Garante- realizzerebbe un
adeguato bilanciamento tra l’interesse dei minori e il diritto degli
adottanti al rispetto della propria dignità e riservatezza. Sempre in materia di adozioni, l’ufficio del Garante ha affrontato
il caso di una donna che si era rivolta all’autorità garante, segnalando il
desiderio di conoscere l’identità dei genitori naturali. Il Garante ha
negato tale facoltà, confermando che i figli adottivi non possono conoscere
l’identità dei genitori naturali, come è stabilito dalle normative civili,
che garantiscono la volontà del genitore naturale di non essere nominato nel
certificato di assistenza al parto. Tale orientamento del Garante è stato confermato dal T.A.R. Lazio,
(nel mentre il Tribunale di Napoli ha consentito al personale medico di
conoscere i dati relativi al genitore naturale nel caso di patologie per la
cui cura necessitavano accurati esami genetici) ed è stato, successivamente,
fatto proprio dal ns. legislatore con D.M. del 2001. Vorremmo ora fare un cenno alla tematica dei minori che navigano
su internet e del loro diritto ad essere tutelati ed a crescere sani
psicologicamente. Secondo i dati dell'istituto di ricerca Nielsen//NetRatings nel
terzo semestre del 2003 ben 1,7 milioni di minori italiani si è collegato ad
internet (548 mila dei quali sotto i 12 anni) con un incremento del 3% rispetto
allo stesso trimestre dell'anno precedente..Recenti indagini USA prevedono
che nel 2005 ben 44 milioni di utenti che viaggiano in internet saranno minori. Il Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 novembre
2003 ha approvato un disegno di legge (tuttora all’esame del Parlamento)
secondo il quale “Il provider, o
fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET, qualora non si doti
di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedopornografico,
osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia nonché di materiale che,
in qualsiasi modo risulti nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore,
è punito con la reclusione da quattro ad otto anni e con l'interdizione
dall'attività." Un tentativo più avanzato di affrontare il fenomeno,
sempre del novembre del 2003, è il Codice di Autoregolamentazione
“Internet@minori” varato dal Governo e che ha visto coinvolti numerosi
operatori di internet. Questo Codice può essere adottato su base volontaria
da qualunque provider, manutentore di siti, o fornitore di servizi e se adottato
dà diritto ad una particolare certificazione. Nel
febbraio del 2004 è apparsa la “Carta dei diritti dei minori in rete”, varata
del Consiglio Nazionale degli Utenti, che opera all'interno dell'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni. La Carta pone l'accento sulle grandi
opportunità che la rete offre agli educatori e ai minori e chiede una collaborazione
tra i vari soggetti coinvolti (provider, famiglie, istituzioni...) affinché
mettano in primo piano la tutela dei minori. L'argomento è complesso perché
il tema della protezione dei minori configge con la libertà di comunicare in
rete. Un
aspetto civilistico, sul quale intendiamo soffermarci per le sue implicazioni
pratiche, è il caso del minore che contrae via internet. Può
verificarsi l’ipotesi di un minore che contrae a mezzo della rete, sfruttando
la possibilità di acquistare mediante una procedura meramente virtuale e
persino alterando i propri dati anagrafici. Può soccorrere in questo caso l’art.
