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Codice di Procedura Civile

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LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO VI

Degli atti processuali

CAPO II

Dei termini

 

 

 

 

Artt. 136 - 151

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 156 - 162



 

 

 

Art. 152

Termini legali e termini giudiziari

 

I. I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).

II. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

 

 

__________________________

 

 

(1) La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è regolata dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742.

 

 

 

 

 

Art. 153

Improrogabilità dei termini perentori

 

I. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

 

Art. 153

Improrogabilità dei termini perentori

 Massime

I. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti

II.  La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma. (1)

 

 

__________________________

(1) Coma aggiunto dall’art. 45, comma 19, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

 

 

 

Art. 154

Prorogabilità del termine ordinatorio

Massime

I. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

 

 

Art. 155

Computo dei termini

 

I. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

II. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

III. I giorni festivi si computano nel termine.

IV. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 155

Computo dei termini

 Massime

I. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

II. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune .

III. I giorni festivi si computano nel termine.

IV. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

V. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (1).

VI. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (1).

__________________________

(1) Comma aggiunto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. In base all'art. 58, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69, le disposizioni di cui ai commi V e VI di questo articolo si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 marzo 2006.

Artt. 136 - 151

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Artt. 156 - 162

 

 

 

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