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LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO VI Degli atti processuali CAPO I Delle forme degli atti e dei provvedimenti SEZIONE I Degli atti in generale |
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Artt. 112 - 120 |
Artt. 127 - 130 |
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Art. 121 Libertà di forme
I. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. |
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Art. 122 Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete (1)
I. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. II. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. III. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio. |
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(1) La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. |
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Art. 123 Nomina del traduttore I. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente. |
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Art. 124 Interrogazione del sordo e del muto
I. Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto (1), le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. II. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122, ultimo comma. |
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(1) L'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo». |
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Art. 125 Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
I. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. II. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. III. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. |
Art. 125 Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
I. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale (1). Il difensore deve altresì indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio numero di fax. (2) II. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. III. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. _________________________ (1) L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 ha aggiunto, con effetto dal 27 febbraio 2010, le parole «che indica il proprio codice fiscale». (2) Periodo aggiunto, con effetto dal 13 agosto 2001, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011)
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Art. 125 Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte I. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale (1). Il difensore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax. (2) II. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. III. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
_________________________ (1) L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 ha aggiunto, con effetto dal 27 febbraio 2010, le parole«che indica il proprio codice fiscale». (2) Periodo aggiunto, con effetto dal 13 agosto 2001, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011). La legge 12 novembre 2011, n. 183, ha sostituito, con effetto dal 31 gennaio 2012, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» con le parole: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».
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Art. 126 Contenuto del processo verbale
I. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. II. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione. |
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Artt. 112 - 120 |
Artt. 127 - 130 |
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