1426 c.c., a cui però certamente non potrà farsi riferimento se il minore usa
dolosamente la carta di credito del genitore o la firma digitale dello stesso,
trovando in questi casi piena applicazione il principio della buona fede, del
legittimo possesso e dell’apparenza. E’ di tutta evidenza che il problema esiste e va regolamentato dalle
singole legislazioni, essendosi limitata la legislazione comunitaria ad un
generico principio di tutela con rinvio alle normative statali. Un primo esempio di legislazione viene dagli Stati Uniti e prevede
l’obbligo per tutti i siti web di ricorrere a strumenti affidabili per
ottenere il consenso dei genitori prima di far accedere il minore ai gruppi
di discussione o fornire dati personali ed adottano la tecnica di ricevere
una conferma dell’identità del genitore (attraverso messaggio email, oppure
attraverso chiamata telefonica) prima di utilizzare le informazioni raccolte
dal minore. Profili
deontologici
Un ultimo aspetto è quello deontologico che riguarda i rapporti
tra la nostra professione e la privacy. Appare opportuno premettere la diversa estensione dei concetti di
segreto professionale e di riservatezza. La tutela della riservatezza dei
dati è un diritto del cliente o del terzo (che ha avuto riconoscimento anche
nella Carta Costituzionale Europea) con un oggetto ben specificato; il segreto
professionale è un dovere soggettivo del legale verso il solo cliente, di contenuto
negativo e riguardante un fatto conosciuto in virtù del rapporto
professionale che deve rimanere segreto. Questo, invece, non accade necessariamente per i dati personali
riservati, poiché gli stessi possono riguardare soggetti verso i quali non si
è tenuti ad alcun segreto e che possono essere conosciuti, pur rimanendo
riservati, e su tale riservatezza l’interessato ha diritto di esercitare il controllo. Il segreto inoltre può essere violato solo dal professionista o dai
suoi collaboratori, la riservatezza può essere violata da terzi anche contro
la volontà del professionista o dei suoi collaboratori. Infine, il segreto può essere oggetto di rinuncia da parte del
cliente, mentre il consenso dell’interessato non rende legittimo il
trattamento dei dati in violazione della normativa sulla privacy. Ad ogni modo, l’Avvocato non può, anche sotto il profilo
deontologico, omettere di adottare le misure minime per la corretta
conservazione dei dati. L’adozione di tali misure, ritenute oramai necessarie
anche per comune esperienza , corrisponde alla necessaria osservanza dei
precetti di legge, oltre che all’osservanza dei doveri di riservatezza e di
correttezza nei rapporti col cliente.. Ovviamente, nessun dubbio in ordine alla sussistenza di
responsabilità deontologica (art. 5 cod. deontologico) nelle ipotesi in cui
l’Avvocato violi una delle disposizioni penali della normativa previste come
reato (art.167 e segg.). Altra ipotesi è quella del trattamento illecito dei dati. L’art.11 fissa dei criteri precisi cui il professionista deve
attenersi, al pari delle prescrizioni di cui all’autorizzazione generale (nr.
4/2004). La provenienza illecita del dato, sia che venga acquisito
direttamente dall’avvocato, sia che provenga dal cliente, espone l’avvocato
ad illecito deontologico. Se il dato proviene dal cliente, sussisterà l’illecito
solo se è provata la consapevolezza da parte dell’avvocato della provenienza
illecita o se non sussistono ragionevoli circostanze di fatto che facciano
presumere il legittimo possesso del dato da parte del cliente. Il dato di provenienza lecita può far nascere responsabilità deontologica
solo se il suo utilizzo avviene per scopi che non siano compatibili rispetto
a quelli per cui è stato raccolto, o se viene dimesso senza alcun rapporto di
pertinenza con l’oggetto della pratica, se non è aggiornato, non è esatto, è
incompleto o eccedente rispetto alle finalità, ed infine perché non più
utilizzabile in quanto sono cessati gli scopi per i quali è stato raccolto. Altra ipotesi che dà luogo a responsabilità deontologica
dell’avvocato è l’avere trattato dati senza avere reso la informativa o senza
avere raccolto il consenso, quando necessiti. Si osserva infine che molti degli obblighi introdotti dalla
normativa sulla privacy non sono nuovi alla deontologia forense (il dovere di
probità, dignità e decoro, il dovere di lealtà e correttezza, il dovere di
segretezza e riservatezza, il dovere di verità). Giulia Ferrarese
Antonio F. Rosa Bibliografia:
“Le prove atipiche nel processo civile” di Giancarlo Maero, p. 121 e segg; “La
protezione dei dati personali nel giudizio civile” di Giovanni Buonomo; “Il
contratto sull’attività giudiziaria da parte del garante per la protezione
dei dati personali: limiti e problemi di costituzionalità” di Federico
Sorrentino; “Le prove illecite nel processo civile” di G.F. Ricci; “Privacy e
Servizio Sociale” di Paolo Quercia; “Privacy: nodi e scioglimenti, con particolare
riferimento alla tutela dei minori” di Lamberto Sacchetti; “Il Garante per la
privacy modifica drasticamente il ruolo dei Servizi Sociali nella giustizia
minorile” di Gaetano Giordano; “Tutela del minore nella rete informativa” di
Marco Boretti; “Tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete
internet” di Eleonora Grossi; “Diritto alla riservatezza e diritto all’autodeterminazione”
di Pasquale Giuseppe Macrì. Si segnala che l’Ordine degli Avvocati di Verona ha organizzato per
il prossimo 21.01.2005 un convegno, col prof. Ricci e col dr. E. Sandrini,
sul tema della prova illecita nel processo. |